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La responsabilità del produttore di alimenti. Andrea D Alessio. University of Teramo

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Academic year: 2022

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(1)

La responsabilità del produttore di

alimenti

Andrea D’Alessio.

University of Teramo

(2)

La responsabilità del produttore.

Art. 114: «Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

Caratteristiche:

Responsabilità oggettiva perché si prescinde dalla condotta del produttore.

Difetto: (art. 117) – la maggiore capacità di arrecare danni rispetto a quanto i consumatori potrebbero attendersi. - Caratteristica

estrinseca;

Criteri di valutazione:

presentazione;

Uso ragionevole;

Tempo: Il momento di messa in circolazione del prodotto:

definisce il limite temporale di valutazione del difetto, come chiarito da CGUE 09/02/2006, causa c-127/04 (e da art.117, commi 2 e 3).

Ambito di applicazione:

Prodotto: «come qualsiasi bene mobile anche se fa parte di altro bene mobile o immobile» (art. 115); si esclude il prodotto agricolo naturale (art. 2 dir 85/374/CEE

formulazione originaria).

(3)

Le prove liberatorie.

Art. 7 dir. 58/374/CEE e 118 cod. cons.:

a) Non aver messo in circolazione il prodotto;

b) Sopravvenienza del difetto rispetto alla messa in circolazione del prodotto;

c) Non aver fabbricato il prodotto per la vendita, né nell’esercizio della propria attività

professionale;

d) Difetto dovuto a conformità a norme imperative;

e) Lo stato delle conoscenze al momento della messa in circolazione non permetteva la

conoscenza del difetto;

f) Difetto dovuto alla concezione del prodotto unitario e non alla singola componente

prodotta.

(4)

Ragioni dell’esclusione.

Diverse spiegazioni:

Il prodotto agricolo naturale non è sottoposto ad un processo di fabbricazione (L. Costato);

La filiera agroalimentare è scarsamente tracciabile e, di conseguenza, la responsabilità ricadrebbe sempre sui dettaglianti (L. Francario);

Rispetto al mercato agroalimentare non si pone la necessità di garantire la libera concorrenza;

Le imprese agricole sono soggette al rischio biologico e questo giustifica l’esenzione quale norma di favore;

I prodotti agricoli naturali sono intrinsecamente non difettosi poiché, sfruttando il ciclo biologico e metodi di produzione secolari, sono totalmente sicuri per il consumo umano e gli eventuali vizi non possono che avere causa esterna (A. Germanò);

(5)

La fine dell’esclusione.

Encefalopatia spongiforme bovina Elevato allarme sociale

Direttiva 99/34/CE estende anche ai prodotti agricoli naturali la disciplina della

Direttiva 85/374/CE.

Permangono criticità.

(6)

Le peculiarità del prodotto alimentare difettoso.

Il prodotto alimentare presenta delle peculiarità proprie:

viene ingerito ed entra a far parte dell’organismo del consumatore.

Presenta una capacità offensiva elevata che si estrinseca in due possibili modalità:

1.danni immediati, percepiti dal danneggiato al momento dell’assunzione o poco dopo; consistono in

avvelenamenti ed intossicazioni, legati a contaminazioni o avarie macroscopiche;

2.danni a lungo termine, sorgono in lunghi periodi di

tempo a causa di processi di bioaccumulo; consistono in allergie e patologie tumorali.

Il prodotto agricolo tradizionale rimane essenzialmente sicuro, salvo contaminazioni esterne,

l’impiego degli espedienti chimici o biotecnologici, può far sorgere difetti.

(7)

Principali criticità residuanti.

❖Criteri di determinazione del difetto;

❖ State of art defence;

❖Decadenza decennale

.

(8)

Prima criticità.

I criteri dall’art. 6 della direttiva, non sono rireribili al prodotto alimentare:

❖ l’uso ordinario dello stesso è intuitivo;

❖ il tempo di messa in circolazione è inconferente poiché il cibo non è soggetto ad obsolescenza.

Seconda criticità.

I principali difetti che possano riguardare gli alimenti:

❖ sono legati a rischi da sviluppo,

❖ sono esonerati dalla direttiva.

(9)

Terza criticità.

Prescrizione (3 anni) e decadenza (10 anni):

Ratio legis - considerando n°12 - nel corso del tempo:

❖ i prodotti si deteriorano,

❖ le norme di sicurezza diventano più rigorose

❖ le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano.

Norme che ridimensionano la responsabilità del produttore, realizzando l’idea di equità.

Non riferibili al prodotto agricolo:

❖ La tecnica non incide sulla sua difettosità;

❖ la disciplina non è idonea a ricomprendere le ipotesi di danno a lungo termine.

(10)

I rapporti tra responsabilità e sicurezza

Le due discipline sono state considerate in dottrina:

❖ Autonome e distinte

❖ Complementari.

Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n°13458; Cass., sez. III, 15 marzo 2007, n°6007; Cass., sez. III 13 dicembre 2010, n°25116: assumono come

parametro integrativo per la disciplina di

responsabilità la «nozione di prodotto "sicuro"».

(11)

I punti di contatto.

Le discipline presentano diversi punti di contatto:

❖ medesimi obiettivi rispetto alla tutela dei consumatori ed alla libera circolazione dei prodotti.

❖ L’art. 21 del regolamento 178/2002/CE fa salva l’applicazione della direttiva 85/374/CEE.

Per queste ragioni si pone la necessità di una lettura congiunta delle due discipline.

(12)

Il rischio ed il difetto.

Sono concetti diversi:

❖ Il rischio:

❖caratteristica intrinseca del prodotto.

❖ Il difetto:

❖estrinseco: legato all’aspettativa di sicurezza dei consumatori

Se letti congiuntamente:

Forniscono di contenuto sostanziale le aspettative del consumatore:

❖ Le legitime aspettative dei consumatori si uniformano ai doveri della legislazione alimentare;

❖ La violazione dei doveri comporta il difetto del prodotto.

(13)

Le esimenti alla luce della disciplina di sicurezza alimentare

Soluzione delle criticità relative alle esimenti delle lettere d) ed e) dell’art. 7 Direttiva 85/374/CEE:

❖ La conformità del bene a norme imperative:

❖Rispetto della disciplina del pacchetto igiene;

❖qualora il prodotto rimanga pericoloso, non si riscontra il difetto.

❖ L’esimente da rischio da sviluppo:

❖carenza anche del mero dubbio scientifico;

❖No dovere di precauzione;

❖il rischio da sviluppo dovrebbe essere letto come il risvolto, in negativo, dell’estensione del principio di precauzione.

(14)

Il limite temporale della lettura armonizzata.

I concetti di rischio e di difetto non sono coincidenti sotto il profilo temporale:

Il rischio - caratteristica intrinseca: varia nel tempo esclusivamente al variare delle caratteristiche del prodotto;

Il difetto - concetto astratto: varia al modificarsi delle aspettative del consumatore.

Limite temporale del difetto: il momento di immissione in circolazione.

Limite temporale del rischio: è legato all’intera vita e circolazione del prodotto (art. 19 regolamento

178/2002/CE).

Dunque: la violazione dei doveri successivi all’immissione in circolazione dei prodotti non determina la responsabilità del produttore ai sensi della Direttiva 85/374/CEE.

(15)

Prospettive risolutive

Possono immaginarsi 3 soluzioni:

❖ Escludere la responsabilità del produttore per le fattispecie che esulano dalla direttiva 85/374/CEE;

❖ interpretazione evolutiva della direttiva (Giardina, Nicolini);

❖ Applicare la disciplina generale:

➢ Germanò: art. 2043 c.c.;

➢ Rook Basile: art. 2050 c.c.;

➢ Castronovo: artt. 2051 o 2049 c.c..

(16)

La compatibilità della disciplina generale

Art. 13 direttiva 85/374/CEE, interpretato dalla CGUE, nel senso di ammettere l’applicazione di:

«[…] altri regimi di responsabilità contrattuale o

extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa»

Può preferirsi la terza opzione ma:

❖ Si esclude l’applicazione dei regimi di cui agli artt. 2051 e 2049;

❖ Si esclude l’applicazione dell’art. 2050;

(17)

Inversione dell’onere probatorio

E’ prospettabile l’inversione dell’onere della prova della colpa:

❖ Lettura congiunta art. 2043-regolamento 178/2002;

❖ Ampiezza dei doveri di sicurezza sul produttore di alimenti;

❖ Principio di precauzione.

Qualora si provi che il danno è eziologicamente derivato dal prodotto alimentare, si trae indice presuntivo della violazione del dovere di non immettere sul mercato prodotti a rischio.

Prova liberatoria:

❖ No mera conformità del bene;

❖ Imprevedibilità/inevitabilità del rischio concretizzatosi.

(18)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

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