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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE:

Nel documento CROCE ROSSA ITALIANA (pagine 27-31)

revisione sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020.

N. Descrizione Protocollo:

si conferma che gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

A NA Descrizione misura adottata

35 - Gli spostamenti all’interno dell’CROCE ROSSA ITALIANA devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni sopra indicate

A

36 - le riunioni in presenza, solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto ( sempre scelta prioritaria ) dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e comunque dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia e aereazione dei locali, ed inoltre frutto della revisione del 06 aprile 2021, l’uso delle mascherina FFP2

A Sono consentite le riunioni in presenza, mantenendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro, ventilazione e mascherina a copertura naso e bocca

37 - non sono sospesi e annullati gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria.

A Le attività di formazione ed informazione potranno essere svolte tenendo conto delle misure preventive e protettive indicate nei vari DPCM garantendo aerazione dei

locali, mascherina FFP2

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020

N. Descrizione Protocollo.

In sintesi si conferma che nel caso di una persona presente in azienda sviluppi febbre, con temperatura corporea superiore a 37.5C e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, è chiamata a doverlo dichiarare immediatamente all’ufficio del personale che procederà al suo isolamento e a quello degli altri presenti, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. A seguire, l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti strettii, di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone, anche con il coinvolgimento del Medico Competente

A NA Descrizione misura adottata

39 - nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

A Il datore di lavoro informa i lavoratori del loro obbligo di comunicazione qualora dovessero sviluppare, sul luogo di lavoro, febbre e sintomi di infezione respiratoria.

40 - l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

A

40a Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica, attivare la procedura COVID-19

A La Croce Rossa Italiana, ha optato per una cassetta approntata allo scopo di primo intervento sul Covid-19, con all’interno: visiera paraschizzi, gel, termometro scanner, guanti di lattice, mascherina FFP2, camice monouso.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE : revisioni D.L 229 del 30.12.2021

N. Descrizione Protocollo A NA Descrizione misura adottata

41 Il medico competente adotterà con la sorveglianza sanitaria una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale:può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, effettuare azione di informazione per evitare la diffusione del contagio

A Il medico competente

collaborerà con il Datore di lavoro per adottare misure necessarie per fornire ulteriori misure di prevenzioni anti-Covid 42 La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo

seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’OMS.

La valutazione del medico competente terrà conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 04 settembre 2020.

A Il medico competente ha stabilito un programma di visite mediche rispettando i protocolli condivisi di sicurezza.

43 Il medico competente collabora con il Datore di lavoro, l’RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

A Il medico competente avrà un ruolo più attivo.

44 Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ( SSE ) ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del MINISTERO della Salute e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020 nel rispetto della riservatezza per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

A

45 Il medico competente può suggerire l’adozione di strategie di test e di screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche considerando l’andamento epidemiologico.

A

46 Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

A

47 Il medico competente collaborerà con le Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli

eventuali “contatti stretti “ di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie opportune misure di quarantena.

Quarantena e sue modalità alternative:

Nel documento CROCE ROSSA ITALIANA (pagine 27-31)

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