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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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C O M U N E D I G H I L A R Z A

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/4/2012

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INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Aree fabbricabili

Art. 5 – Determinazione del valore imponibile Art. 6 - Assimilazioni

Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili Art. 8 - Dichiarazioni

Art. 9 - Versamenti e rimborsi Art. 10 – Attività di accertamento Art. 11 - Entrata in vigore

(3)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. Lgs.

15/12/1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

1. Per ciascun anno di imposta, entro i termini di legge, il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le detrazioni di imposta ed i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste.

2. In caso di mancata approvazione, dalle annualità 2013 e successive si intendono confermate le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente.

Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classifiche nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 4 Aree fabbricabili

1. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Non sono considerate fabbricabili le aree adibite all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli) esercitate secondo quanto stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99. 1

3. Rientrano fra le aree edificabili anche i fabbricati censiti in categoria catastale F5 (lastrici solari).

4. I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come fabbricati in corso di costruzione o fabbricati in corso di definizione o unità collabenti, saranno considerati, fino alla fine

1 D.Lgs 29/3/2004 n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Omissis…

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dei lavori di costruzione, trasformazione o ricostruzione, come non edificati e dunque, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime, stimato considerando anche il valore delle costruzioni che vi insistono.

Articolo 5

Determinazione del valore imponibile

1. Per le aree fabbricabili il valore deve essere determinato dai contribuenti ed è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al solo fine di facilitare l’adempimento tributario e pertanto ridurre l’insorgenza di contenzioso, il comune può, con deliberazione della Giunta comunale, determinare periodicamente, ai sensi della lett. g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, i valori venali in comune commercio suddivisi per zone omogenee.

Art. 6 Assimilazioni

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota agevolata e delle detrazioni d’imposta:

a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da contribuenti che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione è sottoposta l’eventuale pertinenza;

b) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) non residenti in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 7

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui all’art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, è necessario che sussista una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare l’inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ma esclusivamente con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.2

3. Ai fini dell’individuazione dei fabbricati inagibili o inabitabili occorre che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

2 DPR 6/6/2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 3 comma 1

…omissis…

a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.

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b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costruire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino finalizzata ad evitare danni a cose o persone.

4. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni, è obbligo del soggetto passivo di provvedere alla variazione catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità collabente”. In difetto, l’eventuale rendita catastale rimasta in atti non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione della base imponibile e si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 4 comma 4.

5. Entro 30 giorni i contribuenti devono comunicare al comune l’intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter usufruire dell’agevolazione, pena il recupero della differenza d’imposta a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata accertata l’inagibilità od inabitabilità o presentata la dichiarazione sostitutiva che ha dato luogo all’applicazione della riduzione.

Art. 8 Dichiarazioni

1. La dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria è sempre dovuta per gli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007.

2. La dichiarazione è inoltre sempre obbligatoria nei seguenti casi:

a) l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o riduzione del tributo;

b) pluralità di pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

c) l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.

3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio tributi, che rilascerà apposita ricevuta, o inviata a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso la data di presentazione è considerata quella di consegna all’ufficio postale.

Art. 9

Versamenti e rimborsi

1. L’imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a 10,00 euro.

3. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono avvenuti.

Art. 10

Attività di accertamento

1. Ai fini del potenziamento dell’attività di verifica e controllo tributario, ai sensi dell’art. 59 comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, sono attribuiti annualmente compensi incentivanti al personale dell’ufficio tributi che ha partecipato al conseguimento delle maggiori entrate.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell’IMU a far data dal 1° gennaio 2012. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare contrastante.

Riferimenti

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