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Discrimen » Diritto penale della Repubblica di Turchia

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Academic year: 2022

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JusQuid

sezione scientifica

Nella Sezione scientifica della Collana IusQuid sono pubblicate opere sottopo- ste a revisione valutativa con il procedimento in «doppio cieco» (double blind peer review process), nel rispetto dell’anonimato dell’autore e dei due revisori.

I revisori sono professori di provata esperienza scientifica, italiani o stranieri, o ri- cercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili. Il revisore che accetti l’incarico di valutazione, formula il suo giudizio tramite applicazione di punteggio da 1 a 10 (sufficienza: 6 punti) in relazione ad ognuno dei seguenti profili: struttura (coeren- za e chiarezza dell’impianto logico, metodologia); riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza espositiva; argomentazione critica e propositiva; bi- bliografia; rilevanza scientifica nel panorama nazionale (e internazionale, se ricorre l’esigenza relativa a questo profilo). Precisa se l’opera sia pubblicabile senza modifiche o previo apporto di modifiche, o se sia da rivedere, oppure da rigettare, e comunque dà opportune indicazioni.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore responsabile della Collana e dal comitato scientifico, salvo casi particola- ri in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le valutazioni sono trasmesse, rispettando l’anonimato del revisore, all’autore dell’opera. L’elenco dei revisori e le schede di valutazione sono conservati presso la sede della Collana, a cura del direttore.

Il termine per lo svolgimento dell’incarico di valutazione accettato è di venti giorni, salvo espressa proroga, decorsi i quali, previa sollecitazione e in assenza di osservazioni negative entro dieci giorni, il direttore della Collana e il comitato scien- tifico, qualora ritengano l’opera meritevole, considerano approvata la proposta. A discrezione del direttore responsabile e del comitato scientifico sono escluse dalla valutazione opere di indubbia meritevolezza o comunque di contenuto da ritenersi già adeguatamente valutato in sede accademica con esito positivo, per esempio scritti pubblicati su invito o di autori di prestigio, atti di particolari convegni, opere collet- tive di provenienza accademica.

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JusQuid

sezione scientifica Comitato scientifico

Paolo Benciolini, Lorenza Carlassare, Marcello M. Fracanzani, Manuela Mantovani, Elisabetta Palermo Fabris, Paolo Patrono, Silvio Riondato, Rino Rumiati, Daniele Rodriguez, John A.E.

Vervaele, Paolo Zatti Direttore responsabile Silvio Riondato

t E. Pavanello, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico, 2012 (e-book).

t S. Riondato (a cura di), Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, 2012.

t L. Pasculli, Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali, 2012.

t S. Riondato, R. Alagna (a cura di), Diritto penale della Repubblica di Turchia. Criminal Law of the Republic of Turkey, 2012.

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Prima edizione 2012, Padova University Press Titolo originale

Diritto penale della Repubblica di Turchia Criminal law of the Republic of Turkey

© 2012 Padova University Press Università degli Studi di Padova via 8 Febbraio 2, Padova www.padovauniversitypress.it Redazione

Chiara Candiotto, Francesca Moro Progetto grafico

Padova University Press

Immagine di copertina

"Collegio dei dottori giuristi padovani che rende parere al Doge". Dall'affresco di Gino Severini nella Sala della Facoltà di Giurisprudenza - Palazzo del Bo, Padova.

ISBN 978-88-97385-40-0

Stampato per conto della casa editrice dell’Università degli Studi di Padova - Padova University Press nel mese di novembre 2012 da Nuova Grafica - Padova

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

Volume pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Padova (fondi per la cooperazione internazionale) e del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e

comunitario della stessa Università (fondi per la ricerca ex 60%)

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Diritto penale della Repubblica di Turchia Criminal law of the Republic of Turkey

a cura di

Silvio Riondato e Rocco Alagna

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Indice Giuseppe Zaccaria

L’Università degli Studi di Padova e la cooperazione internazionale con

l’Università Bahçeşehir di Istanbul. Saluto del Rettore p. 13 Aylin SekìzkÖk

The cooperation between the University of Padua and the Bahçeşehir University of Istanbul. Greeting from the Consul General of Turkey in

Milan p. 15

Umberto Vincenti

Juristische Fakultät Padua in internationaler Kooperation mit der

Bahçeşehir Universität Istanbul. Begrüßung des Dekans p. 19 Patrizia Marzaro

The Department of Public Law, International Law and European Law and the international cooperation with the Bahçeşehir University of Istanbul.

Greeting from the Department Director p. 21

Mauro Ronco

The cooperation in criminal law research with the Bahçeşehir University

of Istanbul p. 23

Feridun Yenisey

Il nuovo diritto penale turco: un bilancio dopo sette anni p. 25 Lorenzo Pasculli, Chiara Candiotto, Silvio Riondato

On Criminal Law and Criminal Justice in the Constitution of Republic

of Turkey p. 37

Rossella Bottoni

The Constitutional Court and the Principle of Secularism (laiklik) in the

Republic of Turkey p. 75

Ayşe Nuhoğlu

Introduzione al diritto penale turco, parte generale p. 95

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Vesile Sonay Evik

Pene e misure di sicurezza nel diritto penale turco p. 103 Silvia Tellenbach

L’influenza del diritto tedesco sul nuovo codice penale turco p. 117 Attilio Nisco

Le tracce del diritto penale italiano nel codice penale turco p. 125 Riccardo Borsari

Statuto della Corte penale internazionale e soluzioni adottate in Turchia,

Germania e Italia p. 147

Debora Provolo

Adempimento del dovere e ordine del superiore nel diritto penale turco p. 163 Ali Kemal Yıldız

Riflessioni critiche sulla parte speciale del nuovo codice penale turco p. 173 Rocco Alagna

L’ omicidio per onore: tradizione e punizione tra Turchia e Germania p. 187 Ali Emrah Bozbayındır

Denigrazione della Nazione turca, della Repubblica turca, delle istituzioni e degli organi dello Stato: un’incriminazione ingiustificabile?

Denigration of the Turkish Nation, the Turkish Republic, the Institutions and the Organs of the State: an unjustifiable offence?

p. 221 p. 235

Nota sugli Autori p. 251

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A group of Turkish, German and Italian scholars presents the first results of a research fruit of an agreement for the international cooperation between the University of Padua and the Bahçeşehir University of Istanbul. Such results include the proceedings of an im- portant step of the cooperation, the Conference «Turkish Criminal Law: Fundamentals, Reform Perspectives, Historical and Comparative Aspects», held on 13-14 October 2011 in the Paduan University branches of Padua and Treviso. The works profitably continued until the international Conference on organised crime, held on 8-9 March 2012 in Istan- bul, at the Bahçeşehir University, and they still go on as new initiatives emerge.

The volume offers both an institutional and systematic introduction to Turkish Crimi- nal Law from a constitutional and statutory perspective, considering the reform of crimi- nal code (2005), and an overview of several themes and criminal legal problems, such as the system of punishments and security measures and the adaptation to the Statute of the International Criminal Court. There are also “high definition” incursions in particularly topical questions, such as the ensay by Feridun Yenisey, which retraces the first seven years of enforcement of the new Turkish criminal law system and the difficulties in the transi- tional management of the reformist turning point.

The work comprises many historical-legal and comparative contributions, which inve- stigate the wide influence of the German criminal law system on the Turkish reform and the traces that the Italian criminal law tradition, dominant in Turkey during the whole Twentieth century, left on the new criminal code, whereas the previous owed many of its features to the Italian Zanardelli penal code (1889). The interpolation between histori- cal and comparative analysis draws an original and unusual perspective, from which to

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observe the alternation and the stratification in the Turkish legal order of the liberal and authoritative moments of the Italian criminal legislation.

Some Italian features still present in Turkish legislation are specifically covered: the execution of duty, which is included in a systematic framework of the causes of justifica- tion replicating that of the Italian tradition; political crimes and the offence of vilification of the Turkish nation, which shows an authoritarian inclination similar to that of the original Italian Rocco penal code (1930); honour killings, ever-topical and variously problematic criminological reality.

The criminal law reform also plays a typically political role, especially if it is comprised in processes of approach to the European Union, as in the case of Turkey. The fundamental rights are the most appreciable face of the community, based on the Rule of Law, of the European peoples, and it is appropriate that the strengthening of their protection should be an instrument of pressure on the candidate States. Such a topic is developed in this book, even through the research on constitutional aspects of Turkish criminal law and on the peculiar constitutional conformation of secularism. Nevertheless, it is important that the consequent European political scrutiny on Turkish decisions does not serve as a covera- ge for geo-political-economical choices due to other reasons and that it does not become a form of exploitation of the normal and complex interpretative dynamics, thus leading to misunderstandings of asserted disavowals, delays and implementation difficulties which – we must remember – are not unfamiliar to the present and late – but also less recent – history of the member States.

Padua, October, 5th 2012 Silvio Riondato Rocco Alagna

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Un gruppo di studiosi turchi, tedeschi e italiani, presenta i primi risultati di una ri- cerca frutto di un accordo per la cooperazione internazionale tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università Bahçeşehir di Istanbul. E’ compreso il resoconto di un’importante tappa della cooperazione, il Convegno “Il diritto penale turco: fondamenti, prospettive di riforma, aspetti storici e comparatistici”, che si è svolto nelle due sedi della Facoltà patavina di Giurisprudenza, Padova e Treviso, il 13 e 14 ottobre 2011. Ma i lavori sono proficuamente proseguiti fino al Convegno internazionale in tema di criminalità organizzata, dell’8-9 marzo 2012, tenutosi in Istanbul presso l’Università Bahçeşehir; e l’opera continua mentre emergono nuove iniziative.

Il volume offre sia un’introduzione istituzionale e sistematica al diritto penale turco sotto il profilo costituzionale e codicistico (parte generale e parte speciale), dopo la riforma del codice penale (2005), sia una panoramica di vari temi e problemi giuridico-penali, come il sistema delle pene e misure di sicurezza, e l’adattamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Compaiono incursioni di “alta definizione” su questioni partico- larmente attuali, a partire dal saggio di Feridun Yenisey che ripercorre i primi sette anni di applicazione del nuovo sistema penale turco e le difficoltà nella gestione intertemporale della svolta riformista.

Nell’opera trovano posto contributi di taglio storico-giuridico e comparatistico, che indagano sulla diffusa influenza del sistema penale tedesco nella riforma turca e sulle tracce che la tradizione penalistica italiana, dominante in Turchia per tutto il XX secolo, ha lasciato nel nuovo codice penale, mentre il precedente era debitore per ampi tratti soprattutto del codice penale italiano Zanardelli (1889). Dall’interpolazione tra l’analisi storica e quella comparatistica si trae una prospettiva originale e inusitata, dalla quale si

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può osservare nell’ordinamento turco l’avvicendamento e la stratificazione tra il momento liberale e quello autoritario della legislazione penale italiana.

Alcuni reperti di matrice italiana ancora presenti sono stati ritenuti meritevoli di specifica trattazione: l’adempimento del dovere, che si inserisce in una sistematica delle scriminanti che riproduce quella della tradizione italiana; i delitti politici e il reato di denigrazione della nazione turca, la cui propensione tutoria ricalca quella autoritaria dell’originario codice penale italiano Rocco (1930); l’omicidio per causa d’onore, realtà criminologica sempre attuale e di pluriversa problematicità.

La riforma penale svolge anche un ruolo squisitamente politico, tanto più se si inseri- sce in processi di avvicinamento all’Unione Europea, come nel caso della Turchia. I diritti fondamentali sono il volto più apprezzabile della comunità di Diritto dei popoli europei, ed è opportuno che la corroborazione della loro tutela sia strumento di pressione sugli Stati candidati. Di ciò si rende conto in questo libro, anche tramite le indagini sui profili co- stituzionali del diritto penale turco e sulla peculiare conformazione giuscostituzionale del secolarismo. Tuttavia è importante che il conseguente sindacato politico europeo sulle de- cisioni adottate in Turchia non costituisca un paravento di scelte geo-politico-economiche che trovano altrove la loro ragione, e non scada quindi in strumentalizzazione della nor- male e complessa dinamica interpretativa, con incomprensione di pretesi disconoscimenti, ritardi e difficoltà di attuazione che, ricordiamoci, non sono estranei alla storia attuale e recente, nonché meno recente, degli stessi Stati membri.

Padova, 5 ottobre 2012 Silvio Riondato Rocco Alagna

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L’Università degli Studi di Padova e la cooperazione internazionale con l’Università Bahçeşehir di Istanbul. Saluto del Rettore

Giuseppe Zaccaria

Rivolgo volentieri il saluto dell’Università degli Studi di Padova a tutti i parteci- panti a questo Convegno su Il diritto penale turco: fondamenti, prospettive di riforma, aspetti storici e comparatistici.

Il Convegno si inquadra in un progetto di cooperazione internazionale che l’Uni- versità ha scelto di finanziare per l’importanza della collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bahçeşehir di Istanbul − oggi nel settore penalistico e domani auspicabilmente anche in altre discipline. L’Università di Padova ha sempre avuto una vocazione a essere una “porta” verso la cultura a oriente. Il processo di in- ternazionalizzazione delle Università visto nella prospettiva europea è propedeutico e catalizzatore anche della uniformazione dei sistemi giuridici, sempre più ricercata dalla dottrina e dalle istituzioni europee, anche in vista dell’allargamento dell’Unione europea verso altri Paesi.

Do quindi il benvenuto alla professoressa Nuhoğlu, Preside della Facoltà di Giu- risprudenza dell’Università Bahçeşehir di Istanbul, al professor Yıldız che ivi inse- gna diritto penale e al professor Feridun Yenisey, Maestro di generazioni di penalisti turchi e lungimirante fautore della collaborazione internazionale anche tramite il fecondo sodalizio con il compianto Prof. Jescheck, fondatore e direttore del Max- Planck-Institut per il diritto penale di Friburgo.

Sono lieto che sia presente il Console Generale di Turchia, Sig.ra Aylin Sekìzkök. È un ulteriore segno dell’importanza di questo momento di cooperazione accademica.

Con grande piacere saluto la folta schiera di studenti che da Istanbul sono giunti al seguito della loro preside e dei loro docenti. Auguro loro un lieto soggiorno in Italia e un proficuo apprendimento dal mirabile viaggio di studi che stanno intra-

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prendendo. È un augurio che estendo ai molti dottorandi presenti, venuti anche dalle Università viciniori.

Apro i lavori dell’Incontro rammentando soprattutto ai giovani, che rappresen- tano il nostro futuro, il motto della nostra Università, Universa universis patavina libertas, con la sua valenza etica che va oltre il tema della libertà di pensiero e di insegnamento da assicurare integralmente e per tutti. Esso richiama i giuristi a col- tivare assiduamente tanto la propria come l’altrui libertà, con la correlata responsa- bilità di far coincidere Diritto e Giustizia nell’interpretazione della legge. In questa prospettiva, l’incontro odierno ci offrirà la scoperta del codice penale turco e dei suoi legami con la tradizione europea, in particolare italiana e germanica. Lo studio dei vari ordinamenti e la loro comparazione stimolano la riflessione critica verso un miglioramento che in ambito penale è proprio e specialmente l’incremento della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quella salvaguardia che impegna Italia e Turchia tramite la relativa Convenzione europea, accomunando i nostri due Paesi.

A voi il compito di contribuire a preservare la libertà di tutti. L’Università patavi- na si onora di accogliervi a questo scopo. Vi auguro buon lavoro.

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It is indeed a distinct pleasure for me to address at this conference co-organized by two prestigious academic institutions. I am very happy to see in Padua well- known Turkish Professors and academicians in the field of Criminal Law and Turkish Penal Code.

The University of Padua plays an important role in scholarly and scientific rese- arch environment of Italy and Europe. According to the findings of various asses- sment committees, the University has the highest rank among the leading Italian universities for the quality of its research results.

As a higher education institution, Bahçeşehir University also provides an interna- tional education of the highest quality, and has established numerous partnerships as well as exchange agreements with other top universities in Europe and around the globe.

The relationship and cooperation between Turkish Universities and their Italian counterparts have been developing in recent years. They are establishing closer links of cooperation in various areas such as archeology, art, law and engineering.

This trend is a further indication of ever strengthening ties between Turkey and Italy in every field from politics to trade, from culture to tourism.

I believe that academic cooperation in the criminal justice area is of particular importance and I’ll try to explain the reasons why it is so.

Criminal justice is directly related to three core functions/responsibilities of a state:

- ensure security of citizens through deterring criminals from perpetrating to of- fences;

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- serve justice by punishing perpetrators; and most importantly - protect human rights and freedoms while providing security.

Protection of fundamental rights and providing security are not conflicting goals;

in fact, they complement each other. You cannot attain security by curtailing rights and freedoms.

In order to effectively fulfill these functions, a state must have a sound criminal justice system. The main pillars of a criminal justice regime are the Penal Code and the Criminal Proceedings Code. Here, we are not talking about a simple process of passing a piece of legislation through the parliament. A penal code comes into being through a laborious exercise involving academicians, relevant government of- fices including the Justice Ministry, practitioners such as the police, prosecutors and gendarmerie, as well as parliamentarians. This has been exactly the case when the Turkish penal code has been totally renewed a few years ago, and I am very glad to see that one of the architects of our new Penal Code, Prof. Yenisey, is with us today at this conference.

Criminal Law is a work in progress. It needs to be re-evaluated and revised in accordance with the ever changing conditions and the needs of our times. As such, cooperation between the law academies and governments is not a one-time, ad hoc business, but a constant necessity. We, government officials, always rely on the theo- retical knowledge, up-to-date expertise and wisdom of academicians.

At this point, I would like to narrate to you an example of such cooperation based on my personal experience: before assuming my duties as the Turkish Consul General in Milan, I worked at the Counter-Terrorism Department of the Foreign Ministry.

Although Turkey’s Anti-Terrorism legislation is one of the oldest and well-structured examples in this field, there is still room for improvement. Terrorist-financing, for instance, is an offence that necessitates a renewed focus and new methods to tackle with. In order to better address this issue, we have formed an inter-agency group which included criminal law academicians along with the relevant government au- thorities and practitioners.

International cooperation is also a must in the criminal justice sector. Parallel to the process of globalization, crime has also become a transnational enterprise.

In order to better cope with the challenge of transnational crime, governments feel an ever increasing pressure to harmonize their legal instruments at the regional and international levels. The EU experience is a case in point. Justice and Home Affairs sector, once considered as an exclusive domain for the national governments, is now becoming one of the areas of fastest integration and harmonization within the Eu- ropean Union.

We need much closer cooperation, exchange of ideas and best practices not only among governments, but also between criminal law experts and academies. Today’s conference at the Padua University bringing together prominent lawyers and ta-

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lented law students from Turkey and Italy provides an important example for such cooperation.

Before concluding my remarks, I would like to thank again Padua University for organizing this conference and for their warm hospitality. I wish you a successful and fruitful meeting.

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Umberto Vincenti

Die juristische Fakultät hat einstimmig beschlossen diese Konferenz zu unter- stützen, von der ich mir wünsche, dass sie einen Anfang darstellt für eine zukünftige weitere Zusammenarbeit im Rahmen der von den Juristen aus Padua mit Nachdruck verfolgten internationalen Verhältnisse.

Nicht zufällig eröffnet das Strafrecht die Kooperation. Die strafrechtliche Tra- dition verbindet uns stark. Der Codice Zanardelli wurde 1926 von der neu gebo- renen türkischen Republik als Muster eines Strafgesetzbuchs ausgewählt, während der italienische Einfluss bereits auf die ottomanische Epoche zurückzuführen ist als der Codice Zanardelli aus dem Französischen ins Ottomanische übersetzt wurde.

Der türkische Gesetzgeber interessierte sich auch nach dem Inkrafttreten des Codice Penale Rocco für die italienische Gesetzgebung. Das türkische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 2005 bevorzugte als Muster das deutsche Strafgesetzbuch; bei näherer Betrachtungsweise der Gesetzesauslegung durch deutsche und italienische Richter, könnten sich jedoch viele Unterschiede als scheinbare Unterschiede offenbaren.

Es ist in diesem Schmelztiegel von Verhältnissen in der sich diese Konferenz, gegenwärtig unter dem gemeinsamen Recht der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, befindet, wie der Magnifico Ret- tore erwähnt hat. Im Hinblick auf das gemeinsame Recht und selbst im Hinblick auf die Grundlagen des europäischen Rechts, das uns vereint, können wir geschichtlich viel weiter zurückgehen. Justinian hat in Byzanz jene Rechtskompilation realisiert, die das römische Recht auf den Okzident übertragen hat und den Aufbau und die Identität des civil law ermöglicht hat. Im Übrigen, dieselbe Rechtskompilation hat auch die Grundlage für das byzantinische Recht gelegt, das ein bisschen auf das tür-

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kische Recht eingewirkt hat, denn die Türken, nachdem sie Byzanz im Jahre 1453 erobert haben, haben vielfältige Rechtsinstitute des bezwungenen Staates übernom- men, insbesondere im Bereich des öffentlichen Rechts. In Ankara befindet sich das

„monumentum ancyranum“ wo die Res gestae von Augustus eingemeißelt sind, die ein grundlegendes Modell für den rechtspolitisch westlichen Gedankengang über die Verhältnisse von Recht und Macht aufzeigen.

Im Namen der Fakultät begrüße ich mit Freude sämtliche Teilnehmer, Vortra- gende und insbesondere die Professoren der Universität Bahçeşehir aus Istanbul:

Prof. Nuhoğlu, Dekanin der Juristischen Fakultät, Prof. Yenisey und Prof. Yıldız. Ich weiß, dass diese gemeinsame Initiative in Padua eine erste Etappe, auf einem Weg ist, der Sie weiter nach Berlin führt, verehrte türkische Kollegen, zusammen mit den Studierenden, die ich auch gerne begrüße, und schließlich weiter nach Amerika führt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und hoffe, dass wir es schaffen Ihnen einen positiven Eindruck von dem Aufenthalt in Padua zu verschaffen.

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Patrizia Marzaro

As dean of the International Public and European Department of the Law Fac- ulty of the University of Padova, I am very pleased to mark the start of this very important initiative of the University of Padova.

Our conference today and tomorrow is part of an international cooperation pro- gram promoted and financed by the University of Padova, which has chosen to in- vite criminal law professors of the Bahçeşehir University in Istanbul for a scientific exchange.

I am very honored to welcome my colleague professor Nuhoğlu, Dean of the Law Faculty of the Bahçeşehir University in Istanbul and, from the same Faculty, Prof.

Yenisey, one of the most famous criminal law professors in Turkey. Professor Yenisey is the country’s foremost expert on international and comparative criminal law. Fur- thermore, I would like to welcome professor Yıldız, likewise a criminal law professor at the Law Faculty of the Bahçeşehir University.

However, it is not only the presence of the professors that are testifying the col- laboration between the Bahçeşehir University and the University of Padova that ren- der this day a special one. I am pleased to welcome furthermore 30 Turkish students of the Bahçeşehir University. Finally, I am honored to welcome the Turkish Consul General in Italy, Ms. Aylin Sekìzkök who accepted our invitation to take part to this special institutional and scientific moment of cooperation between the Bahçeşehir University and the University of Padova.

I do wish you an interesting conference and a prosperous collaboration.

Thank you!

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Mauro Ronco

As dean professor of Criminal Law of the University of Padova, it is my pleasure to welcome professor Ayşe Nuhoğlu, professor Ali Kemal Yıldız and professor Feri- dun Yenisey of the University of Istanbul.

They will introduce us to the foundation and perspectives of reform of Turkish criminal law, in light of the influences that the new Turkish law has received from the experiences of Germany, France and Italy in their codification process and case-law practices.

It is not my task to elaborate on the merit of the issues that will be dealt with during this seminar, as far as the new criminal code enacted in Turkey in 2005 is concerned: indeed, as of the 1st June 2005, the new substantive and procedural codes of criminal law have come into force.

What I am interested in, is to make some brief comments as regards the simila- rities concerning the overall implementation of the criminal law system in Italy and Turkey.

As in Italy, also in Turkey the system is overseen by the principle of extrema ratio, according to which the punishment is provided for only when it is necessary for the protection of fundamental legal interests.

Now, notwithstanding the existence of the aforementioned principle of restrictive implementation of criminal punishment, it seems that even in Turkey, as in Italy and in other European countries, it is undergoing an opposite phenomenon, leading to an exponential growth of the criminal sanction both in the trial phase and after the final judgment of conviction.

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I have read, in the written report that prof. Yenisey has sent to us in advance, that the workload as regards the prosecutors has increased substantially in Turkey from 2005 to 2009: in particular, the workload of the Justice of the Peace increased by 58 per cent; the workload of judges increased of 28 per cent, whereas the workload of the Corte di Assise has increased by 10 per cent.

During the same period, the number of inmates, both held in pre-trail custody and serving a final conviction, has doubled, raising from 55.966 of 2005 to 122.662 as of 2010.

These numbers demonstrate the existence of a situation where the instrument of imprisonment is taking a greater importance. The same problem, though with a lower intensity and for a wider period of time, has occurred also in Italy.

It is my opinion that, by way of a preliminary analysis, the substantial increase of crime should be considered a phenomenon which is strictly linked with the mo- dernization process taking place in the society. The latter, by gradually losing the traditional bonds existing among the people, is now exposed with less defenses to the disruptive and destructive tendencies that take place in the human society.

It comes into play, I believe, a basic sociological rule: as the social and traditional bonds among people decrease, it is necessary, in order to contain the destructive tendencies of the society, that law-enforced bonds relying on the use of criminal law should play a greater role. This circumstance takes place notwithstanding the good faith of the law-making bodies that, according to the proposals of the doctrine, would like to narrow the scope of application of criminal law on the basis of the principle of extrema ratio.

Nowadays, a substantial process of intense modernization is certainly taking place in Turkey.

The unintended consequences of these facts require the containment of social deviance through criminal law and criminal punishment, with the expansion of the incarceration instrument.

We are referring to highly complex phenomena, that Western Europe and Italy in particular have dealt with during a much wider period of time, especially from the year 1970 to the year 2000. During this time frame, the aggressiveness of crime to liberty and the properties of citizens has intensified both qualitatively and quan- titatively.

The considerations I have drawn, demonstrate the importance of criminal law and criminal procedure as these instruments are becoming more and more necessary tools to ensure peace in society in compliance with the fundamental rights of citi- zens. The issue of the rights and guarantees of the person throughout the proceeding and during the execution of the punishment is, therefore, a critical point of contem- porary criminal law.

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Il nuovo diritto penale turco: un bilancio dopo sette anni 1 Feridun Yenisey

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il diritto penale nel nuovo sistema della giustizia penale del 2005. - 2.1. Struttura fondamentale. - 2.2. Alcune nuove fattispecie pena- li. - 2.3. Applicazione della lex mitior. - 3. Il procedimento penale nel nuovo sistema della giustizia penale. - 3.1. Struttura fondamentale. - 3.2. Nuovi metodi segreti d’in- dagine. - 3.3. Gli effetti delle nuove leggi penali nella prassi. - 3.4. Custodia cautelare e pena detentiva . - 3.5. Ricorso costituzionale. - 4. Conclusioni.

1. Premessa

Su invito dell’Università di Padova, una delegazione dell’Università di Bahçeşehir si è recata in visita in Italia. Il Max-Planck-Institut di Friburgo, ancora una volta, ha reso possibile l’incontro di penalisti provenienti da Germania, Italia e Turchia, ed ha spalancato una porta verso fruttuose ricerche scientifiche. Dal momento che l’Italia, per quanto riguarda il diritto penale, ha costituito un modello per la Turchia, questa collaborazione scientifica si presenta quanto mai opportuna.

Vorrei qui brevemente riferire sulla pratica attuazione della legislazione del 2005 ed evidenziarne alcuni punti significativi per la prassi.

Vi sono tre epoche nel diritto penale turco, che si succedono compenetrandosi.

La prima epoca è il periodo del diritto Ottomano, quando valeva il diritto islamico.

L’Editto di Gülhane del 1839 avviò le riforme note come Tanzimat, che introdussero il principio nullum crimen sine lege e l’uguaglianza degli esseri umani innanzi alla leg- ge. Il codice penale adottato nel 1858 è una traduzione del Code Napolen del 1810.

1 Traduzione dal tedesco a cura di Attilio Nisco.

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La seconda epoca comincia con l’abolizione della Sharia nel 1924. Il diritto penale in Turchia fu completamente modificato e fu introdotto un ordinamento giuridico laico sotto l’influenza degli ordinamenti nazionali europei. Nel 1926 furono recepiti il codice Zanardelli del 1889 e il codice di procedura penale tedesco del 19292.

La terza epoca comincia con l’introduzione di un nuovo sistema penale nel 2005, che desideriamo illustrare in questa sede. Questo sistema consiste in un nuovo co- dice penale, un nuovo codice di procedura penale ed altre leggi, ancora una volta fortemente influenzati dal diritto francese e dalla legislazione tedesca, come pure dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In alcune parti, per esempio rispetto alla mediazione (art. 253 c.p.p. turco), vi è anche un prestito dal diritto angloamericano.

2. Il diritto penale nel nuovo sistema della giustizia penale del 2005 2.1. Struttura fondamentale

Attraverso il sistema penale, in Turchia, devono essere tutelate in egual misura la sicurezza e la libertà dei cittadini. Nell’art. 1 c.p. turco sono evidenziati, come scopi del codice penale, la tutela dei diritti e delle libertà della persona e, nell’art. 3 c.p., l’obbligo di eguale trattamento. La pena viene “individualizzata” in base a quanto previsto dall’art. 62, co. 2° c.p. Scopi ulteriori della pena sono la prevenzione speciale e la risocializzazione3.

Il sistema penale si fonda sul principio di colpevolezza: nel codice penale sono de- finiti il dolo, il dolo eventuale, la colpa cosciente e incosciente. Nuova è la rinuncia all’irrogazione della pena, quando l’autore, con il suo fatto colposo, ha reso se stesso o la propria famiglia vittima e l’irrogazione di una pena non è necessaria (art. 22 co.

6° c.p.). La ragione di questa disciplina, che s’ispira al § 60 del codice penale tedesco, è, soprattutto, il fatto che le lesioni e l’omicidio colposo avvengono spesso all’interno di famiglie, in particolare in contesti agresti, con molti bimbi piccoli, dove la madre è sovraffaticata da compiti di sorveglianza.

Vale il principio di ultima ratio: la pena viene impiegata solo come ultimo mezzo per tutelare beni giuridici. Questo principio è stato osservato: vi sono meno fattispe- cie penali rispetto al vecchio codice penale.

2 Sul tema si veda il contributo di A. Nisco, in questo volume.

3 La nuova legge sull’esecuzione penale (nr. 5275) precede, di regola, una liberazione condizionata dopo due terzi della pena (art. 107 della legge sull’esecuzione penale). Il disconoscimento senza termine dei diritti dopo la condanna è stato abolito alla luce del concetto di risocializzazione. I diritti, da adesso, vengono fondamentalmente limitati solo durante l’esecuzione della pena (art. 53, co. 2° c.p.; l’art.

14 della costituzione prevede però tuttora che le condanne per atti di terrorismo traggano con sé un disconoscimento dei diritti elettorali).

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Le contravvenzioni sono state in parte abrogate e in parte trasformate in illeciti amministrativi. Vi è una nuova “legge sugli illeciti contravvenzionali”, che regola diritto sostanziale e processuale. Sebbene sia stata più volte modificata, questa legge è stata ben recepita nella prassi. Come via legale contro le decisioni delle autorità amministrative è previsto un “ricorso” alla pretura (asliye mahkemesi) e, contro le decisioni assunte da quest’ultima, un ricorso al tribunale per gli affari penali gravi (agir ceza mahkemesi). Questo sistema misto (diritto penale - diritto amministrativo) ha destato, però, insicurezza tra i tribunali, dal momento che si era abituati, contro le decisioni amministrative, a rivolgersi ai tribunali amministrativi.

2.2. Alcune nuove fattispecie penali

Nella parte speciale sono state introdotte nuove fattispecie penali, come il genoci- dio e i reati contro l’umanità. All’inizio della parte speciale del codice penale vi sono genocidio e reati contro l’umanità (artt. 76, 77 c.p. turco), modellati secondo le disposizioni dello Statuto di Roma. Un procedimento, qual è previsto nello Statuto di Roma, non è però presente. Le fattispecie, inoltre, non sono identiche a quelle dello Statuto. Perciò proponiamo per la Turchia la creazione di un nuovo codice di diritto penale internazionale. Solo in seguito la Turchia dovrebbe ratificare lo Statuto di Roma.

I reati sessuali sono raccolti d’ora in poi sotto il titolo dei reati contro l’intangibi- lità sessuale (art. 102 ss. c.p.) e sono concepiti come reati contro le persone, non più come reati contro la moralità e l’ordine familiare.

L’ineguale posizione di potere di uomini e donne porta, nella società e nella fa- miglia, a una grave discriminazione delle donne. Per “violenza contro le donne” s’in- tende ogni utilizzo della violenza basato sul genere, che provochi lesioni fisiche o sofferenze di tipo sessuale. La Facoltà giuridica dell’Università Bahçeşehir conduce uno studio sull’impedimento della violenza contro le donne, nel cui contesto i di- fensori della vittima debbono essere resi consapevoli dei diritti della vittima, stessa con particolare riferimento ai metodi relativi al suo esame. La mutilazione genitale femminile non è presa in considerazione in Turchia, ma ci sono tuttora casi di matri- moni forzati di bambini. La legge n. 6284 dell’8 marzo 2012 sulla tutela delle donne contro la violenza prevede nuovi poteri di espulsione (per la polizia) nei confronti dell’uomo che minacci violenze e per la tutela tempestiva della donna minacciata come prevenzione della violenza (art. 3).

E veniamo all’offesa della sfera personale e intima.

Nell’ambito dell’“acceleramento del procedimento penale”, con legge n. 6352 del 2 luglio 2012, sono state toccate più leggi. Alcune modifiche riguardano il codice penale turco e la tutela della vita privata da esso prevista.

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Nonostante il legislatore abbia regolato molto scrupolosamente il controllo delle telecomunicazioni (art. 135 c.p.p. e art. aggiuntivo 7 PVSK – legge sulla polizia), ci sono stati, negli ultimi tempi, molti casi in cui alcune registrazioni, venute in essere in violazione del segreto di comunicazione, sono state rese note in internet. Questi dati hanno provocato l’avvio di una serie di procedimenti penali, negli ultimi anni, che hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico. Giacché la maggior parte dei reati contro la vita privata, previsti nel nono titolo, sono delitti punibili a querela e siccome l’entità modesta della pena edittale impediva un’effettiva punizione mediante l’applicazione della sospensione della pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 231 c.p.p., le pene previste per questo settore sono state inasprite. Tuttavia, se l’inasprimento della pena possa servire alla celerità del procedimento, resta una questione aperta.

Anche la pena per il furto è stata modificata dalla legge n. 6352, e ciò perché la sottrazione diffusa di elettricità affaticava considerabilmente i tribunali. Il furto avente ad oggetto energia elettrica (art. 142, co. 1° lett. f c.p.) è stato espunto dal- la fattispecie, e la definizione secondo cui “ogni forma di energia, che possieda un valore economico, (…)” è “intesa come cosa mobile” (art. 141, co. 2° c.p.) è stata abrogata. Questa fattispecie viene ora sanzionata come conseguimento fraudolento di prestazioni (art. 163, co. 3° c.p.: chiunque fa uso di energia elettrica, acqua o gas, a cui si può aver diritto mediante abbonamento, senza il consenso del proprietario ed in modo da impedire la determinabilità della quantità utilizzata, è punito con la detenzione da 1 a 3 anni). Il dato fondamentale, qui, è che la possibilità di pentimento operoso è stata ampliata e integrata (art. 168, co. 5° c.p.: non si procede contro chi, in caso di con- seguimento fraudolento di prestazioni, mostra pentimento operoso per questo fatto e, prima del compimento delle indagini, risarcisce integralmente il danno della vittima, dello Stato o della persona giuridica privata. La pena è ridotta sino alla metà, se il risarcimento del danno avviene prima dell’emissione della sentenza). Da questa regola ci si attende un consistente alleggerimento dei tribunali, perché si calcola che molti degli interessati pagheranno i costi energetici determinatisi, in modo tale che il procedimento possa essere archiviato.

In base alla disciplina transitoria, non sarà irrogata alcuna pena, anche nei casi di persecuzione penale per furto o consumo di energia elettrica, acqua o gas, pendenti sino al momento della pubblicazione della legge n. 6352 del 2 luglio 2012; quando è intervenuta una sentenza definitiva, si estingue la pena con tutte le conseguenze, nel caso in cui il danno sia stato interamente risarcito entro sei mesi.

Benché sia chiaro il proposito di sgravare la giustizia penale, la natura giuridica di questa nuova disciplina è controversa. Se vi s’intravede un’amnistia, essa è incosti- tuzionale, dal momento che per l’amnistia la Costituzione prevede una maggioranza qualificata.

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Oltre a ciò, nel 2012 sono state modificate o abrogate altre fattispecie (artt. 141, 220, 250, 252, 254, 255. 277, 278, 285 e 288 c.p. turco), sulle quali in questa sede non è il caso di soffermarsi.

2.3. Applicazione della lex mitior

L’introduzione di un nuovo codice penale ha avuto, nondimeno, inaspettate con- seguenze dovute al principio dell’applicazione della lex mitior. Nei casi in cui tra le leg- gi penali vigenti al momento del fatto e al momento della sentenza sussiste differenza, si applica ai condannati il diritto più favorevole (art. 7, co. 2° c.p. turco).

Dal momento che tutte le fattispecie penali sono state riformulate e la legge più mite è da applicare anche ai condannati in via definitiva, molte cause penali hanno do- vuto essere nuovamente trattate. Le modifiche nel codice penale hanno recato con sé la conseguenza che i tribunali hanno dovuto occuparsi dei problemi dell’applicazione della lex mitior per i reati commessi prima dell’1 luglio 2005. Questo carico di lavoro ha notevolmente appesantito il sistema giudiziario. Quasi in ogni procedimento pena- le si è dovuto dar luogo ad una nuova trattazione in tutte le istanze. Dal che è risultato aumentato anche il numero dei detenuti in custodia cautelare e a seguito di condanna definitiva. Solo a partire dal 2008 abbiamo nuove sentenze emesse dalle corti superiori per i reati commessi dopo il 2005.

3. Il procedimento penale nel nuovo sistema della giustizia penale 3.1. Struttura fondamentale

Il procedimento penale si svolge in due segmenti: fase delle indagini e fase della persecuzione. La fase delle indagini comincia con la presa di conoscenza, da parte del pubblico ministero, di un fatto di reato sulla base di indizi concreti (art. 160, co. 1°

c.p.p. turco), e termina con l’accettazione dell’atto d’imputazione da parte del tribu- nale (art. 175 c.p.p.). Il pubblico ministero formula l’atto d’imputazione, quando le indagini sono giunte a un esito probatorio sufficiente (art. 170, co. 1° c.p.p.), e lo presenta al tribunale. La fase della persecuzione termina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Si mirava ad una specie di procedimento intermedio, quindi ad un controllo del tribunale sull’imputazione: le imputazioni prive di sufficiente supporto non dovreb- bero essere ammesse al dibattimento, sì da impedire un aggravio superfluo del lavoro dei tribunali con procedimenti che con ogni evidenza terminerebbero con un’asso- luzione. Le decisioni della Corte di Cassazione4 hanno, però, di gran lunga ridimen- sionato l’applicazione di questo precetto (art. 174 c.p.p.). Oggi, biasimevolmente,

4 4. cd 14.11.2007, e. 2007/9641, k. 2007/9382, 4. cd 17.9.2008, e. 2008/7404, k. 2008/16991, 2.

cd 30.6.2008, k. 11973

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come prima del 2005, vengono ammesse al dibattimento imputazioni in assenza di un efficace controllo.

I tribunali sono, ai sensi degli artt. 6, co. 1° e 138 della Costituzione turca, indipen- denti e imparziali. L’indipendenza è garantita in Turchia dall’Alto Collegio dei giudici e dei pubblici ministeri.

Vi sono tribunali e procure specializzati per la criminalità organizzata e il terro- rismo (legge sulla lotta al terrorismo, “TMK”, art. 10, modificato nel 2012, legge n. 6352). Questi tribunali, succeduti ai tribunali per la sicurezza dello Stato, aboliti nel 2004 e riorganizzati in seguito come sezioni di corti d’assise nell’art. 250 c.p.p., sono stati in un primo tempo eliminati dalla legge n. 6352 del 2012, poi nuovamente istituiti con la nuova disciplina dell’art. 10 della legge sulla lotta al terrorismo. L’Alto Collegio dei giudici e dei pubblici ministeri nomina i pubblici ministeri e i giudici presso codesti tribunali, i quali possono indagare o giudicare solo su questo tipo di reati. I rifondati tribunali anti-terrorismo di cui all’art. 10 della legge sulla lotta al terrorismo sono stati dotati di nuovi giudici. Il governo ha potuto, in questo modo, rimuovere qualche giudice e pubblico ministero sottoposto a critiche. Ma le imputazioni pen- denti sono state giudicate sino alla sentenza definitiva con la precedente formazione (art. transitorio 2 della legge 6352). Questa scelta pone però un problema con lo Stato di diritto, con riferimento al principio costituzionale del giudice previsto dalla legge.

La legge n. 6217 del 31 marzo 2011 prevede che, per due anni, ai dibattimenti in pretura non debba partecipare il pubblico ministero. Questo personale è impiegato per le indagini, per creare un collegamento con il processo, affinché la fase d’indagini funzioni meglio ed il dibattimento possa procedere spedito, quando le prove siano state acquisite senza lacune. Presso il giudice di pace (art. 188, co. 2° c.p.p.) e il tri- bunale dei minori in funzione di pretura (art. 25, co. 1° della legge sulla tutela dei minori), il pubblico ministero è già da tempo escluso. Al momento, in Turchia, solo nei dibattimenti in corte d’assise vi è un pubblico ministero a rappresentare l’accusa.

La pubblicità del dibattimento e il dibattimento in un termine adeguato, la presunzio- ne d’innocenza, il diritto ad una difesa effettiva sono le ulteriori componenti di un equo processo. All’accusato devono essere garantiti tempo e possibilità sufficienti a preparare la propria difesa.

Il diritto a consultare gli atti da parte del difensore dell’accusato sottoposto ad arresto può essere limitato solo in modo appropriato. Le modifiche a tal proposito derivate dalla sentenza Mooren5 per il codice di procedura penale tedesco, all’art. 147, dovreb- bero riflettersi anche sull’art. 153 del codice di procedura penale turco. È però un segno positivo che con la legislazione del 2012 (legge n. 6253) l’art. 10 della legge contro il terrorismo sia stato riformato e che la regola, che rendeva inutilizzabile il

5 Corte Edu, Case of Mooren v. Germany, application no. 11364/03 (grand chamber decision), 9 July 2009.

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diritto a consultare gli atti da parte del difensore nei procedimenti in materia di terro- rismo (art. 10, co. 1° lett. d della legge sulla lotta al terrorismo, TMK), sia stata abro- gata. Adesso la consultazione degli atti può essere limitata, anche nei procedimenti in materia di terrorismo, solo secondo le regole generali del codice di procedura penale.

3.2. Nuovi metodi segreti d’indagine

Controllo delle telecomunicazioni: il giudice può disporre il controllo delle teleco- municazioni in presenza di tre presupposti: 1) deve essere stato instaurato un proce- dimento penale; 2) devono sussistere forti indizi concreti rispetto al fatto commesso;

3) deve essere impossibile conseguire la prova in altro modo (art. 135, co. 1° c.p.p.).

Il pubblico ministero può disporre il controllo delle telecomunicazioni in caso di urgenza. Ma la misura disposta dal pubblico ministero deve essere presentata al giudi- ce per la conferma. Se il giudice non la conferma entro 24 ore, i dati acquisiti devono essere distrutti. Il controllo delle telecomunicazioni può essere disposto per tre mesi (art. 135, co. 3° c.p.p.) e può essere prolungato solo una volta per altri tre mesi. In caso di reati commessi in forma organizzata, questo termine può essere prolungato dal giudice più volte, ciascuna per un mese (art. 135, co. 3° c.p.p.).

L’accertamento di dati relativi al traffico, come l’identità del partecipe alla comuni- cazione e l’ubicazione di un telefono portatile, è ammissibile per tutti i reati. Tre altre modalità di controllo, ossia l’ascolto, il tracciamento o l’utilizzo dei segnali, sono am- missibili solo per cataloghi di dati. Le telecomunicazioni del difensore dell’accusato non possono essere controllate (art. 136 c.p.p.).

In caso di archiviazione del procedimento d’indagine, l’interessato deve essere in- formato del provvedimento (art. 137, co. 4° c.p.p.).

Agente sotto copertura: l’agente sotto copertura può essere impiegato solo quando sussistono indizi consistenti e concreti sul commesso fatto di reato. Egli deve rac- cogliere prove in ogni modo a lui possibile, infiltrandosi anche nell’organizzazione criminale (art. 139, co. 4° c.p.p.). L’agente sotto copertura non risponde per i fatti commessi dall’organizzazione criminale, ma non può commettere personalmente rea- ti nel raccogliere le prove (art. 139, co, 5° c.p.p.).

Osservazione tecnica: la polizia, come misura estrema, può osservare, mediante strumenti tecnici e riprendendo immagini, presso il luogo di lavoro o in un luogo accessibile al pubblico, persone contro le quali sussistono forti indizi concreti della commissione di uno dei reati contenuti nell’art. 140 c.p.p. E’ quindi inammissibile la disposizione di simili misure nell’appartamento della persona indagata o imputata (art. 140, co. 5° c.p.p.).

Cooperazione delle autorità di polizia: non essendo la Turchia membro dell’Unione europea, vi sono delle difficoltà nella cooperazione tra autorità di polizia. Non posso- no aver luogo lo scambio di informazioni di polizia ai sensi dell’art. 19 del Trattato di

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Schengen né il controllo transfrontaliero, e neppure l’inseguimento. Anche il sistema d’informazioni di Schengen (SIS) non può essere utilizzato.

Alla polizia turca mancano anche altri strumenti e poteri nell’ambito della coope- razione tra Stati riguardo all’amministrazione della sicurezza e all’adempimento dei compiti di polizia transfrontalieri: (a) gruppi d’indagine comuni; (b) centri comuni;

(c) scambio di impiegati; (d) indagini sotto copertura nel territorio sovrano di Stati pattizi, interrogatori in video- o teleconferenze e via di seguito. Tali poteri sono in- dispensabili per un’indagine completa sulla criminalità transfrontaliera. Le leggi di polizia turche, in tal punto, dovrebbero essere ampliate e modernizzate6.

3.3. Gli effetti delle nuove leggi penali nella prassi

L’Università Bahçeşehir, con la cooperazione del Max-Planck-Institut di Friburgo e della Harvard Kennedy School, ha condotto una ricerca sugli atti giudiziari7. La ricerca abbraccia tre componenti: un’indagine sulla base di 1000 atti provenienti dai tribunali di Istanbul, divenuti definitivi prima del 2011; interviste ad esperti (giudici, pubblici ministeri, avvocati, polizia criminale, docenti universitari) e valutazione delle statisti- che giudiziarie. Sin qui è emerso quanto segue.

Il numero dei reati commessi, essenzialmente, non è aumentato. Le nuove fattispe- cie introdotte, tuttavia, hanno prodotto un piccolo aumento della quantità dei proce- dimenti pendenti. Il carico di lavoro dei pubblici ministeri, a partire dall’introduzione del nuovo codice penale e di procedura penale, dal luglio 2005 al 2007, è stato, non- dimeno, notevolmente incrementato. Il numero degli accusati sottoposti ad arresto, nel tempo considerato, è cresciuto egualmente. Nel 2007 non c’è stata decrescita delle indagini. Ma il numero degli arresti non è diminuito, bensì aumentato.

Le ragioni dell’aumento delle indagini del pubblico ministero sono molteplici: da un lato, l’introduzione di nuove fattispecie di reato e, dall’altro, delle nuove forme se- grete d’indagine hanno avuto un influsso ridotto. Nel 2009, però, i pubblici ministeri hanno dovuto indagare su più casi che nel 2005. La ragione di ciò risiede nel fatto che la polizia ha indagato di più e più accuratamente che in passato. Perciò è aumentato il numero di casi che la polizia ha poi comunicato al pubblico ministero. La promo- zione di quei poliziotti che indagano più di altri (performans kriterleri) fornisce un incentivo ad avviare molteplici procedimenti e a trasmetterli alla procura. Inoltre, la possibilità di denunciare fatti di reato via internet ha favorito le denunce provenienti dai cittadini.

Per sgravare le procure, nel 2005 è stata introdotta la mediazione in materia pe- nale (art. 253 c.p.p.). In caso di reati procedibili a querela, come pure per alcuni reati elencati dalla legge, prima della formulazione dell’imputazione deve essere effettuato

6 F. Yenisey, Kolluk hukuku, Beta, Istanbul 2009, p. 44, 247.

7 Di prossima pubblicazione.

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un tentativo di mediazione. L’utilizzo della mediazione, avvenuto con successo solo in alcune piccole città, in generale non ha prodotto alcun effetto apprezzabile.

Vige inoltre un disbrigo coatto del lavoro da parte dei pubblici ministeri. Il carico di lavoro delle procure è aumentato enormemente. Nonostante questo aumento, i pubblici ministeri sono tenuti in qualche modo a sbrigare almeno l’80% dei procedi- menti pendenti in un anno lavorativo.

La mole di attività e l’obbligo di sbrigare le questioni in un tempo molto breve influenzano in negativo la qualità del lavoro del pubblico ministero. In termini nu- merici, la quantità delle indagini nell’ambito di competenza del giudice di pace è la più alta. L’aumento del carico è visibile in questo settore: 58% dal 2005. La crescita del lavoro nelle preture ammonta al 28% dal 2005. Per le corti d’assise, sempre dal 2005, è del 10%.

3.4. Custodia cautelare e pena detentiva

Il numero complessivo delle persone sottoposte a detenzione (custodia cautelare e pena detentiva) è raddoppiato, dal 2005; da 55.966 nel 2005 si passa a 122.662 nel 2010. Il numero delle persone sottoposte a custodia cautelare è dapprima aumentato di 60.000, dal 2005 al 2007, per stabilizzarsi nel 2008 intorno ai 50.000. In seguito, c’è stato un aumento nel 2010 di 55.000 e di nuovo una diminuzione di 50.000 nel 20118.

Il numero complessivo delle persone sottoposte a custodia cautelare è stato, dal 2003 al 2008, più alto del numero delle persone sottoposte a pena definitiva: c’erano più detenuti in attesa di giudizio che condannati con sentenza definitiva! Questo ri- sultato imprevisto è un segno dell’eccessiva durata dei procedimenti negli anni tra il 2005 e il 2008, a causa degli intralci provocati dall’applicazione della lex mitior.

Se la persona accusata del fatto è gravemente sospetta e se sussiste una delle ragioni per disporre la custodia, quali la fuga o il sospetto concreto di fuga, oppure il pericolo concreto di inquinamento probatorio, e se la pena attesa è in relazione di adegua- tezza con il significato del procedimento, il giudice o il tribunale ha un margine di discrezionalità riguardo l’applicabilità o meno della custodia cautelare (art. 100, co.

1° c.p.p.).

Non ci sono ipotesi di custodia cautelare obbligatoria. Il giudice può però riscon- trare la sussistenza del sospetto di fuga o del pericolo di inquinamento probatorio senza ulteriori motivazioni, se oggetto d’indagine è uno dei reati appartenenti al cata- logo contenuto nell’art. 100, co. 3° c.p.p.. Tuttavia, l’effettivo utilizzo del catalogo di reati di cui all’art. 100, co. 3° c.p.p. ha portato ad un automatismo dell’incarcerazione.

Almeno in caso di seconda proroga della custodia cautelare, secondo la giurisprudenza

8 Judicial statistics 2008, Ankara 2010, p. 8.

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della Corte europea dei diritti dell’uomo, si dovrebbe motivare il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove9.

Vige un divieto di disporre la custodia cautelare per i reati, commessi da adulti, punibili con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a un anno (art. 100, co.

4° c.p.p.) e per i reati puniti fino a 5 anni in caso di minori d’età compresa tra 11 e 15 anni (art. 21 della legge sulla tutela dei fanciulli).

La custodia cautelare per i reati di competenza del giudice di pace o delle preture non può durare più di un anno (art. 102, co.1° c.p.p.). In caso di reati di competenza della corte d’assise, la durata massima della custodia cautelare ammonta a due anni, prolungabili sino a tre anni (art. 102, co. 2° c.p.p.). In caso di criminalità organizzata e terrorismo, la durata della custodia può essere raddoppiata e raggiungere 10 anni (artt. 250, co. 1°, 252, co. 2° c.p.p.).

A causa delle frequenti interruzioni del dibattimento, l’andamento della fase prin- cipale del procedimento è prolungato. A ciò si aggiungono i termini concessi in Tur- chia per le impugnazioni. Perciò ci sono numerosi imputati, che sono stati condannati dal tribunale in prima istanza, ma aspettano la decisione del tribunale di revisione (Revision). Allo scadere del termine di custodia, costoro, tra i quali figurano anche pericolosi criminali, sono liberati dalla custodia cautelare. Per tanto si dovrebbe at- tivare il mezzo d’impugnazione dell’appello (Berufung) e possibilmente velocizzare l’andamento del dibattimento. Solo allora sarà possibile adeguare i termini massimi di custodia cautelare agli standard europei.

Gli indizi concreti, sui quali si basa l’urgenza del sospetto o il pericolo di inquina- mento delle prove, spesso non vengono comunicati in maniera manifesta nell’ordine di custodia. I giudici di cognizione si preoccupano di esser ricusati per imparzialità, nel caso in cui i motivi della custodia siano troppo dettagliati.

Le persone sottoposte a procedimento, temporaneamente arrestate, non hanno, per lo più, un indirizzo fisso. Spesso coloro che sono stati rilasciati non compaiono innanzi al giudice. Perciò c’è una tendenza degli organi della persecuzione penale in favore della sottoposizione a custodia.

La decisione quadro 2002/384/II del Consiglio del 13 giugno 2002 sul mandato d’arresto europeo ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione tra gli stati mem- bri. L’art. 18 del c.p.p. turco, che ancora prevede questo procedimento, non è ancora compatibile con questa decisione quadro. Inoltre, la procedura penale turca ha ab- bandonato l’ordine di custodia in absentia (art. 100 c.p.p.). Tutti gli ordini di custodia, in Turchia, devono essere esposti nell’udienza orale. Se il mandato d’arresto europeo, che può essere diramato in absentia, dovesse un giorno essere impiegabile anche in Turchia, dovrebbero essere emanate delle regole su questo punto, per armonizzare il diritto turco e quello dell’Unione europea.

9 Corte Edu, 19.10.2010 Şeymus uğur and others v. Turkey; Corte Edu, 03.05.2007, Kapar v. Turkey.

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3.5. Ricorso costituzionale

Dal 1987 i cittadini turchi hanno a disposizione, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso interno, il ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ispiran- dosi a questo modello, la riforma costituzionale del settembre 2010 prevede anche per la Turchia l’introduzione di un ricorso costituzionale, che dovrebbe entrare in vigore il 23 settembre 2012 (legge n. 6216 del 30 marzo 2011). Occorrerà attendere per conoscere l’evoluzione di questo strumento nella prassi giudiziaria turca.

4. Conclusioni

Le leggi del 2005 hanno creato un nuovo sistema di giustizia. I tribunali sono stati però caricati, mediante l’applicazione della lex mitior, da un grande lavoro aggiuntivo. Ora vi sono nuove sezioni del tribunale di revisione e il procedimento dovrebbe essere più spedito.

Il controllo del pubblico ministero sulle indagini di polizia ha come conseguenza che le indagini siano condotte in modo più efficiente e senza violazione dei diritti umani.

La severa disciplina prevista dall’art. 217 c.p.p. sui divieti probatori ha sollecitato uno scrupoloso controllo dei pubblici ministeri e dei tribunali sulle indagini di polizia.

Pur non essendo membro dell’Unione europea, la Turchia dovrebbe attuare gli standard europei sul diritto sanzionatorio e processuale sovranazionale ed accresce- re l’efficienza del diritto penale. A questo riguardo, vengono in rilievo soprattutto i seguenti ambiti delittuosi: reati finanziari e truffe, corruzione attiva e passiva, falso nummario, riciclaggio, criminalità organizzata, terrorismo, commercio e traffico di esseri umani, tutela dei minori e delle donne, criminalità informatica, razzismo e xe- nofobia, diritto d’autore, diritto penale dell’ambiente e diritto penale alimentare.

La generale cooperazione giudiziaria in materia penale, riguardante l’estradizione, le rogatorie, la costituzione di squadre comuni per le indagini e la collaborazione tra polizia e dogana, va ulteriormente incentivata.

Sul punto, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria, una grande im- portanza è rivestita dal traffico e dalla tutela dei dati. Il progetto turco di una norma- tiva sulla tutela dei dati dovrebbe diventare presto legge.

Il compito del diritto penale è, per un verso, la garanzia della sicurezza, compresa la persecuzione e la prevenzione della criminalità transfrontaliera, per altro verso, la protezione dei diritti umani e dei valori europei.

Con una collaborazione europea, si può provare ad adempiere a questo compito.

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On Criminal Law and Criminal Justice in the Constitution of the Republic of Turkey1

Lorenzo Pasculli – Chiara Candiotto – Silvio Riondato

Table of Contents: 1. The root problem of the criminal law approach to the Turkish Constitution. - 2. General principles and basic features of the Turkish con- stitutional order. - 2.1. The relation between Constitution and ordinary law and the constitutional review (and its limits). - 2.2. Sovereignty, the role of the state, separa- tion of powers and equality. - 3. The recognition of individual rights and freedoms and their basic means of protection. - 3.1. General provisions concerning human rights and freedoms (and their restrictions). - 3.2. Restrictions to specific individual rights and freedoms. - 4. Means of protection of individual rights and freedoms.

Judicial review and individual application to the Constitutional Court. - 5. Con- stitutional principles of substantive criminal law. - 5.1. Principle of legality. - 5.2.

Principle of personality of the criminal responsibility. - 5.3. Principle of materiality and principle of harm. - 5.4. Principles concerning penalties and measures restrictive of personal liberty. - 6. Constitutional principles of criminal procedure. - 7. The emergency rule.

1. The root problem of the criminal law approach to the Turkish Constitution The authors of this paper recognize themselves in the figure of western criminal lawyers, not properly introduced to the effectiveness of Turkish constitutional and

1 The results of the research of the Authors are entirely fruit of common work and reflections. Lorenzo Pasculli wrote paragraphs 2, 3, 5 and 7; Chiara Candiotto wrote paragraphs 4 and 6; Silvio Riondato wrote the first paragraph. The Authors give thanks to Ali Emrah Bozbayındır, whose collaboration allowed them to overcome also language difficulties.

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criminal law. Most of all, they have no personal experience of the multiversal comple- xity of Turkish civilization and culture – not only legal. This posed serious problems with respect to the ambition of at least trying to understand the meaning of the Turkish Constitution. Such problems can be summarized starting with the risk of a wrong pre-comprehension (Vorverstaendis), as conditioned by “western” acquisitions of many kinds, which are not applicable to the Turkish (not only) legal experience.

The consequent discomfort increased in the experimentation of the supposed remedy consistent in taking advantage of the studies of others2. Indeed, at least at first sight and above all, wide margins of incompatibility of that singular plurality of constitutional theories elaborated for Turkey, also by Turkish authors, emerge. And all such theories are more or less “deviant” compared to the models employed in western countries, while many basic differences are detected, and not unanimously.

We cannot deal with all these aspects, not even briefly, given the economy of this work. It is enough to say that the detected differences in effectiveness (not only) of Law seem to depend, at the end of the day, on the not yet sufficiently matured process of reciprocal approach between traditions of Islamic origin and traditions of Christian origin and vice versa. Two examples would be relevant in this regard: 1) an idea of sovereignty tendentially non-transferable; 2) the particular relation betwe- en “constitutional matters” and statutory reservation: many aspects consolidated as

“object” of statutory reservation by the western constitutionalism in Turkey have been constitutionalised, with consequent stiffening of normative dynamics and – for

2 It is enough to recommend some studies used as a starting point, recalling for any further examination the works cited there: R. Bottoni, Il principio di laicità in Turchia. Profili storici e giuridici, Vita e Pensiero, Milano 2012; A. Serra Cremer, Turkey between the Ottoman Empire and the European Union:

Shifting Political Authority through Constitutional Reform, in Fordham Int’l L.J., 35, 2011-2012, p. 279;

M. Carducci, Il sistema di giustizia costituzionale della Turchia, in L. Mezzetti (ed.), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, t. II, Cedam, Padova 2011, p. 293; F.M. Göçek, The transformation of Turkey:

redefining state and society from the Ottoman Empire to the modern era, Tauris Academic Studies, London 2011; M.G. Sahin, Turkey between the Ottoman Past and the Kemalist Republic, in Yale J. Int’l Aff., 6, 2011, p. 140; T. Oğuzlu, Turkey and the west. The rise of Turkey-centric westernism, in Int’l J., 66, 2010-2011, p. 981; V. Bader, Constitutionalizing secularism, alternative secularisms or liberal-democratic constitutionalism?, in Utrecht L. Rev., 6, 2010, p. 8; E. Özbudun, Ö.F. Gençkaya, Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey, Central European University Press, Budapest-New York 2009; M. Carducci, Teorie costituzionali per la Turchia, in Dir. pubbl. comp. Eur., II, 2008, p.

546; M. Carducci, B. Bernardini d’Arnesano, Turchia, Il Mulino, Bologna 2008; E. Lagro, K.E.

Jørgensen (eds.), Turkey and the European Union: prospects for a difficult encounter, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007; Ö. Kaboglu Ibrahim, Le riforme costituzionali in Turchia, in Dir. pub. Comp. Eur., 2006, p. 20; E. Özbudun, Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy, in Eur. Pub. L., 12, 2006, p. 213; S. Allievi, Le trappole dell’immaginario: islam e occidente, Forum, Udine 2007; Id., Musulmani d’Occidente, Carocci, Roma 2002; E. Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Bari 2001; B. Lewis, Il suicidio dell’Islam, Mondadori, Milano 2002; S. Noja, Storia dei popoli dell’Islam, I (1995, I ed. 1974 Editrice Esperienze), II (1993), III (1994), IV (1990), Mondadori, Milano.

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