Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 61 del 28 ottobre 2002
Oggetto: Ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi. Interessi di differimento e di dilazione (art.
45 T.U. n. 1124/1965).
QUADRO NORMATIVO
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali." .
Articolo 45.
D.P.R. 14 maggio 2001, n.314: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni".
Articoli 3 e 5.
Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 (legge n. 537/1981 e successive modificazioni ed integrazioni): norme sul contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.
Articolo 13.
A.C.
I.P. n. 288
PREMESSA
Il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314 riguarda il Regolamento che, con efficacia dal 18 agosto 2001, disciplina ex novo la materia dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi. Lo stesso D.P.R.
da un lato conferma l'efficacia sospensiva del provvedimento già prevista per i ricorsi presentati dal datore di lavoro al Consiglio di Amministrazione (art. 45, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dall'altro estende questo beneficio anche ai ricorsi presentati alla Sede.
Conseguentemente, in tutti i casi in cui venga proposto gravame, il datore di lavoro deve versare i premi di assicurazione calcolandoli in base al tasso medio di tariffa, nel caso di prima applicazione, o in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, negli altri casi. Ciò fatti salvi ovviamente i relativi conguagli.
Con riferimento a tali conguagli, dopo l'entrata in vigore del Regolamento in questione ( che ha espressamente previsto, per la decisione, il termine di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e alla Sede) è emersa, in relazione alla fissazione dei suddetti termini, la necessità di riesaminare i criteri di applicazione dell'articolo 45 T.U. in caso di decisione sfavorevole al datore di lavoro, criteri contenuti nella circolare n. 8 del 14 marzo 1994.
Considerate le richieste di chiarimenti pervenute e i dubbi interpretativi rappresentati dalle Strutture territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative.
Disciplina applicabile ai ricorsi disciplinati dal D.P.R. n. 314/2001.
L'articolo 45 del T.U. n. 1124/1965 (come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con la legge 7 dicembre 1989, n. 389) stabilisce che i conguagli di premio determinati a seguito di decisioni emesse sui ricorsi proposti dai datori di lavoro devono essere maggiorati di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione (articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni).
La "ratio" della norma è chiaramente quella, da una parte, di tutelare il datore di lavoro ed il suo diritto di
gravame avverso il provvedimento nell'ipotesi in cui il suo ricorso sia fondato, e, dall'altra, di evitare un ingiustificato arricchimento determinato dal pagamento ritardato di somme che risultino dovute.
In base alla circolare n. 8/1994, la maggiorazione sulla differenza di premio doveva essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.R. 314/2001, tale disciplina risulta ancora applicabile nei casi in cui il ricorso venga deciso entro i termini fissati.
Viceversa, nell'ipotesi in cui il ricorso venga deciso oltre i termini, - l'inutile ricorso del termine non impedisce che possa essere emanata una decisione laddove permanga un interesse in tal senso - il calcolo degli interessi sulle integrazioni di premio dovrà essere effettuato applicando il tasso di differimento e di dilazione in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione sfavorevole del ricorso. Qualora la misura del tasso di differimento e di dilazione risulti variata nel corso del suddetto periodo, il conteggio degli interessi dovrà essere effettuato applicando le diverse misure vigenti nel corso del periodo stesso.
L'applicazione di una misura variabile nel tempo, non ancorata alla data di scadenza del titolo originario contestato, trova la sua giustificazione in quanto il ritardo che si accumula nell'emanazione delle decisioni sui ricorsi a causa della complessità dell'istruttoria non deve costituire né uno svantaggio né un trattamento di favore per il datore di lavoro che legittimamente chiede di verificare la correttezza delle Tariffe di premio applicate.
La disciplina suesposta (calcolo degli interessi in base al tasso di differimento e dilazione in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato per i ricorsi decisi nei termini; calcolo degli interessi in base al tasso di differimento e dilazione in vigore nei singoli periodi interessati dal provvedimento per i ricorsi decisi oltre i termini) si applica ai ricorsi disciplinati dal citato D.P.R. 314/2001 e cioè ai provvedimenti gravati di impugnativa a far data dal 18 agosto 2001.
Per motivi di omogeneità e sussistendo la medesima "ratio", si dispone che i criteri sopra illustrati si applichino anche ai provvedimenti gravati di impugnativa anteriormente a tale data per i quali la decisione è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in argomento.
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Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA