• Non ci sono risultati.

CICLO ATTIVO DELL AGENZIA DELLE DOGANE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CICLO ATTIVO DELL AGENZIA DELLE DOGANE"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

CICLO ATTIVO DELLAGENZIA DELLE DOGANE

ROMA, DICEMBRE 2001

(2)

2

1 Definizione del ciclo attivo

Per ciclo attivo si intende la rilevazione e la registrazione a fini civilistici e fiscali delle entrate dell’Agenzia, derivanti da prestazioni rese a terzi a titolo oneroso.

La soggettività giuridica assunta dall’Agenzia comporta l’applicazione della normativa civilistica e fiscale, con l’obbligo di contabilizzare i proventi che costituiscono le entrate proprie e di assoggettare ad IRPEG quelli di carattere commerciale.

Dalla natura delle operazioni svolte dall’Agenzia derivano alcuni adempimenti tributari come l’adozione dei registri IVA, la liquidazione ed il versamento delle imposte, oltre alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

In questo senso, ha assunto rilievo l’inquadramento tributario delle prestazioni rese dai laboratori chimici per il rilascio delle certificazioni di composizione e di conformità richieste dai committenti pubblici e privati.

Si è proceduto, pertanto, a richiedere l’attribuzione della partita IVA e di un unico codice fiscale, in sostituzione di quelli precedentemente utilizzati dalle strutture centrali e periferiche dell’ex Dipartimento.

2 Attività commerciali

Per attività commerciali si intendono le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione IVA, che per ora sono quelle svolte dai laboratori chimici, su richiesta di committenti pubblici e privati, a fronte del pagamento di un corrispettivo, finalizzate al rilascio di:

GCertificazioni di composizione, richieste per ottenere certificazioni all’esportazione, certificazioni di qualità;

(3)

3

GCertificazioni di conformità, richieste di collaudi, per rispondenza del prodotto a norme e/o disposizioni legislative particolari e a leggi vigenti in altri Stati.

L’avvio di eventuali nuove attività di natura commerciale verrà tempestivamente comunicato, diramando specifiche disposizioni.

2.1 Inquadramento ai fini IVA

Le attività poste in essere dai laboratori chimici, per il rilascio delle certificazioni di composizione e/o conformità, sono imponibili ai fini IVA in quanto presentano tutti i presupposti stabiliti dalla normativa tributaria:

GOggettivo, ai sensi dell’art. 3, primo comma del D.P.R. 633/72, in base al quale costituiscono prestazioni di servizi “le prestazioni dietro corrispettivo dipendenti da contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte”;

GSoggettivo, ai sensi dell’art.4, comma 4 del D.P.R. 633/72 che, per gli Enti pubblici non economici, considera effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali;

G\Territoriale, ai sensi dell’art.7, terzo comma, del D.P.R. 633/72 in quanto i servizi si considerano svolti nel territorio dello Stato quando sono resi da soggetti che hanno sede legale nel territorio stesso.

Va evidenziato che le certificazioni sulla composizione e conformità di campioni rappresentativi di merci in esportazione possono rientrare tra le operazioni non imponibili ai sensi dell’art.9, comma 1, n.4 del D.P.R. 633/72 solo se riguardano merce vincolata all’esportazione.

(4)

4

Tali attività, infatti, inquadrabili come servizi connessi agli scambi internazionali, sono finalizzate ad agevolare la commercializzazione all’estero delle merci italiane in esportazione.

In tal caso devono essere indicati gli estremi della fattura e della bolletta doganale all’esportazione. In mancanza di tali elementi non è possibile emettere fatture non imponibili.

2.2 Inquadramento ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, le prestazioni rese dai laboratori chimici configurano un’attività commerciale che, come reddito d’impresa, concorre alla formazione del reddito complessivo, ai sensi del disposto degli articoli 89, 87 comma 1 lett. c), e 108 e seguenti del TUIR.

2.3 Denuncia al REA e all’Ufficio unico delle entrate

Dal momento che le certificazioni prodotte dai laboratori chimici rientrano nel campo di applicazione IVA, è stato necessario iscrivere l’Agenzia al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di commercio di Roma.

Infatti, la circolare ministeriale dell’industria e commercio n. 3407/C del 9.1.1997 prevede l’obbligo di iscrizione al R.E.A. di “tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale che si collocano in una dimensione di sussidiarietà e di ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, etc. del soggetto stesso”.

L’iscrizione al R.E.A prevede la denuncia delle unità locali (laboratori chimici) in cui viene svolta l’attività commerciale; pertanto, le Direzioni Regionali, fino alla data di rilascio in ambiente reale del modulo gestionale relativo al personale, avranno cura di comunicare alla struttura centrale di Amministrazione e Finanza, qualunque variazione riguardante il:

(5)

5

Gnumero degli addetti per laboratorio;

Gdomicilio e residenza dei Direttori dei laboratori chimici;

Gubicazione delle sedi dei laboratori;

Geventuali altre strutture in cui viene svolta attività commerciale.

Anche ai fini fiscali sono state comunicate all’Ufficio unico delle entrate di Roma 6, le unità locali (laboratori chimici) che prestano attualmente attività commerciale di analisi chimica.

In tale contesto, è stato comunicato che la documentazione fiscale è reperibile presso le Direzioni Regionali. Queste, pertanto, devono conservare, ai sensi dell’articolo 39, ultimo comma, del D.P.R. 633/72, la documentazione originale relativa ad attività commerciali per almeno dieci anni, ai sensi dell’articolo 2220 del codice civile, e, comunque, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, a norma dell’articolo 22 del D.P.R. 600/73.

2.4 Libri, registri e documenti

L’utilizzo di una distinta progressione numerica delle fatture emesse, suddivise per centro di ricavo, ha determinato la necessità di istituire un registro unico a blocchi sezionali delle fatture emesse, composto da più sezioni, quante sono le Direzioni Regionali, alle quali si aggiunge una sezione riepilogativa in cui viene riportata l’indicazione delle distinte serie alfanumeriche ed i relativi centri di ricavo.

Tale registro è tenuto presso la struttura centrale di Amministrazione e Finanza, che provvede, peraltro, alla registrazione, su una apposita sezione, dell’IVA liquidata e versata periodicamente

(6)

6

ed alla stampa dello stesso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, in base al disposto dell’articolo 3, comma 5 della legge 21/11/2000, n. 342.

Ogni Direzione Regionale, precedentemente alla stampa annuale del registro da parte della struttura centrale di Amministrazione e Finanza, dovrà controllare, attraverso la stampa di prova del proprio sezionale, che le proprie fatture siano state correttamente registrate, verificandone la corretta numerazione alfanumerica (modello prot., allegato n.1) e comunicando eventuali errori od anomalie alla struttura centrale di Amministrazione e Finanza.

Le modalità di archiviazione adottate presso le Direzioni Regionali e gli Uffici periferici devono permettere di reperire agevolmente tutta la documentazione contabile utilizzata per consentire eventuali controlli e/o richieste da parte di organi di controllo interni ed esterni.

I registri IVA e gli altri libri previsti dalla normativa fiscale e civilistica vengono stampati e conservati presso la struttura centrale di Amministrazione e Finanza.

2.5 Procedura a regime per le attività commerciali

Di seguito vengono descritte le competenze dei laboratori chimici, delle Direzioni Regionali, dell’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici e dell’Ufficio centrale di tesoreria in vigore dalla data di rilascio in ambiente reale del modulo Oracle OE di gestione del ciclo attivo :

I Laboratori chimici:

Gricevono la “Richiesta di prestazione” da parte del cliente, (modello lab., allegato 2);

Grichiedono, tramite la propria Direzione Regionale, all’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici, l’autorizzazione ad effettuare una nuova determinazione, qualora non ancora censita a sistema, via fax o per posta elettronica;

(7)

7

Gricevono via fax o per posta elettronica, dall’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici, tramite la propria Direzione Regionale, l’autorizzazione ad effettuare la determinazione ovvero il diniego all’effettuazione della stessa, comunicando al cliente l’impossibilità di rendere l’analisi chimica richiesta;

Gaggiornano l’anagrafica clienti;

Gpredispongono a sistema l’ordine di preventivo, ricavando, dalle relative anagrafiche presenti a sistema, i dati relativi al cliente (anagrafica clienti), all’articolo di vendita (anagrafica determinazioni), all’importo della prestazione (anagrafica tariffe);

G“sbloccano”, ultimata la prestazione, “l’ordine di preventivo” per consentire alla Direzione Regionale di procedere alla fatturazione;

Gconservano copia della certificazione di composizione e di conformità.

Nel caso di cliente non abituale o sconosciuto, gli uffici periferici devono richiedere al cliente, prima della consegna del certificato, una copia della documentazione attestante il pagamento effettuato con bonifico.

Le Direzioni Regionali:

Gricevono, via fax o per posta elettronica, dal laboratorio chimico la richiesta per l’effettuazione di una “determinazione”, qualora non ancora censita nell’anagrafica, inoltrandola, via fax o per posta elettronica, all’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici;

Gricevono dall’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici, l’autorizzazione od il diniego ad effettuare una nuova “determinazione”, trasmettendola al laboratorio chimico interessato all’esecuzione;

Geffettuano la registrazione contabile a sistema sulla base degli ordini di preventivo

“sbloccati” dai laboratori;

Gprocedono alla stampa e all’emissione della fattura, con il numero di protocollo assegnato dal sistema;

(8)

8

Gprovvedono a richiedere al cliente l’importo da pagare con l’invio della fattura, nella quale sono indicate :

ü le seguenti coordinate bancarie su cui deve essere eseguito il pagamento:

§ beneficiario: Agenzia delle Dogane

§ Istituto di credito: Banca d’Italia

§ CIN N

§ ABI 01000

§ CAB 03230

§ C/C 618

ü il bonifico bancario come unica modalità di pagamento;

ü la causale di pagamento codificata costituita dal numero di partita IVA o dal codice fiscale del cliente, dal numero della fattura, dal codice della prestazione (allegato n.3) e da quello del laboratorio (allegato n 4), separati dal carattere # (ad esempio per un cliente con P.IVA n. 01367940234, a cui viene inviata la fattura n DRBA200128, relativa alla certificazione di composizione resa dal laboratorio chimico di Bari, la codifica della causale di pagamento sarà la seguente :

01367940234#DRBA200128#C001#LC17501000).

Gconservano la fattura originale;

Gprovvedono periodicamente alla stampa di prova del proprio sezionale delle fatture emesse per verificare la correttezza delle registrazioni;

Gcurano i mancati pagamenti.

Preme evidenziare che, il cliente deve obbligatoriamente riportare sul bonifico la codifica della causale di pagamento, indicando all’operatore bancario di inserirla nella riga IDC 062 “comunicazioni cliente a cliente”, in quanto unica modalità per consentire la riconciliazione dei singoli incassi con le relative prestazioni;

(9)

9

L’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici:

Griceve dalla Direzione Regionale, per posta elettronica o tramite fax, la richiesta del laboratorio chimico per eventuali nuove “determinazioni”;

Gaggiorna l’anagrafica delle “determinazioni”, inserendo quelle autorizzate ma non ancora censite;

Gaggiorna l’anagrafica delle “tariffe” per le nuove determinazioni.

l’Ufficio centrale di tesoreria

Griceve da Banca d’Italia il flusso informativo di ritorno degli incassi;

Gverifica la corretta registrazione automatica dell’incasso in seguito al flusso inviato dalla Banca d’Italia;

Geffettua periodicamente la riconciliazione tra gli incassi ricevuti e le fatture caricate a sistema.

Ggestisce lo scadenzario degli incassi, comunicando alle Direzioni Regionali le fatture non ancora incassate;

2.6 Recupero del pregresso

Premesso che il modulo per la gestione del ciclo attivo diventerà operativo dal 1 gennaio 2002, è necessario recuperare le informazioni relative alle operazioni effettuate fino all’avvio della procedura a regime.

Con la circolare 23/D del 7 giugno 2001 è stato chiesto alle Direzioni Regionali di raccogliere, in ordine cronologico, tutta la documentazione prodotta dai propri uffici periferici allo scopo di ricostruire le somme incassate a partire dall’inizio dell’anno.

(10)

10

In deroga alla suddetta circolare, vista la particolarità delle prestazioni effettuate dai laboratori, è stato chiesto alle Direzioni Regionali, con nota prot. n. 1415 del 3 agosto 2001, di inviare alla struttura centrale di Amministrazione e Finanza la copia di tutte le ricevute relative alle certificazioni rilasciate a partire dal primo gennaio di quest’anno, con gli estremi delle somme incassate e dei dati anagrafici e fiscali degli utenti. E’ stato chiesto, inoltre, di allegare la copia dei bollettini di c/c postale, con cui i clienti hanno effettuato i pagamenti.

Utilizzando tali informazioni la struttura centrale di Amministrazione e Finanza effettuerà il recupero contabile delle operazioni rese dai laboratori chimici, distinguendo quelle poste in essere prima e dopo il 29 aprile 2001, data dalla quale è iniziata la soggettività fiscale dell’Agenzia.

E’ inteso che i laboratori chimici avranno cura di chiedere ai propri clienti, con le stesse modalità previste nella circolare 13/D del 15 febbraio 2001, il pagamento del corrispettivo maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto pari al 20%, salvo casi di non imponibilità richiesti dal cliente.

Sulla base delle informazioni pervenute, la struttura centrale di Amministrazione e Finanza provvede:

per le somme incassate dal 29 aprile al 31 dicembre 2001:

Gad emettere le fatture, richiedendo ai clienti anche l’eventuale imposta non pagata;

Gad effettuare le rilevazioni contabili delle prestazioni;

Gad effettuare le rilevazioni contabili degli incassi, riconciliandoli con i dati risultanti dall’estratto conto postale n. 37332012, sul quale nel periodo transitorio sono stati versati i corrispettivi dovuti per le analisi chimiche;

Ga predisporre le liquidazioni periodiche Iva ed i relativi versamenti;

Ga predisporre le dichiarazioni fiscali;

Galla stampa del registro riepilogativo IVA delle fatture emesse.

(11)

11

per le somme incassate dal 1 gennaio al 28 aprile 2001:

Gad effettuare le rilevazioni contabili delle prestazioni;

Gad effettuare le rilevazioni contabili degli incassi, riconciliandoli con i dati risultanti dall’estratto conto postale.

3 Anagrafiche

3.1 Piano dei conti civilistico

Il piano dei conti prevede, per le operazioni tipiche del ciclo attivo, l’utilizzo dei seguenti conti:

Conto descrizione 41.010015.00 Proventi per servizi con enti pubblici e privati su convenzioni

41.010020.00 Proventi per servizi resi dai laboratori chimici 41.010025.00 Proventi da attività di collaudo

41.010030.00 Proventi per altre attività 32.060030.00 IVA su vendite

32.060035.00 Erario c/liquidazione IVA

Il sistema, inoltre, prevede l’utilizzo dei seguenti conti transitori necessari per il corretto uso della procedura informatica:

conto descrizione 32.100000.00 Incassi - transitori

32.100001.00 “incassi non applicati” per incassi ricevuti e non ancora collegati a fatture già inserite;

32.100002.00 “incassi non identificati” per incassi ricevuti, non riconducibili a clienti presenti nell’anagrafica clienti;

(12)

12

32.100003.00 “incassi in conto” per incassi ricevuti dai clienti e non ancora collegati a fattura (es. anticipi);

32.100004.00 “incassi rimessi” per incassi di importo eccedente l'entità della prestazione effettuata, a fronte dei quali è necessario procedere alla restituzione al cliente.

3.2 Tariffe

L’Area verifiche ha elaborato un tariffario delle determinazioni, completamente aggiornato che verrà inserito a sistema.

La gestione di questa anagrafica è attribuita all’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici, che è l’unico abilitato all’aggiornamento periodico delle tariffe già in anagrafica e all’inserimento di eventuali nuove determinazioni.

Il tariffario inserito a sistema, a partire dal 1 gennaio 2002, è lo strumento utilizzabile per la determinazione del prezzo delle analisi chimiche effettuate dall’Agenzia attraverso i propri laboratori.

3.3 Clienti

In fase di avvio del sistema, è stata inserita l’anagrafica dei clienti che, fino ad oggi, hanno richiesto le prestazioni ai laboratori, registrando le seguenti informazioni:

Gnome, cognome, se persona fisica.

Gragione sociale, se persona giuridica.

Gindirizzo per intestare la fattura.

Gindirizzo a cui spedire la fattura o ricevuta (se diverso dal precedente).

Gcodice fiscale.

(13)

13

Gpartita IVA.

Gdati bancari (CAB, ABI, numero di conto, numero agenzia).

Gcondizioni di pagamento (se non specificato, il sistema produce l’indicazione del pagamento a vista).

La funzione di aggiornamento di questa anagrafica verrà decentrata a livello di uffici periferici di terzo livello, consentendo ai laboratori di inserire i dati relativi a nuovi committenti ovvero di aggiornare i dati già presenti in anagrafica.

3.4 Determinazioni

In questo archivio anagrafico, sono state inserite tutte le determinazioni effettuate fino ad oggi dai laboratori dell’Agenzia, indicando anche il codice articolo di vendita corrispondente alla singola determinazione.

Il sistema prevede il collegamento tra gli articoli di vendita contenuti nell’anagrafica e la relativa tariffa registrata nell’anagrafica dei prezzi, che consente la movimentazione dei conti di ricavo previsti nel piano dei conti a cui sono collegati.

La funzione di gestione di questa anagrafica è esclusiva dell’Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici, la quale è l’unica abilitata ad inserire i nuovi articoli dopo un’analisi sull’opportunità di effettuare nuove analisi.

(14)

14

Allegati

Allegato n. 1: Modello PROT.

Prospetto numerazione alfanumerica delle fatture relative alle certificazioni rese dai laboratori chimici;

Allegato n. 2: Modello LAB.

Richiesta di certificazioni di composizione e/o conformità ai laboratori chimici.

Allegato n 3 : Modello COD.

Prospetto riepilogativo dei codici relativi alle tipologie di prestazioni rese dall’Agenzia.

Allegato n 4 : Modello U.P.

Prospetto riepilogativo dei codici relativi ai laboratori chimici dell’Agenzia.

Riferimenti

Documenti correlati

Il Direttore è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita

il CCNL Funzioni Centrali, appena sottoscritto, contiene disposizioni che consentono alle amministrazioni ed alle OO.SS. firmatarie di poter introdurre e regolare consensualmente,

L’analisi dell’Avvocatura si è focalizzata sulla considerazione della natura oggettiva dell’agevolazione prevista dal punto 5 della predetta Tabella A, alla quale hanno diritto

La relazione illustrativa del decreto di attuazione precisa che “… il contributo di solidarietà si applica solo sulla parte del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del

Nella comunicazione debbono essere indicati gli elementi necessari alla individuazione dei soggetti e delle operazioni previsti dal punto 3.1 del provvedimento, al quale si fa

Nel quadro della collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e Ministero della Salute, tenuto conto del potenziale ed elevato rischio per la salute pubblica, sono

Sono stati aggiornati per l’anno d’imposta 2018 e sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo http://www.adm.gov.it - area Dogane

30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a consentire l'ingresso dall'estero (e non con riferimento alle richieste