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5B -5C - 5D - 5F - 5G

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CODICI 5

Cod Dal Al

5A IMPRESA ARTIGIANA CON FAMILIARI COADIUTORI E/O

SOCI.

Il numero di tali lavoratori, iscritti nella Gestione speciale artigiani, deve essere inserito nel campo del mod. DM72 o del mod. TPDM74, denominato “L.A.A.A.” (Lavoratori autonomi aziende artigiane).

Il codice in trattazione deve essere sempre accompagnato da uno dei codici indicanti i limiti dimensionali dell’impresa artigiana in relazione all’attività esercitata (5B -5C - 5D - 5F - 5G) e, nel caso di impresa in forma societaria, anche dal codice 5E.

5B 01.09.1985 IMPRESA ARTIGIANA CHE SVOLGE L’ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI LAVORI ARTISTICI, TRADIZIONALI E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA:

senza limitazioni del numero dei dipendenti e non più di 20 apprendisti;

art. 2, lett. c) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

limite di 32 dipendenti di cui non più di 16 apprendisti; il limite è elevabile a 40 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano

apprendisti.

art. 4, lett. c) della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Validità: dal 01.09.1985.

1) - L’articolo 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge quadro per l’artigianato», dispone che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali delle imprese artigiane, di cui ai codici di autorizzazione 5A. 5B, 5C, 5D, 5F e 5G:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

- sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito

dell’impresa artigiana;

- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

- non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Il DPR 25 maggio 2001, n.288, avente per oggetto

“Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su

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misura”, ha incluso nel settore delle lavorazioni tradizionali anche la produzione alimentare art. 1 lettera b) punto 4.

La Commissione Provinciale dell’Artigianato può riconoscere che l’attività svolta dall’azienda artigiana rientra tra le

lavorazioni tradizionali e pertanto alla stessa sono applicabili i limiti dimensionali previsti dall’art. 4 comma 1 lettera c) della legge 443/1985.

Poiché per l’impresa artigiana che svolge l’attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura si applica il limite di 32 dipendenti di cui non più di 16 apprendisti, elevabile a 40 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti il codice di autorizzazione 5B è compatibile con la classe 4 del settore artigianato.

Il codice è compatibile con i CSC:

CSC ISTAT DESCRIZIONE

4.03.XX XX.XX.X Tutte le categorie 4.04.XX XX.XX.X Tutte le categorie

4.05.06 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.06.XX XX.XX.X Tutte le categorie 4.07.XX XX.XX.X Tutte le categorie 4.08.XX XX.XX.X Tutte le categorie 4.10.XX XX.XX.X Tutte le categorie 4.11.04 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.11.09 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.11.12 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.11.16 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.11.17 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.12.XX XX.XX.X Tutte le categorie

4.13.03 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.13.04 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.16.01 XX.XX.X Tutti gli ISTAT 4.18.XX XX.XX.X Tutte le categorie

Circolare n. 123 del 27.6.2000.

5C 01.09.1985 IMPRESA ARTIGIANA CHE NON LAVORA IN SERIE:

limite di 18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti; il limite è elevabile a 22 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.

art. 4, lett. a) della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Precedente significato:

limite di 10 dipendenti compresi i familiari del titolare e non più di 10 apprendisti;

art. 2, lett. a) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Validità: fino al 31.08.1985.

5D 01.09.1985 IMPRESA ARTIGIANA CHE LAVORA IN SERIE PURCHÉ CON LAVORAZIONE NON DEL TUTTO

AUTOMATIZZATA.

limite di 9 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti;

il limite è elevabile a 12 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.

Art. 4, lett. b) della legge 8 agosto 1985, n 443.

Precedente significato Impresa artigiana che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, ovvero

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esercente servizi di trasporto.

Limite di 5 dipendenti compresi i familiari del titolare e non più di 5 apprendisti.

Art. 2, lett. d) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Validità: fino al 31.08.1985.

Validità: fino al 31.08.1985.

5E IMPRESA ARTIGIANA COSTITUITA IN FORMA

SOCIETARIA (esclusione di un socio dal computo del personale occupato).

5F 01.09.1985 IMPRESA ARTIGIANA ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI TRASPORTO.

limite di 8 dipendenti art. 2, lett. d) della legge 8 agosto 1985, n.

443.

Per il calcolo dei limiti dimensionali vedi NOTA al codice 5B..

5G 01.09.1985 IMPRESA ARTIGIANA DI COSTRUZIONI EDILI.

Limite di 10 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti;

il limite è elevabile a 14 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.

Art. 4, lett. e) della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Per il calcolo dei limiti dimensionali vedi NOTA al codice 5B.

5H 1.03.1998 ATTIVITÀ DI STUDI PROFESSIONALI ESERCITATA IN FORMA DI IMPRESA.

Il codice è compatibile con i CSC 7.07.01 e 7.07.02.

Circolare n. 138 del 16.5.1995 Messaggio n. 12876 del 22.6.1995

5J 01.03.1993 IMPRESA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 7, COMMA 4, DEL D.L. 10 MARZO 1993, N. 57).

Il codice deve essere attribuito alle imprese radiotelevisive private nonché alle imprese ad esse ed al settore dei giornali periodici funzionalmente collegate che applicano alla data del 11.3.1993 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 57/93) il contratto collettivo nazionale del medesimo settore (condizione soppressa dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236) e che sono state precedentemente escluse dal campo di intervento straordinario della cassa integrazione.

Il contributo è dovuto indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Circolare n. 93 del 20.4.1993.

Validità: dal 01.03.1993 al 31.12.1995.

Ripristino della contribuzione per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese indicate al punto precedente (Articolo 2 del D.L. 12 aprile 1996, n. 195).

Circolare n. 119 del 10 6.1996.

Il D.L. n. 195/96 è decaduto; la norma è stata reiterata con l’articolo 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.

Circolare n. 45 del 25 2.1999.

Validità: dal 01.04.1996 al 31.12.1997.

Estensione della disciplina in materia di trattamento straordinario

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di integrazione salariale alle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Circolare n. 195 del 11.8.1993.

Validità: dal 01.07.1993 al 31.12.1995.

Estensione della disciplina in materia di mobilità alle imprese di vigilanza di cui al punto precedente.

Articolo 5, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Validità: dal 01.01.1994 al 31.12.1995.

Le predette discipline sono state ripristinate dall’art. 4, comma 15, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39 che ha integrato l’art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Circolare n. 47 del 26.2.1996.

La norma contenuta nel D.L. n. 39/96, non convertito, è stata reiterata più volte e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

L’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, da ultimo, fino al 31.12.2000, dall'art. 62, commi 1 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Circolare n. 27 del 4.2.1998.

Circolare n. 21 del 8.2.1999.

Circolare n. 19 del 31.1.2000.

Validità: dal 01.02.1996 al 31.12.2000.

Le imprese del settore terziario che, in relazione all’attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l’eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal CSC 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l’attività dell’azienda.

A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l’applicazione delle norme predette (3X- 3J- 3Y- 5J).

Messaggi n. 11188 del 5.10.1999, n. 13947 del 27.10.1999 e n.

16113 del 12.11.1999.

Il D.L.24 novembre 2000, n.346 all’art.1, co.6, l.g) ha prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001.

Circolare n.53 del 06.03.2001

L’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato dall’art. 2, co.1, l. a) e b) della legge n.248/2001 al 31.12.2001.

Circolare n.201 del 14.11.2001

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I D.L.n.30956 e n.30968 del 18 aprile 2002 hanno prorogato i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2002 .

Circolare n. 116 del 21.06.2002

5K 01.01.1994 Impresa di pulizia, comunque classificata, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 18 marzo 1994, n. 185 reiterato con D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451; qualora l’impresa sia costituita in forma cooperativa la medesima disciplina è estesa ai soci lavoratori.

Il codice deve essere attribuito alle imprese di pulizia con oltre 15 dipendenti e/o soci, nel semestre precedente, appaltatrici di servizi presso aziende soggette alla C.I.G.S.

Qualora il requisito occupazionale sia realizzato computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 16 deve essere attribuito anche il codice 3Y.

Circolare n. 130 del 29.4.1994.

Circolare n. 239 del 1.8.1994.

Messaggio n. 10171 del 29.12.1994.

Il presente codice è incompatibile con i CA 1M- 3X- 5J Il codice è compatibile anche con il CSC 1.18.03 (fino al 31.12.1996) solo se accompagnato dal CA 4B.

Messaggio n. 10339 del 30.12.1994.

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente:

Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.

1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Circolare n. 123 del 27.6.2000.

5L 01.01.1984 AZIENDA AVENTE DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 1 E 2, DEL D.L. 30 OTTOBRE 1984, N. 726

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (tali contratti prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione, a tempo indeterminato, di nuovo

(6)

personale).

Messaggio n. 7787 del 23.10.1984.

Circolare n. 820 R.C.V. / 1 del 2.1.1987.

5M 01.01.1989 31.12.1993 Datore di lavoro beneficiario delle agevolazioni di cui all’art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in quanto ha assunto, a tempo indeterminato, lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico di cui all’art. 1 della medesima legge.

Circolare n. 260 del 11.12.1989.

5N 01.01.1991 AZIENDA BENEFICIARIA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 9, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, E ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.

Il codice è compatibile anche con il CSC 2.01.01 solo se accompagnato dai codici ISTAT 92.00.0 – 75.13.2 – 91.33.0 Circolare n. 25 del 31.1.1991.

Circolare n. 215 del 14.8.1991.

5P 01.03.1991 31.12.1999 Impresa di installazione impianti per l’edilizia.

Legge 20 marzo 1991, n. 89 di conversione del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18.

Messaggio n. 10115 del 10.4.1991.

5Q 01.08.1999 AZIENDA BENEFICIARIA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 8, COMMI 2 E 4, E ALL’ART. 25, COMMA 9, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223: DA ATTRIBUIRE AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI IN MOBILITÀ.

Azienda beneficiaria della riduzione della contribuzione, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.l. 8 ottobre 1992, n. 398.

Il D.L. n. 398/92 è decaduto; la norma predetta è stata più volte reiterata, da ultimo dall’articolo 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Vedi CA 8T.

Vedi CA 5T

Circolare n. 260 del 12.11.1991.

Circolare n. 260 del 12.11.1992.

Circolare n.148 del 5.7.1993.

Circolare n. 122 del 1.6.1999.

Circolare n. 157 del 27.7.1999.

5R 01.08.1991 Cooperative agricole che trasformano, manipolano e

commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai propri soci, soggette alla normativa CIG del settore industria ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240 (CSC 5.01.02).

Il codice deve essere attribuito insieme al CA 3X; nel caso di azienda con numero di lavoratori inferiore a 50, deve essere attribuito anche il CA 1S.

Circolare n. 211 del 9.8.1991.

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto

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Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente:

Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.

1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Circolare n. 123 del 27.6.2000.

5S 01.10.1991 AZIENDA BENEFICIARIA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1991, N. 344, in quanto ha assunto lavoratori profughi italiani.

Circolare n. 50 del 19.2.1992.

5T 01.08.1991 AZIENDA AMMESSA AL CONGUAGLIO DEL

CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.

Circolare n. 252 del 30.10.1992.

Messaggio n. 22102 del 14.11.1992.

Messaggio n. 20417 del 20.12.1996.

Circolare n. 268 del 30.12.1998.

Circolare n. 157 del 27.7.1999.

Il medesimo beneficio, in misura ridotta di tre mesi, è richiamato dall’art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è

concesso ai datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale (in tale ipotesi in luogo del codice in trattazione deve essere attribuito il CA 8T).

Circolare n. 122 del 1.6.1999.

5U 01.06.2001 INQUADRAMENTO ATTRIBUITO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI LEGISLATIVI N. 226 – 227 – 228 DEL 2001.

Codice da attribuire alle aziende finora inquadrate in settori diversi dal settore agricolo, che svolgono attività connesse all’agricoltura, alle foreste, alla pesca e all’acqua coltura.

Il presente codice deve essere assegnato a tutte le aziende sia in fase di prima classificazione sia in fase di variazione.

Il codice è compatibile solo con il CSC 5.XX.XX.

In fase di variazione della classificazione deve essere attribuito, ai sensi dell’art. 3, co.8, della legge n. 335/95, anche il codice di autorizzazione 7Z.

Circolare n. 186 del 01.12.2003

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5V 01.01.1992 DATORE DI LAVORO AVENTE TITOLO ALLE

AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381.

Il codice deve essere utilizzato per le Cooperative sociali, disciplinate dalla predetta legge n. 381 del 1991, che occupano personale, normalmente socio, considerato svantaggiato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima legge, costituente almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Circolare n. 296 del 29.12.1992.

Messaggi n. 4260 del 19.2.1993 e n. 25547 del 14.4.1993.

Circolare n. 109 del 11.5.1993.

Circolare n. 95 del 22.3.1994.

Circolare n. 188 del 17.6.1994.

Circolare n. 89 del 15.4.1999.

5W 01.03.1995 IMPRESA BENEFICIARIA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE DI CUI ALL’ART. 6 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451.

Circolare n. 219 del 2.8.1995.

In applicazione delle suddette disposizioni le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore

calzaturiero hanno concordato un piano occupazionale che è stato approvato con il Decreto interministeriale 31 marzo 1994,

emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Con due successivi decreti ministeriali, emanati il 9 marzo 1995 ed il 29 marzo 1995, sono state individuate le imprese

destinatarie del beneficio e sono stati determinati, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori per i quali è riconosciuto lo sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, nonché la misura e la durata di tale agevolazione.

Con Decreto 21 marzo 1997, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16.6.1997, n. 138, sono stati riaperti i termini per le assunzioni agevolate ai sensi del sopra citato art. 6 della legge n. 451/1994.

Lo stesso decreto ha disposto che le aziende di cui agli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995 possono effettuare le assunzioni, secondo i piani già presentati, fino a sette unità se industriali e ad otto unità se artigiane; dette assunzioni devono essere effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il codice è compatibile con i seguenti CSC (imprese del settore calzaturiero):

1.10.01 - 1.10.02 - 4.10.01 - 4.10.02 Il codice è compatibile con i codici Sede:

02- 03- 06, 13- 30- 32- 43- 44- 54- 57- 58- 62- 63- 66- 84- 87- 90- 91

In presenza del codice di accentramento “B” è compatibile anche con le altre province.

Messaggio n. 22797 del 6.9.1995.

Circolare n. 204 del 14.10.1997.

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5X 01.03.1993 31.12.2000 Azienda non soggetta alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *, che ha stipulato contratti di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il predetto comma 5 è stato sostituito dall'articolo 4, comma 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Le predette disposizioni sono state prorogate, fino al 31.12.1998, dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 marzo 1998, n. 52, fino al 31.12.1999, dall'articolo 81, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, da ultimo, fino al 31.12.2000, dall'articolo 62, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

Circolare n. 148 del 5.7.1993.

Circolare n. 195 del 11.8.1993.

5Y 01.01.1991 IMPRESA OPERANTE IN CIRCOSCRIZIONE CHE

PRESENTA UN RAPPORTO TRA ISCRITTI ALLA PRIMA CLASSE DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DA LAVORO

SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE (ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407).

Il codice è incompatibile con il CA 0L;

Il codice è compatibile con i seguenti CSC:

1.XX.XX - 5.XX.XX - 6.XX.XX - 7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.XX - 7.04.XX - 7.05.XX

7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 - 7.07.07 - 7.07.08 - 7.07.09 Il codice è compatibile con i CSC 7.07.01 e 7.07.02 solo in presenza dei CA 4N e 5H.

Anche le imprese inquadrate con CSC 2.01.02 a capitale interamente pubblico , possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, co.2, legge 407/90.

Pertanto, il codice deve essere reso compatibile anche con il CSC 2.01.02 accompagnato dal CA 6A con decorrenza 01.01.1991.

Messaggio n. 12876 del 22.6.1995.

Circolare n. 160 del 13.7.1993.

Messaggio n. 20342 del 21.9.1993.

Circolare n. 43 del 23.2.1996.

Circolare n.85 del 9.04.2001.

Circolare n. 80 del 16.04.2002.

Messaggio n. 84 del 07.07.2003

Il Decreto 14 gennaio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato, per l’anno 2002, le

circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. La contribuzione

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dovuta dalle imprese operanti nelle circoscrizioni operanti nelle circoscrizioni individuate dal D.M. in questione, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nel corso dell’anno 2002, limitatamente alla quota a carico datore lavoro è quella prevista per gli apprendisti di cui alla legge n.25/1995 e successive modificazioni.

Circolare n. 33 del 11.02.2003.

5Z 01.01.1985 AZIENDA, SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA, CHE HA STIPULATO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 30 OTTOBRE 1984, N. 726,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (tali contratti prevedono una riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto, della retribuzione, al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale occupato).

Per i contratti stipulati dall'1.1.1993 al 14.6.1995, sono

applicabili i benefici di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il codice è compatibile con i seguenti CSC:

1.XX.XX 4.XX.XX

5.01.02 se accompagnato dai CA 3X e 5R;

7.01.XX " " dal CA 3X

7.02.XX " " " " "

7.04.01 " " " " "

7.07.05 " " " " "

7.07.08 " " dai CA 5J o 5K.

Il codice è incompatibile con i seguenti codici autorizzazione:

1M - 2V - 4B - 4C - 4D - 4V - 4Z - 8C Il codice è compatibile con i CA:

1D- 1E- 1F- 4A solo se accompagnato da uno dei seguenti CA:

2E - 5J - 5K.

Qualora i suddetti benefici non siano applicabili, per esaurimento dei fondi stanziati, deve essere attribuito anche il CA 8W.

Per i contratti di solidarietà stipulati dal 15.6.1995 in poi vedere codice 8K.

Circolare n. 148 del 5.7.1993.

Messaggio n. 15856 del 2.9.1993.

Messaggio n. 8337 del 4.6.1994.

Circolare n. 310 del 24.11.1994.

Circolare n. 223 del 7.8.1995.

Circolare n. 88 del 13.4.1999.

Circolare n. 218 del 17.12.1999.

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