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Diritti di copia - contributo unificato | Ordine degli Avvocati di Verona

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37/22.- VERONA - Corte Giorgio Zanconati. /

-

Tel 045/80840//

-

Fax 80/0423

Verona, 02-01-2010

Ai Sigg. Cancellieri - Sede e Sezioni distaccate del Tribunale Legnago e Soave

AgliUfficidel Giudicedi Pace

-

LoroSedi

Oggetto: D.P.R. 115/2002 - spese di giustizia - modifiche apportate dalla legge 23.12.09, n. 191 (legge finanziaria 2010) - G.U. 302 del 30.12.09 - suppl. ord. 243.

Si informa che la legge in oggetto indicato ha apportato alcune modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.

Si allega copia del relativo testo normativo ( estratto ).

Per quanto riguarda, in particolare, il contributo unificato le modifiche riguardano quanto di seguito delineato:

. è stata abrogata l'esenzione del processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad € 2.500,00, per il quale ora sarà dovuto un contributo fisso di

€ 30,00;

. è stata abrogata l'esenzione dei procedimenti cautelari attivati in corso di causa;

. è stata abrogata l'esenzione dei processi per regolamento di competenza e di giurisdizione;

. è stata abrogata l'esenzione dei giudizi di opposizione ad ordinanze-1ngiunzione di cui alla legge 689/1981 ( contributo unificato

+

spese forfetizzate ex art. 30 D.P.R. 115/02 );

. è stata abrogata l'esenzione delle controversie di lavoro, limitatamente a Quelle davanti alla Corte di Cassazione;

. per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali è ora dovuto il contributo a seconda del valore della causa ( è stato soppresso il contributo fisso pari ad € 103,30 ).

Il \Dirigente M'r~

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relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da q~211e di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.».

Comma 212:

- Si riporta il testo del co~@a 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10.».

- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 (Esenzioni). - l. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n.

89.

2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. [Abrogato].

5. [Abrogato].

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche , delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e sFccessive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso art., e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euroi

bì euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche , per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civilei

cì euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service= 1&datagu=2009-12-3O&tas... 02/01/2010

(3)

Pagina 22 di 46 di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione i~~obiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. lO, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, ol~re al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziario

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. [Abrogato].

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) .

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per q~elli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.

23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche , da altre disposizioni che richiamano il citato art.

23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4!CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

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6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»

Comma 213:

- Si riporta il testo dell'art. 205 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:

«Art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota).

- l. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.

17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al co~ma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle i~dagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, co~~i 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al co~~a 2-bis misura del recupero con riferimento al costo singole tipologie di prestazione. L'ammontare puo' essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al co~ma 2-bis, nonche , le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al COIDma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma l, senza vincolo di solidarieta' .

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi conservativo di cui all'art. 316 del codice penale sono recuperati nei confronti del carico del quale e' stato disposto conservativo."

determina la medio delle degli importi

al sequestro di procedura condannato a il sequestro

Comma 214:

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Il gia' citato decreto del Presidente della

RE?ubblica n. 115 del 2002 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario.

Comma 216:

- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna).- La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.

La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi pr8cedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che e' faLta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.».

Comma 217:

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. l7l-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge:

«4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma l comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

bì la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.

36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di concessione o autorizzazione di diffusione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o Comma 218:

Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di pe£sonalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla presente legge:

«Art. 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna).

l. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonche , mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.».

Comma 219:

-

Si riporta il testo del comma l dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 un anno della radiotelevisiva cormnerciale.».

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