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CAPITOLO PRIMO : INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

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CAPITOLO PRIMO : INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

1.1 Le tipologie, le caratteristiche e gli scopi perseguiti dall’operazione

La scissione è un’operazione societaria straordinaria che, grazie alla propria duttilità, ha destato grande interesse negli operatori economici; interesse che, tuttavia, è relativamente giovane avendo, il nostro ordinamento, conosciuto l’operazione con il D.lgs. n°22 del 16/01/1991 attuativo della legge delega n°69 del 26/03/1990 che recepiva a sua volta la III e la VI Direttive CEE in materia di fusioni e scissioni societarie.

Fino ad allora la fattispecie era trattata solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza grazie al continuo affermarsi dell’operazione nella pratica e ,come spesso accade, si erano affermati orientamenti contrapposti rispetto alla legittimità dell’operazione rendendo palese la necessità di un intervento normativo in materia.

Il legislatore ha quindi disciplinato l’operazione agli articoli da 2506 a 2506 quater pur non fornendo, tale normativa, una definizione diretta bensì si limita a descrivere la totalità dell’operazione illustrandone le modalità.

La riforma del diritto societario del 2003 ha inoltre introdotto alcune modifiche all’art. 2506 ridefinendo, ancora una volta, l’ambito soggettivo dell’operazione in questione.

La scissione può quindi applicarsi a tutte le società, di persone o capitali, anche in liquidazione, purchè non sia ancora iniziato il riparto dell’attivo o anche sottoposte a procedure concorsuali1 se è nell’interesse della procedura scindere eventuali rami “ sani “ . Può trovare applicazione tra società cooperative purchè non sia una scissione in società lucrative ed , in ultimo, potrà applicarsi alle

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società semplici mancando un divieto espresso a limitare la scissione in base alla sussistenza o meno della commercialità.

La scissione è invece inammissibile per le imprese individuali e per le società di fatto od irregolari in quanto queste mancano degli obblighi di pubblicità previsti.

L’ambito soggettivo dell’operazione può essere quindi schematizzato come segue:

Società di capitali e di persone Scissione ammessa

Società cooperative Scissione ammessa solo fra

cooperative

Società in liquidazione Scissione ammessa solo se non ancora iniziato il riparto dell’attivo

Società sottoposte a procedure concorsuali

Scissione ammessa

Società semplici Scissione ammessa

Imprese individuali Scissione non ammessa

Società di fatto od irregolari Non ammessa in virtù della mancanza di obblighi pubblicitari

Tanto la normativa nazionale ( art. 2506, 2° comma, c.c. ) quanto quella comunitaria ( artt. 2 e 21, VI Direttiva ), definiscono la società che trasferisce il proprio patrimonio ( vedremo la possibilità di farlo totalmente o parzialmente ) come “ società scissa” individuando invece in quella che riceve ( o quelle che ricevono ) detto patrimonio come la “società beneficiaria” .2

2Il Codice Civile ne disciplina solo le forme di cui all’art 2506 rubricato come “Forme di scissione” che,

alla lettera, recita : “ Con la scissione una società assegna l’intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione , o parte del suo patrimonio, in tal caso ad una sola società, e le relative azioni ai suoi soci.”

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Detto questo possiamo quindi individuare le quattro caratteristiche principali dell’operazione :

 Trasferimento del patrimonio o parte di esso della scissa a favore della o delle beneficiarie;

 Emissione di nuove quote o azioni da parte delle beneficiarie a fronte del ricevimento del patrimonio con contestuale assegnazione di esse ai soci della scissa;

 Il corrispettivo dell’apporto non è regolato in denaro;  I soci della scissa partecipano al capitale delle beneficiarie.

Si evince quindi come una delle caratteristiche principali dell’operazione è come la scissa non riceva nulla in contropartita del trasferimento del patrimonio operato ma siano i soci a beneficiare da questa assegnazione patrimoniale; è quindi evidente che la società scissa subirà una riduzione del proprio patrimonio con anche la possibilità di scioglimento della stessa qualora si tratti di una scissione totale .

1.1.1 Le tipologie di scissione

1.1.1.1 La scissione totale

Come si evince dal “nomen” stesso la scissione totale si avrà quando la scissa trasferisce alle beneficiarie l’intero patrimonio a disposizione; è evidente quindi che, in questo caso, la società scissa si estingue ed i soci riceveranno in concambio ( in maniera proporzionale o non proporzionale ) azioni o quote delle beneficiarie.

S’intuisce ,inoltre, che, in caso di scissione totale, è indispensabile che le beneficiarie siano più di una , poiché così non fosse sarebbe più corretto parlare di liquidazione con conferimento di nuova società o di una trasformazione3.

3 In caso di scissione totale in unica beneficiaria già esistente sarebbe più corretto parlare di fusione per incorporazione mentre nel caso di scissione totale in unica beneficiaria di nuova costituzione ci

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Possiamo inoltre aggiungere che la scissione ( tanto per quella totale tanto per quella parziale ) può essere attuata:

a) Con la costituzione di nuove società c.d. Newco ed in questo caso si parla di scissione in senso stretto;

b) Con società già esistenti ed in questo caso parliamo di scissione per incorporazione.

Può inoltre prevedere inoltre l’assegnazione delle quote/azioni in maniera:

a) Proporzionale quando le quote/azioni della/e società beneficiaria/e sia newco sia preesistenti siano assegnate ai soci della scissa rispettando la loro partecipazione originaria;

b) Non proporzionale qualora le partecipazioni nelle beneficiarie non rispettino le partecipazioni originali nella scissa.

1.1.1.2 La scissione parziale

Se, contrariamente al caso di scissione totale, la scissa decida di assegnare alle beneficiarie solo parte del proprio patrimonio si parlerà di scissione parziale ; scissione che , va da sé, non comporterà l’estinzione della scissa ma una semplice diminuzione del patrimonio della stessa.

Inoltre, secondo parte della dottrina, in caso di scissione parziale è possibile operare un’ulteriore distinzione in base alla forma giuridica assunta dalle società beneficiarie, potendo parlare quindi di:

 Scissione regressiva in caso che la scissa società di capitali si scinda in beneficiarie società di persone ;

 Scissione progressiva in caso sia la scissa ad essere società di persone e le beneficiarie società di capitali non facendo venir meno la

troveremmo di fronte ad una semplice trasformazione. A. Mariani, La scissione di delle società, Sistemi Editoriali, Napoli 2003, pag.12.

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responsabilità per le obbligazioni sorte in precedenza dell’operazione per i soci illimitatamente responsabili.

Fatta queste dovute premesse vediamo quindi gli schemi delle forme che l’operazione di scissione può assumere.

Socio A 70 % Socio B 30 % Socio A 70 % Socio B 30 % Figura 1.1 Scissione totale, in senso stretto proporzionale

Socio A 70% Società Alfa Socio B 30%

Pre-scissione Post-scissione

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Socio B 20 % Figura 1.2 Scissione totale, in senso stretto non proporzionale

Socio A 70% Società Alfa Socio B 30%

Pre-scissione Post-scissione Società X Società Y Socio A 60 % Socio B 40 % Socio A 80 % Socio A Socio P Socio Q Socio B Figura 1.3 Scissione totale,per incorporazione proporzionale

Socio A Società Alfa Socio B

Pre-scissione Post-scissione Socio B Società X Società Y Socio W Socio Z Socio A

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Socio P Socio W

Socio A Socio B

Figura 1.4 Scissione totale,per incorporazione non proporzionale

Socio A Società Alfa Socio B

Pre-scissione Post-scissione Socio Z Società X Società Y Socio Q Socio B

Figura 1.5 Scissione parziale,in senso stretto proporzionale

Socio A Società Alfa Socio B

Pre-scissione Post-scissione Società Y

Socio A

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Socio B

Figura 1.6 Scissione parziale,in senso stretto non proporzionale

Socio A Società Alfa Socio B

Pre-scissione Post-scissione Società Y

Con questa schematica rappresentazione dell’operazione nelle sue possibili sfaccettature si è voluto ,ancora una volta, rimarcare la molteplicità di obiettivi perseguibili con la stessa.

Si pensi ,infatti, alla possibilità di assegnare patrimoni a società newco conseguendo così, obiettivi di decentramento mentre invece, di converso, con una scissione in società esistenti potremmo realizzare scopi concentrativi.

Più in generale tutte le condizioni per mantenere un vantaggio competitivo da parte dell’azienda possono essere realizzate con una ridefinizione dell’organizzazione ottenibili attraverso operazioni straordinarie di scissione.

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1.1.2 La scissione come mezzo di ridefinizione degli assetti proprietari

L’operazione di scissione ben si presta, oltre alla realizzazione di obiettivi di carattere economico-aziendale, anche ad obiettivi che rispondano ad una esigenza di divisione della compagine sociale.

Le motivazioni dei dissidi risolvibili tramite un’operazione di scissione sono molteplici e , per citarne una, spesso sono riconducibili a problemi connessi al ricambio generazionale quando, a causa della morte di uno o più soci fondatori, gli eredi che vi subentrano sono in aperto conflitto tra loro impedendo il perseguimento di obiettivi omogenei.

Altre volte, invece, è possibile che, a causa di eccessive politiche di accentramento, abbiano condotto a dissidi insanabili tra i soci4 ; basti pensare al caso di un’ipotetica società A composta da 2 soci,entrambi al 50% , in continuo disaccordo tra loro. In questo ipotetico caso con una scissione totale o parziale in 2 newco assegnate rispettivamente al primo e al secondo socio il conflitto tra i soci svanirebbe rendendoli i proprietari delle rispettive newco.

In tutte queste situazioni, quindi, la scissione rappresenta una valida opzione in quanto, attraverso la separazione dei patrimoni aziendali, consente altresì di “dividere” i soci in disaccordo garantendo, eventualmente, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale originaria.

1.1.3 La scissione come mezzo di attribuzione di autonomia giuridica ad uno

specifico settore di attività

L’operazione in oggetto è altresì molto appetibile ogni qual volta si desideri diversificare il patrimonio di un ramo o di un settore aziendale in virtù di obiettivi che, vedremo, possono essere diversi; un’operazione del genere può altresì essere propedeutica ad una futura dismissione dello stesso.

4 Giuseppe Savioli “ Le operazioni di gestione straordinaria” II° Edizione , Milano, ed. Giuffrè, 2005 pag. 476; Il caso Enimont

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Altre possibilità che la scissione offre possono essere :

1. La volontà di limitare il rischio d’impresa relativo ad un ramo o settore aziendale ( molto utilizzato per le proprietà immobiliari ) ; 2. Gestire al meglio il settore immobiliare affidando alle neo-costituende

società immobiliari ad esperti del settore; si parla in questo caso del c.d. spin off immobiliare molto utilizzato nei settori bancari ed assicurativi5 dotati di grandi patrimoni immobiliari. Si può ,inoltre, ricorrere alla esternalizzazione del patrimonio immobiliare nel caso si voglia facilitare l’ingresso all’interno della base societaria consentendo di escludere dalla valutazione delle quote da acquisire ( sarà quindi operazione propedeutica alla dismissione delle quote ) componenti immobiliari non caratteristiche.6

1.1.4 La scissione come strumento di riorganizzazione del gruppo

In aggiunta la scissione può rappresentare una valida alternativa al conferimento di ramo d’azienda qualora si voglia passare ad una struttura organizzativa di gruppo. Difatti, a favore dell’operazione in oggetto, depongono:

 La possibilità di frazionare la compagine sociale;

 L’attribuzione direttamente ai soci delle azioni emesse dalle beneficiarie;

 Effettuare eventuali conguagli in denaro.

5 Si veda il caso INA Assitalia,Giuseppe Savioli op.cit.

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1.1.5 La scissione come strumento di crescita dimensionale

Rappresenta o può rappresentare inoltre, per le beneficiarie, importante strumento di crescita esterna con modalità, grazie alle caratteristiche proprie dell’operazione, non raggiungibili attraverso operazioni alternative quali : conferimento, acquisto d’azienda e fusione.

Rispetto ad esempio all’acquisto d’azienda la scissione, non prevedendo alcun esborso monetario, è fattibile anche in situazione di crisi di liquidità o, addirittura, in situazioni di vera e propria crisi aziendale. Per quando riguarda le differenze con l’operazione di fusione basti ricordare come, in caso di scissione, vi sia la possibilità di acquisire solo una parte del patrimonio aziendale ( vedi scissione parziale ) a differenza dell’operazione di fusione consentendo, ad esempio, l’acquisizione di una sola azienda, ritenuta strategicamente rilevante, facente capo alla solita società senza dovere acquisire il resto delle aziende.

1.1.6 La scissione come strumento di gestione della crisi di impresa

In ultima analisi l’operazione in oggetto è validissimo strumento per fronteggiare la crisi d’impresa.

La scissione può essere utilizzata per combinare complessi aziendali in crisi con altri dalla struttura finanziaria sana7.

Può essere utilizzata, ad esempio in caso di crisi di natura economica, per scorporare rami o settori aziendali in perdita da quelli “in bonis” in modo tale che i primi, possano trovare strutture, canali più efficienti rispetto alle caratteristiche loro proprie tentando una “rivitalizzazione” del ramo stesso mentre, i secondi, possano essere gestiti in maniera più accurata.

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Lo stesso risultato è ottenibile attraverso una fusione la quale, tuttavia, ha il principale limite nel necessario coinvolgimento dell’intero patrimonio od attraverso un conferimento della/e aziende fermo restando la necessità di trasferire in capo alla conferente le azioni delle conferitaria che può non essere un effetto desiderabile

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Vi è inoltre la possibilità, grazie alla nuova Legge Fallimentare8, che il curatore trasferisca alle beneficiarie quei rami “in bonis” senza che quest’ultime diventino responsabili dei debiti pregressi. ( in caso contrario si violerebbe la par condicio creditorum ).

1.2 Le modalità

Già si è detto di come il legislatore abbia disciplinato la scissione agli articoli da 2506 a 2506 quater del Codice Civile e di come, attraverso la tecnica del rinvio, l’operazione in oggetto somigli ,quantomeno sotto l’aspetto procedimentale, alla fusione societaria. Avremo quindi una fase endosocietaria, non regolata, in cui le società partecipanti redigeranno i documenti necessari e verrà individuato il patrimonio, o parte di esso, che verrà destinato alla o alle società beneficiarie.

Abbiamo poi la fase codiscistica che, come detto, ricalca sostanzialmente, pur con le dovute differenze, la disciplina dettata in materia di fusione e prevede un iter procedurale da seguire unitamente a dovute forme di tutela degli interessi dei soci e dei creditori.

Vediamo ora di schematizzare le fasi salienti del procedimento.

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D.Lgs n°6 del 09/01/2006 art. 105 Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco , art. 107Modalità delle vendite

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1.2.1 Il progetto di scissione

Tale documento, disciplinato all’art. 2506 bis9

, è il primo strumento di informazione per i soci, i creditori ed i terzi ed è redatto dagli organi amministrativi delle società coinvolte nell’operazione; devono essere indicati i dati relativi alle società partecipanti nonché gli elementi del nuovo assetto societario.

Devono essere indicati altresì l’esatta descrizione degli elementi attivi10

e/o passivi11 da trasferire a ciascuna beneficiaria.

Dovranno anche essere indicati i criteri con cui le quote o le azioni delle beneficiarie sono verranno distribuite ai soci.

Il progetto di scissione insieme ai suoi allegati12dovrà essere depositato presso ogni sede delle società partecipanti o pubblicato sul sito internet entro

9 Per il contenuto del progetto di scissione abbiamo un completo rimando all’art. 2501 ter – “- [1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

10 Art. 2506 bis –“ [2] Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.”

11 Art. 2506 bis – “[3] Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.”

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Situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti e gli ultimi tre bilanci depositati.

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trenta giorni prima della delibera di approvazione salva la possibilità, da parte dei soci in maniera unanime, di rinunciarvi.

1.2.2 La situazione patrimoniale

Anche per quanto riguarda la situazione patrimoniale si attinge pienamente alla disciplina dettata in materia di fusioni e quindi gli amministratori delle società partecipanti dovranno redigere una situazione patrimoniale ( redatta con i medesimi criteri sottostanti al bilancio d’esercizio e approvata non dall’assemblea bensì dal consiglio di amministrazione13) riferita a data non

anteriore a centoventi giorni dal giorno di presentazione del progetto di scissione14.

1.2.3 La relazione degli amministratori

Il progetto deve essere altresì accompagnato dalla relazione degli amministratori delle società partecipanti ( il che non esclude la possibilità di sottoporre all’approvazione di tutti gli organi un’unica versione ) redatto sulla base delle norme dettate in maniera di fusione seppure con alcune peculiarità.

Deve quindi contenere:

 L’indicazione degli aspetti giuridici ed economici dell’operazione;  La determinazione del rapporto di cambio con relativa indicazione

delle eventuali difficoltà riscontrate;

 Le modalità di distribuzione delle azioni o quote ( importante nelle scissioni non proporzionali );

13“ Questo è ciò che sostiene la migliore dottrina e la giurisprudenza maggioritaria”, Francesco Poddighe ( a cura di ) op.cit.

14 Vi è la possibilità di sostituire tale documento dall’ultimo bilancio approvato se quest’ultimo è stato chiuso non oltre i 6 mesi prima del deposito del progetto. Anche qui vale l’affermazione di cui alla nota 10 eccezion fatta per il parere contrario della giurisprudenza.

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 Il valore effettivo sia del patrimonio netto assegnato sia quello che, eventualmente, rimane della società scissa.

1.2.4 La relazione degli esperti

L’ultimo allegato del progetto di fusione è la relazione degli esperti15 sulla

congruità o meno del rapporto di cambio; questa relazione è funzionale ad informare i soci sulla formazione di suddetto rapporto di cambio.

Si deve inoltre ritenere che, seppure nulla sia detto, la relazione di stima ex art. 2343 c.c. debba essere posta in essere nel caso in cui la scissa sia una società di persone e una o più beneficiarie siano società di capitali che, di nuova costituzione o meno, aumentino il loro capitale16.

1.2.5 La decisione di scissione

Decorsi trenta giorni dal deposito del progetto di scissione con i relativi allegati l’assemblea di ciascuna società è chiamata a deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie17, per l’approvazione del progetto. La decisione deve contenere i nuovi atti costitutivi e gli statuti o le modifiche ad essi apportati in caso di società pre-esistenti.

La decisione di scissione, una volta deliberata, viene quindi iscritta presso il Registro delle Imprese corredata dei seguenti documenti:

 Progetto di scissione;

 Relazione degli amministratori;  Relazione degli esperti;

 Situazioni patrimoniali delle partecipanti;

15 L’esperto deve essere iscritto all’albo dei Revisori legali o in quello delle società di revisione. Se anche una sola delle beneficiarie è una S.p.a. od una S.a.p.a. l’esperto è nominato dal tribunale o è scelto, in caso di società quotata, tra le società di revisione. In tutti gli altri casi è scelto dalle società stesse. 16

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n° 25 22/03/04

17 Tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nelle società di capitale e la maggioranza dei soci in quelle di persone.

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16  Bilanci degli ultimi 3 esercizi.

1.2.6 L’atto di scissione

Decorso il sessantesimo giorno dall’ultima delle iscrizioni delle varie decisioni ,in assenza di opposizioni da parte dei creditori18, è possibile redigere, sotto forma di atto pubblico, l’atto di scissione che dovrà essere depositato al Registro Imprese del luogo ove hanno luogo le società a cura, solitamente, del notaio rogante.

1.2.7 Gli effetti della scissione

Degli effetti si occupa specificamente ( non quindi con rimando alla disciplina della fusione ) l’art. 2506 quater il quale stabilisce che detti effetti decorrono, salvo casi di retrodatazione19 o post-datazione20, dall’ultima delle iscrizioni fatte presso il registro delle imprese; da questo momento in poi ogni partecipante diverrà responsabile, dei debiti della scissa non soddisfatti, solo in misura del patrimonio netto trasferito.

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L’art.2506 ter richiama il 2503 in materia di fusione. L’opposizione dei creditori anteriori può essere superata a) con il pagamento integrale dei creditori dissenzienti b) relazione degli esperti redatta da un’unica società di revisione che attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria non necessita di garanzie per la tutela dei creditori.

19 Retrodatazione alla data dalla quale le quote delle beneficiarie partecipano agli utili o alla data dalla quale le operazioni delle partecipanti sono imputate a bilancio delle beneficiarie (per comodità ,nella prassi, all’1/1)

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1.3 Le problematiche fiscali

1.3.1 La neutralità fiscale

La normativa che disciplina l’istituto è contenuta all’art. 173 del T.U.I.R. che sancisce appunto che l’operazione in parola è fiscalmente neutrale, non realizza cioè, a condizione che vi sia una continuità dei valori fiscali nel trasferimento dei beni dalla scissa alle beneficiarie, né plusvalenze né minusvalenze. Non rilevano neppure, sempre ai fini fiscali, gli eventuali avanzi o disavanzi di scissione ( con conseguente valutazione all’ultimo costo riconosciuto ai fini fiscali dei beni ricevuti dalle beneficiarie ) fermo restando l’obbligo di evidenziare i valori civilistici e quelli fiscali nel quadro RV del modello UNICO società di capitali.

1.3.2 Trasferimento posizioni soggettive

La tematica è trattata al quarto comma del citato art. 173 T.U.I.R. e stabilisce che, in caso di scissione totale, le fattispecie vengano trasferite alle beneficiarie in proporzione al capitale trasferito mentre, in caso di scissione parziale, rimangano in capo alla scissa in relazione al solo patrimonio rimasto.

Fanno eccezione eventuali elementi specifici come possono essere dei contributi erogati ad associazioni di categoria.

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Nella norma vi sono inoltre delle esclusioni espresse, di seguito elencate assieme al trattamento fiscale loro riconosciuto:

a) Crediti d’imposta ricorriamo al criterio di ripartizione fra le beneficiarie;

b) Versamento di acconti d’imposta e ritenute21 sono di competenza della scissa in caso di scissione parziale mentre ,in caso di scissione totale, spetta alle beneficiarie;

c) Fondi accantonamento fiscalmente rilevanti , qualora sia possibile una correlazione specifica, sono trasferiti alle beneficiare in proporzione alle quote cui sono attribuiti gli elementi patrimoniali;

d) riserve libere non hanno nessuna agevolazione tributaria;

e) Riserve in sospensione di imposta sono trasferite alle beneficiarie per la parte di patrimonio netto loro assegnato se tassabili solo in caso di distribuzione mentre quelle tassabili anche per scopi diversi devono essere integralmente ricostituite o con l’utilizzo di riserve libere o mediante l’uso dell’avanzo di scissione ( eventuale ) od, infine, vincolando parte del capitale sociale ( con specifica menzione in nota integrativa );

1.3.3 Il riporto delle perdite

In via preliminare va detto che il riporto delle perdite sembra essere sostanzialmente ammesso senza alcun limite in caso di scissione parziale tra le società beneficiarie mentre, in caso di scissione totale, con anche la partecipazione della stessa scissa ( tutto questo ovviamente in proporzione alla quota di patrimonio trasferita/residua).

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Il condizionale è reso necessario dalle condizioni introdotte dal legislatore per calmierare tutte le operazioni straordinarie poste in essere senza valide ragioni economiche e con la partecipazione delle c.d. “ bare fiscali”22. La prima delle condizioni è quella definibile come del patrimonio che prevede il riporto delle perdite, a norma del comma 10 dell’art. 173 del T.U.I.R., per la scissa, per la parte del loro ammontare che non eccede il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o, se minore, dal progetto di scissione o la situazione patrimoniale di cui all’art. 2506 ter ; non si deve tener conto poi di eventuali conferimenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi.

Il riporto invece nelle beneficiarie è consentito purchè l’ammontare dei ricavi e delle spese per le prestazioni di lavoro dell’ultimo esercizio pre-scissione siano superiori alla media degli ultimi due anni di almeno il 40%.

1.3.4 Scissione ed elusione

Abbiamo sì detto che l’operazione di scissione dal punto di vista fiscale è neutrale in quanto non realizza plus/minusvalenze né avviamento, tuttavia il problema che generalmente si pone chi si accinge a pianificare una operazione di scissione, riguarda l’eventualità che la stessa possa incappare nelle maglie della normativa antielusiva, considerata la sua inclusione nell’elenco delle operazioni sospette di cui al terzo comma, dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.

L’effetto della neutralità può essere quindi disconosciuto dal fisco al verificarsi delle seguenti condizioni :

 il contribuente ponga in essere atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che comportino l’utilizzo di una o più operazioni fra quelle indicate al terzo comma (fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni, conferimenti, ecc.);

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Sono così definite le società che hanno “ in pancia “ forti perdite il che le rende appetibili dal mercato in quanto detti risultati negativi possono essere utilizzati per “alleggerire” quelli positivi di un’altra società.

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 che tali atti, fatti e negozi siano complessivamente diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti;

 che tali atti, fatti e negozi siano privi di valide ragioni economiche.

Il contribuente che quindi voglia mettere in piedi un’operazione di scissione potenzialmente elusiva e non voglia che venga “ bollata” come tale dall’amministrazione finanziaria potrà ricorrere all’istituto dell’appello preventivo antielusivo introdotto all’art. 21 comma 2 L.413/91 da inviare, a pena di rigetto dell’istanza, mezzo plico raccomandato alla Direzione Regionale delle Entrate.

E’ necessario che nell’istanza di interpello vengano indicati, sempre pena inammissibilità, al di là degli ovvi dati identificativi delle partecipanti con i relativi domicili e la documentazione necessaria per l’emissione del parere, le valide ragioni economiche dell’operazione descritta e sottoposta ad interpello prospettando la soluzione che il contribuente ritiene applicabile.

Qualora la DRE non risponda nei sessanta giorni o, in alternativa, non si voglia allineare alla decisione della stessa il contribuente potrà richiedere il parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusione e, decorsi ulteriori sessanta giorni senza che quest’ultimo faccia pervenire una risposta si applica la regola del “silenzio assenso”.

Vi è inoltre la possibilità di ricorrere al c.d. interpello disapplicativo di cui al citato art. 37 bis del D.P.R. 600/73, da far pervenire sempre alla DRE competente, per chiedere la disapplicazione delle norme antielusive nel caso specifico se si dimostra che tali disposizioni non potevano verificarsi.

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1.3.5 Elusione ed abuso del diritto

Sui rimedi sanzionatori ammessi dall’ordinamento giuridico per contrastare le pratiche elusive e, più in generale, le operazioni riconducibili nella figura di matrice giurisprudenziale, dell’abuso del diritto tributario, si è sviluppato nel corso degli anni un notevole dibattito dottrinale e una giurisprudenza altalenante. Sia la dottrina che la giurisprudenza infatti, oscillano tra due opposti orientamenti: da un lato, quello secondo cui le condotte elusive o che integrano gli estremi dell'abuso del diritto tributario sono sanzionate anche penalmente, dall'altro lato, l'orientamento di chi ritiene che nessuna sanzione, neppure amministrativa, possa essere comminata al soggetto che realizza una di tali condotte.

Per necessità di sintesi, in quanto non argomento focale della trattazione, verranno riportati solo gli argomenti principali a sostegno dell’una e dell’altra tesi ed infine la più recente elaborazione fondata sulla sentenza della Corte di cassazione n. 7739 depositata il 28 febbraio 2012.

Avverso la possibilità che una pratica elusiva possa integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 4 del Dlgs 74/200023, sono state sollevate diverse obiezioni. In particolare, si è dubitato della possibilità di ritenere integrati gli elementi “normativi” utilizzati dal legislatore per descrivere tale delitto. L'argomento che con maggiore forza viene invocato per negare ogni rilevanza penale alle condotte elusive è la presunta incompatibilità di tale rilevanza con il principio di determinatezza (o tassatività) delle norme penali. Si è sostenuta, in definitiva, l'inidoneità delle categorie giuridiche dell'abuso di diritto e

23 Dichiarazione infedele Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

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dell'elusione a circoscrivere in maniera puntuale, nel rispetto dunque del principio di tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione, le modalità di aggressione al bene giuridico ritenute dal legislatore meritevoli di sanzione penale. Sotto tale profilo e con riferimento alle condotte riconducibili alla “speciale” clausola di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, si è osservato che, stante l'assenza di determinatezza della fattispecie ivi descritta, la disposizione in esame non solo non potrebbe dare luogo a responsabilità penale ma, poiché il principio di legalità opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, neppure giustificare l'irrogazione di queste ultime. Tale disposizione, come più in generale la clausola antiabuso, non avrebbe infatti natura sanzionatoria ma meramente “ripristinatoria”, come sarebbe dimostrato dal fatto che l'Amministrazione finanziaria, qualora contesti l'elusività di un determinata operazione, è obbligata ad applicare l'imposta dovuta sulla base della disposizioni eluse “al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione”.

Dall’altro lato l'argomento maggiormente invocato a sostegno della rilevanza penale della elusione, è costituito proprio dal testo dell'articolo 16 del Dlgs 74/200024 che di tale rilevanza costituirebbe, seppure in via implicita, il fondamento normativo espresso. In forza di tale articolo, dovrebbe ritenersi la responsabilità penale di chi, prima di realizzare una delle condotte per le quali può essere chiesto, tramite la procedura d'interpello prevista dall'articolo 21 della legge 413/1991, un parere preventivo dell'Amministrazione finanziaria sulla natura elusiva o meno dell'operazione descritta, non abbia chiesto tale parere o ve ne sia discostato. Ritenere il contrario, come fa chi richiama il testo della “relazione ministeriale”, significherebbe svuotare di contenuto la disposizione citata: il principio dell'efficacia scusante dell'errore incolpevole generato da un

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Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive - 1. Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si e' uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.

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legittimo affidamento nel parere qualificato delle autorità competenti, già opererebbe per i reati tributari in forza dell'articolo 5 del codice penale, nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988). Per tale ragione e in ossequio del principio di conservazione delle norme giuridiche, in virtù del quale, tra più interpretazioni possibili, deve prediligersi quella che attribuisca alla norma un qualche significato piuttosto che quella che la renda superflua, deve negarsi ogni fondamento sulla tesi che, facendo leva sul testo della relazione ministeriale, ritiene di escludere la rilevanza penale dell'elusione fiscale.

Giungendo quindi alla più recente risoluzione in materia data dalla sentenza sopra citata è possibile affermare che la Corte di Cassazione, pur prendendo in considerazione entrambi gli orientamenti che si sono formati, si uniforma al secondo che prevede la rilevanza penale delle condotte di abuso in quanto tale orientamento non solo non lede il principio di legalità “trattandosi di un risultato interpretativo «conforme ad una ragionevole prevedibilità», tenuto conto della ratio delle norme, delle loro finalità e del loro inserimento sistematico”, ma risulta la conclusione più coerente con il reale disvalore della condotta realizzata, posto che una differente soluzione garantirebbe l'impunità di condotte altamente lesive del bene giuridico tutelato dai delitti in materia di dichiarazione.

1.4 Gli aspetti contabili

Come già sottolineato la disciplina civilistica relativa alle operazioni di scissione è sostanzialmente ricalcata sull’impianto normativo dell’operazione di fusione. Queste analogie sono riscontrabili anche dal punto di vista contabile seppure le opposte finalità perseguite e constano, principalmente, nella possibilità che, entrambe le operazioni, generino delle differenze contabili (di scissione o fusione ) che necessitano di essere rilevate nella società beneficiaria.

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Principale riferimento è il Documento OIC n.4 /2007 che, come vedremo, fornisce , per taluni aspetti, riflessioni innovative.

1.4.1La situazione patrimoniale ex art. 2506 ter

L’art. 2506 ter , come detto, prevede la redazione, da parte di tutte le società partecipanti all’operazione , di una situazione patrimoniale che, secondo l’OIC 4, è da considerarsi come un vero e proprio bilancio infrannuale ( redatto quindi con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio ) corredato di nota integrativa che, tuttavia, può essere più sintetico.25

1.4.2 Il bilancio di chiusura

E’ un documento necessario solo in caso di scissione totale di cui non si rinviene una espressa richiesta di redazione nel codice ma risponde ,quindi, all’esigenza di avere contezza del patrimonio alla data di effetto della scissione ( patrimonio che è stato assegnato poi alle beneficiarie ) e di calcolare il reddito di

25 OIC 30, paragrafo 3.5, “ La nota illustrativa” – “La nota illustrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle previste per la nota integrativa in un bilancio d’esercizio. Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo30. Il contenuto minimo di nota illustrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente: 1.descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d’esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte; 2.nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell’effetto del cambiamento sul bilancio31; 3.descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente; 4.eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno); 5.eventi successivi di rilievo; 6.principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi); 7.effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori; 8.variazioni nelle componenti del patrimonio netto;9.il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza; 10.nel caso di bilanci consolidati: 10.1composizione dell’area di consolidamento(eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato); 10.2effetti delle eventuali variazioni significative nell’area di consolidamento; 11.ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.”

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esercizio del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data di effetto dell’operazione.

Il principio OIC 4 fa variare la natura del documento in base alla previsione o meno della retrodatazione e quindi :

a. In presenza di retrodatazione il bilancio di chiusura è rappresentato da una semplice situazione contabile alla data di efficacia dell’operazione essendovi la possibilità di compensazione tra utili e perdite di ciascuna beneficiaria senza necessità di un apposito bilancio ed un’apposita dichiarazione;

b. In mancanza di retrodatazione deve essere redatto un vero e proprio bilancio.

Sarebbe altresì auspicabile ed è auspicato dal principio contabile tenere, quando possibile, una contabilità separata del complesso che si intende trasferire per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio sociale e la data di efficacia della scissione.

1.4.3 Le differenze di scissione: differenze da concambio e da annullamento

Possiamo distinguere due categorie di differenze di scissione. Le differenze contabili26 e le differenze di bilancio27.

All’interno delle differenze contabili troviamo le differenze da concambio che sorgono nel momento in cui opera l’effetto sostituzione finalizzato al mantenimento del valore reale del pacchetto azionario28e sono calcolate come la

26

Che emergono in automatico dalle contabilità delle singole beneficiarie dopo aver rilevato i componenti patrimoniali ricevuti e possono essere ulteriormente distinte al loro interno tra differenze da concambio e

differenze da annullamento.

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Quando le differenze contabili trovano rappresentazione nel primo bilancio chiuso della beneficiaria. 28 Tra gli elementi indicati che costituiscono il contenuto obbligatorio del progetto di scissione, particolarmente rilevante risulta la determinazione del rapporto di cambio. Esso indica infatti il numero di azioni o quote emesse dalle società beneficiarie che spettano a ciascun socio per ogni azione o quota posseduta nella società scissa. Con la scissione si annulla (scissione totale) o si riduce (scissione parziale)

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26

differenza esistente tra l’aumento di capitale e la frazione di patrimonio netto contabile attribuita alla stessa beneficiaria29; in caso di delta positivo si parlerà di disavanzo mentre in caso sia negativo di avanzo.

Rientrano nel novero delle differenze contabili anche le differenze da annullamento che derivano dall’annullamento della partecipazione posseduta nella scissa dalle beneficiarie. Nello specifico avremo un disavanzo da annullamento se l’ammontare della partecipazione annullata dalla beneficiaria ecceda la corrispondente quota di netto ricevuta altrimenti avremo, ovviamente, un avanzo.

Si noti che in caso di scissione le differenze non scaturiscono dal mero confronto tra il valore della partecipazione iscritta e l’ammontare di patrimonio netto contabile trasferito in quanto la partecipazione verrà annullata integralmente solo nel caso che l’organo amministrativo decida di ridurre il solo capitale sociale a fronte dell’apporto nei confronti della beneficiaria mentre, al contrario, la partecipazione verrebbe mantenuta in caso si opti per utilizzare le sole riserve disponibili.

1.4.4 Il primo bilancio di scissione

Nell’incertezza in merito alla natura del documento che la norma lascia l’OIC 4 interviene individuando come volontà del legislatore quella di imporre alla beneficiaria la redazione di un documento che ritragga la situazione il capitale sociale della società scissa, ciò a cui segue l'annullamento di tutte o di parte delle azioni o quote della stessa società scissa. A fronte dell'annullamento delle azioni o quote della società scissa i soci di quest'ultima riceveranno azioni o quote delle società beneficiarie, secondo un ben preciso rapporto di cambio (o più rapporti di cambio, qualora le società beneficiarie sono più di una).Questo rapporto è determinato sulla base del valore economico delle società partecipanti alla scissione (valore risultante dai bilanci di scissione predisposti dagli amministratori). Per i soci esso rappresenta un elemento di fondamentale importanza per valutare la convenienza dell'operazione. Per questo motivo agli amministratori ed agli esperti nominati dal Tribunale è richiesto di illustrare compiutamente le modalità di predisposizione di tale rapporto e di valutarne l'adeguatezza, con riferimento al valore dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione. Cosa riferire della c.d. "scissione negativa"? Nel caso in cui il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo costituita fosse negativo, avrebbe luogo una operazione non consentita: non potrebbe infatti sussistere alcun rapporto di cambio, nè alcuna attribuzione di azioni o partecipazioni sociali (Cass. Civ., Sez. I, 2723/2013).

29

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patrimoniale post-operazione. Questa interpretazione si fonda sul passaggio della norma in cui viene specificato che i valori di attivo e passivo devono essere iscritti seguendo il principio di continuità dei valori contabili ; il rispetto di tale previsione sarebbe ovviamente impossibile in caso la norma avesse voluto riferirsi al bilancio di chiusura dell’esercizio.

Con l’efficacia della scissione si ha quindi l’eliminazione degli elementi trasferiti con l’operazione e la loro iscrizione nel bilancio delle beneficiarie.

Detto questo è bene individuare gli elementi costitutivi del documento in oggetto e si ritiene debba essere costituito dalla sola situazione patrimoniale alla data di efficacia della scissione in base al disposto dell’art. 2506 quater rendendo quindi inutile, ai fini della data di riferimento del bilancio di apertura, il differimento degli effetti contabili.

1.4.5 Il consolidamento dei saldi contabili

A seconda che si sia optato, o meno, per la retrodatazione degli effetti contabili le rettifiche, da effettuarsi al momento in cui i patrimoni vengono a confondersi, sono diverse:

 In assenza di retrodatazione, in caso di scissione totale, è già stato redatto il bilancio di chiusura dell’esercizio e, comunque, negli altri casi è suggerita la redazione di un bilancio infrannuale ( da non approvare ). Non sono quindi necessarie rettifiche se non patrimoniali come, ad esempio, l’estinzione di posizioni creditorie/debitorie reciproche così come avviene nella relazione del bilancio consolidato. L’operazione più importante è da effettuarsi in caso di partecipazione della beneficiaria nella scissa e si tratta dell’annullamento della stessa partecipazione e la rispettiva rettifica del netto della scissa.

 In presenza di retrodatazione, l’unico caso ammissibile è quello di scissione totale con coincidenza di data chiusura dell’esercizio sociale della partecipanti in ottemperanza del disposto dell’art. 173 T.U.I.R. ,

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c.11.30. Qualora si sia optato, invece, per un differimento degli effetti contabili, oltre agli accorgimenti visti precedentemente andranno apportate anche delle rettifiche di natura reddituale eliminando le poste derivanti da operazioni compiute tra le società ed i dividendi infragruppo durante il periodo “interinale”; sarà quindi necessario prendere come data quella dell’ultimo bilancio ed imputare tutte le operazioni che sono state effettuate dalle società successivamente alla scissa e alle beneficiarie in base, rispettivamente, agli elementi ( attivi o passivi ) rimasti in capo alla società scissa o trasferiti alle incorporanti.

1.4.6 Il trattamento contabile delle differenze

1.4.6.1 Il disavanzo di scissione

Ex lege il disavanzo deve essere imputato, se possibile, agli elementi attivi e passivi ( non è una facoltà, bensì un obbligo ) della società beneficiaria e , ove residui, a titolo di avviamento31; si ritiene che, qualora la differenza non sia completamente allocabile come detto, debba essere imputata a conto economico come componente negativo.

Per quanto riguarda il disavanzo da annullamento può derivare, oltre che da un disallineamento dei valori contabili, anche da plusvalenze latenti al momento dell’acquisto della partecipazione ovvero da un “cattivo affare.”

30 “ Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata secondo le

disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.”

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1.4.6.2 L’avanzo di scissione

Nel caso si tratti di avanzo da concambio questo deve essere iscritto in un apposito fondo oneri qualora sia dovuto a presumibili risultati negativi con riferimento al patrimonio trasferito altrimenti, qualora non vi sia un risultato negativo atteso, andrà iscritto in un apposita riserva del netto.

Nel caso invece si tratti di avanzo da annullamento se è derivante da un badwill o di svalutazioni/perdite future della scissa al momento dell’acquisto della partecipazione l’avanzo deve essere allocato in un fondo rischi e oneri; al contrario, se dipende da un acquisto della partecipazioni a condizioni vantaggiose o ad una rivalutazione dei beni della partecipata l’avanzo andrà iscritto in una riserva del netto.

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CAPITOLO SECONDO : LA ALFA S.N.C.

2.1 Breve storia societaria

La società Alfa offre ininterrottamente, da quasi 30 anni, i propri servizi di analisi sia a privati cittadini che a favore di enti o società che lo richiedano; con il passare degli anni la società ha acquisito un fetta sempre più grande del mercato grazie alla celerità e alla efficienza dei servizi offerti fino ad arrivare, oggi, ad essere il più importante laboratorio di analisi mediche privato sul territorio pisano. Svolge la propria attività in fabbricato di proprietà ,su cui grava ancora il residuo del mutuo utilizzato per acquisirlo, con macchinari ed attrezzature proprie e prese a noleggio.

Si costituisce il 30/12/1985 ed inizia la propria attività di gestione di un laboratorio di analisi mediche, con forma di società in nome collettivo, a decorrere dal 01/01/1986 con sede a Pisa ed è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Pisa dal 19/02/1996. La compagine sociale originaria era composta da due soci : il socio Charlie e il socio Lima.

Nel gennaio del 1993 la società viene trasformata in società di accomandita semplice con l’assunzione, da parte di Lima, della qualifica di socio accomandante e da parte del socio Charlie di socio accomandatario. Ad ottobre dello stesso il socio Lima cessa da tutte le cariche ed assistiamo al subentro, quale nuovo socio accomandante, del socio Zulu, marito del socio Charlie.

Nel 1998 assistiamo ad un nuovo passaggio da società in accomandita semplice nuovamente a società in nome collettivo; contestualmente abbiamo la cessazione dagli incarichi del socio Zulu ed il subentro di un altro socio, Whiskey, a cui è riferibile il 49% del capitale sociale per un totale di 54.390.000 delle vecchie lire.

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Per arrivare ad avere la compagine sociale così come è composta ora dobbiamo aspettare il 2009 anno nel quale, in virtù dell’ uscita del socio Whiskey, Echo ( figlia del socio Charlie ) e Delta assumono la qualifica di soci amministratori con quote rispettivamente del 24 e 25 %. Il capitale sociale risulta quindi ripartito :

1. Socio Charlie 51% pari ad € 29.236,63; 2. Socio Delta 25 % pari ad € 14.331.68; 3. Socio Echo 24% pari ad € 13.758,41.

Attualmente l’amministrazione e la rappresentanza della società spettano in maniera disgiuntiva a tutti i soci ( che sono anche amministratori ) per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione mentre, per quelli di straordinaria amministrazione , spetta al socio Delta ed uno tra i soci Charlie ed Echo ( che ricordiamo essere madre e figlia ). La società ad oggi occupa una media di due dipendenti annui ( più i soci ) e la durata della stessa è a tempo determinato con scadenza 31/12/2050 .

Fatto questo breve ma doveroso preambolo poniamo il focus sull’ultimo bilancio chiuso, quello 2013, che ci servirà nello svolgimento successivo della trattazione.

2.2 Il bilancio 2013

Prima di procedere con lo svolgimento del progetto di operazione ( nel prossimo paragrafo si procederà all’illustrazione delle richieste che la compagine sociale ha fatto ) è necessario analizzare in via preliminare, seppur brevemente, la base sulla quale muoveranno tutte le considerazioni seguenti. E’ necessario quindi dare uno sguardo all’ultimo bilancio d’esercizio chiuso riferito all’anno 2013.

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2.2.1 Lo stato patrimoniale

2.2.1.1 L’attivo

Prima di qualsivoglia analisi vediamone la composizione :

Esercizio 2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Immobilizzazioni materiali 594.487,37 11/01/100 Terreni 149.320,27 11/01/300 Fabbricati commerciali 362.868,19 11/02/100 Impianti generici 18.381,39 11/02/300 Macchinari 19.226,37 11/03/300 Attrezzature 2.482,00 11/04/100 Mobili ed arredi 16.412,43

11/04/300 Macchine elettroniche d'ufficio 25.796,72

2) Fondo ammort. Immob.materiali

-248.297,86 11/01/930 Fondo ammort. fabbricati commer.

-154.146,90 11/02/910 Fondo ammort. impianti generici -11.899,47 11/02/920 Fondo ammort. impianti specifici -1.448,40 11/03/910 Fondo ammort. attr. industriali -7.391,39 11/04/910 Fondo ammort. mobili ed arredi -14.687,45 11/04/930 Fondo ammort. macch. elettr. uf. -25.906,27

11/06/910 Fondo ammort. terreni -32.817,98

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 346.189,51

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 346.189,51 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0

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34 II)

1) Esigibili entro esercizio 28.661,78

16/03/100 Erario c/acconto Ires Irap 12.173,00

16/03/300 Erario c/rit. su int. attivi 9,65

Crediti v/clienti vari 15.222,05

16/05/100 Cauzioni attive 1.143,73

34/03/200 Inail c/competenze 113,35

II TOTALE CREDITI (Attivo circolante) 28.661,78

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 73.032,30

18/01/100 UNIPOL BANCA 19.574,06

18/01/120 BANCA POPOLARE DI LAJATICO 51.266,32

18/02/100 Cassa contanti 2.191,92

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 101.694,08

D) RATEI E RISCONTI 2.635,36

19/02/100 Risconti attivi 2.635,36

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 450.518,95

Come possiamo vedere la composizione dell’attivo della Alfa S.n.c. è, data la peculiare attività svolta, relativamente semplice e non presenta difficoltà o caratteristiche particolarmente rilevanti. Denotiamo l’assenza totale di immobilizzazioni finanziare così come l’assenza, sempre in virtù dell’attività svolta, di qualsivoglia tipo di rimanenza.

Si può notare inoltre una buonissima liquidità immediata e la presenza di crediti esigibili entro l’esercizio per un totale di € 28.661,78 il che ci consente di rilevare come, usando il dato delle passività correnti che esporremo in seguito, l’indice di liquidità primario32 sia pressoché perfetto con il valore di 1.01.

32

Tra gli indici utilizzati nell’analisi della liquidità aziendale abbiamo l’indice di liquidità primaria, detto anche indice secco di liquidità o quick ratio o acid test ratio.L’indice di liquidità primaria è un rapporto che vede al numeratore la somma tra liquidità immediate e differite e a denominatore le passività correnti

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35

Risalendo l’attivo dello stato patrimoniale è giusto fare alcune precisazioni per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali; se sono pacifiche infatti le voci riguardanti i macchinari, le attrezzature, le macchine elettroniche da ufficio ed il mobilio, così non è per le restanti ed anche più significative. Abbiamo detto in precedenza che la Alfa S.n.c. svolge la propria attività all’interno di un fabbricato di proprietà ( di cui alla voce Fabbricati commerciali ) dal quale, a seguito del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, art. 36, comma 7, è stato scorporato il valore dei terreni su cui insistono in ottemperanza del dettato legislativo citato33. Medesima operazione è stata fatta sul “vecchio” fondo ammortamento dei fabbricati commerciali che, adesso, troviamo suddiviso in Fondo ammortamento fabbricati commerciali e, per la parte di ammortamento idealmente riferibile ai terreni, in Fondo ammortamento terreni.34

Sono altresì riferibili al fabbricato gli impianti ( di cui alla voce Impianti generici ), che constano degli impianti elettrici, dell’impianto di areazione e degli impianti di condizionamento e riscaldamento dell’edificio, ed un mutuo verso una banca che fu contratto per l’acquisizione dell’immobile35.

.Indice di liquidità primaria = (Liquidità immediate + Liquidità differite) / Passività correnti. Questo indice esprime la capacità dell’impresa di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti.

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Giova ricordare che, con l'articolo 36, comma 7, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è stato introdotto il principio secondo il quale il costo dei fabbricati strumentali, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

34 E' il caso di ricordare che nell'ordinamento italiano l'ammortamento è una procedura tecnico-contabile attraverso la quale si ripartisce nei vari esercizi l'onere del deperimento e del consumo relativo all'utilizzazione di beni strumentali di durata pluriennale. I beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività sono ammortizzabili nella misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni stessi dei coefficienti stabiliti con il decreto del ministro delle Finanze 21 dicembre 1988, previsti nei gruppi I e II della tabella allegata al decreto stesso. Ciò premesso, si rammenta che, in linea generale, per quanto qui in argomento, i terreni, ancorché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono ammortizzabili in quanto hanno una vita illimitata, atteso che, per la loro natura, non sono suscettibili di deperimento e consumo, e, quindi, difettano del requisito previsto, sia dalla normativa civilistica sia da quella fiscale, perchè l'ammortamento stesso possa essere effettuato.

35

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36

Fatte queste precisazioni arriviamo alla determinazione del valore netto contabile di detti fabbricati che, come vedremo, sarà focale nel prosieguo della trattazione :

Terreni 149.320,27

Fabbricati commerciali 362.868,19

Impianti generici 18.381,39

Fondo amm.to terreni -32.817,98

Fondo amm.to fabbricati comm.li -154.146,90

Fondo amm.to impianti generici

-11.899,47

Fondo amm.to impianti specifici

-1.448,40

Mutuo Unipol -5.710,19

TOTALE 324.546,91

Possiamo vedere dunque come il valore del fabbricato all’interno del quale opera l’attività sia la voce più importante dell’intero attivo patrimoniale arrivando a costituirne ben il 72% del totale.

Passiamo ora all’analisi delle passività e del netto.

2.2.1.2 Passività e netto

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale 57.326,72 20/01/100 CAPITALE NETTO 57.326,72

II) Riserve da sovraprezzo delle azioni 0

III) Riserve di rivalutazione 0

IV) Riserva legale 0

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VI) Riserve statuarie 0

VII) Altre riserve 29.124,61

20/07/200 Utili Echo -27.697,80

20/04/100 Utili Charlie 73.381,50

20/05/100 Utili Delta -16.559,09

VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo 0

IX) Utile (perdita -) dell' esercizio 250.171,86

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 336.623,19

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO

SUBORDINATO 7.793,77

30/01/100 Fondo tfr dipendenti -7.793,77

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio 100.391,80

33/05/300 Fatture da pervenire -1.749,50

34/02/100 Dipendenti c/retribuzioni -2.535,00

34/02/800 Retribuzioni per ferie da liquidare -1.694,93 34/02/810 Retrib. per mensa agg. da liquidare -1.959,23

34/02/900 Contributi su ferie da liquidare -511,36

34/03/100 Inps c/competenze -2.256,00

34/05/400 Erario c/rit. redditi lavoro dip -1.289,46

34/05/402 Erario c/rit. Irpef su rival. Tfr -0,16

34/05/500 Erario c/rit. redditi lav. aut. -629,07

34/05/610 Debiti tributari -12.241,00

Debiti v/fornitori vari -75.526,09

2) Esigibili oltre l'esercizio 5.710,19

31/03/102 MUTUO BANCA DI LAJATICO 0

31/03/103 MUTUO UNIPOL -5.710,19

D TOTALE DEBITI 106.101,99

E) RATEI E RISCONTI 0

(38)

38

Come possiamo vedere il patrimonio netto è composto da un capitale sociale di circa € 58.000 e da riserve costituite da utili così composte :

 20/07/200 Utili Echo per € 27.697,80 è riferita ad utili 2013 prelevati dal socio a titolo di acconto mentre gli utili dell’esercizio precedente risultano essere stati tutti incassati ;

 20/05/100 Utili Delta per € 16.559,09 anch’essa riferita ad utili dell’anno 2013 prelevati a titolo di acconto e identica al punto precedente è la situazione degli utili 2012 ;

 Per 20/04/100 Utili Charlie invece la situazione è diversa in quanto la cifra di € 73.381,50 è riferita ad utili di anni precedenti non ancora prelevati e non vi è alcun acconto utili dell’anno 2013.

Abbiamo poi l’evidenziazione del risultato di esercizio decisamente positivo; risultato che ammonta a € 250.171,86 e, in termini di indici, il ROE36

è pari a 4.36, valore di tutto rispetto considerando il periodo difficile che stiamo attraversando.

Scorrendo ulteriormente nulla vi è da dire sul fondo per trattamento di fine rapporto e i debiti, quasi tutti esigibili entro l’esercizio tranne il mutuo bancario di € 5.710,19 di cui abbiamo parlato in riferimento alla valutazione del fabbricato commerciale di cui al paragrafo precedente.

Con questo riteniamo conclusa l’analisi del netto e delle passività e possiamo concentrarci su quella del conto economico.

36 In finanza aziendale, il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. Esprime in massima sintesi i risultati economici dell'azienda. È un indice di percentuale per il quale il reddito netto (RN) prodotto viene rapportato al capitale netto (CN) o capitale proprio, ossia alla condizione di produzione di diretta pertinenza.

(39)

39

2.2. Il conto economico

Al fine di semplificare e snellire l’analisi dell’ultimo conto economico a nostra disposizione si è deciso di riportare una sintesi di esso, senza evidenziare quindi il dettaglio delle voci e , quando necessario, verrà approfondito a dovere.

Vediamo adesso la sintesi di cui sopra :

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) Ricavi vendite e prestazioni 711.566,52

5) Altri ricavi e proventi (attività ord.) 5.184,05

5 TOTALE Altri ricavi e proventi (attività ord.) 5.184,05

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

(attività ordinaria)

716.750,57

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

6) materie prime suss. cons. merci 199.403,14

7) servizi 150.785,40

8) per godimento di beni di terzi 20.277,91

52/01/500 Noleggio attrezzature 20.277,91 9) per il personale: a) salari e stipendi 40.529,89 54/01/200 Stipendi Impiegati 40.529,89 b) oneri sociali 13.275,88 54/02/100 Contributi previdenziali 11.469,81 54/02/200 Contributi assicurativi 1.806,07

c) trattamento di fine rapporto 2.887,78

54/03/100 Quota Tfr personale dipendente 2.887,78

9 TOTALE per il personale: 56.693,55

10) ammortamenti e svalutazioni 15,483,02

b) ammort. immobilizz. materiali 15.483,02

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni 15.483,02

14) oneri diversi di gestione 9.892,77

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

(attività ordinaria )

452.535,79

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI

PRODUZIONE

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