CROCE ROSSA ITALIANA
PROCEDURE COVID-19
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
Roma 25 febbraio 2022
Sommario
INFORMAZIONI SUL VIRUS SARS-COV-2 ... 6
Sintomi ... 7
Trasmissione ... 7
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione... 7
Trattamento ... 8
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 aggiornato in materia di sorveglianza sanitaria ... 10
Allegati: ... 35
Segnaletica / Informativa ... 36
Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione ... 41
Aerazione locali e impianti di condizionamento ... 43
Come lavarsi le mani con acqua e sapone ... 44
Come lavarsi le mani con soluzione-idroalcolica ... 45
Opuscolo informativo coronavirus Ministero della Salute ... 46
- Datore di lavoro: ... 48
Il Sars-CoV-2 non rappresentava un rischio professionale nelle aziende che, non fanno un uso deliberato di agenti biologici. Tale rischio è sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella popolazione, pertanto viene definito generico. In questo senso il Datore di Lavoro della Croce Rossa Italiana non deve fare altro che attenersi alle misure stabilite dal Ministero.
Tuttavia data la peculiarità di alcune delle attività della Croce Rossa Italiana andrebbe meglio definito come rischio generico aggravato.
Nel periodo pandemico, in realtà sono state definite alcune categorie di lavoratori esposti al maggior rischio di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2 nello specifico:
- Autisti
- Operatori centro immigranti - Personale sanitario
- Operatori polivalenti
- Amministrativi area emergenza - Amministrativi Delegati
Questo documento viene redatto al fine di:
Allegarlo al Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
Recepimento DPCM 11 Marzo 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e descrizione di come l’azienda attua quanto previsto nei predetti documenti;
Ordinanza del Ministero della salute 25 gennaio 2020 recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
Ordinanza del Ministero della salute del 30 gennaio 2020 recante Misure profilattiche contro la diffusione del Coronavirus
Decreto legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 convertito con modificazioni con legge 05.03.2020 n.
13
Circolari del ministero della salute n. 6327 del 27.02.2020 recante documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da Sars-CoV-2:
attraverso tampone rinofaringeo e test diagnostico e n. 6360 del 27 febbraio 2020 recante COVID-19. Aggiornamento
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 01 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 06
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 04.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 06 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili sull’intero territorio nazionale.
Decreto del presidente del consiglio di ministri 08 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID. 19 applicabili sull’intero territorio nazionale
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID.19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 06 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 196 sull’intero territorio nazionale
Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID. 19 applicabile sull’intero territorio nazionale
Ordinanza del ministero della salute 28 marzo 2020 recante ulteriori disposizione attuative del decreto-legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10.04.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero territorio nazionale
Integrazione del 24 aprile 2020 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
Legge 24 aprile 2020 n. 27 avente oggetto la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 cv decreto cura Italia recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid. 19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19 applicabile sull’intero territorio nazionale
Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito in legge 14 luglio 2020n 74
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 18.05.2020 concernente Disposizioni attuative del decreto legge 25.03.2020n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare
Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 18.05.2020 concernente Disposizioni attuative del decreto legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 de del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del presidente dei ministri del 11 giugno 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e del decreto 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID. 19
Delibera del consiglio dei ministri 29 luglio 2020 recante “ Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Decreto-legge 30.07.2020 n. 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazioni di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020
Ordinanza del Ministero della salute 01 agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 07 agosto 220 recante ulteriori disposizione attuative del decreto-legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID. 19 de del decreto legge 16.05..2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVDI 19
Ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19
Circolare congiunta del ministero del lavoro e delle politiche sociale e ministero della salute del 04 settembre sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da Sars-Cov-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 settembre 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020 n. 19
Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 del ministero della salute – direzione generale della prevenzione sanitaria recante COVID. 19. Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13.10.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 25.05.2020 n.35recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID. 19 e del decreto legge 16.05.2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVD. 19
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 / COVID-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
Circolare n. 15127 del 12.04.2021 del ministero della salute- Direzione Generale della prevenzione sanitaria recante indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata
Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 recante disposizioni urgenti in materia in termini legislativi.
D.L. n.127 del 21 settembre 2021 ha sancito l’estensione della certificazione Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati
D.L. 229 del 30.12.2021 aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SAR-CoV-2 OMICRON ( B.1.1.529)
Questo documento costituisce, per la CROCE ROSSA ITALIANA allegato del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
DEFINIZIONI:
Si precisa preliminarmente che col termine Sars-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome corona virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-ncov), mentre con il termine Covid-19 (corona virus disease-2019) si indica la malattia provocata dal Sars-CoV-2.
Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di Covid-19, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del ministero della salute del 27 febbraio 2020 “Covid-19. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.
INFORMAZIONI SUL VIRUS SARS-COV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.
In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"
(SARS-CoV-2).
Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS- CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.
La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno di identificazione, 2019. Per il dettaglio relativo agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus Covid-19 si rimanda alla sezione FAQ (Frequency Asked Questions) del Ministero della Salute, accessibile mediante il seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228#8
Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
• naso che cola;
• mal di testa;
• tosse;
• gola infiammata;
• febbre;
• una sensazione generale di malessere;
• alterazione del gusto e dell’olfatto;
• diarrea
• dolori articolari
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.
Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Il contagio può avvenire anche da parte di persone totalmente asintomatiche (già durante la fase terminale d’incubazione).
L’OMS segnala inoltre che:
• ad oggi non esistono evidenze di rischio legate agli animali domestici (ad esempio cani e gatti).
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.
L’OMS considera non frequente, ma possibile l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
La principale via di trasmissione è soprattutto quella respiratoria per Droplet/goccioline che trasportano gli agenti infettivi trasmettono le infezioni quando arrivano direttamente dal tratto respiratorio degli individui infetti e si spostano direttamente sulle mucose ( congiuntivite, nasali e bocca ) degli ospiti suscettibili, generalmente a breve distanza ( circa un metro ).
La prevenzione della dispersione di alcuni patogeni trasmissibili per via area richiede l’utilizzo di speciali trattamenti di ventilazione dell’aria.
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta pulizia delle mani e delle superfici con cui entriamo in contatto e per quanto non ancora confermato da studi specifici sul Covid- 19 i coronavirus responsabili di affezioni quali Sars e la Mers sono in grado di sopravvivere per giorni sulle superfici.
L’uso di detergenti disinfettanti a base di alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) è sufficiente ad uccidere il virus, in base ai tempi consigliati per i vari prodotti in uso.
Ma anche la corretta applicazione di misure preventive quali l’igiene delle mani, o tossire ponendo il braccio a gomito a copertura della bocca possono contribuire a ridurre il rischio d’infezioni.
Trattamento
La Pandemia ha interessato e continua ad interessare un vastissimo numero di individui, con un enorme carico di malattia e mortalità.
Sebbene le manifestazioni cliniche della fase acuta sintomatica siano ben definite, è emerso in maniera sempre più evidente che l’infezione, dopo il termine della fase acuta, può determinare un eterogeneo complesso di manifestazioni cliniche subacute e croniche che precludono un pieno ritorno al precedente stato di salute.
I sintomi attribuiti a questa condizione sono numerosi ed eterogenei, possono riguardare soggetti di qualunque età e con varia gravità della fase acuta di malattia. La mancanza di una definizione precisa di questa condizione e l’ampiezza dello spettro sintomatologico rendono difficile la valutazione epidemiologica. Per definire l’epidemiologia della condizione infatti c’è la necessita di una definizione e clinici per individuare fattori favorenti ed escludere quelli confondenti.
Accanto alla gestione clinica, rimangono tuttora aperti numerosi interrogativi di ricerca. Numerosi sono quindi gli aspetti ancora da definire, nonostante la presenza di vaccini.
L’adozione delle principali azioni da mettere in atto sono misure di protezione personale:
1. Lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Lavare le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool non inferiore al 60%); per le modalità di lavaggio corretto delle mani alla locandina: “Come lavare le mani”.
2. Mantenere una certa distanza – almeno 1 metro – e tra un lavoratore e l’altro e dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; si specifica che trattasi di evenienza rara e che potrebbe presentarsi in via del tutto occasionale, perché se le persone stanno male non devono presentarsi al lavoro.
3. Evitare di toccarti occhi, naso e bocca con le mani, soprattutto se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie.
4. Se in presenza di febbre, tosse o difficoltà respiratorie:
a. rimanere in casa e non recarsi al pronto soccorso, ma allertare telefonicamente:
i. un numero di pubblica utilità sanitaria: 1500 oppure 112/118 oppure numero verde regionale dedicato (Sito Ministero della Salute: “Covid-19 - Numeri verdi regionali”);
ii. il proprio Datore di Lavoro tramite l’ufficio del personale;
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure comportamentali (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) e di igiene delle mani.
Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.
L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
Per il corretto utilizzo delle mascherine si rimanda al capitolo specifico.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 aggiornato in materia di sorveglianza sanitaria
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE.
Nel rispetto di quanto aggiornato e rinnovato mediante la sottoscrizione del PROTOCOLLO CONDIVISO in merito alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già previste con il PROTOCOLLO CONDIVISO, siglato 14 marzo 2020 e successive, integrato il 24 aprile 2020, si indicano gli interventi principali di revisione da realizzare nei riguardi del PROTOCOLLO AZIENDALE anti-contagio, ad oggi adottato.
Su rinnovato invito del MINISTERO DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI e del MINISTERO DELLA SALUTE che hanno promosso un nuovo confronto con le PARTI SOCIALI, già sottoscritti dei precedenti protocolli, in continuità con quanto disposto nell’art. 1 co.1 nr 9 del DPCM DEL 11 MARZO 2020 è stato raggiunto quale frutto di un ennesimo confronto costruttivo e grazie al supporto tecnico-scientifico dell’INAIL, un nuovo rilevante ed utile risultato.
Tenendo conto del D.L. 229 del 30.12.2021 e considerata l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante OMICRON1 2, con questo nuovo Protocollo, il Comitato di controllo fornisce utili aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.
1 https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december
1. INFORMAZIONE- nessuna revisione è stata apporta a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020. In sintesi, la CROCE ROSSA ITALIANA attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di sua pertinenza le disposizioni delle Autorità.
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
01 - La CROCE ROSSA ITALIANA attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di lavoro di pertinenza circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi
depliants informativi. A
Il DATORE DI LAVORO ha provveduto ad informare i lavoratori mediante comunicazioni email e comunicazioni affisse in bacheca.
I visitatori/utenti sono informati mediante cartelli informativi.
I lavoratori sono informati di quanto segue e si impegnano a rispettare quanto di seguito descritto:
02 - obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le indicazioni.
A
Comunicazione a mezzo Email e comunicazioni affisse nei luoghi comuni. Il presente documento, verrà reso visibile e disponibile a tutti i dipendenti di struttura.
03 - la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
A
04 - impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene ed indossare per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di proprietà della CROCE ROSSA ITALIANA la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca)
A
05 - impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
A
La CROCE ROSSA ITALIANA fornisce una informazione A I lavoratori sono stati
adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio
informati circa le regole
comportamentali da
osservare.
2. MODALITA’ DI INGRESSO: revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020 e aggiornato al D.L. 229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata 06 - Il personale, prima dell’accesso al luogo
di lavoro potrà misurare la temperatura corporea sui termoscanner fissi a parete oltre che al controllo del GREEN PASS . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°3 non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine di grado superiore
Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
A
Al superamento del valore indicato pari a 37,5 °C il lavoratore non accederà presso la sede, e contatterà il suo responsabile o Dirigente successivamente chiamerà il suo medico di medicina generale e seguirà le indicazioni date dal medico.
Il personale che non ha obbligo di timbratura o che si trova a lavorare fuori sede ha l’obbligo, prima di uscire dal proprio domicilio, di procedere alla misurazione della temperatura.
I lavoratori sono stati informati:
- dell’obbligo di registrazione della misurazione per temperature ≥ 37,5°C;
- dell’obbligo di trasmissione della suddetta registrazione all’ufficio del medico competente e DIPARTIMENTO
3 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al Datore di lavoro e/o Responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
Si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
UFFICIO SICUREZZA
- dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio;
- di contattare il medico di medicina generale, o il medico competente
07 - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso alla preclusione dell’accesso a chi non sia in possesso della CERTIFICAZIONE VERDE- GREEN PASS
A Comunicazione a mezzo Email + cartelli informativi
08 Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID- 19 correlata:
08a L' ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
A
Le indicazioni relative alla riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV- 2/COVID-19 per i lavoratori positivi oltre il 21 giorno ( casi positivi a lungo termine ).
saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
08b Lavoratori fragili I provvedimenti devono tenere conto del
rischio individuale delle persone particolarmente a rischio. Per esse devono essere adottate misure specifiche, coinvolgendo il medico competente. Le misure per proteggere la salute delle persone particolarmente a rischio devono essere documentate per iscritto.
08c Donne incinte
A
In caso di esposizione al SARS-CoV-2, il periodo per la salute della madre e del bambino dovranno essere valutate tenendo conto delle attività e delle misure di protezione adottate. Se sul posto di lavoro le regole di comportamento e di igiene vengono sistematicamente rispettate, nella maggior parte dei casi la probabilità di esposizione si riduce fortemente.
Si valuterà caso per caso.
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020, ed integrato dal D.L. 127/2021 DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 in ambito lavorativo privato
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura
adottata 09 - Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
A
Tutti i soggetti che si recheranno presso le unità di pertinenza della CROCE ROSSA ITALIANA vige l’obbligo e fino a nuovi provvedimenti normativi, di rispettare oltre alle già consuete informative indicate dai precedenti DPCM, di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2.
Inoltre si richiede l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 a copertura naso e bocca per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro.
09.1 - Per l’accesso dei fornitori nei luoghi come ambienti sanitari nella fattispecie di laboratori analisi
A
Tutti i soggetti appartenenti a ditte esterne che hanno accesso nei luoghi di pertinenza della CRI come i laboratori analisi e ambienti sanitari, dovranno essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO
10 - Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
A
11 - Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno NA
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
12 - L’ingresso dei visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto 09 e 09.1
A
Il caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dello stesso sito che dovessero risultare positivi al COVID- 19 l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Inoltre la disposizione di cui al comma 1 del D.L.
127/2021 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di pertinenza della CROCE ROSSA ITALIANA di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
13 La CROCE ROSSA ITALIANA è tenuta a fornire all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
A
Tale informativa andrà inoltre affissa in posizione ben visibile esternamente ai luoghi di lavoro.
3./bis MODALITA’ DI ACCESSO DIPENDENTI: revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020 sulle disposizioni dell’ art. D.L. 127/2021 : DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 in ambito lavorativo privato
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura
adottata 09 - Per l’accesso dei dipendenti in ingresso, transito e uscita,
i percorsi di accesso sono predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
A
I dipendenti che si recano presso la sede della CROCE ROSSA ITALIANA dal 15 ottobre 2021 e fino alle nuove disposizioni normative, dovranno non solo rispettare oltre alle già consuete informative indicate dai precedenti DPCM, ma dovranno possedere ed esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2. Le informative sono ben indicate a tutti i dipendenti.
I Responsabili delegati al Covid-19 sono posizionati nei punti di accesso dei dipendenti.
Il D.L. applica la disposizione di cui al comma 1, altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di
formazione o di
volontariato.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del MINISTERO DELLA SALUTE.
13 La CROCE ROSSA ITALIANA è tenuta a fornire completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale per il A Il rispetto delle prescrizioni è effettuata dai
rispetto integrale delle disposizioni. Responsabili delegati del Datore di lavoro.
I Responsabili Delegati, con nomina ufficiale, verranno posizionati nei punti sensibili di accesso dei dipendenti.
I Responsabili Delegati, sono dotati di un applicazione mobile APP- Verifica C19, funzionante anche in modalità off-line, potranno controllare l’autenticità e la validità della certificazione senza rendere visibile le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e rendere, assumere o conservare alcuna informazione.
Hanno il divieto di fotografare, fotocopiare il green pass o salvarlo su altri dispositivi informatici.
Il Responsabile Delegato all’atto della verifica di accesso al luogo di lavoro del dipendente se risultasse privo della certificazione, il Responsabile Delegato è tenuto a dare immediata comunicazione al Datore di lavoro o al Responsabile del Personale.
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e non sono
dovuti alla retribuzione ne altro compenso e ne emolumento, comunque denominato.
Le sanzioni amministrative prevista è stabilita in euro da 600 a 1500 €
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in
confronto al testo del 24 aprile 2020
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
15
- La Croce Rossa Italiana, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
A
Verranno garantite ai fini della prosecuzione dell’attività lavorativa e di servizio le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro n cui le attività debbono essere svolte in presenza di personale 16 - nel caso di presenza di una persona con COVID-19
all’interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020
A
17
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
A
Il personale addetto alle pulizie è stato informato e dotato di adeguati detergenti per la pulizia e sanificazione degli ambienti.
Occorre procedere alle operazioni di routine di sanificazione negli ambienti e negli impianti di condizionamento dell’aria in funzione dell’orario di lavoro
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuali ( DPI) indicati nel protocollo condiviso e dalla normativa vigente sono fondamentali, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, aggiornato al D.L. 229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
18 - è obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali di pertinenza CROCE ROSSA ITALIANA l’adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani igienizzarle ed indossare la mascherina FFP2.
A Tutto il personale è stato sensibilizzato circa le norme comportamentali da osservare a mezzo di locandine.
Nei bagni sono stati affissi i poster per il corretto lavaggio delle mani e per il cambio di aria si sono affissi cartelli di apertura delle finestre, prima di uscire.
19 - La Croce Rossa Italiana mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
A Tutti i bagni sono dotati di sapone e dispenser per la disinfezione delle mani e in tutti i luoghi comuni
20 - è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
A Il personale è stato sensibilizzato con comunicazioni a mezzo e- mail e affissione di informative nelle bacheche/bagni e luoghi comuni
21 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
A Gli ingressi, sono dotati di colonne dispenser di prodotti detergenti per le mani.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE integrato dal D.L. 229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
22
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità
A
Considerate DPI ai sensi dell’art l 74 c. 1 del D.lgs 81/2008 sm e pertanto non assimilabili ad altre mascherine di comunità di stoffa e lavabili.
Sono obbligatorie in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, non ritenendolo necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di
isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 02 MARZO 2021.
23
Attività Lavorativa:
accesso al luogo di lavoro per i lavoratori privati
A
L’accesso è consentito nei luoghi di lavoro CROCE ROSSA ITALIANA
con il GREEN PASS RAFFORZATO
( vaccinazione e guarigione )
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) integrazione al D.L 229 DEL30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
24 - l’accesso agli spazi comuni, comprese le aree di ristoro bagni, spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone che li occupano.
A Il personale che volesse consumare il proprio cibo all’interno di una sala ristoro o all’interno della propria stanza, può farlo mantenendo una distanza dai colleghi di 2 metri e non può superare i 15 minuti di permanenza all’interno della stessa sala o ufficio senza mascherina. Al termine della pausa, il lavoratore è obbligato a disinfettare la propria postazione e aprire le finestre.
Verranno in ogni caso favorite misure di fruizione alternata favorendo la ventilazione continua dei locali.
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) revisione sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020 e integrazioni al DL. 229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura
adottata
Si conferma l’utilizzo del lavoro agile da remoto, per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ritenendo un utile e modulabile strumento di prevenzione, nei termini previsti dalle normative vigenti.
25
Smart -working
La Croce Rossa Italiana ha organizzato in maniera flessibile in particolare per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori
27
Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
A La Croce Rossa Italiana ha organizzato il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendo l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocutore
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza fermo
restando quando
demandato dalla
contrattazione collettiva 28 Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
A Si è ritenuto importante la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro
agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative ed informative/formative per ridurre sensazioni di
isolamento e di
complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza.
29 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
A
30 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (pay- rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
A
31 nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie
A
32 Le attività lavorative come trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono consentite tenendo conto per l’Italia il colore della zona e per l’estero il sito RE- OPEN EU e/o Farnesina.
A
32a Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause) .
A Lo smartworking
continuerà ad essere applicato per quei soggetti individuati come fragili e ove si renda necessario ai fini del contenimento del COVID- 19
32b E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici
A
inutilizzati, sale riunioni.
33b
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
A A tutti i lavoratori viene richiesto come da disposizioni interne, la mascherina FFP2- fino a nuove disposizioni- per tutta la durata della permanenza in azienda.
34b L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
A
35b È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting /pendolarismo), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
A
36b
Trasferte nazionali ed internazionali
A Si ritiene opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il RSPP, valuti il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, compreso il riferimento necessario all’andamento
epidemiologico delle sedi di destinazione.
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: integrazione dal D.L. 127/2021 e dal D.L.229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo:
in sintesi si conferma che devono essere favoriti gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
A NA Descrizione misura adottata
33 -Accesso nei luoghi di lavoro A L’accesso dei lavoratori,
somministrati e volontari presso la CROCE ROSSA ITALIANA è garantito con la convalida al controllo accesso del GREEN PASS RAFFORZATO.
34 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
A L’accesso sarà consentito solo se provvisti di GREEN PASS VALIDO vedi punto 33.
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE:
revisione sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020.
N. Descrizione Protocollo:
si conferma che gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
A NA Descrizione misura adottata
35 - Gli spostamenti all’interno dell’CROCE ROSSA ITALIANA devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni sopra indicate
A
36 - le riunioni in presenza, solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto ( sempre scelta prioritaria ) dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e comunque dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia e aereazione dei locali, ed inoltre frutto della revisione del 06 aprile 2021, l’uso delle mascherina FFP2
A Sono consentite le riunioni in presenza, mantenendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro, ventilazione e mascherina a copertura naso e bocca
37 - non sono sospesi e annullati gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria.
A Le attività di formazione ed informazione potranno essere svolte tenendo conto delle misure preventive e protettive indicate nei vari DPCM garantendo aerazione dei
locali, mascherina FFP2
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020
N. Descrizione Protocollo.
In sintesi si conferma che nel caso di una persona presente in azienda sviluppi febbre, con temperatura corporea superiore a 37.5C e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, è chiamata a doverlo dichiarare immediatamente all’ufficio del personale che procederà al suo isolamento e a quello degli altri presenti, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. A seguire, l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti strettii, di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone, anche con il coinvolgimento del Medico Competente
A NA Descrizione misura adottata
39 - nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
A Il datore di lavoro informa i lavoratori del loro obbligo di comunicazione qualora dovessero sviluppare, sul luogo di lavoro, febbre e sintomi di infezione respiratoria.
40 - l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
A
40a Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica, attivare la procedura COVID-19
A La Croce Rossa Italiana, ha optato per una cassetta approntata allo scopo di primo intervento sul Covid- 19, con all’interno: visiera paraschizzi, gel, termometro scanner, guanti di lattice, mascherina FFP2, camice monouso.
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE : revisioni D.L 229 del 30.12.2021
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
41 Il medico competente adotterà con la sorveglianza sanitaria una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale:può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, effettuare azione di informazione per evitare la diffusione del contagio
A Il medico competente
collaborerà con il Datore di lavoro per adottare misure necessarie per fornire ulteriori misure di prevenzioni anti-Covid 42 La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo
seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’OMS.
La valutazione del medico competente terrà conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 04 settembre 2020.
A Il medico competente ha stabilito un programma di visite mediche rispettando i protocolli condivisi di sicurezza.
43 Il medico competente collabora con il Datore di lavoro, l’RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
A Il medico competente avrà un ruolo più attivo.
44 Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ( SSE ) ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del MINISTERO della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020 nel rispetto della riservatezza per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.
A
45 Il medico competente può suggerire l’adozione di strategie di test e di screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche considerando l’andamento epidemiologico.
A
46 Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
A
47 Il medico competente collaborerà con le Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli
eventuali “contatti stretti “ di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie opportune misure di quarantena.
Quarantena e sue modalità alternative:
1. CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO
Soggetti non vaccinati
Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario ( abbiano una sola dose delle due previste )
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14giorni
2. CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici
3. CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO
Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster - abbiano completato il ciclo vaccinale
primario nei 120 giorni precedenti - siano guariti da infezione da SARS-CoV-
2 nei 120 giorni precedenti
CONTATTI A BASSO RISCHIO4
Per il punto 1. Misura quarantena di 10 gg dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Per il punto 2: la quarantena ha una durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Per il punto 3. Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID- 19.
4 Contatto a basso rischio: come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni :
- una persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia, con un caso COVID- 19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
Qualora abbiano indossato sempre la mascherine chirurgiche o FFP2 non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico–sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina , tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva
ISOLAMENTO:
quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dosa di booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 gg, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Si conferma che per il reintegro progressivo dei lavoratori, già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il
medico competente
effettuerà la visita medica ai sensi dell’art. 41 co. 2 lett. e- ter del d.lgs. 81/2008 s.m. al fine di verificare l’idoneità alla mansione ( solo quindi per coloro che già erano in sorveglianza sanitaria per i rischi da esposizione nello svolgimento della mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia ( quindi anche per un tempo inferiore ai 60gg continuativi, ordinariamente previsti ). Tale procedura è stata confermata anche nella circolare del ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021
Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo infezione grave da Sars-Cov 2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter).
A
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso ( ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale ) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19 ad eccezione dei passeggere seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19 dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati ad alto rischio
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020
N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata
46 E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
A All’interno della CROCE ROSSA ITALIANA è stato costituito un Comitato di controllo e nominati con Delega i Responsabili Covid-19 al fine di rafforzare il sistema di screening.
46a Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
NA
46b Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19
A Vedi punto 46
PROCEDURE CONTROLLO ACCESSI
Al fine di assicurare le misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza sul lavoro cosi come indicato nel D.L. del 21 settembre 2021 n. 127, mediante l’estensione della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening e l’integrazione alle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia in materia di sorveglianza sanitaria con il D.L.229/2021 la CROCE ROSSA ITALIANA garantirà le seguenti modalità operative.
L’accesso negli uffici e unità produttive saranno consentite solo se in possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATO.
Il Responsabile Delegato Covid-19 effettuerà tale verifica mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile APP–VERIFICA C19, funzionante anche in modalità OFF-LINE.
Il Responsabile Delegato, controllerà l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, potrà conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e rendere, assumere o conservare alcuna informazione; con divieto di fotografare, fotocopiare il green pass o salvarlo su altri dispositivi informatici.
Potranno accedere nei luoghi di pertinenza della CROCE ROSSA ITALIANA come da indicazioni dell’ultimo Decreto Legge anti Covid-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2022, contenente l’obbligatorietà vaccinale per gli over 50 a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, fanno eccezione gli esentati per motivi di salute, e fino a quella data, l’accesso sarà consentito a tutti coloro i quali siano muniti di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATO.
Per gli over 50 hanno tempo però fino al 31 gennaio 2022 per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola il 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro con Super Green Pass.
Le sanzioni per il mancato rispetto scatterebbero dal 01 febbraio 2022, ma non sarà permesso il loro accesso in tutte le sedi della CROCE ROSSA ITALIANA.
Il Responsabile Delegato, qualora all’atto della verifica l’accertato risultasse privo della
CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA ottenuta da Vaccinazione e guarigione, il Responsabile
Delegato, è tenuto a dare immediata comunicazione al DATORE DI LAVORO che procederà ad
adottare le conseguenze disciplinari e sanzionatorie, trasmettendo al PREFETTO le violazioni
di cui al medesimo comma 9.
Allegati:
Segnaletica / Informativa
La segnaletica ha la funzione di informare il personale circa le disposizioni aziendali in essere. Con pittogrammi e scritte univocamente comprensibili.
Può essere adottata una segnaletica orizzontale, verticale o luminosa in funzione dell'ambiente di lavoro.
L'integrità della stessa è periodicamente verificata dal personale adibito a tali controlli.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa della cartellonistica che adottata:
OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
INGRESSO CON OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA,
OBBLIGO DI LAVARSI FREQUENTEMENTE
LE MANI CON I PRODOTTI DETERGENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PUNTO DI IGIENIZZAZIONE MANI
POSTAZIONE MISURAZIONE TEMPERATURA
SOLUZIONE IGIENIZZANTE
DIVIETO DI ACCESSO A CHIUNQUE - Abbia temperatura corporea > 37,5°
- Presenti sintomi influenzali - Non in possesso di GREEN PASS
COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE
CARTELLO OBBLIGHI GENERALI
CARTELLO INFORMATIVO GENERALE