• Non ci sono risultati.

LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai fini IVA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai fini IVA)"

Copied!
30
0
0

Testo completo

(1)

LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai

fini IVA)

Cinzia Tomassi

(2)

• quadro normativo

• ambito soggettivo

• ambito oggettivo

• determinazione delle soglie di rilevanza

• modello di comunicazione

• termini e modalità di invio

• quadro sanzionatorio

Sommario

(3)

Art. 21. D.L. 78/2010

Provv. Ag.Entrate 22.12.2010

(modif. Provv. 14.4.2011, 21.6.2011, 5.8.2011 e 16.9.2011)

Circ. Ag. Entrate 30.5.2011, n. 24/E 21.6.2011, n. 28/E Risposte Ag. Entrate 11.10.2011

Quadro normativo (ed interpretativo)

(4)

Fine: contrasto all’evasione fiscale e alle frodi Iva + accertamento del reddito

Quadro normativo

Secondo la Relazione di accompagnamento allo schema di D.L. 78/2010:

- «Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito»;

- Attraverso l’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti, la comunicazione dovrebbe permettere «una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo»;

- inoltre, il nuovo obbligo oltre a perseguire «una più puntuale ricostruzione della congruità del volume d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni», risulta finalizzato anche alla «individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico» di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973.

Ne deriva che la soglia di 3.000 euro consente di «perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore

rilevanza», escludendo i «soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento

dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione».

(5)

Differenza con «vecchio» elenchi clienti e fornitori:

Quadro normativo

SPESOMETRO «VECCHI» ELENCHI CLIENTI e FORNITORI Comunicazione dettagliata per

operazione

Comunicazione riepilogativa

Coinvolge anche le operazioni effettuate con privati

Riportava solo operazioni con controparti soggetti passivi ai fini IVA

Rilevano anche le operazioni NON soggette ad obbligo di fatturazione

Erano rilevate solo le operazioni

documentate da fattura

(6)

Soggetti passivi Iva

(imprese e lavoratori autonomi)

-a prescindere dal regime contabile (anche soggetti in CONTABILITA’

SEMPLIFICATA);

-soggetti in regime delle NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13, L.

388/2000);

-ENTI NON COMMERCIALI, per la sola parte relativa all’attività commerciale o agricola;

-CURATORI fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

-soggetti che si avvalgono della DISPENSA dagli adempimenti ex art.

36-bis, D.P.R. 633/1972;

Soggetti obbligati

RESIDENTI RESIDENTI NON RESIDENTI NON RESIDENTI

Stabili organizzazioni

Rappresentanti fiscali /

Rappresentazione diretta

(7)

Esclusi:

Soggetti in regime dei contribuenti minimi (art. 1,

co. 96-117, L. 244/2007)

fino a quando non si verifica una causa di fuoriuscita (limite ricavi, limite

beni strumentali, cessione all’esportazione, assunzione di dipendenti o collaboratori), nel qual caso l’obbligo decorre dalla data in cui

vengono meno i requisiti:

Soggetti obbligati

Superamento dei ricavi Superamento dei ricavi

> 30.000 ma fino a 45.000

> 30.000 ma fino a 45.000

> 45.000

> 45.000

Dall’anno successivo Dall’anno in corso

ATTENZIONE: l’esclusione è soggettiva (vale solo in capo al contribuente minimo) e non a per la natura dell’

operazione. Quindi non si estende alle operazioni rese dai contribuenti minimi ai soggetti in regime «ordinario».

SOGGETTO Beni ceduti e servizi prestati Beni acquistati e servizi ricevuti Contribuente minimo NO comunicazione NO comunicazione

Contribuente «ordinario» SI’ comunicazione SI’ comunicazione

(anche se acquistati presso un «minimo»)

(8)

Esclusi:

Provv. 21.6.2011, punto 1.1:

«Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati lo Stato , le regioni , le province , i comuni

e gli altri organismi di diritto pubblico »

Soggetti obbligati

(9)

Operazioni straordinarie:

Soggetti obbligati

Dante causa NON ESTINTO

Dante causa ESTINTO (prima del termine di invio)

Il soggetto dante causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni

Il soggetto avente causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni e alle operazioni relative al dante causa attraverso:

- una DISTINTA COMUNICAZIONE per le operazioni dell’anno precedente;

- una COMUNICAZIONE UNICA RIEPILOGATIVA per le

operazioni dell’anno in corso.

(10)

Cessione/acquisto di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute:

Rilevanti ai fini Iva (anche esenti o non imponibili)

Ambito oggettivo

Requisiti:

OGGETTIVO SOGGETTIVO TEMPORALE TERRITORIALE

Articoli 1 2-3 4-5 6 7

OPERAZIONE effettuata da un

soggetto passivo

Controparte B2B

Controparte B2C

Beni ceduti Sì Sì

Servizi resi Sì Sì

Beni acquistati Sì No

Servizi ricevuti Sì No

Controllo incrociato dei dati (ai fini IVA ed emersione di

base imponibile II.DD.)

Accertamento sintetico (spese sostenute e redditometro, art.

38, DPR 600/73).

NO incrocio dati ai fini IVA

?

Senza distinzione fra operazione

soggetto o meno all’obbligo di

fatturazione (art. 21, co. 6, DPR 633)

(11)

OPERAZIONI ESCLUSE:

-importazioni;

-esportazioni (art. 8, co. 1, lett. a) e b));

-operazioni verso operatori economici situati nei paesi black list. L’esclusione non vale anche per le operazioni la cui controparte è un privato (Attenzione alle operazioni 1.1.2010-30.6.2010);

-corrispettivi pagati DA PRIVATI con carta di credito, di debito o pregata (NO BONIFICI O ASSEGNI) emesse da intermediari residenti o aventi S.O. in Italia (art. 7, co. 2, lett. o), D.L. 70/2011 e art. 23, co. 41, D.L.

98/2011);

-operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR 605/1973 (utenze elettriche, telefonia, assicurazioni)

Ambito oggettivo

(12)

Operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 605/1973:

-cessione di immobili (art. 3-bis, D.Lgs.

463/1997) (no autoveicoli);

-operazioni connesse ai contratti di assicurazione;

-contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua;

-contratti di mutuo (art. 78, co. 25, L. 413/1991)

Ambito oggettivo

(13)

Operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria:

Ambito oggettivo

Contratti di LEASING finanziario

e/o operativo relativi a beni mobili e immobili

Contratti di LEASING finanziario

e/o operativo relativi a beni mobili e immobili

Provv. Ag.Entrate 5.8.2011

Operatori commerciali che

svolgono attività di LOCAZIONE e/o NOLEGGIO dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e

aeromobili

Operatori commerciali che

svolgono attività di LOCAZIONE e/o NOLEGGIO dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e

aeromobili

Provv. Ag.Entrate 26.9.2011

Primo adempimento:

31.1.2012 (anni 2009 e 2010)

Adempimento a regime:

30.6 (2011 entro 30.6.2012)

(14)

Leasing e noleggio:

Ambito oggettivo

SOGGETTI COMUNICAZIONE LEASING- NOLEGGIO

provv. Ag.Entrate 2011

COMUNICAZIONE SPESOMETRO art. 21, DL 78/2010 Società di

LEASING

Leasing finanziario ovvero operativo

SI’ a prescindere dall’importo,

Includendo le operazioni di importo

> 3000/3600/25000 euro se riferiti a contratti diversi da quelli di leasing

NO

Operatori che svolgono attività di LOCAZIONE e/o NOLEGGIO

Autovetture, caravan, unità da diporto e

aeromobili

SI’ a prescindere dall’importo,

Includendo le operazioni di importo

> 3000/3600/25000 euro se riferiti a contratti diversi da quelli di locazione o noleggio

NO

Beni diversi da quelli di cui sopra

NO SI’

Ma solo per le

operazioni di importo >

3000/3600/25000 euro

(15)

Ambito oggettivo

INCLUSE nella comunicazione ESCLUSE dalla comunicazione

IMPONIBILI Importazioni

Operazioni in reverse charge (art. 17) Operazioni territorialmente non rilevanti (art. 7-ter e segg.), anche se fatturate (art. 21, co. 6)

Omaggi / Autoconsumo / Assegnazione ai soci Passaggi interni, anche se fatturati Operazioni con Iva non esposta: agenzia di viaggi (74-ter:

limite di 3.600 euro anche se c’è fattura) e regime del margine dei beni usati (art. 36 e segg., DL 41/1995; solo la base imponibile Iva)

Operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi

effettuate e ricevute effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi considerati black list di cui al DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001.

NON IMPONIBILI

Cessioni a esportatori abituali (art. 8, co. 2) Cessioni all’esportazione (art. 8, lett. a e b) Triangolari comunitarie (art. 58, DL 331/93) Triangolari extra-comunitarie (art. 8, co. 1) Assimilate alle esportazioni (art. 8-bis) Operazioni escluse (art.15)

Operazioni internazionali (art. 9) Operazioni effettuate da PRIVATI che pagano mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da

intermediari residenti o con S.O. in Italia Cessioni a viaggiatori stranieri (art. 38-quater)

Cessioni a San Marino e Vaticano (art. 71) Cessioni a diplomatici (art. 72)

ESENTI

(16)

Ambito oggettivo

FASE DI AVVIO:

(17)

almeno = € 3.000

(si deve aver riguardo ai corrispettivi contrattualmente previsti)

Soglie di rilevanza

Al netto dell’IVA per le operazioni documentate da fattura

Elevato a € 3.600, al lordo dell’IVA per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura

(documentate da scontrino o ricevuta fiscale)

Salvo il caso dell’applicazione del valore normale (art.

13, co. 2, DPR 633)

(18)

Soglie di rilevanza

Se sono STIPULATI PIU’ CONTRATTI fra loro COLLEGATI

Il limite va calcolato

considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti

(operazione)

Per i contratti di APPALTO

SOMMINISTRAZIONE FORNITURA

E ALTRI CONTRATTI che prevedono la

corresponsione

di corrispettivi periodici

La comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi

complessivamente dovuti

nell’anno solare superino

il predetto limite

(19)

Altri chiarimenti delle risposte dell’ 11.10.2011 (diffuse il 24.10.2011)

Soglie di rilevanza

FATTURA DIFFERITA (art. 21, co. 4) FATTURA DIFFERITA

(art. 21, co. 4)

FATTURA CUMULATIVE (art. 21, co. 3) FATTURA CUMULATIVE

(art. 21, co. 3)

FATTURA COINTESTATA FATTURA COINTESTATA

Rileva l’importo della fattura e non delle singole operazioni Rileva l’importo della fattura e non delle singole operazioni

Beni e/o servizi non collegati relativi al medesimo giorno.

Rileva l’importo della fattura e non delle singole operazioni.

Quale NATURA dell’operazione occorre indicare quella prevalente.

Beni e/o servizi non collegati relativi al medesimo giorno.

Rileva l’importo della fattura e non delle singole operazioni.

Quale NATURA dell’operazione occorre indicare quella prevalente.

Ai fini della determinazione della SOGLIA va verificato l’importo complessivo della fattura.

I destinatari della fattura sono indicati in record distinti.

Se il singolo record (quota attribuibile al singolo cliente) è inferiore alla soglia di rilevanza, si indica – quale modalità di pagamento – pagamento frazionato.

Ai fini della determinazione della SOGLIA va verificato l’importo complessivo della fattura.

I destinatari della fattura sono indicati in record distinti.

Se il singolo record (quota attribuibile al singolo cliente) è

inferiore alla soglia di rilevanza, si indica – quale modalità

di pagamento – pagamento frazionato.

(20)

NOTE DI VARIAZIONE

Soglie di rilevanza

La comunicazione accoglie le operazioni

al NETTO della note di variazione Rilevano i CORRISPETTIVI PATTUITI Regola generale:

Se per effetto della nota di variazione IN AUMENTO

viene superato il limite Se per effetto della nota di

variazione IN AUMENTO viene superato il limite

Sì COMUNICAZIONE Sì COMUNICAZIONE

Se per effetto della nota di variazione IN DIMINUZIONE

si scende sotto il limite Se per effetto della nota di variazione IN DIMINUZIONE

si scende sotto il limite

NO COMUNICAZIONE

NO COMUNICAZIONE

(21)

NOTE DI VARIAZIONE

Soglie di rilevanza

Caso particolare:

Se la nota di variazione viene emessa / registrata OLTRE IL TERMINE DI INVIO della comunicazione

Rileva nell’anno di EMISSIONE / REGISTRAZIONE

ESEMPIO:

Acconto 10.5.2011 € 5.000 COMUNICAZIONE 2011: € 5.000 Saldo 10.6.2012 € 2.000

Nota di credito 20.6.2012 € 2.500 COMUNICAZIONE 2012: € - 500

(22)

NOTE DI VARIAZIONE

Soglie di rilevanza

DOCUMENTI ADEMPIMENTO ESEMPIO

Fatture e NdV

intervengono nello stesso anno

La comunicazione accoglie l’importo netto

Ft. Anno X 5000 Nc Anno X 500 Comunicazione Anno X 4500 La NdV interviene

nell’anno successivo a quello di registrazione della fattura, dopo l’invio della comunicazione

La comunicazione dell’anno X accoglie la fattura (se sopra

soglia) e la comunicazione

dell’anno X+1 accoglie la NdV

Ft. Anno X 5000 Comunicazione Anno X 4500 Nc Anno X+1 500 Comunicazione Anno X+1 -500

La NdV interviene nell’anno successivo a quello di registrazione della fattura, ma prima dell’invio della

comunicazione

2 soluzioni:

- Comunicazione al netto;

- Comunicazione della

fattura nell’anno X e

della NdV nell’anno

X+1

(23)

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE:

Partita Iva o, in mancanza, codice fiscale (per i non residenti i dati

anagrafici)

Corrispettivi contrattualmente dovuti Imposta eventualmente applicata

Modello di comunicazione

(24)

Modalità e termini di invio

TERMINE di PRESENTAZIONE:

Entro il 30 aprile dell’anno successivo

Per individuare le operazioni da considerare si ha

riguardo alla data di registrazione sui registri Iva o, in mancanza, al momento in cui l’operazione si

considera effettuata ai sensi dell’art. 6, DPR 633.

ANNO 2010:

Entro il 31/12/2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni:

-soggette all’obbligo di fatturazione (no ricevute e no scontrini)

-corrispettivi di almeno € 25.000

(25)

Modalità e termini di invio

Operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione

>= € 25.000 (al netto dell’Iva)

1/1/2010

ANNO 2010

Invio telematico entro 31/01/2012

31/12/2010

ATTENZIONE: non rileva la distinzione fra B2B e B2C

Fattura emessa dal dentista (a privato)

Fattura emessa dall’avvocato per causa di divorzio (a privato)

Art. 22, D.P.R. 633/1972:

Co. 1: «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

Co. 3: «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla».

FATTURA RICHIESTA DAL CLIENTE SI’ COMUNICAZIONE FATTURA EMESSA SPONTANEAMENTE NO

COMUNICAZIONE

(26)

Modalità e termini di invio

Operazioni per le quali vi è obbligo di fatturazione

>= € 3.000 (al netto dell’Iva)

Operazioni anche per le quali non vi è

obbligo di fatturazione (es. documentate da scontrini/ricevute)

>= € 3.600 (al lordo dell’Iva)

1/1/2011 1/7/2011

ANNO 2011

Invio telematico entro 30/4/2012

31/12/2011

Per le ricevute emesse a soggetti passivi IVA in comunicazione occorre scorporare l’IVA (risposta

quesiti 11.10.2011)

(27)

Comunicazioni correttive

E’ POSSIBILE TRASMETTERE UNA COMUNICAZIONE IN SOSTITUZIONE DI UN’ALTRA PRECEDENTEMENTE INVIATA, PURCHE’ SI RIFERISCA AL MEDESIMO PERIODO TEMPORALE E LA SOSTITUZIONE AVVENGA,

PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE, NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI.

Esempio:

COMUNICAZIONE ANNO 2010: SCADENZA ORDINARIA 2.1.2012

COMUNICAZIONE CORRETTIVA: ENTRO L’ 1.2.2012

(28)

Sanzioni

In caso di:

OMISSIONE

DATI INCOMPLETI

DATI INESATTI O NON VERITIERI

Sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11, D.Lgs. 471/1997)

€ 86

(29)
(30)

Riferimenti

Documenti correlati

Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza

Acquisto gratuito da fornitore stabilito nella UE di beni in arrivo in Italia Acquisto di merce da soggetto passivo stabilito nella UE non iscritto al VIES Acquisto da

A tal fine non può, peraltro, reputarsi sufficiente la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta – com’è

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista Revisore Contabile FABRIZIO PIZZOLA Dottore Commercialista Revisore Contabile ANDREA PELLEGRINO Dottore Commercialista Revisore

Verifiche (eventualmente a campione) delle operaizoni inserite nella Proposta di certificazione; Verifica della coerenza e correttezza dei dati di spesa e pagamento forniti;

Manutenzioni, riparazioni e pezzi di ricambio Cessione di beni o prestazione di servizi Operazioni attive a titolo gratuito Operazioni attive a titolo oneroso INTRA-1 Quater

Quadro SA – OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA In questo quadro occorre indicare i dati delle operazioni –se presenti- comunicate in forma aggregate e non

Ogni proposta di Operazione – posta in essere dalla Banca o dalle Società Controllate del Gruppo – con Soggetti Collegati che comporti l’assunzione di Attività di Rischio