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INDICE Introduzione V CAPITOLO I : IL CONCETTO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE

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I INDICE

Introduzione V

CAPITOLO I : IL CONCETTO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE POST-DELICTUM E LE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

1. La nascita del concetto di pericolosità sociale: la Scuola

positiva 1

2. Il codice Rocco e il doppio binario 5

2.1 I presupposti di applicazione della misura di sicurezza: il fatto previsto dalla legge come reato e la pericolosità sociale 6

2.2 Applicazione delle misure di sicurezza 10

2.3 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza 14

2.4 La cessazione dello stato di pericolosità: la revoca anticipata e il riesame della pericolosità 18

3. Le presunzioni di pericolosità 22

3.1 La disciplina originaria del codice Rocco 22

3.2 Le pronunce della Corte costituzionale 23

3.3 L’articolo 31 della legge Gozzini 27

CAPITOLO II: ASPETTI PROBLEMATICI DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE 1. La rottura del binomio malattia mentale- pericolosità sociale 30

2. Crisi del concetto di pericolosità sociale: dal modello biologico a quello situazionale 34

(2)

II 2.1 Difficoltà definitorie della pericolosità dal punto di

vista scientifico 36

3. L’accertamento della pericolosità sociale 39

3.1 Problemi inerenti all’indagine sulla pericolosità 39

3.2 I metodi di accertamento della pericolosità sociale: il metodo statistico, clinico, combinato e intuitivo 43 4. La crisi del doppio binario 45

4.1 I soggetti non imputabili: i destinatari naturali delle misure di sicurezza 46

4.2 Un sistema dualistico estremo per imputabili e semi-imputabili 49

4.2.1 Le proposte della dottrina 50

4.3 Uno sguardo ad altri ordinamenti europei: il potenziamento delle misure di sicurezza, una controtendenza rispetto all’Italia 53

CAPITOLO III: LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE TRAMITE LA PERIZIA PSICHIATRICA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON IMPUTABILI E SEMI-IMPUTABILI 1. L’attività peritale 57

1.1 La disciplina codicistica 58

1.2 I quesiti effettuati al perito 61

1.3 Le fasi dello svolgimento della perizia 63

1.4 Le ulteriori indagini che può compiere il perito 65

2. Le neuroscienze forensi 69

2.1 Le basi cerebrali del controllo degli impulsi 72

2.2 Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento 74

(3)

III 2.3 Le tecniche utilizzate dalle neuroscienze per lo studio

dell’individuo 76

3. Le neuroscienze nel processo penale 78

3.1 La sentenza di Trieste 79

3.2 Riflessioni dottrinali sull’utilizzo delle neuroscienze nel processo e criteri giurisprudenziali in tema di nuove scienze 82

CAPITOLO IV: LA LEGGE 81/2014 1. La l. 81/2014 88

2. Il superamento degli OPG e l’istituzione delle REMS 91

2.1 La l. 9/2012 e il decreto interministeriale del 1° ottobre 2012 91

2.2 Le novità apportate dalla l. 81/2014 e la mancanza di coordinamento con la disciplina codicistica 98

3. La valutazione della pericolosità sociale: l’esclusione delle condizioni ex art. 133,comma 2°, numero 4 del codice penale e l’esclusione della valutazione della sola assenza di programmi terapeutici individuali 101

3.1 La valutazione della pericolosità sociale prima della l. 81/2014 101

3.2 La valutazione dimezzata prevista dalla l. 81/2014 103

3.2.1 L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina 108

4. Il riesame della pericolosità 112

5. Il silenzio sull’obbligo di tutela della vittima 113

(4)

IV 7. La positivizzazione del principio di sussidiarietà degli

ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e

custodia 119

8. Nuove prospettive di riforma 122

Conclusioni 126

(5)

V INTRODUZIONE.

La pericolosità sociale è un concetto che si è affermato essenzialmente con la Scuola Positiva e che è stato recepito nel nostro ordinamento con il codice Rocco, come presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza. Tale nozione inizialmente non ha posto particolari problemi interpretativi e di delimitazione del suo contenuto, perché erano previsti numerosi casi di presunzioni di pericolosità sociale, per cui, in presenza di determinati requisiti, il soggetto doveva essere considerato socialmente pericoloso e, di conseguenza, doveva essergli applicata la misura di sicurezza prevista per quel determinato caso concreto. Successivamente, però, anche in seguito ad una serie di pronunce della Corte Costituzionale (a cui è seguito l’art. 31 della l. Gozzini) sono sostanzialmente venute meno le presunzioni di pericolosità. Da questo momento è stato necessario procedere sempre ad un accertamento concreto della pericolosità sociale, accertamento affatto agevole a causa di una serie di fattori, quali, ad esempio: l’indeterminatezza degli indici previsti dall’art. 133 c.p. per la valutazione della pericolosità; il passaggio da un modello biologico ad un modello situazionale di pericolosità che comporta un accertamento molto più complesso da parte del giudice, il quale deve tener conto di fattori tra loro eterogenei, che possono influire sul giudizio di pericolosità; il venir meno del binomio malattia mentale - pericolosità sociale, che ha reso meno certa la valutazione della pericolosità. Tali questioni problematiche hanno addirittura sollevato in dottrina il dubbio sull’opportunità di mantenere la categoria della pericolosità sociale. Inoltre, nel caso dei soggetti imputabili e semi-imputabili, si ha un’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza e anche questo aspetto solleva molte critiche, tanto che la dottrina ha proposto diverse

(6)

VI soluzioni alternative al sistema vigente. Minori riserve, invece, solleva il concetto di pericolosità in relazione ai soggetti non imputabili, dal momento che per essi è prevista la sola applicazione delle misure di sicurezza. Inoltre, in quest’ultimo caso, la valutazione del giudice può essere agevolata dalle risultanze della perizia medico-psichiatrica, anche se, in ogni caso, il giudice deve effettuare un’attenta valutazione complessiva su quanto emerso dal processo, oltre a dover considerare attentamente quali metodi e tecniche scientifiche sono state utilizzate nella perizia, per verificarne l’attendibilità. Quest’ultimo aspetto è ancora più importante in relazione allo sviluppo di sempre nuovi saperi scientifici, come lo sono attualmente le neuroscienze, che vengono utilizzati nel processo.

In considerazione dei problemi relativi alla nozione di pericolosità sociale e alle criticità delle misure di sicurezza, negli ultimi anni i diversi progetti di riforma del codice penale hanno considerato, almeno in parte, questi aspetti, anche se non sono poi stati tradotti in legge. Una vera e propria “riforma” in materia è stata effettuata con la l. 81/2014, anche se si è limitata ad interventi puntuali, che, a loro volta, hanno sollevato diversi dubbi in dottrina e in giurisprudenza. Attualmente, proprio perché molte questioni non sono state toccate dalla “riforma”, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sta discutendo un disegno di legge che prevede, tra le altre cose, una delega al Governo in materia di misure di sicurezza; anche questa delega, però, non sembra prevedere una riforma organica in materia.

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