• Non ci sono risultati.

Pubblicato il 02/12/2020 N. 00159/2020 REG.PROV.CAU. N. 00618/2020 REG.RIC.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Pubblicato il 02/12/2020 N. 00159/2020 REG.PROV.CAU. N. 00618/2020 REG.RIC."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Pubblicato il 02/12/2020

N. 00159/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00618/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da 


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Sforzi, Maria Virgilio, Alessandro Formica, Maurizio Di Masi, Laura Dal Pra, Antonella Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori;


contro

Regione Umbria non costituita in giudizio; 


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 75 del 27 novembre 2020, nella parte in cui è stato disposto che le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto il perfezionamento della notifica e l’istanza di fissazione di udienza;

(2)

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato che :

l’istanza di misura monocratica argomenta , a carico dell’ordinanza impugnata, un danno per gli allievi minorenni argomentando che la didattica a distanza (con la quale il provvedimento gravato ha sostituito la didattica in presenza) arrecherebbe “un grave e –purtroppo- irreversibile pregiudizio educativo e formativo degli studenti medi che già lo scorso anno avevano subito la chiusura della scuola”, incidendo anche “sulla salute psicofisica degli studenti”;

considerato che:

lo svolgimento della didattiche nelle forme alternative previste dall’ordinanza (modalità a distanza)

è stato disposto (art. 3) limitatamente al periodo che va dal 30 novembre al 6 dicembre 2020 (sette giorni dei quali tre già trascorsi) , la cui durata difficilmente sembra potere procurare i gravissimi effetti paventati;

- l’ordinanza si fa inoltre carico di consentire per particolari fattispecie didattiche, l’attività in presenza, al fine di favorire l’inclusione scolastica ed i bisogni educativi speciali di particolari categorie di allievi;

- comunque, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, appare prevalente quello, di natura ampiamente urgente ed eccezionale, di assicurare, con ogni misura prevista dalla normativa applicata, gli obiettivi richiamati dalla motivazione dell’ordinanza;

-pertanto nella fattispecie non si ravvisano i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 del c.p.a.;

P.Q.M.

Respinge la domanda di misura monocratica. Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla segreteria di oscurare, a norma di legge sulla riservatezza, i dati riguardanti i minori rappresentati dai ricorrenti.

Così deciso in Perugia il giorno 2 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO

Il Presidente Raffaele Potenza

Riferimenti

Documenti correlati

In ogni caso dovrà essere compilata ed esposta la scheda di registrazione degli interventi (le schede vanno conservate per eventuali successivi controlli). ■ Favorire

445 del 28.12.2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscrizione

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Ditta Adaco Srl, esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale

Premesso che la società Officina del Carrello di Vidoni Giuseppe Srl con sede legale a Udine in via Slovenia 2, codice fiscale/partita Iva 01872940307, organizza i seguenti corsi

La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina oggetto della

526/2020 a far data dal 01/01/2021 e fino a scadenza del mandato amministrativo, nel contempo di confermare la titolarità ai dirigenti delle strutture che non sono state

Nella seduta riservata del 4 dicembre 2019 la commissione procedeva alla verifica dei costi della manodopera, nel corso della quale la stessa, preliminarmente, osservava che in sede di