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Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2

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Academic year: 2021

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1/2 Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività

territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2

Premessa

La grave situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, rende quanto mai necessario assicurare che la risposta dell’assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità. A questo si aggiunge l’esigenza di rafforzare le attività di indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti (contact tracing) e accertamento diagnostico al fine di identificare rapidamente i focolai, isolare i casi ed applicare misure di quarantena dei contatti e contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo.

Indirizzi per la contrattazione con la medicina convenzionata

In ossequio a quanto richiamato in premessa, si ritiene che debbano essere integrati gli indirizzi per il rinnovo degli ACN della medicina generale e della pediatria di libera scelta.

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso e considerata la necessità di intervenire con assoluta urgenza, si ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione di uno specifico accordo che disciplini le finalità di seguito riportate:

Diagnostica di primo livello

Al fine di consentire una più efficace presa in carico degli assistiti, riducendo la pressione sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie e limitando, di conseguenza, le occasioni di esposizione al rischio di contagio, è necessario dare seguito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, legge 160 del 2019 in relazione alla acquisizione di apparecchiature sanitarie.

- Preso atto che le Regioni provvederanno a distribuire le apparecchiature sanitarie di cui all’articolo 1, comma 449, legge 160 del 2019, anche attraverso opportuni rinvii agli Accordi integrativi regionali per la Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta, andrà previsto, alla luce delle scelte organizzative regionali, l’utilizzo prioritario della strumentazione presso Case della Salute e/o sedi delle forme associative dei medici convenzionati, presso le quali l’accesso da parte dei pazienti risulta più agevole e in maggio sicurezza

- individuazione delle modalità di utilizzo delle stesse preferibilmente all’interno di percorsi di presa in carico per i soggetti affetti da patologie croniche, evitando una remunerazione a prestazione ma ricomprendendo l’eventuale riconoscimento economico per il maggior impegno nell’ambito di progettualità definite dalle regioni per la presa in carico dei soggetti più fragili

- individuazione degli obblighi formativi (da sviluppare anche all’interno della formazione obbligatoria prevista negli AACCNN) e della relativa certificazione delle

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2/2 competenze in carico ai professionisti ai quali vengono assegnate le attrezzature sanitarie. Tale attività, da definirsi all’interno di accordi regionali, andrà sviluppata dalle singole regioni, anche in relazione alle diverse modalità di erogazione delle prestazioni (ad es. telemedicina)

- prevedere che la copertura economica dei costi relativi alla gestione corrente delle attrezzature (per esempio, manutenzione, sostituzione, materiale di consumo, assistenza, assicurazione) sia a carico dei medici destinatari dell’attrezzatura

Effettuazione Tamponi Antigenici Rapidi

Occorre coinvolgere i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta nell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per evitare che il rafforzamento di tali attività gravi esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica.

L’intesa dovrà tener conto di:

- definizione delle modalità di coinvolgimento del personale convenzionato nell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, prevedendo che l’erogazione di tale attività non sia limitata esclusivamente ai medici di assistenza primaria ed ai pediatri di libera scelta, ma che la stessa, attraverso opportuni rinvii agli Accordi integrativi regionali, possa essere erogata anche da professionisti afferenti ad altre aree della medicina convenzionata (per esempio, medici di continuità assistenziale, medici titolari di incarichi di cui all’articolo 60 del DPR 270/2000 - Attività Territoriali Programmate, medici di emergenza sanitaria territoriale, medici della medicina dei servizi), nonché da altre forme organizzative dell’assistenza territoriale quali, ad esempio, le USCA

- prevedere che tale attività sia limitata la periodo dell’epidemia influenzale sul territorio nazionale, al fine di favorire la diagnosi differenziale tra le due patologie

- prevedere che tale attività venga erogata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione delle singole Aziende Sanitarie - prevedere che tale attività venga erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e

di tutela degli operatori e dei pazienti, definiti dagli organi di sanità pubblica

- regolamentazione dell’eventuale riconoscimento economico dell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta, tenendo conto anche di quanto previsto dai vigenti AACCNN in materia di prestazioni aggiuntive, fermo restando che per gli altri professionisti la remunerazione dell’attività è già ricompresa nella remunerazione oraria dell’attività convenzionale

Roma, 15 ottobre 2020

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