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- OUTLET - Regolarità contributiva (DURC)

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Novità normative in materia di commercio e somministrazione

Firenze, sede Omniavis – 20 settembre 2012

- OUTLET

- Regolarità contributiva (DURC)

Lo stato attuale e la proposta di modifica alla LR n. 28/2005

dott. Mario Maccantelli

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Legge regionale n. 63/2011 – OUTLET e DURC

- Pubblicata sul BURT il 30/11/2011 - Entrata in vigore il 01/12/2011

- La legge 63/11 modifica la LR 28/05 (codice del commercio) e produce degli articoli propri riguardanti disposizioni transitorie sulla verifica della regolarità contributiva

(non più applicabili)

- viene introdotta la definizione di OUTLET

- viene introdotto l’obbligo di verifica della regolarità

contributiva per l’esercizio del commercio su area

pubblica

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OUTLET

Definizione attualmente in vigore

(20/09/12):

Art. 15, comma 1, lett. g-bis) Per OUTLET si intende:

1) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

2) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.”.

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OUTLET

Definizione di cui alla proposta di modifica:

Art. 15, comma 1, lett. g-bis) Per OUTLET si intende:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.”.

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OUTLET

Comunicazione degli assessori regionali alla Giunta dopo la pubblicazione del DL 1/2012 (Monti Bis)

Impulso alla modifica di legge.

è necessario... chiarire alcuni aspetti della disciplina in materia di outlet di recente introdotta con l.r. 63/2011, che hanno posto problemi interpretativi e applicativi;

PER ADESSO SOLO UNA MODIFICA DELLA DEFINIZIONE E UN RITOCCO ALLE SANZIONI.

RESTEREBBERO IN VIGORE, COSI’ COME SONO, GLI

ART. 19-BIS E SEGUENTI link

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OUTLET

• la ratio della definizione si sposta dal concetto dell’azione di vendita al concetto di esercizio inteso come spazio fisico; questo in entrambe le parti della definizione.

• Parte 1 - VENDITA DIRETTA. Viene confermato che è OUTLET solo l’esercizio di vendita adiacente ai locali di produzione per la vendita esclusiva

(aggettivo introdotto dalla modifica)

di beni autoprodotti. Sono fatte salve le ipotesi di non

applicazione

(novità)

della legge di cui all’art. 11, comma 2

lett. g):

le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

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OUTLET

• Parte 2 - ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE. Le condizioni restano invariate. Viene dato maggiore risalto alla congiunzione “o” con l’inserimento di un pronome relativo che rimanda al soggetto: le merci.

L’OUTLET vende merci che siano state prodotte almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

Sembrerebbe che la ratio vada nel senso della alternatività

delle condizioni.

Da un punto di vista logico si determinerebbe la possibilità da parte delle aziende di produrre merci difettate di proposito per venderle in OUTLET. Cosa che è contraria alla ratio della norma

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OUTLET

• Parte 2 - ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE.

Scompare la condizione dell’effettuazione della vendita in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.

Questo porta a ritenere che la Regione apra alla possibilità

(già praticata da diversi Comuni)

di permettere degli spazi outlet all’interno di esercizi e quindi l’esercizio congiunto di outlet e di “normale” commercio al dettaglio.

Ricordiamo comunque l’art. 19-quater, comma 1 – “vincoli commerciali”:

nei casi di vendita in outlet ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g-bis), è vietata la vendita in outlet di merci diverse da quelle ivi indicate. link

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DURC – regolarità contributiva

RICORDIAMO IL PRESUPPOSTO GIURIDICO

Art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/1998 (decreto Bersani 1) –

(comma aggiunto dalla legge finanziaria 2010 – L. 191/2009)

Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (...) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.

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DURC – regolarità contributiva

QUANDO VIENE FATTA LA VERIFICA?

1) avvio attività: - autorizzazione su posteggio - SCIA in forma itinerante

2) subingresso: - verifica sul cedente entro 60 gg - verifica sul cessionario entro 60gg

3) annualmente: - entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di rilascio del titolo o presentazione della SCIA (quindi dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno)

4) occasionale: - partecipazione a manifestazioni straordinarie, fiere promozionali, ecc.

5) spunta: - operatori spuntisti soggetti al possesso della documentazione di regolarità (possesso non

applicabile dal 01/01/2012)

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DURC – regolarità contributiva

I CASI DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA

1)-DURC; 2)-singole certificazioni (INPS/INAIL); 3)- assenza di posizioni contributive.

DURC

L’articolo 6, comma 1, del DPR 207/2010 (regolamento del codice dei contratti pubblici – d.lgs. 163/06 ) fornisce la definizione di DURC. E’ una certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto che il soggetto risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso (nel nostro caso INPS e INAL)

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DURC – regolarità contributiva

I CASI DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA

TIPOLOGIA IMPRESA ISCRIZIONE INPS ISCRIZIONE INAIL DURC

impresa individuale

- attività non prevalente - senza dipendenti né collaboratori

(es. dipendente che avvia attività in proprio non prevalente)

non prevista non prevista non rilasciabile

impresa individuale

- attività prevalente - senza dipendenti né collaboratori

obbligatoria non prevista non rilasciabile

impresa individuale

- con almeno un dipendente o collaboratore

(anche se l’imprenditore non esercita l’attività come prevalente)

obbligatoria

contribuzione per i dipendenti o collaboratori

anche se l’imprenditore non esercita come attività

prevalente

obbligatoria

contribuzione per i dipendenti o collaboratori

rilasciabile

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DURC – regolarità contributiva

I CASI DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA

TIPOLOGIA IMPRESA ISCRIZIONE INPS ISCRIZIONE INAIL DURC

società di persone

- attività non prevalente per tutti i soci

- senza dipendenti né collaboratori

non prevista obbligatoria

per tutti i soci che prestano attività anche se non

prevalente

non rilasciabile

società di persone

- attività prevalente per almeno un socio

- con/senza dipendenti e collaboratori

obbligatoria obbligatoria

per tutti i soci che prestano attività anche se non

prevalente e per gli eventuali dipendenti o

collaboratori

rilasciabile

società di capitali obbligatoria obbligatoria rilasciabile

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DURC – regolarità contributiva

LE MODALITA’ DI VERIFICA –

LR 63/11 versus DPR 445/2000

- presentazione della certificazione in originale (DURC o altro) da parte dell’esercente alla PA controllante

ipotesi non più perseguibile dal 1 gennaio 2012

- dichiarazione sostitutiva da parte dell’esercente sulla regolarità contributiva

ipotesi non fattibile come chiarito dal Min.Lav.

(possibili aperture alla autocertificazione, vedi successive circolari...)

- acquisizione d’ufficio previa indicazione da parte dell’esercente degli elementi utili alla verifica

ipotesi corretta come stabilito dalla legge e dal Min.Lav.

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DURC – regolarità contributiva

LE DISPOSIZIONI DEL DPR N. 445/2000 (dal 01/01/12)

Art. 40 Certificati

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

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DURC – regolarità contributiva

LE DISPOSIZIONI DEL DPR N. 445/2000 (dal 01/01/12)

Art. 43 Accertamenti d'ufficio

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Art. 44-bis. Acquisizione d’ufficio di informazioni

Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71 (controlli sulle dich.

sost.), dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

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DURC – regolarità contributiva

LE DISPOSIZIONI DEL DPR N. 445/2000 (dal 01/01/12)

Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

- a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà

- c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 2

(... Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi)

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DURC – regolarità contributiva

NORMATIVA E PRASSI SU MODALITA’ DI VERIFICA

- Legge regionale toscana n. 63/2011

presentazione originale cartaceo – acquisizione d’ufficio

- DPR n. 445/2000 modificato dalla Legge n. 183/2011

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare art. 40, 43, 44-bis, 74)

dichiarazione sostitutiva oppure acquisizione d’ufficio dal 01/01/2012 - Circolare PCM del 22/12/2011

esortazione per ogni PA alla completa “decertificazione”

monito per violazione del dovere d’ufficio per chi accetta certificati

- Circolare Min.Lav. 16/01/2012

la regolarità contributiva non si può autocertificare. No alla dichiarazione sostitutiva

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DURC – regolarità contributiva

NORMATIVA E PRASSI SU MODALITA’ DI VERIFICA

- Circolare Min.Sem. del 31/05/2012 (GU n. 207 del 5-9-2012 )

Il decreto-legge n. 5/2012 (Monti ter), nella conversione apportata dalla legge n. 35 del 04/04/12, ribadisce che l’acquisizione d’ufficio si applica anche all’edilizia pubblica e privata. Il Ministro conferma i concetti e apre alla dich. sostitutiva quando la legge di settore espressamente lo prevede. Si invitano le PA coinvolte all’uso della PEC.

- Circolare Min.Lav. del 01/06/2012

Si esplicitano meglio i concetti di cui sopra. L’esempio di dich.

sostitutiva del DURC è rappresentato da una particolare fattispecie del codice dei contratti (contratti fino a 20.000 €).

esortazione alla PEC, ai sensi del DPCM 22/07/2011, dal 01/07/13, la carta non sarà ammessa in ogni caso

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DURC – regolarità contributiva

NORMATIVA E PRASSI SU MODALITA’ DI VERIFICA

- Circolare INPS del 27/04/2012

Dal 02/05/2012, nell’ambito della procedura della “sportello unico previdenziale”, in tutti casi in cui è disponibile un indirizzo PEC il DURC deve essere spedito in pdf.

- D.G.R. Toscana del 19/03/2012

indicazioni su come procedere alla verifica entro il 31/03/2012. E’

uscita sul BURT del 04/04/2012

www. sportellounicoprevidenziale.it

E’ possibile scaricare i moduli per la richiesta di utenza alla pagina

“info” – “informazioni per l’accesso”, nel modello verrà indicato indirizzo PEC ( le PA sono comunque in: http://www.indicepa.gov.it )

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DURC – regolarità contributiva

CONSEGUENZE VERIFICA NEGATIVA

Art. 40-quinquies della LR 28/2005

- verifica annuale negativa → sospensione per max 180 gg salvo regolarizzazione, poi revoca

- verifica postuma per imprese non ancora iscritte reg. imprese → revoca diretta

- verifica avvio attività → negatoria rilascio autorizzazione – diffida all’esercizio dell’attività (SCIA)

- verifica per il subingresso → NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI MANUTENZIONE 2012 – LR 29/2012 (entrata in vigore il 7 luglio 2012) CHE HA MODIFICATO LA LR N.

28/2005 ...

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DURC – regolarità contributiva

CONSEGUENZE VERIFICA NEGATIVA

- verifica per il subingresso.

Prima della LR 29/2012 c’era la revoca diretta, adesso, anche per le verifiche sul subingresso si procede alla SOSPENSIONE e poi alla REVOCA. Resta in vigore l’obbligo del controllo sul decedente e sul subentrante entro 60 gg dalla comunicazione di subingresso.

La legge di manutenzione ha introdotto delle garanzie per il subingresso a seguito di scadenza/interruzione di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della LR n. 63/2011 (01/12/2011)

Al comma 2 bis dell’articolo 77 della LR 28/2005 sono aggiunte le seguenti parole: ↓

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DURC – regolarità contributiva

CONSEGUENZE VERIFICA NEGATIVA

Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (01/12/2011) nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante.”.

A parere mio la disposizione si applica nel caso in cui l’attività sia nuovamente esercitata dal proprietario dell’azienda (re- intestazione). E nel caso in cui ci sia contestuale ri-affitto ad un terzo (vero e proprio subingresso)? In questo caso ci sarà un nuovo contratto fra il proprietario e il nuovo esercente (affitto o vendita, la causa non sarà una scadenza) e quindi si verificheranno entrambe le posizioni. ANCHE SE…

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DURC – regolarità contributiva

REINTESTAZIONE E SUBINGRESSO

La Regione Toscana, nella persona della Responsabile della P.O.

“rete distributiva su aree pubbliche”, in una nota del 4 aprile 2012 indirizzata ad un comune toscano, affermava: è da ritenersi che nei casi di scadenza del periodo di affitto o di risoluzione e rescissione del contratto la reintestazione del titolo abilitativo al titolare non sembra configurabile come ipotesi di subingresso. L’articolo 74, comma 1 della l.r. 28/2005 definisce difatti il subingresso come “il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda….” e tale fattispecie sembra verificarsi solo in occasione della cessione dell’azienda (a titolo definitivo o per un periodo di tempo limitato) e non al termine del rapporto quando il titolo viene reintestato al titolare.

Pertanto il caso di reintestazione del titolo abilitativo per risoluzione del contratto di affitto non sarebbe da ritenersi subingresso e conseguentemente il Comune non dovrebbe procedere all’effettuazione della verifica di regolarità contributiva.

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DURC – regolarità contributiva

REINTESTAZIONE E SUBINGRESSO

In teoria le cose stavano così...

Tizio ha affittato a Caio. Caio cessa l’attività (prima o al termine del contratto), Tizio si re-intesta le abilitazioni ed esercita l’attività di commercio. In questo caso non c’è subingresso e non sarà effettuata la verifica della regolarità contributiva.

Tizio subirà la verifica entro il 31/03 e comunque al momento di un eventuale vendita o affitto dell’azienda.

Tizio ha affittato a Caio. Caio cessa l’attività (prima o al termine del contratto), Tizio affitta o vende a Sempronio senza ri-esercitare l’attività. In questo caso c’è un subingresso fra Tizio e Sempronio a seguito di un nuovo contratto, e quindi si procede alla verifica della regolarità contributiva di entrambi.

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DURC – regolarità contributiva

ULTIMA FRONTIERA – PROPOSTA DI MODIFICA

Modifiche all’art. 40-bis “obbligo di regolarità contributiva” e all’art.

77 “disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche” (viene introdotta la stessa disposizione)

Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del DPR 445/2000.

Modifiche all’art. 40-quinquies, comma 3 “sospensione e revoca”

Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, ... e all’articolo 77, ... entro il termine stabilito dal comune

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Grazie per l’attenzione

Mario Maccantelli

www.omniavis.it

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