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PERSONE ASSICURATE E' da notare, preliminarmente, che mentre la precedente nozione di lavoratore a domicilio valeva solo agli effetti della legge n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 37 del 20 luglio 1974

Oggetto: Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio. Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio 1974 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 1973 n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, che ha abrogato la legge 13 marzo 1958, n. 264 ed il relativo Regolamento (D.P.R. 16.12.1959, n. 1289).

Il provvedimento in esame, entrato in vigore dal 20 gennaio 1974, ha apportato, rispetto alla precedente disciplina, importanti innovazioni, tra le quali si illustrano di seguito quelle interessanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

PERSONE ASSICURATE

E' da notare, preliminarmente, che mentre la precedente nozione di lavoratore a domicilio valeva solo agli effetti della legge n. 264/1958 (Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge ..., articolo 1, comma primo), con la conseguenza che ben potevano esistere lavoratori a domicilio ai quali la legge stessa non si applicava, la definizione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 877/1973 ha carattere di generalità.

La differenza agli effetti assicurativi tra le attività concorrenziali e quelle tradizionali od occasionali è venuta meno con la nuova disciplina la quale, in virtù del rinvio contenuto nel primo comma dell'articolo 9, include nella tutela tutte le attività eseguite a domicilio che siano comprese tra quelle protette ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico n. 1124/1965 e svolte alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'articolo del Testo Unico medesimo.

In proposito va osservato che il requisito della dipendenza richiesto dalla nuova disciplina si diversifica dal comune concetto di subordinazione.

La deroga apportata all'articolo 2094 del codice civile dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n.

877/1973, consiste appunto nel fatto che, mentre il lavoratore subordinato, nella sua normale accezione, si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, per cui è vincolato sia sotto l'aspetto gerarchico sia sotto quello tecnico, nel caso del lavoratore a domicilio, non essendo questi inserito nella impresa, la subordinazione può essere anche soltanto tecnica.

Comunque, è da notare che già da tempo questa Direzione generale è orientata nel riconoscere ricorrente per tutti i lavoratori il requisito della dipendenza ancorché la stessa abbia solo carattere tecnico.

Sono compresi nell'assicurazione i lavoratori a domicilio che si avvalgono dell'aiuto accessorio dei membri della famiglia conviventi ed a carico, la locuzione famiglia si intenderà nell'accezione più ampia, comprendente quindi il coniuge, i parenti e gli affini.

E' al riguardo da precisare che, mentre nel caso di aiuto accessorio dei familiari a tutela assicurativa sarà concessa al solo lavoratore titolare del rapporto, ove, l'aiuto risulti prestato in forma eccedente il carattere di accessorietà si configureranno distinti rapporti di lavoro a domicilio facenti capo ai singoli familiari in parola.

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Non possono essere considerate lavoratori a domicilio le persone che ricorrono alla collaborazione di mano d'opera salariata e di apprendisti; in tali ipotesi la tutela assicurativa per dette persone troverà applicazione solo se, ai sensi della legge n. 86/1956, esse potranno venire considerate artigiani. Ad analoga soluzione dovrà ricorrersi ove la collaborazione sia prestata da familiari non conviventi o non a carico; in tal caso questi ultimi saranno assicurati, secondo le modalità ordinarie, purché rientrino nelle previsioni dell'articolo 4, n. 6 del richiamato Testo Unico.

Altre preclusioni alla configurabilità dell'ipotesi di lavoro a domicilio sono poste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge in esame.

Anzi tutto saranno considerati lavoratori interni all'azienda soggetti quindi alla normale disciplina assicurativa, coloro che eseguono il lavoro in locali di pertinenza dell'imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro ivi esistenti corrispondano un compenso di qualsiasi natura.

Il divieto di eseguire a domicilio attività che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari, posto dal primo comma del richiamato articolo 2, è chiaramente inteso a garantire nella maggior misura possibile il lavoratore, per cui l'eventuale inosservanza di esso non comporta l'esclusione dalla tutela bensì l'applicabilità di questa secondo le modalità ordinarie, assumendo quindi la retribuzione effettiva come base per il calcolo dei premi e delle indennità.

Soluzione simile sarà adottata rispetto alle violazioni dei divieti stabiliti dai successivi commi dello stesso articolo 2.

La nuova disciplina, non riportando il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 264/1958, ha eliminato l'incompatibilità tra la qualifica di lavoratore a domicilio e l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Pertanto ove si accerti che in concreto, malgrado tale iscrizione, ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 877/1973, il lavoratore sarà assicurato ai sensi della legge e non come artigiano.

E' evidente, da quanto sopra esposto, la necessità che i vari casi che possono presentarsi vengano esaminati con particolare scrupolo dalle unita interessate.

DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro, per poter commettere lavoro a domicilio, devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (cfr. articolo 3, primo comma della legge in esame). La nuova normativa prevede espressamente che, ove a ciò non sia adempiuto, si proceda d'ufficio.

Pertanto, appena a conoscenza di tali situazioni, si dovrà informare tempestivamente il dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ai fini della iscrizione ai sensi dell'articolo 5 della legge in parola.

Contemporaneamente si darà corso alla istituzione del rapporto assicurativo che, se del caso, sarà riesaminato alla luce delle determinazione che l'apposita Commissione assumerà al riguardo. A tal fine sarà cura delle unità operative intrattenere i necessari contatti con gli uffici competenti.

Il suddetto registro renderà più agevole per le Sedi effettuare il censimento dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

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Le unità operative svolgeranno, in proposito, la più capillare e perseverante azione di controllo. Ciò al fine di contenere al massimo le evasioni contributive, rese più facili dalle peculiarità proprie della particolare prestazione lavorativa.

DENUNCIA DEI LAVORI

Le nuove disposizioni non hanno recepito la specifica norma dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione della legge n. 264/1958, che imponeva ai committenti di presentare all'I.N.A.I.L. la denuncia dei lavori e l'elenco nominativo delle persone alle quali detti lavori venivano commessi, pertanto i rapporti assicurativi in questione andranno sempre trattati alla stregua delle posizioni assicurative ordinarie. Ove già esista una posizione assicurativa (che includa o meno lavoratori a domicilio), in fase di riesame della denuncia di esercizio di presentazione dell'eventuale denuncia di variazione, dovranno acquisirsi i seguenti elementi:

la natura del lavoro a domicilio e le modalità di esecuzione;

il luogo di svolgimento dei lavori commessi a domicilio;

l'attrezzatura, le sostanze e le materie prime impiegate dal lavoratore a domicilio;

il numero complessivo dei lavoratori a domicilio.

Qualora, invece, non esista gia una posizione assicurativa, la denuncia di esercizio, redatta sui normali moduli sarà acquisita integrata dagli stessi elementi innanzi indicati.

Data l'equiparazione ai comuni lavoratori subordinati stabilita dal primo comma del citato articolo 9, non andrà più tenuto lo speciale protocollo di evidenza dei committenti di lavoro domicilio di cui alla pag.

7 della circolare n. 85/1960.

PREMI

La classificazione del lavoro a domicilio sarà effettuata tenendo conto del disposto del paragrafo 4 delle Modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi approvate con D.M. 10 dicembre 1971, che recita testualmente: Agli effetti della tariffa, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, ancorché caratterizzate da un differente rischio.

Fra queste ultime sono comprese le operazioni di trasporto delle materie prime e dei prodotti.

L'articolo 9 della nuova legge stabilisce, al secondo comma, che entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 7, debbono essere emanate, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Nelle more della emanazione del decreto interministeriale il premio sarà liquidato, con riserva di successivi eventuali conguagli, contestualmente a quello relativo ai lavoratori interni

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all'azienda, sulle retribuzioni effettive corrisposte ai lavoratori a domicilio o su quelle risultanti dalle tariffe di cottimo pieno stabilite nei contratti collettivi di categoria (art. 8 legge n. 877/1973).

A tal fine sul modulo 57 D.L. in aggiunta ai dati concernenti dipendenti comuni e con evidenza a parte, occorre siano indicate le retribuzioni dei lavoratori a domicilio.

Seguiranno ulteriori istruzioni non appena, noti criteri di determinazione delle retribuzioni convenzionali. Comunque sui moduli e sulle comunicazioni inerenti le richieste di premio dovrà essere apposto un timbro contenente la seguente dizione: con riserva di conguaglio che sarà effettuato dopo l'emanazione del decreto interministeriale che stabilirà le tabelle di retribuzioni convenzionali per i lavoratori a domicilio.

Per provvedere alle successive operazioni di conguaglio si suggerisce di tenere una particolare evidenza delle richieste di premio.

LIBRI REGOLAMENTARI

L'articolo 3, quinto comma, della nuova legge fa obbligo al datore di lavoro che commetta lavoro a domicilio di tenere un apposito registro sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il domicilio dei lavoratori esterni alla unita produttiva nonché il tipo e la quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. La vidimazione di tale registro sarà effettuata dall'Ispettorato del lavoro.

Invariata rimane la normativa riguardante i libri paga e matricola che restano quelli dell'impresa committente.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Le Sedi dovranno richiedere ai datori di lavoro una chiara e completa compilazione della denuncia di infortunio, sottolineando agli stessi che le loro dichiarazioni sono essenziali per la indennizzabilità degli infortuni.

In attesa del menzionato decreto interministeriale, nella denuncia di infortunio dovrà essere indicata la

retribuzione (effettiva o di cottimo da valere per la liquidazione del premio) corrisposta al lavoratore a domicilio nei quindici giorni precedenti la data dell'infortunio stesso.

Le liquidazioni delle indennità saranno effettuate con riserva di conguaglio.

Al riguardo sul modulo 20-I Prospetto di liquidazione di indennità per inabilità temporanea e rimborso spese dovrà risultare, a timbro, la stessa dizione usata per la liquidazione dei premi.

PRESTAZIONI

Il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 877/1973 stabilisce che ai lavoratori a domicilio si applicano in materia di assicurazioni sociali, le norme vigenti per i lavoratori subordinati e, quindi per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alle disposizioni del Testo Unico emanato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

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In occasione di accessi presso il domicilio dell'assicurato, effettuati in fase di istruttoria della pratica di infortunio o di malattia professionale, gli addetti al servizio ispettivo avranno cura di controllare anche l'esattezza dei dati esposti in denuncia concernenti l'aspetto contributivo del rapporto. La difficoltà di tale controllo non può essere sottaciuta considerato che gli incaricati dell'Istituto non hanno libero accesso al domicilio privato. Tale indagine potrà quindi essere effettuata non opponendosi l'interessato. In caso di diniego di consenso all'accesso dell'ispettore nel domicilio del lavoratore a domicilio è cautelarmente opportuno che l'ispettore si astenga dall'accesso e che la Sede segnali la situazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Elementi di giudizio per l'erogazione delle prestazioni potranno essere tratti: dal menzionato registro di cui all'articolo 3, quinto comma, della citata legge n. 877/1973, da quello di cui al successivo articolo 4, primo comma, e dalla verifica del normale libro paga nonché del libretto personale di controllo previsto dall'articolo 10 della legge il cui nuovo modello sarà reso noto appena approvato con decreto ministeriale.

Qualora il lavoratore a domicilio si qualifichi dipendente di un datore di lavoro il quale non risulti iscritto nel richiamato registro dei committenti istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (v. articolo 3, primo comma, della legge), le Sedi dovranno, come innanzi detto, informare tempestivamente il dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro o il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ai fini dell'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 della legge in parola. Accertato il diritto del lavoratore alla tutela, le prestazioni economiche saranno erogate con la decorrenza prevista dall'articolo 68 T.U. n. 1124/1965.

Ai fini dell'esatto accertamento della retribuzione le Sedi potranno prendere visione del già citato libretto personale di controllo di cui all'articolo 10.

Per quanto riguarda le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità, la legge dispone all'articolo 8, terzo comma, che dette maggiorazioni siano fissate dalla prevista Commissione di cui al secondo comma dello stesso articolo 8.

In attesa che vengano determinate dette percentuali, le Sedi dovranno attenersi alle attuali disposizioni di carattere generale.

Le Sedi inoltre dovranno accertarsi, ove possibile, tramite gli addetti al servizio ispettivo, della effettiva astensione dal lavoro dell'infortunato.

Sono abrogate le circolari n. 53/1958 e n. 85/1960 ed ogni altra particolare disposizione contrastante con la presente.

Si invitano le unità interessate a seguire con scrupolo le istruzioni sopra impartite sottoponendo comunque a questa Direzione generale, il corredo dei necessari elementi di valutazione, le eventuali fattispecie che diano luogo a dubbi o a difficoltà non superabili localmente.

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