Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 18 del 22 marzo 1990
Oggetto: Contratti di formazione e lavoro. Interpretazione della locuzione "imprese...ubicate" di cui al primo comma dell'art. 5 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291.
Alcune Unità periferiche, in sede di attuazione delle istruzioni impartite con la circolare n. 7/1989, hanno posto quesiti in ordine all'interpretazione della locuzione "...da imprese ... ubicate nei territori"
indicata nel primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, ai fini dell'esatta individuazione dei soggetti destinatari dell'agevolazione contributiva ivi richiamata.
Al riguardo, si precisa che il beneficio spetta alle imprese per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che prestano attività lavorativa presso le strutture produttive (aziende, stabilimenti, cantieri, uffici) situate nei territori di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, anche se la sede legale dell'impresa è sita altrove.