LA PRIMA VOLTA... DELLO "SPESOMETRO" - elenchi clienti e fornitori (operazioni rilevanti ai
fini IVA)
Cinzia Tomassi
• quadro normativo
• ambito soggettivo
• ambito oggettivo
• determinazione delle soglie di rilevanza
• modello di comunicazione
• termini e modalità di invio
• quadro sanzionatorio
Sommario
Art. 21. D.L. 78/2010
Provv. Ag.Entrate 22.12.2010
(modif. Provv. 14.4.2011, 21.6.2011, 5.8.2011 e 16.9.2011)
Circ. Ag. Entrate 30.5.2011, n. 24/E 21.6.2011, n. 28/E Risposte Ag. Entrate 11.10.2011
Quadro normativo (ed interpretativo)
Fine: contrasto all’evasione fiscale e alle frodi Iva + accertamento del reddito
Quadro normativo
Secondo la Relazione di accompagnamento allo schema di D.L. 78/2010:
- «Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito»;
- Attraverso l’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti, la comunicazione dovrebbe permettere «una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo»;
- inoltre, il nuovo obbligo oltre a perseguire «una più puntuale ricostruzione della congruità del volume d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni», risulta finalizzato anche alla «individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico» di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973.
Ne deriva che la soglia di 3.000 euro consente di «perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore
rilevanza», escludendo i «soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento
dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione».
Differenza con «vecchio» elenchi clienti e fornitori:
Quadro normativo
SPESOMETRO «VECCHI» ELENCHI CLIENTI e FORNITORI Comunicazione dettagliata per
operazione
Comunicazione riepilogativa
Coinvolge anche le operazioni effettuate con privati
Riportava solo operazioni con controparti soggetti passivi ai fini IVA
Rilevano anche le operazioni NON soggette ad obbligo di fatturazione
Erano rilevate solo le operazioni
documentate da fattura
Soggetti passivi Iva
(imprese e lavoratori autonomi)
-a prescindere dal regime contabile (anche soggetti in CONTABILITA’
SEMPLIFICATA);
-soggetti in regime delle NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13, L.
388/2000);
-ENTI NON COMMERCIALI, per la sola parte relativa all’attività commerciale o agricola;
-CURATORI fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
-soggetti che si avvalgono della DISPENSA dagli adempimenti ex art.
36-bis, D.P.R. 633/1972;
Soggetti obbligati
RESIDENTI RESIDENTI NON RESIDENTI NON RESIDENTI
Stabili organizzazioni
Rappresentanti fiscali /
Rappresentazione diretta
Esclusi:
Soggetti in regime dei contribuenti minimi (art. 1,
co. 96-117, L. 244/2007)
fino a quando non si verifica una causa di fuoriuscita (limite ricavi, limite
beni strumentali, cessione all’esportazione, assunzione di dipendenti o collaboratori), nel qual caso l’obbligo decorre dalla data in cui
vengono meno i requisiti:
Soggetti obbligati
Superamento dei ricavi Superamento dei ricavi
> 30.000 ma fino a 45.000
> 30.000 ma fino a 45.000
> 45.000
> 45.000
Dall’anno successivo Dall’anno in corso
ATTENZIONE: l’esclusione è soggettiva (vale solo in capo al contribuente minimo) e non a per la natura dell’
operazione. Quindi non si estende alle operazioni rese dai contribuenti minimi ai soggetti in regime «ordinario».
SOGGETTO Beni ceduti e servizi prestati Beni acquistati e servizi ricevuti Contribuente minimo NO comunicazione NO comunicazione
Contribuente «ordinario» SI’ comunicazione SI’ comunicazione
(anche se acquistati presso un «minimo»)
Esclusi:
Provv. 21.6.2011, punto 1.1:
«Sono esclusi, altresì, dall’obbligo di comunicazione dei dati lo Stato , le regioni , le province , i comuni
e gli altri organismi di diritto pubblico »
Soggetti obbligati
Operazioni straordinarie:
Soggetti obbligati
Dante causa NON ESTINTO
Dante causa ESTINTO (prima del termine di invio)
Il soggetto dante causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni
Il soggetto avente causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni e alle operazioni relative al dante causa attraverso:
- una DISTINTA COMUNICAZIONE per le operazioni dell’anno precedente;
- una COMUNICAZIONE UNICA RIEPILOGATIVA per le
operazioni dell’anno in corso.
Cessione/acquisto di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute:
Rilevanti ai fini Iva (anche esenti o non imponibili)
Ambito oggettivo
Requisiti:
OGGETTIVO SOGGETTIVO TEMPORALE TERRITORIALE
Articoli 1 2-3 4-5 6 7
OPERAZIONE effettuata da un
soggetto passivo
Controparte B2B
Controparte B2C
Beni ceduti Sì Sì
Servizi resi Sì Sì
Beni acquistati Sì No
Servizi ricevuti Sì No
Controllo incrociato dei dati (ai fini IVA ed emersione di
base imponibile II.DD.)
Accertamento sintetico (spese sostenute e redditometro, art.
38, DPR 600/73).
NO incrocio dati ai fini IVA