• Non ci sono risultati.

Monitor Europa n Ottobre 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Monitor Europa n Ottobre 2012"

Copied!
324
0
0

Testo completo

(1)

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2012/14.htm[10/03/2014 12:13:47]

Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 14 - 24 Ottobre 2012

In evidenza

Bilancio Ue 2013 e Budget 2014-2020, il Parlamento europeo ha votato Il Parlamento europeo ha concluso la discussione sul Budget 2013

chiedendo una retromarcia sui tagli proposti dal Consiglio dell’Ue al progetto di bilancio presentato dalla Commissione. La risoluzione approvata ieri chiede di riattivare i fondi per programmi europei, come Erasmus Mundus e il Fondo sociale europeo. Sul Budget 2014-2020 il Parlamento chiede che le risorse siano pari alle ambizioni per rilanciare la crescita in Europa.

Leggi l'articolo sul Bilancio 2013 e il Budget 2014-2020

Il tuo prodotto non è sicuro? Puoi controllare con un clic!

Dalla scorsa settimana noi consumatori abbiamo uno strumento in più per verificare la sicurezza dei prodotti che acquistiamo. Si chiama “Global Recalls Portal" (Portale globale dei richiami) e ci permette di controllare se il prodotto

che abbiamo acquistato, magari online, risponde ai requisiti di sicurezza fissati a livello mondiale.

Leggi l'articolo sul controllo dei prodotti difettosi

Notizie Flash

I fondi europei possono aiutare la ripresa?

Come uscire dalla crisi? Quali strumenti mette in campo l’Unione europea? La politica di Coesione dell’UE, attraverso i soldi dei Fondi strutturali, può essere un utile strumento per aiutare le economie di molte zone dell’UE ad uscire dalla crisi.

I 20 anni del mercato unico europeo

20 anni di mercato unico, 20 anni di libera circolazione di persone, merci, capitali, servizi. Un successo

dell’integrazione europea che la Commissione celebra questa settimana con iniziative in tutti i Paesi dell’Unione.

Il Premio Nobel per la pace 2012 all'Unione europea

Sorpresa! Il comitato norvegese del Nobel ha deciso di assegnare il premio per la pace all’UE. Chi l’avrebbe mai detto… I commenti ironici e le riflessioni di questi giorni occupano i giornali e i media riportando alla ribalta il tema della nostra appartenenza all’Unione europea nel suo senso più profondo di riferimento mondiale per i valori della pace e della democrazia.

Insegnanti: riduzione e congelamento degli stipendi

Sedici paesi europei hanno ridotto o congelato gli stipendi degli insegnanti in risposta alla crisi economica. Secondo la Commissione europea, gli insegnanti in Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo e Slovenia sono i più colpiti. In Italia, gli stipendi hanno subito un leggero calo o sono rimasti invariati.

La Newsletter

Redazione

Archivio (dal 20 luglio 09) Archivio (al 1 luglio 09) Iscrizione

Le nostre fonti

dal sito ED

Le nostre iniziative I nostri progetti

Le opportunità per i giovani

VAI

(2)

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2012/14.htm[10/03/2014 12:13:47]

Forti critiche al Consiglio europeo Il Consiglio europeo ha perso l'opportunità di prendere decisioni importanti durante l'ultima riunione, secondo la maggioranza dei leader dei gruppi politici che hanno preso la parola, martedì, durante il

Bilancio 2014-2020: "far seguire alle parole i fatti "

Le risorse finanziarie comunitarie destinate a competitività e ricerca devono essere incrementate come promesso da tutti Povertà: la Commissione propone un nuovo Fondo di aiuti europei agli indigenti (.pdf 85 kB)

La Commissione europea ha proposto di istituire un Fondo per aiutare le persone che versano in condizione di estrema povertà nell'UE. Il Fondo coadiuverà i regimi degli Stati membri fornendo alimenti alle persone indigenti e indumenti e altri prodotti essenziali ai senzatetto e ai bambini in condizione di deprivazione materiale. La proposta viene sottoposta ora al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri dell'Unione europea per approvazione.

La Commissione adotta il programma di lavoro per il 2013 (.pdf 60 kB)

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione1 del settembre 2012, il Presidente Barroso ha delineato prospettive

ambiziose per l'UE. La missione principale, che rimane quella di riportare l'Unione sulla via della crescita sostenibile,

richiede una nuova impostazione e un'azione mirata in un numero limitato di settori prioritari. Il programma di lavoro per il 2013 adottato oggi illustra il modo in cui la Commissione intende lavorare per conseguire questi obiettivi nel 2013 e negli anni successivi.

Legislazione europea

Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2012 (.pdf 705 kB)

della Commissione, del 12 ottobre 2012, che fissa, per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA, il tasso di

interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. In GUUE L280 del 13.10.12

Regolamento (UE) n. 932/2012 (.pdf 785 kB)

della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico . In GUUE L278 del 12.10.12

Regolamento (UE) n. 907/2012 (.pdf 5796 kB)

della Commissione, del 20 agosto 2012, che stabilisce per il 2012 l’«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio. In GUUE L276 del 10.10.12

Direttiva di esecuzione 2012/25/UE (.pdf 733 kB)

della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. In GUUE L275 del 10.10.12

L’Europa delle Regioni e degli Enti locali

Sondaggio delle autorità locali e regionali UE sull’iniziativa «Youth on the Move»

Una mappa dei progetti regionali

Pubblicati i risultati del primo Eurobarometro regionale (.pdf 88 kB)

Le regioni dell'UE accolgono con soddisfazione il nuovo Fondo per la pesca ma esprimono inquietudine quanto al suo sostegno al futuro della professione (.pdf 132 kB)

dal Parlamento europeo

Regolamento (UE) n. 936/2012

della Commissione, del 4 ottobre 2012, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di

pagamento. In GUUE L283 del 16.10.12

Il Comitato delle regioni lancia una serie di conferenze e sondaggi per contribuire agli obiettivi della strategia UE per la crescita

(3)

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2012/14.htm[10/03/2014 12:13:47]

deputati. È stata sollevata anche la questione dell'equilibrio

di genere nella BCE. adotteranno la propria posizione per i negoziati finali sulle prospettive finanziarie UE di lungo termine.

Anno europeo dei cittadini: aumentare la consapevolezza dei loro diritti Il Parlamento ha votato martedì per proclamare il 2013

"Anno europeo dei cittadini", con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei diritti legati alla cittadinanza europea.

Nel corso dell'anno, saranno organizzati eventi per informare il pubblico sui diritti dei cittadini che decidano di studiare, lavorare, aprire un'attività o usufruire della propria pensione in un altro Stato membro.

Diritti dei passeggeri: i deputati vogliono cancellare le "scappatoie"

I passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto devono avere accesso a informazioni rapide, un aiuto in caso di

perturbazione del viaggio e servizi specifici per le persone con handicap motori, secondo quanto chiedono i deputati in una risoluzione d'iniziativa approvata martedì. L'Aula sprona inoltre la Commissione a migliorare le procedure di reclamo e a intervenire contro le pratiche commerciali scorrette.

COM(2012) 586 del 3.10.2012 L’approccio dell’unione alla resilienza:

imparare dalle crisi della sicurezza alimentare

COM(2012) 554 del 28.9.2012

Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati

dalla Commissione europea

dal Consiglio

Consiglio europeo del 18-19 ottobre - Conclusioni (.pdf 56 kB)

dalla Corte di Giustizia

Sentenza nella cause riunite da C-302 a C-305/11: Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell’Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'angolo della lettura

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

Gli appuntamenti delle prossime settimane

Regional Discussion Forum sull'Agricoltura - Rifiuto lo spreco. E tu?

il 29 settembre a Bologna

RDF - Convegno "Ricerca, innovazione e conoscenza in agricoltura: l'Europa verso il 2020" - a Bologna venerdì 21 Settembre

iscrizione / cancellazione newsletter Archivio newsletter

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

(4)

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/antennaed/monitor_eu/newsletter/2012/14.htm[10/03/2014 12:13:47]

(5)

IP/12/1141 C

OMMISSIONE EUROPEA

C

OMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 24 ottobre 2012

Povertà: la Commissione propone un nuovo Fondo di aiuti europei agli indigenti

La Commissione europea ha proposto di istituire un Fondo per aiutare le persone che versano in condizione di estrema povertà nell'UE. Il Fondo coadiuverà i regimi degli Stati membri fornendo alimenti alle persone indigenti e indumenti e altri prodotti essenziali ai senzatetto e ai bambini in condizione di deprivazione materiale. La proposta viene sottoposta ora al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri dell'Unione europea per approvazione.

La Commissione ha previsto per il Fondo un bilancio di 2,5 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 nel contesto della sua proposta del giugno 2011 relativa a un quadro finanziario pluriennale (cfr. IP/11/799). Gli Stati membri pagherebbero il 15% dei costi dei loro programmi nazionali, mentre il rimanente 85% proverrebbe dal Fondo.

José Manuel Durão Barroso, presidente della Commissione europea, ha affermato: "A

livello europeo abbiamo bisogno di meccanismi di solidarietà e di risorse adeguate per

aiutare i poveri e gli indigenti che in molti casi si trovano a vivere una vera e propria

situazione d'emergenza sociale. Questa è la finalità del Fondo di aiuti europei agli indigenti

approvato oggi".

(6)

2

László Andor, commissario europeo responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha commentato: "Il neoproposto Fondo offrirà un aiuto tangibile per aiutare i cittadini europei più vulnerabili a integrarsi nella società. Esso rappresenterà una dimostrazione concreta della solidarietà dell'UE con le persone più vulnerabili –quelle che sono state maggiormente colpite dalla crisi economica e sociale. Mi auguro che gli Stati membri e il Parlamento europeo adottino celermente questa proposta ed il relativo bilancio per far sì che gli aiuti arrivino senza indugio ai bisognosi."

Nell'ambito del Fondo gli Stati membri richiederebbero un finanziamento per sostenere programmi operativi nel periodo 2014-2020 per iniziative volte a erogare agli indigenti, ai senzatetto e ai bambini che versano in condizioni di deprivazione materiale prodotti alimentari, indumenti e altri beni essenziali (ad esempio, calzature, sapone e shampoo).

La proposta offrirebbe alle autorità nazionali una flessibilità notevole per programmare e fornire l'assistenza conformemente ai loro programmi nazionali. La messa a punto di criteri dettagliati per assegnare l'assistenza rientrerebbe nelle responsabilità degli Stati membri o anche delle organizzazioni partner, essendo queste in miglior posizione per convogliare l'assistenza sulla base dei bisogni locali.

Le organizzazioni partner, spesso organismi non governativi, avrebbero la responsabilità di far pervenire gli alimenti o i prodotti alle persone indigenti. Per raggiungere gli obiettivi di coesione sociale del Fondo le organizzazioni partner non dovrebbero limitarsi soltanto a fornire un'assistenza materiale agli indigenti, ma anche condurre attività di base finalizzate alla loro integrazione sociale. Il Fondo sarebbe anche in grado di sostenere queste misure di accompagnamento.

Le autorità nazionali potrebbero usare il Fondo per acquistare alimenti o prodotti e metterli a disposizione delle organizzazioni partner ovvero erogare finanziamenti alle organizzazioni partner affinché esse procedano agli acquisti. La proposta prevede anche la possibilità di utilizzare i prodotti alimentari delle scorte di intervento ove ve ne siano.

Contesto

La Strategia Europa 2020 impegna l'UE a ridurre di almeno 20 milioni di unità il numero di persone che versano in condizioni di indigenza o sono esposte al rischio di povertà.

Sui 116 milioni di persone nell'UE che sono esposte al rischio di povertà o di esclusione sociale circa 40 milioni versano in uno stato di grave indigenza.

Uno degli aspetti principali dell'indigenza consiste nell'incapacità di procurarsi alimenti in quantità e qualità adeguate. La percentuale della popolazione dell'UE che non può permettersi di mangiare carne o pesce (o un equivalente vegetariano) ogni due giorni – cosa questa che è classificata alla stregua di un'esigenza di base dall'Organizzazione mondiale della sanità – era pari all'8,7% nel 2010, cui corrispondono più di 43 milioni di persone. Dalle prime cifre disponibili per il 2011 risulta un peggioramento della situazione.

Una forma particolarmente grave di deprivazione materiale è la condizione di

senzatetto, fenomeno la cui entità è difficile da quantificare. Le stime di cui si dispone

indicano però che in Europa nel 2009/2010 vi erano 4,1 milioni di senzatetto. Il numero

dei senzatetto è aumentato di recente a causa dell'impatto sociale della crisi economica e

finanziaria e dell'aumento della disoccupazione. Cosa ancor più preoccupante, ad essere

senzatetto sono famiglie con bambini, giovani e migranti.

(7)

3

Nell'UE vi sono 25,4 milioni di bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Nel complesso, i bambini sono maggiormente esposti al rischio di povertà o di esclusione sociale del resto della popolazione (27% rispetto al 23% per la popolazione nel suo complesso). Questo fenomeno li espone a una deprivazione materiale che va al di là della malnutrizione. Ad esempio, 5,7 milioni di bambini non possono permettersi indumenti nuovi e 4,7 milioni di bambini non hanno due paia di scarpe di numero giusto (tra cui un paio di scarpe per il brutto tempo). I bambini che soffrono di deprivazione materiale hanno maggiori probabilità, rispetto ai loro coetanei in migliori condizioni economiche, di avere risultati scolastici scadenti, una salute precaria e non riescono poi a realizzare le loro piene potenzialità una volta divenuti adulti.

Il principale strumento di cui dispone l'Unione europea per promuovere l'occupabilità, lottare contro la povertà e promuovere l'inclusione sociale è e rimarrà il Fondo sociale europeo (FSE). Questo strumento strutturale investe direttamente nelle competenze delle persone ed è volto ad accrescerne il valore sul mercato del lavoro. Alcuni di questi cittadini più vulnerabili però, che versano in condizioni estreme di povertà, sono troppo lontani dal mercato del lavoro per beneficiare delle misure di inclusione sociale supportate dal Fondo sociale europeo.

Il Programma dell'Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (programma MDP) è dal 1987 un'importante fonte per le organizzazioni che lavorano a diretto contatto con le persone meno avvantaggiate fornendo loro alimenti. Esso distribuisce attualmente circa 500 000 tonnellate di prodotti alimentari all'anno a vantaggio degli indigenti. Il programma era stato creato per far buon uso delle eccedenze agricole dell'epoca. Il previsto esaurimento e la notevole imprevedibilità delle scorte di intervento nel periodo 2011-2020 a seguito di riforme successive della politica agricola comune, costringono a por fine al programma MDP alla fine del 2013. Il proposto Fondo di aiuti europei agli indigenti sostituirà e migliorerà il programma MDP.

Per ulteriori informazioni

Cfr. MEMO/12/800

Sito web di László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Ultimo esame trimestrale sull'occupazione e la situazione sociale nell'UE (European Employment and Social Situation Quarterly Review):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Abbonatevi gratuitamente alla newsletter elettronica della Commissione europea sull'occupazione, affari sociali e inclusione: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Seguite László Andor su Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Persone da contattare:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

(8)

IP/12/1131 C

OMMISSIONE EUROPEA

C

OMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 23 ottobre 2012

La Commissione adotta il programma di lavoro per il 2013

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione

1

del settembre 2012, il Presidente Barroso ha delineato prospettive ambiziose per l'UE. La missione principale, che rimane quella di riportare l'Unione sulla via della crescita sostenibile, richiede una nuova impostazione e un'azione mirata in un numero limitato di settori prioritari. Il programma di lavoro per il 2013 adottato oggi illustra il modo in cui la Commissione intende lavorare per conseguire questi obiettivi nel 2013 e negli anni successivi.

Il programma di lavoro riassume gli obiettivi dell'Unione in sette ambiti prioritari e le misure che devono ancora essere adottate, spiegando che la Commissione perseguirà questi obiettivi portando avanti le iniziative fondamentali già all'esame, presentando nuove proposte e facendo in modo che l'effettiva attuazione delle riforme procuri vantaggi ai cittadini.

Il Presidente Barroso ha dichiarato: "Nel mio discorso sullo stato dell'Unione ho proposto un patto decisivo per l'Europa, che comporterà cambiamenti enormi. Il programma di lavoro spiega come la Commissione si adoperi quotidianamente per adottare le misure necessarie. Il 2013 sarà un anno fondamentale per dimostrare ai nostri cittadini che l'Unione svolge un ruolo guida nell'adozione di misure credibili e concrete che ci permettano di uscire dalla crisi e di porre solide basi per la futura crescita sostenibile".

Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "Questi sono anni fondamentali per l'Europa. Le misure che prenderemo nei prossimi anni determineranno la nostra futura evoluzione. Non esiste una formula magica per risolvere i nostri problemi attuali, ma a livello di UE possiamo almeno contribuire a orientare il processo. Per questo l'obiettivo centrale del programma di lavoro della Commissione per il 2013 è promuovere un'azione comune dell'Europa per favorire la crescita e il reinserimento di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro."

1

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_it.htm

(9)

2

In termini di nuove proposte, il programma di lavoro della Commissione annuncia 50 nuove iniziative da presentare nel 2013 e nella prima parte del 2014. Le iniziative legislative fondamentali devono tener conto del fatto che la legislatura attuale terminerà nel 2014. Le nuove iniziative volte ad affrontare sfide concrete nei sette ambiti prioritari mireranno a:

- realizzare un'unione economica e monetaria effettiva: nuovi atti legislativi per rafforzare la stabilità, la trasparenza e la tutela dei consumatori nel settore finanziario, basati in particolare sul progetto di unione economica e monetaria effettiva;

- promuovere la competitività attraverso il mercato unico e la politica industriale: iniziative volte a ridurre i costi per le imprese in settori quali l'IVA e la fatturazione, a rimuovere gli ostacoli alla competitività e a promuovere i principali settori di crescita attraverso partenariati pubblico-privato per la ricerca;

- connect to compete (collegare per competere): costruire oggi le reti di domani: potenziare le reti liberalizzando il settore dell'energia, incentivando gli investimenti in infrastrutture come la banda larga e modernizzando i trasporti e la logistica in Europa;

- orientare la crescita a favore dell'occupazione: inclusione e eccellenza:

fornire un sostegno concreto ai disoccupati, ad esempio attraverso i servizi di collocamento pubblici, e fare in modo che l'UE si adoperi con il massimo impegno per favorire l'inclusione sociale;

- utilizzare le risorse dell'Europa per promuovere la competitività: conferire alla prospettiva a lungo termine, così importante per la crescita sostenibile, un quadro su energia e cambiamenti climatici fino al 2030 e intraprendere azioni mirate riguardanti la qualità dell'aria e i rifiuti;

- costruire un'Europa sicura: promuovere la giustizia con l'istituzione di una procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la sicurezza attraverso la lotta contro il traffico di armi da fuoco e la cittadinanza grazie all'anno europeo dei cittadini;

- sfruttare la nostra influenza: l'Europa come attore globale: promuovere i nostri interessi e i nostri valori attraverso una nuova generazione di accordi commerciali e un'azione mirata nel nostro vicinato e perseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio in qualità di partner principale della cooperazione allo sviluppo.

Una considerazione comune a tutti questi settori è che l'anno prossimo sarà decisivo per trasformare un accordo ambizioso sul quadro finanziario pluriennale in un motore di cambiamento.

L'adozione del programma di lavoro della Commissione fa seguito a un dialogo intenso e strutturato con il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sulle priorità dell'Unione.

Ora la Commissione collaborerà strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali, per conseguire questi obiettivi in modo da ottenere risultati tangibili a favore dei cittadini europei.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2013 è disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_it.htm

Contatti:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Antony Gravili (+32 2 295 43 17)

(10)

che fissa, per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle

giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (

1

), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del rego­

lamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giu­

gno 2006, recante modalità d’applicazione del regola­

mento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) degli interventi sotto forma di am­

masso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (

2

), la spesa relativa alle spese finan­

ziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le ri­

sorse destinate all’acquisto dei prodotti è calcolata se­

condo le modalità definite nell’allegato IV del medesimo regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabi­

le. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(3)

Tuttavia, se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione, si applica a tale Stato membro un tasso di interesse al livello di quello comunicato, a norma dell’al­

legato IV, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006.

(4)

Peraltro, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo capo­

verso, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al punto I.2, primo capoverso, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo

0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver soste­

nuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agri­

coli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uni­

forme fissato dalla Commissione. Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogal­

lo, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

(5)

In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2013 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei pro­

dotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2013 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

a) 0,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Fin­

landia;

b) 0,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Ger­

mania;

c) 0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare nel Regno Unito e in Irlanda;

d) 0,9 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;

e) 1,0 % per il tasso di interesse uniforme per l’Unione da applicare agli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­

cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1

o

ottobre 2012.

( 1 ) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

( 2 ) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(11)

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

(12)

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 932/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2012

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso

domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (

1

), in partico­

lare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocom­

patibile dei prodotti connessi all’energia che rappresen­

tano un significativo volume di vendite e di scambi com­

merciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE dispone che la Commissione, se del caso, introduca una misura di esecuzione per apparecchi elet­

trodomestici, comprese le asciugabiancheria per uso do­

mestico.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria per uso domestico tradizional­

mente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Il presente regolamento deve disciplinare i prodotti pro­

gettati per l’asciugatura della biancheria in ambienti do­

mestici.

(5)

Le lavasciuga biancheria per uso domestico hanno carat­

teristiche particolari e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

L’aspetto ambientale delle asciugabiancheria a uso dome­

stico, identificato come significativo ai fini del presente

regolamento, è il consumo di energia nella fase di utiliz­

zo. Il consumo annuale di energia elettrica delle asciuga­

biancheria per uso domestico nel 2005 nell’Unione eu­

ropea è stato stimato pari a 21 TWh. In assenza dell’ado­

zione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 31 TWh. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia elet­

trica dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(7)

Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più importante aspetto am­

bientale. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della di­

rettiva 2009/125/CE, gli Stati membri non vietano, limi­

tano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di asciugabian­

cheria a motivo di specifiche per la progettazione eco­

compatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocom­

patibile.

(8)

Il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

I requisiti per la progettazione ecocompatibile non do­

vrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista degli utenti finali, né conse­

guenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del con­

sumo di energia elettrica nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione e di smaltimento.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovreb­

bero essere introdotte gradualmente per offrire ai

( 1 ) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(13)

calendario dovrebbe essere fissato in modo da non inci­

dere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.

(11)

Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misu­

razione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati general­

mente riconosciuti, comprese le eventuali norme armo­

nizzate adottate dagli organismi europei di normalizza­

zione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (

1

).

(12)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valuta­

zione della conformità applicabili.

(13)

Per agevolare i controlli della conformità i produttori devono fornire informazioni nella documentazione tec­

nica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(14)

Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di pro­

gettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di asciu­

gabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

2. Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso dome­

stico.

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

stello rotante, attraverso il quale è insufflata aria, proget­

tato per essere usato principalmente a scopi non profes­

sionali;

2) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso», un’asciu­

gabiancheria per uso domestico progettata per essere in­

stallata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3) «lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di cen­

trifuga, sia un dispositivo per asciugare capi, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel cestello;

4) «centrifuga per uso domestico», anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo», apparecchio nel quale l’acqua è rimossa da capi mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automa­

tica, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

5) «asciugabiancheria a espulsione», un’asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia su capi e restituisce l’aria umida nel locale o all’esterno;

6) «asciugabiancheria a condensazione», un’asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale della condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l’umidità dall’aria usata nel processo di asciugatura;

7) «asciugabiancheria automatica», un’asciugabiancheria che, durante il processo di asciugatura, si spegne nel momento in cui rileva un dato contenuto di umidità del carico, per esempio per conduttività o mediante sensori di tempera­

tura;

8) «asciugabiancheria non automatica», un’asciugabiancheria che, durante il processo di asciugatura, si spegne dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un tem­

porizzatore, ma che può essere spenta anche manualmen­

te;

9) «programma», una serie di operazioni predefinite e dichia­

rate adatte dal produttore per asciugare determinati tipi di tessuto;

10) «ciclo»: un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

11) «durata del programma», il tempo che intercorre fra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

12) «capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal produttore, a intervalli di 0,5 kg, di capi asciutti di un determinato tipo, che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;

( 1 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(14)

gramma;

14) «efficienza di condensazione», il rapporto fra la massa di umidità condensata da un’asciugabiancheria e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;

15) «modo spento», condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli inter­

ruttori accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire il minimo consumo di elettricità, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l’asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del produt­

tore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessi­

bili all’utente, per «modo spento» si intende la condizione in cui l’asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

(16) «modo stand-by», il modo in cui si registra il minore con­

sumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento dell’asciugabiancheria;

(17) «asciugabiancheria per uso domestico equivalente», un mo­

dello di asciugabiancheria per uso domestico commercia­

lizzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteri­

stiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di ener­

gia, la stessa efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per capi di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga, di un altro modello di asciugabiancheria per uso dome­

stico commercializzato con un numero di codice commer­

ciale differente dallo stesso fornitore;

(18) «programma standard per capi di cotone», il ciclo per l’asciugatura dei capi di cotone con un tenore iniziale di umidità del carico pari al 60 % fino a un tenore di umidità residua del carico pari allo 0 %.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico sono definite al punto 1 dell’allegato I. Le specifiche particolari per la progetta­

zione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico sono definite al punto 2 dell’allegato I.

Non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocom­

patibile per taluni particolari parametri di progettazione eco­

compatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE.

Articolo 4

Valutazione della conformità

1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.

prende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.

Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equiva­

lenti, o entrambi, la documentazione tecnica comprende i det­

tagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni nonché le prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli effettuati. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con le stesse modalità.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri appli­

cano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6 Parametri di riferimento

Nell’allegato IV sono riportati i parametri di riferimento indica­

tivi per le asciugabiancheria per uso domestico con il migliore rendimento disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7 Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e presenta i relativi risultati al forum consul­

tivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il riesame valuta in particolare le tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato III nonché l’efficienza degli apparecchi a espulsione.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del­

l’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1

o

novembre 2013.

Tuttavia:

a) le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punti 1.1 e 1.2, si applicano a decorrere dal 1

o

novembre 2014;

b) le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 2.2, si applicano a decorrere dal 1

o

novembre 2015.

(15)

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. Specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile

1.1. Per calcolare il consumo energetico e altri parametri relativi alle asciugabiancheria per uso domestico, si utilizza il programma destinato ad asciugare capi di cotone (con un tenore iniziale di umidità del carico pari al 60 %) fino a un tenore di umidità residua del carico pari allo 0 % (nel prosieguo denominato «programma standard per capi di cotone»). Questo programma deve essere chiaramente individuabile sul o sui dispositivi di selezione dei programmi o sull’eventuale display dell’asciugabiancheria per uso domestico, o su entrambi, e deve essere indicato come «pro­

gramma standard per capi di cotone» o per mezzo di un simbolo univoco o di una combinazione adeguata di essi e deve essere il ciclo selezionato automaticamente nelle asciugabiancheria munite di selezione automatica dei pro­

grammi o di funzioni per selezionare automaticamente, o mantenere selezionato, un programma di asciugatura. Se l’asciugabiancheria è un modello automatico il «programma standard per capi di cotone» è automatico.

1.2. Il manuale d’uso fornito dal fabbricante deve indicare:

a) informazioni relative al programma standard per capi di cotone e deve specificare che tale programma è atto ad asciugare capi di cotone normali e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per capi di cotone;

b) il consumo di energia nei modi spento e «stand-by»;

c) informazioni indicative concernenti la durata del programma e il consumo energetico per i principali programmi di asciugatura a pieno carico e, se del caso, a carico parziale.

2. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

Le asciugabiancheria per uso domestico devono essere conformi ai seguenti requisiti:

2.1. Dal 1 o novembre 2013:

— l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 85,

— per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico l’efficienza di condensazione ponderata non può essere inferiore al 60 %.

2.2. Dal 1 o novembre 2015:

— per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 76,

— per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico l’efficienza di condensazione ponderata non può essere inferiore al 70 %.

L’indice di efficienza energetica (IEE) e l’efficienza di condensazione ponderata sono calcolati conformemente all’allegato II.

(16)

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e dell’efficienza di condensazione ponderata

1. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di asciugabiancheria per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di un’asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per capi di cotone a pieno carico e a carico parziale è confrontato con il consumo annuo standard di energia.

a) L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

EEI ¼ AE C SAE CÜ 100

laddove:

— AE C = consumo annuo di energia ponderato dell’asciugabiancheria per uso domestico,

— SAE C = consumo annuo standard di energia dell’asciugabiancheria per uso domestico.

b) Il consumo annuo standard di energia (SAE C ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

— per tutte le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

SAE C¼ 140 Ü c 0,8

— per le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

SAE C¼ 140 Ü c 0,8 – 8

>

>

:30 Ü T t

60 9 >

>

;

laddove:

— c è la capacità nominale dell’asciugabiancheria per uso domestico con il programma standard per capi di cotone,

— T t è la durata ponderata del programma standard per capi di cotone.

c) Il consumo annuo di energia ponderato (AE C ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale:

i)

AE C¼ E tÜ 160 þ Ï

P oÜ 525 600 – ðT tÜ 160Þ

2 þ P lÜ 525 600 – ðT tÜ 160Þ 2

B

60 Ü 1 000 laddove:

— E t = consumo di energia ponderato, in kWh e arrotondato al secondo decimale,

— P o = potenza in modo «spento» per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

— P l = potenza in modo «stand-by» per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

— T t = durata ponderata del programma, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

— 160 = numero totale di cicli di asciugatura per anno.

ii) Se l’asciugabiancheria è dotata di un sistema di gestione dell’energia, nel caso di un’asciugabiancheria per uso domestico che ritorna automaticamente al modo «spento» dopo la fine del programma, il consumo annuo di energia ponderato (AE C ) è calcolato tenendo conto dell’effettiva durata del modo «stand-by», applicando la seguente formula:

(17)

laddove:

— T l = durata del modo «stand-by» del programma standard per capi di cotone, espressa in minuti e arroton­

data al minuto più vicino.

d) La durata ponderata (T t ) del programma standard per capi di cotone è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

T t¼ ð3 Ü T dryþ 4 Ü T dry½Þ=7

laddove:

— T dry = durata del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

— T dry½ = durata del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espressa in minuti e arrotondata al

minuto più vicino.

e) Il consumo di energia ponderato (E t ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

E t¼ ð3 Ü E dryþ 4 Ü E dry½Þ=7

laddove:

— E dry = consumo di energia del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

— E dry½ = consumo di energia del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso in kWh e

arrotondato al secondo decimale.

f) Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, il consumo energetico del programma standard per capi di cotone, a pieno carico e a carico parziale, è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

E dry¼ Eg dry f g þ Eg dry;a

E dry½¼ Eg dry½

f g þ Eg dry½;a

laddove:

— Eg dry = consumo di gas del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

— Eg dry½ = consumo di gas del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso in kWh e

arrotondato al secondo decimale,

— Eg dry,a = consumo ausiliario di elettricità del programma standard per capi di cotone, a pieno carico, espresso in

kWh e arrotondato al secondo decimale,

— Eg dry½,a = consumo ausiliario di elettricità del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, espresso

in kWh e arrotondato al secondo decimale,

— f g = 2,5.

2. CALCOLO DELL’EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE PONDERATA

L’efficienza di condensazione di un programma è il rapporto fra la massa di umidità condensata e raccolta nella vaschetta di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico e la massa di umidità rimossa dal carico umido dal programma; quest’ultima è la differenza fra la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura e la massa del carico di prova dopo l’asciugatura. Ai fini del calcolo dell’efficienza di condensazione ponderata, si prende in considerazione l’efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone sia a pieno carico, sia a carico parziale.

(18)

C t¼ ð3 Ü C dryþ 4 Ü C dry½Þ=7

laddove:

— C dry = efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone a pieno carico,

— C dry½ = efficienza di condensazione media del programma standard per capi di cotone a carico parziale.

L’efficienza di condensazione media C è calcolata a partire dalle efficienze di condensazione ottenute con le prove svolte ed è espressa in percentuale:

C ¼ 1 ðn – 1Þ

Xn

j ¼ 2

8 >

>

: W wj

W i – W fÜ 100 9 >

>

;

laddove:

— n è il numero di prove sperimentali, comprensive di almeno quattro prove valide con il programma selezionato,

— j è il numero di prove sperimentali,

— W wj è la massa di acqua raccolta nella vaschetta del condensatore durante la prova j,

— W i è la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura;

— W f è la massa del carico di prova dopo l’asciugatura.

(19)

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza.

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti nell’allegato I, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica asciugabiancheria per uso domestico. Se i parametri misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante nel fascicolo di documentazione tecnica, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, negli intervalli di cui alla tabella 1, le misurazioni sono effettuate su tre asciugabiancheria per uso domestico supplementari. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai requisiti e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.

In caso contrario il modello di asciugabiancheria per uso domestico e tutti gli altri modelli di asciugabiancheria per uso domestico equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti nell’allegato I.

Tabella 1

Parametro misurato Tolleranze applicabili alla verifica

Consumo annuo di energia ponderato Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale (*) di AE C .

Consumo ponderato di energia Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di E t .

Efficienza di condensazione ponderata Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 6 % al valore nominale di C t .

Durata ponderata del programma Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % ai valori nominali di T t .

Consumo energetico nei modi «spento» e

«stand-by» Il valore misurato del consumo energetico P o e P l , superiore a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico P o e P l , inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 al valore nominale.

Durata in modo «stand-by» Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di T l .

(*) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal produttore. Il margine del 6 % nella misurazione rappresenta l’errore di laboratorio attualmente accettabile per la misurazione dei parametri dichiarati con il nuovo metodo di misurazione usato per i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura compresivi di cicli a pieno carico e a carico parziale.

(20)

Parametri di riferimento

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per le asciugabiancheria per uso domestico, in termini di consumo energetico e di emissioni di rumore aereo durante l’asciu­

gatura per il programma standard per capi di cotone, è identificata come segue:

1) asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 3 kg:

a) consumo energetico: 1,89 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 247 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: 69 dB;

2) asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a) consumo energetico: 2,70 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 347 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile;

3) asciugabiancheria a gas a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a) consumo di gas: 3,25 kWh Gas /ciclo equivalenti a 1,3 kWh per il programma standard per capi di cotone.

Consumo energetico annuo: non disponibile;

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile;

4) asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 5 kg:

a) consumo energetico: 3,10 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 396 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile;

5) asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 6 kg:

a) consumo energetico: 3,84 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 487 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: 67 dB;

6) asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 6 kg:

a) consumo energetico: 1,58 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 209 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile;

7) asciugabiancheria a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a) consumo energetico: 3,9 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 495 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: 65 dB;

8) asciugabiancheria a gas a espulsione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a) consumo di gas: 3,4 kWh Gas /ciclo equivalenti a 1,36 kWh per il programma standard per capi di cotone.

Consumo energetico annuo: non disponibile;

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile;

9) asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 7 kg:

a) consumo energetico: 1,6 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 211 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: 65 dB;

(*) Calcolato supponendo 160 cicli di asciugatura l’anno con un consumo energetico del programma standard per capi di cotone, a carico parziale, equivalente al 60 % del consumo energetico a pieno carico nonché un consumo energetico annuo supplementare dei modi a basso consumo energetico pari a 13,5 kWh.

(21)

520 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: 65 dB;

11) asciugabiancheria a condensazione per uso domestico avente una capacità nominale di 8 kg:

a) consumo energetico: 2,30 kWh/ciclo per il programma standard per capi di cotone, a pieno carico, pari a circa 297 kWh/anno (*);

b) emissioni di rumore aereo: non disponibile.

(22)

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 907/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2012

che stabilisce per il 2012 l’«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 di­

cembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produ­

zione industriale (

1

), in particolare l’articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CEE) n. 3924/91 gli Stati mem­

bri devono effettuare un’indagine comunitaria sulla pro­

duzione industriale.

(2)

L’indagine sulla produzione industriale deve basarsi su un elenco di prodotti che definisce la produzione industriale oggetto di indagine.

(3)

Un elenco di prodotti è necessario per consentire il rav­

vicinamento tra le statistiche sulla produzione e le stati­

stiche sul commercio estero e per assicurare la compara­

bilità con la nomenclatura comunitaria dei prodotti CPA.

(4)

L’elenco dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91, denominato «elenco Prodcom», è comune a tutti gli Stati membri ed è necessario per poter com­

parare i dati tra gli Stati membri.

(5)

L’elenco Prodcom va aggiornato ed è pertanto necessario stabilire l’elenco per il 2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo isti­

tuito con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parla­

mento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (

2

),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco Prodcom per il 2012 figura nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea.

Esso si applica a decorrere dal 1

o

gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

( 1 ) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1. ( 2 ) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(23)

Prodcom Descrizione Riferimento alla nomenclatura del commercio estero 2012

(SA/NC) Unità fisic P Riferimento alle Note

NACE: 07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

CPA: 07.10.10 Minerali di ferro

07.10.10.00 Minerali di ferro e loro concentrati (escluse le piriti di ferro

arrostite) 2601[.11 + .12] kg S

NACE: 07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

CPA: 07.29.11 Minerali di rame e loro concentrati

07.29.11.00 Minerali di rame e loro concentrati 2603 kg S

CPA: 07.29.12 Minerali di nichel e loro concentrati

07.29.12.00 Minerali di nichel e loro concentrati 2604 kg S

CPA: 07.29.13 Minerali di alluminio e loro concentrati

07.29.13.00 Minerali di alluminio e loro concentrati 2606 kg S

CPA: 07.29.14 Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

07.29.14.00 Minerali di metalli preziosi e loro concentrati 2616[.10 + .90] kg S

CPA: 07.29.15 Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati

07.29.15.00 Minerali di piombo, zinco e stagno e loro concentrati 2607 + 2608 + 2609 kg S

CPA: 07.29.19 Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati

07.29.19.00 Altri minerali di metalli non ferrosi e loro concentrati 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10+.90] + 2614 + 2615[.10+.90] + 2617[.10+.90]

kg S

NACE: 08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia

CPA: 08.11.11 Marmo ed altre pietre calcaree ornamentali o da costruzione

08.11.11.33 Marmi e travertini, greggi o sgrossati, senza forma 2515 11 kg T

08.11.11.36 Marmi e travertini semplicemente segati in lastre o tagliati

in blocchi 2515 12 kg T

08.11.11.50 Pietre calcaree da costruzione, alabastro 2515 20 kg T

CPA: 08.11.12 Granito, arenaria ed altre pietre ornamentali o da costruzione

08.11.12.33 Granito e rocce simili, gregge o sgrossate, senza forma 2516 11 kg T

08.11.12.36 Granito e rocce simili, semplicemente segati in lastre o

tagliati in blocchi 2516 12 kg T

(24)

08.11.12.50 Arenaria 2516 20 kg T

08.11.12.90 Altre pietre da costruzione o da taglio 2506 20 +2516 90 kg T

CPA: 08.11.20 Calcare e pietra da gesso

08.11.20.30 Pietra da gesso e anidrite (naturale o sintetica) 2520 10 kg T

08.11.20.50 Pietre calcaree (escl. gli inerti calcarei frantumati e le pietre

calcaree tagliate) 2521 kg T

CPA: 08.11.30 Creta e dolomite non calcinata

08.11.30.10 Creta 2509 kg T

08.11.30.30 Dolomite non calcinata (escl. gli inerti di dolomite frantu­

mati) 2518 10 kg T

CPA: 08.11.40 Ardesia

08.11.40.00 Ardesia, greggia, sgrossata o semplicemente segata 2514 kg T

NACE: 08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

CPA: 08.12.11 Sabbie naturali

08.12.11.50 Sabbie silicee (sabbie quarzose o sabbie industriali) 2505 10 kg S

08.12.11.90 Sabbie da costruzione (escl. le sabbie metallifere del SA 26) 2505 90 kg S

CPA: 08.12.12 Granuli, scaglie e polveri; sassi, ghiaia

08.12.12.10 Ghiaia, sassi, ciottoli e selci 2517 10 10 kg S

08.12.12.30 Pietre frantumate per calcestruzzo, massicciate stradali ed

altre costruzioni 2517[.10(.20 + .80)] kg S

08.12.12.50 Granuli, scaglie e polveri di marmo 2517 41 kg S

08.12.12.90 Granuli, scaglie e polveri di pietre (escluso il marmo) 2517 49 kg S

CPA: 08.12.13 Scorie miste e scarti industriali simili, anche mescolati con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per la costruzione

Riferimenti

Documenti correlati

Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

le minacce della criminalità definite come prioritarie nella sesta relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 213 final

ê 92/53/CEE art. Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l’omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi tengano un registro che consenta loro di annotare e tenere una registrazione completa e precisa di

TORINO PN Biglietteria Italo MILANO ROG Biglietteria Italo BRESCIA Biglietteria Italo VERONA Biglietteria Italo PADOVA Biglietteria Italo VENEZIA MESTRE Biglietteria Italo

La misura proposta tiene conto dei lavori dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) che ha adottato da diversi anni il principio dell’obbligo di dotare di sistemi AIS le

La direttiva 2010/40/UE (direttiva ITS) è stata concepita per fungere da quadro per accelerare e coordinare la diffusione e l'uso degli ITS applicati al trasporto su strada e alle

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente