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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DAL COMUNE DI TREVIGLIO

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L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI

AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DAL COMUNE DI TREVIGLIO

adottato

dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 7 del 29 gennaio 2019

(2)

INDICE

Art. 1 (Oggetto del regolamento) ...4

Art. 2 (Finalità) ...4

Art. 3 (Pubblicazione dei provvedimenti) ...5

Art. 4 (Principi generali in materia di accesso) ...6

Art. 5 (Accesso alle informazioni) ...7

Art. 6 (Responsabile del procedimento) ...7

Art. 7 (Accesso informale) ...7

Art. 8 (Accesso formale) ...8

Art. 9 (Notifica ai controinteressati) ...9

Art. 10 (Decisioni sulla richiesta di accesso) ...9

Art. 11 (Modalità di accesso) ...10

Art. 12 (Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza) ...11

Art. 13 (Differimento dell’accesso) ...13

Art. 14 (Differimento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici) ...14

Art. 15 (Esclusione dell’accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici) ...14

Art. 16 (Diritto al rilascio di copia) ...15

Art. 17 (Rimborso spese e bollo) ...15

Art. 18 (Accesso dei consiglieri comunali) ...16

Art. 19 (Oggetto dell’accesso civico semplice) ...18

Art. 20 (Legittimazione soggettiva) ...18

(3)

Art. 21 (Responsabile del procedimento) ...18

Art. 22 (Presentazione dell’istanza) ...19

Art. 23 (Accoglimento dell’istanza) ...19

Art. 24 (Ritardata o omessa pubblicazione) ...19

Art. 25 (Oggetto dell’accesso civico generalizzato) ...20

Art. 26 (Legittimazione soggettiva) ...20

Art. 27 (Presentazione dell’istanza) ...20

Art. 28 (Responsabile del procedimento) ...21

Art. 29 (Notifica ai contro interessati) ...21

Art. 30 (Conclusione del procedimento) ...21

Art. 31 (Accoglimento dell’istanza) ...22

Art. 32 (Rifiuto e limitazione dell'accesso civico generalizzato) ...22

Art. 33 (Esclusione dal diritto di accesso civico generalizzato) ...23

Art. 34 (Differimento dell’accesso civico generalizzato) ...23

Art. 35 (Richiesta di riesame) ...24

Art. 36 (Ricorsi) ...24

Art. 37 (Registro generale degli accessi) ...25

Art. 38 (Registro di settore delle istanze di accesso) ...25

Art. 39 (Obbligo di riservatezza) ...25

Art. 40 (Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità) ...26

Art. 41 (Norma di rinvio) ...26

(4)

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diriNo di accesso agli aO, ai daP ed alle informazioni del Comune di Treviglio, ai sensi dello Statuto Comunale, degli arPcoli 10 e 43 del D.lgs. 267/2000, degli arN. 22 e ss. della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 184/2006, del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

2. Il diriNo di accesso documentale è disciplinato dal Capo V della L. 241/90 e dagli arN. 4 - 18 del presente regolamento.

3. Il diriNo di accesso civico alle informazioni, ai daP e ai documenP dell’Amministrazione oggeNo di pubblicazione obbligatoria (c.d. semplice), è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e dagli arN. 19 - 24 del presente regolamento.

4. Il diriNo di accesso civico generalizzato alle informazioni, ai daP e ai documenP dell’Amministrazione è disciplinato dagli arN. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, dagli arN. 25 - 36 del presente regolamento.

Art. 2 (Finalità)

1. L’accesso ai documenP, agli aO e ai daP formaP o detenuP dal Comune nonché l’accesso alle informazioni in possesso del medesimo è finalizzato a garanPre lo svolgimento imparziale delle sue aOvità, a contribuire a verificarne la legiOmità, ad assicurare l’esercizio del diriNo di partecipazione degli interessaP all’aOvità amministraPva e di tutela dei diriO dei ciNadini, nonché a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni isPtuzionali e sull'uPlizzo delle risorse pubbliche.

2. L’esercizio del diriNo di accesso cosPtuisce un corollario del principio di trasparenza dell’aOvità dell’Amministrazione, oltre che un’imprescindibile misura prevenPva dell’illegalità.

3. Il presente regolamento cosPtuisce misura di aNuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità (PTPCTI).

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Art. 3 (Pubblicazione dei provvedimenti)

1. I provvedimenP di caraNere generale sono pubblicaP sul sito isPtuzionale “home page” e sul sito isPtuzionale all’interno della sezione “Il Comune Informa/Accesso Civico e Foia” del Comune di Treviglio.

2. I provvedimenP dei DirigenP e degli organi poliPci sono pubblicaP sul sito isPtuzionale “home page” e all’interno della sezione “Il Comune Informa”, nonché all’Albo on-line nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Piano AnPcorruzione dell’Ente.

3. I provvedimenP di cui ai commi 1 e 2 restano pubblicaP sul sito isPtuzionale del Comune e all’interno della sezione “Il Comune Informa” per un periodo di 5 (cinque) anni, coerentemente con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

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CAPO II

ACCESSO DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 – ACCESSO DEI CONSIGLIERI AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.LGS N. 267/2000

Art. 4 (Principi generali in materia di accesso)

1. Il Comune assicura il diriNo ai soggeO di cui al comma 2 di accedere ai documenP amministraPvi dell’Ente materialmente esistenP al momento della richiesta, ancorché riguardanP aOvità poste in essere da aziende od isPtuzioni comunali o da consorzi o da altri enP cui il Comune partecipa. Tale diriNo è esercitabile fino a quando il Comune ha l’obbligo di detenere i documenP amministraPvi ai quali si chiede di accedere.

2. L’accesso ai documenP amministraPvi, formaP e detenuP stabilmente dal Comune è riconosciuto a chiunque anche a soggeO portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse direNo, concreto e aNuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

3. L’accesso da parte di terzi ai documenP amministraPvi formaP e detenuP dal Comune contenenP daP sensibili di altri soggeO è riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diriNo di riservatezza, ovvero consista in un diriNo della personalità o in un altro diriNo o libertà fondamentale e inviolabile cosPtuzionalmente garanPto.

4. Non sono ammesse richieste generiche relaPve ad informazioni che non abbiano forma di documento amministraPvo o relaPve ad intere categorie di aO e di documenP che comporPno un’aOvità di indagine e di elaborazione daP da parte degli uffici comunali o che siano finalizzate ad un controllo generalizzato dell’aOvità dell’Ente.

5. L’acquisizione di documenP amministraPvi da parte di soggeO pubblici si informa al principio di leale cooperazione isPtuzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della legge 241/1990.

6. Chiunque, prendendo visione di documenP, venga a conoscenza di informazioni errate, inesaNe o incomplete che lo riguardino, ha diriNo di chiedere all'Amministrazione comunale la correzione o l'eliminazione, presentando istanza scriNa presso il medesimo ufficio ove è stato esercitato il diriNo di accesso. Il competente Servizio è tenuto ad espletare gli accertamenP del caso e a comunicare entro trenta giorni gli eventuali intervenP disposP dall'Amministrazione.

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Art. 5 (Accesso alle informazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di accesso, l'Amministrazione uPlizza ogni mezzo idoneo per informare la colleOvità sulla propria aOvità e su ogni altro evento che sia necessario od opportuno portare a conoscenza della generalità degli abitanP.

2. Il Comune può consenPre l'accesso, anche mediante strumenP informaPci, eleNronici e telemaPci, a quelle informazioni che siano ritenute di maggiore interesse e meritevoli di ampia diffusione. L'accesso alle informazioni contenute in strumenP informaPci è consenPto purché vengano poste in essere tuNe le precauzioni che consentano la salvaguardia dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata.

Art. 6 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile di SeNore dell’ufficio competente a formare l’aNo conclusivo o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di quesP, un dipendente.

2. Il Responsabile del procedimento è individuato ai sensi del comma 1 anche nel caso in cui la domanda di accesso riguardi documenP conservaP nell’archivio di deposito. Qualora non sia più esistente o idenPficabile una unità organizzaPva a cui ricondurre la responsabilità del procedimento che ha formato il documento, il responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

3. Se il documento richiesto non è detenuto dal Comune, in quanto di competenza di altra Pubblica Amministrazione, il Responsabile del procedimento trasmeNe la richiesta all’Amministrazione competente e ne dà comunicazione all’interessato.

Art. 7 (Accesso informale)

1. Il diriNo di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legiOmazione del richiedente, non risulP l'esistenza di controinteressaP e sia possibile l'accoglimento immediato.

2. Il richiedente deve indicare il documento oggeNo dell’accesso ovvero gli elemenP che ne consentano l’individuazione, nonché specificare l’interesse direNo, concreto ed aNuale connesso all’oggeNo della richiesta, dimostrare la propria idenPtà e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggeNo interessato.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata all'ufficio competente a formare l'aNo conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ovvero al Segretario Generale,

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laddove l’aNo non sia chiaramente ascrivibile ad un ufficio, che individua l’unità organizzaPva competente ad evadere la richiesta.

4. Il Responsabile del procedimento di accesso, esaminata immediatamente e senza formalità la richiesta, accoglie l’istanza mediante esibizione del documento, estrazione di copia, ovvero altra modalità idonea.

5. Qualora ravvisi la necessità di differire l’accesso il Responsabile del procedimento comunica all’interessato il giorno del riPro o dell’invio della riproduzione della copia dell’aNo o del documento richiesto.

6. Dell’avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia o del suo invio viene conservata apposita annotazione nel documento oggeNo di richiesta di accesso.

7. Qualora l’ufficio competente, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressaP, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 8 (Accesso formale)

1. La richiesta di accesso formale, indirizzata ai soggeO indicaP dal precedente arPcolo 7 comma 3, può essere presentata direNamente all’ufficio protocollo, per via telemaPca alla casella di posta eleNronica cerPficata indicata sul sito dell’Ente: comune.treviglio@legalmail.it, ovvero per fax o posta ordinaria uPlizzando l’apposito modulo, Allegato 1 parte integrante di questo Regolamento, messo a disposizione dal Comune sul proprio sito Internet mediante apposito link sulla home page.

2. Nell’istanza l’interessato deve:

a) dichiarare i propri daP personali idenPficaPvi e, quando occorra, i propri poteri rappresentaPvi;

b) indicare gli estremi del documento di idenPficazione, accompagnato da copia fotostaPca o dalla dichiarazione di conoscenza personale da parte dell’addeNo alla ricezione;

c) indicare gli estremi del documento oggeNo della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, tuO gli elemenP che ne consentano l’individuazione;

d) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse direNo, concreto e aNuale all’accesso;

e) precisare le modalità con cui intende esercitare il diriNo di accesso, specificando se si traNa di visione e/o di estrazione di copia ovvero di richiesta di copia conforme;

f) apporre data e soNoscrizione.

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3. Il procedimento relaPvo all’ accesso formale deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulP chiaramente la legiOmazione del richiedente, il Responsabile del procedimento di accesso, o il funzionario delegato, provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta eleNronica cerPficata (PEC) o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Art. 9 (Notifica ai controinteressati)

1. Il Responsabile del procedimento qualora, in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto dei documenP ad esso collegaP, individui soggeO controinteressaP invia, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta eleNronica cerPficata (PEC) o altro mezzo idoneo a comprovarne l’invio, ai medesimi comunicazione della richiesta di accesso.

2. Sono consideraP controinteressaP i soggeO che dall'esercizio del diriNo di accesso potrebbero vedere pregiudicato il proprio diriNo alla riservatezza.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressaP possono presentare, nelle stesse modalità, una moPvata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte di tuO i controinteressaP, o l’assenza di opposizioni, il Responsabile del procedimento di accesso provvede in merito all’istanza di accesso.

4. Nel caso di documenP contenenP daP sensibili e giudiziari, l’accesso è consenPto nei limiP previsP dalla Legge e nei termini fissaP dall’art. 60 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 10 (Decisioni sulla richiesta di accesso)

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, o dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento di accesso decide sulla medesima con provvedimento moPvato in caso di rifiuto, limitazione o differimento, dandone immediata comunicazione al richiedente.

2. In caso di diniego, nell'aNo devono essere indicaP gli organi presso i quali è possibile presentare ricorso. Decorso inuPlmente il termine di trenta giorni la domanda d'accesso si intende respinta.

3. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile del procedimento di accesso indica all’interessato l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a

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quindici giorni, il richiedente o il soggeNo da lui incaricato, munito di delega scriNa, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenP, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione uPle ad esercitare concretamente il diriNo di accesso. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso ai documenP in esso richiamaP e appartenenP al medesimo procedimento, faNe salve le eccezioni di legge o di regolamento.

4. L’accesso ai documenP non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso il richiedente può aOvare i rimedi di cui all’art. 25, comma 4, della legge 241/90, presentando richiesta di riesame della decisione al difensore civico e ricorso al Tribunale AmministraPvo Regionale.

Art. 11 (Modalità di accesso)

1. Il diriNo di accesso può essere esercitato mediante consultazione del documento da parte del richiedente o di un suo delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di un dipendente delegato.

2. L’accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenP nello stesso richiamaP, se appartenenP al medesimo procedimento, faNe salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.

3. L’accesso ai documenP può essere limitato ad alcune parP, qualora ricorra l’esigenza di differire o escludere l’accesso alle altre parP dei documenP medesimi. Il Responsabile del procedimento, o il funzionario delegato, provvede altresì a rendere non intelligibili i daP personali non perPnenP o se sensibili o giudiziari, qualora non indispensabili alle specifiche finalità di accesso agli aO.

4. Non è consenPto asportare i documenP dal luogo presso cui sono daP in visione o alterarli in qualsiasi modo.

5. L’esame dei documenP è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso dei cosP e dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenPcata, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

6. Qualora l’istanza sia pervenuta per via telemaPca, ovvero le informazioni siano contenute in strumenP informaPci, l’accesso agli aO richiesP è aNuato, ove possibile, mediante l’invio dei documenP informaPci all’indirizzo di posta eleNronica dal quale proviene la richiesta.

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7. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del decreto legislaPvo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 13 novembre 2014, nel rispeNo della disciplina in materia di traNamento daP personali contenuta nel decreto legislaPvo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le richieste di accesso formale, debitamente protocollate, sono conservate all’interno del fascicolo al quale la richiesta di accesso si riferisce.

Art. 12 (Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza)

1. TuO gli aO dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli definiP riservaP per espressa indicazione di legge o di regolamento.

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni il diriNo di accesso è escluso:

a) per i documenP coperP da segreto di Stato ai sensi delle legge 24 oNobre 1977, n. 801 e, successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsP dalla legge, dal regolamento governaPvo di cui al comma 6 dell’art, 24 della legge n. 241/1990 e dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo arPcolo; i documenP contenenP informazioni connesse agli interessi di cui alla presente leNera sono consideraP segreP solo nell’ambito e nei limiP di tale connessione;

b) nei procedimenP tributari, per i quali restano ferme le parPcolari norme che li regolano;

c) nei confronP dell’aOvità della Pubblica Amministrazione direNa all’emanazione di aO normaPvi, amministraPvi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le parPcolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenP seleOvi, nei confronP dei documenP amministraPvi contenenP informazioni di caraNere psico-aOtudinale relaPve a terzi.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni sono individuaP i seguenP documenP soNraO all'accesso:

a) I documenP relaPvi agli accertamenP medico-legali e la relaPva documentazione, nonché i documenP e gli aO comunque relaPvi alla salute o concernenP le condizioni psicofisiche od aOnenP alla sfera sessuale delle persone, faNo salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente arPcolo;

b) I documenP relaPvi alla vita privata dei dipendenP, anche in quiescenza, dei collaboratori esterni avenP a qualsiasi Ptolo un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, dei soggeO estranei all'Amministrazione membri di organi collegiali e commissioni presso l'Amministrazione;

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c) I documenP relaPvi a procedure concorsuali o seleOve contenenP informazioni di caraNere psicoaOtudinale;

d) I processi verbali delle sedute segrete di Consiglio il cui contenuto non è richiamato in aO deliberaPvi;

e) I verbali delle riunioni di Consiglio o di Commissioni consiliari nelle parP riguardanP aO, documenP ed informazioni soNraO all’accesso;

f) I pareri legali relaPvi a controversie in aNo o potenziali e la corrispondenza relaPva, salvo che gli stessi cosPtuiscano presupposto logico giuridico di provvedimenP assunP dal Comune e siano in quesP ulPmi richiamaP;

g) Gli aO e la corrispondenza inerenP la difesa dell'Amministrazione nella fase precontenziosa e contenziosa;

h) Le note, appunP e ogni elaborazione degli uffici con funzione di studio preliminare del contenuto di aO;

i) Gli aO dei privaP occasionalmente detenuP in quanto non scorporabili da documenP direNamente uPlizzaP e, comunque, gli aO che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministraPve;

j) La documentazione relaPva alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di caraNere commerciale, industriale e finanziario, comunque uPlizzata ai fini dell'aOvità amministraPva;

k) La documentazione aOnente a procedimenP penali, ovvero uPlizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliaPve, arbitrali e l’istruNoria di ricorsi amministraPvi prodoO dal personale dipendente;

l) I documenP che il Sindaco dichiara temporaneamente, con esplicite moPvazioni, riservaP;

m) La documentazione relaPva a sistemi di sicurezza aOvaP o da aOvare presso le struNure dell’Ente;

n) I progeO inerenP le caserme o edifici adibiP a servizi di pubblica sicurezza;

o) I fascicoli dei dipendenP comunali nella parte riguardante situazioni personali e familiari, stato di salute, selezioni psico-aOtudinali rapporP informaPvi;

p) DocumenP relaPvi all’aOvità assistenziale del Comune se riguardanP singole persone o singoli nuclei familiari, faNa eccezione per i daP da inserire per obbligo di legge nella sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contribuP, sussidi, vantaggi economici;

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q) Domande di tariffe agevolate o di esenzione per servizi comunali prescolari, di mensa, di trasporto scolasPco e similari nonché i documenP allegaP per la sola parte riguardante la vita privata delle persone in relazione a possibile stato di indigenza;

r) ProgeO e aO che cosPtuiscono espressione di aOvità intelleNuale non richiamaP in provvedimenP amministraPvi;

s) Le segnalazioni di illeciP e di irregolarità effeNuate dai dipendenP pubblici (c.d.

Whistleblower)

4. Il divieto di accesso può riguardare anche solo una parte del documento.

5. I provvedimenP relaPvi ai casi di esclusione sono adoNaP dal Responsabile di SeNore del procedimento di accesso.

6. E’ comunque garanPto l’accesso ai documenP amministraPvi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenP contenenP daP sensibili e giudiziari ovvero daP idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso è consenPto nei limiP e nei termini previsP dagli arN. 59 e 60 del decreto legislaPvo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 (Differimento dell’accesso)

1. Il Responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenP amministraPvi nei seguenP casi:

a) nella fase di predisposizione di aO e provvedimenP, anche in relazione ad aOvità di vigilanza o ispeOve, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, per l’esigenza di non pregiudicare l’aOvità dell’Amministrazione;

b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalP pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;

c) nelle procedure concorsuali o seleOve fino all’esaurimento dei relaPvi procedimenP ad eccezione degli elaboraP del candidato richiedente; nei concorsi per Ptoli ed esami il candidato può richiedere copia dei verbali contenenP i criteri di valutazione dei Ptoli stessi;

d) richiesta di documenP contenenP daP personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei daP personali, risulP necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'aOvità necessaria per far valere o difendere un diriNo in sede giurisdizionale;

e) per le segnalazioni, gli aO o esposP di soggeO privaP o pubblici fino a quando non sia conclusa la relaPva istruNoria.

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2. Il differimento dell’accesso può riguardare anche una parte dell’aNo.

3. Il provvedimento di esclusione temporanea dall'accesso deve indicare il periodo e le esigenze per le quali vige l'esclusione.

Art. 14 (Differimento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici)

1. FaNa salva la disciplina prevista dall’art. 162 del D.lgs. 50/2016 per gli appalP secretaP o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, il diriNo di accesso agli aO delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalP pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggeO che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristreNe e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggeO che hanno faNo richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggeO che sono staP invitaP a presentare offerte e all'elenco dei soggeO che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggeO la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consenPto l'accesso all'elenco dei soggeO che hanno faNo richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte del Comune, dei nominaPvi dei candidaP da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

2. Gli aO sopra indicaP non possono essere comunicaP a terzi o resi in qualsiasi altro modo noP fino alla scadenza dei termini ivi previsP.

3. L'inosservanza di quanto previsto dai due precedenP commi rileva ai fini dell’applicazione dell'arPcolo 326 del codice penale sulla rivelazione ed uPlizzazione di segreP di ufficio per i pubblici ufficiali o per gli incaricaP di pubblici servizi.

Art. 15 (Esclusione dell’accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici)

1. FaNa salva la disciplina prevista dall’art. 162 del D.lgs. 50/2016 per gli appalP secretaP o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diriNo di accesso e ogni forma

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di divulgazione degli aO delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contraO pubblici in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giusPficazione della medesima che cosPtuiscano, secondo moPvata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreP tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiP dai soggeO tenuP all'applicazione del codice dei contraO di cui al D.lgs. 50/2016, per la soluzione di liP, potenziali o in aNo, relaPve ai contraO pubblici;

c) alle relazioni riservate del direNore dei lavori, del direNore dell’esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggeNo esecutore del contraNo;


d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore uPlizzaP dal Comune o dal gestore del sistema informaPco per le aste eleNroniche, ove coperP da diriO di privaPva intelleNuale.

2. In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giusPficazione della medesima che cosPtuiscano, secondo moPvata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreP tecnici o commerciali, è consenPto l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contraNo.

3. Il Comune può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il caraNere di riservatezza delle informazioni che il Comune stesso rende disponibili durante tuNa la procedura di appalto.

Art. 16 (Diritto al rilascio di copia)

1. Di tuO gli aO e i documenP, compresi gli allegaP inseriP come parte integrante, può essere rilasciata copia nei limiP e secondo le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. L’interessato ha diriNo di chiedere ed oNenere documenP informaPci anche in copia cartacea.

Può altresì richiedere copia sia cartacea che su supporto digitale di documenP che Il Comune ha a disposizione su supporto informaPco ma il cui originale è cartaceo.

3. il Responsabile del procedimento provvede ad inviarne copia alla casella di posta eleNronica del richiedente solo se cerPficata o per raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano ovvero, su richiesta, a salvarne copia su supporto informaPco fornito dal Comune a spese dell’interessato.

Art. 17 (Rimborso spese e bollo)

(16)

1. L’esame dei documenP è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione, per supporP informaPci, dei diriO di ricerca e visura.

2. Quando l’invio delle informazioni o delle copie dei documenP è richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenP per la spedizione o l’inoltro.

3. Le modalità di rimborso, i cosP di riproduzione dei documenP su supporto cartaceo ed informaPco, i diriO di visura e ricerca, di spedizione ed inoltro, sono determinaP dalla Giunta Comunale.

4. Per tuO i documenP riprodoO integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informaPci o telemaPci, il rilascio di copie è sosPtuito dall'indicazione delle modalità per l'accesso agli stessi mezzi informaPci o telemaPci.

5. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenPcate, con le modalità previste dall'art. 18 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislaPve e regolamentari in materia di documentazione amministraPva, previo pagamento delle spese per il bollo.

Art. 18 (Accesso dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali hanno diriNo di oNenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enP da esso dipendenP tuNe le noPzie e le informazioni in loro possesso, uPli all’espletamento del proprio mandato; essi esercitano tale diriNo mediante richiesta, anche verbale.

2. I consiglieri comunali hanno, altresì, diriNo di accesso mediante richieste di copie. Essi esercitano tale diriNo con richiesta scriNa, sulla base del modello, Allegato 2 parte integrante di questo Regolamento, messo a disposizione sul sito web isPtuzionale.

3. I consiglieri comunali sono esentaP dal pagamento dei cosP di riproduzione. Quando la produzione dei documenP risulta essere molto dispendiosa sono adoNate, d’intesa con il consigliere, modalità di accesso che determinano per l’Ente il minor aggravio possibile perseguendo il giusto contemperamento tra il diriNo del consigliere al più ampio esercizio della funzione di controllo e di iniziaPva ed il principio di economicità dell’aOvità amministraPva.

4. Non può essere inibito ai consiglieri, in quanto è aOnente all’espletamento delle loro funzioni, l’esercizio del diriNo di accesso agli aO interni, ai documenP dichiaraP riservaP e agli aO preparatori.

5. I consiglieri comunali sono tenuP al segreto nei casi specificatamente determinaP dalla legge.

(17)

6. Non è consenPto ai consiglieri l’uso delle informazioni e delle copie dei documenP oNenute, per fini diversi dall’espletamento del mandato; parimenP i predeO documenP non potranno essere consegnaP a terzi.

7. Al consigliere che intenda accedere ad un aNo o ad un’informazione al di fuori dell’esercizio del mandato si applicano le disposizioni previste per l’accesso dei ciNadini.

(18)

CAPO III

ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (c.d. SEMPLICE)

Art. 19 (Oggetto dell’accesso civico semplice)

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, chiunque ha il diriNo di richiedere documenP, informazioni o daP oggeNo di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa anche in maniera parziale.

Art. 20 (Legittimazione soggettiva)

1. L’esercizio del diriNo di accesso civico non è soNoposto ad alcuna limitazione quanto alla legiOmazione soggeOva del richiedente.

2. L’istanza di accesso civico contenente le complete generalità del richiedente con i relaPvi recapiP e numeri di telefono, idenPfica i daP, le informazioni o i documenP oggeNo di pubblicazione obbligatoria. Essa non richiede moPvazione ed è gratuita.

Art. 21 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale affida al Responsabile del seNore competente in materia l’aOvità istruNoria ed ogni altro adempimento ad esso inerente, compresa la stesura del provvedimento da soNoporre alla firma del Responsabile del procedimento.

2. Ai sensi dell’art. 43, comma 5, del D.lgs. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di segnalare all’ufficio per i procedimenP disciplinari dell’Ente, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione ai fini dell’eventuale aOvazione del procedimento disciplinare e li segnala al Sindaco e al Nucleo di valutazione interno ai fini dell’aOvazione delle altre forme di responsabilità.

(19)

Art. 22 (Presentazione dell’istanza)

1. La richiesta di accesso civico è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, uPlizzando l’allegato modello - Allegato 3, che si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso moPvato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

2. La richiesta di accesso civico può essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per via telemaPca, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, tramite posta eleNronica all'indirizzo:

segretario@comune.treviglio.bg.it o tramite posta eleNronica cerPficata all'indirizzo di posta eleNronica cerPficata del Comune: comune.treviglio@legalmail.it , ovvero tramite fax o posta ordinaria inviata alla sede del Comune o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente, e comunque nelle forme indicate nel sito isPtuzionale del Comune, nella parte dedicata all’accesso civico al seguente collegamento: Il Comune Informa/Accesso Civico e Foia.

Art. 23 (Accoglimento dell’istanza)

1. In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento di accesso civico trasmeNe la richiesta ricevuta al Responsabile del SeNore competente e ne informa il richiedente.

2. Il Responsabile di SeNore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, pubblica sul sito del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relaPvo collegamento ipertestuale.

3. Qualora quanto richiesto risulP già pubblicato, il Responsabile di SeNore ne dà comunicazione al richiedente indicando il relaPvo collegamento ipertestuale.

Art. 24 (Ritardata o omessa pubblicazione)

1. Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'informazione, del dato o del documento oggeNo dell’istanza, il richiedente può ricorrere al Ptolare del potere sosPtuPvo di cui all'arPcolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il Ptolare del potere sosPtuPvo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito isPtuzionale del Comune, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relaPvo collegamento ipertestuale.

(20)

CAPO IV

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Art. 25 (Oggetto dell’accesso civico generalizzato)

1. Ai sensi dell’art. 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, chiunque ha diriNo di accedere a daP, a informazioni e a documenP formaP o detenuP dal Comune, ulteriori rispeNo a quelli oggeNo di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel rispeNo dei limiP relaPvi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanP, secondo quanto previsto dall’arPcolo 5-bis del medesimo Decreto.

Art. 26 (Legittimazione soggettiva)

1. L’esercizio del diriNo di accesso civico generalizzato non è soNoposto ad alcuna limitazione quanto alla legiOmazione soggeOva del richiedente.

2. L’istanza di accesso civico, da fare uPlizzando l’allegato modello Allegato 4, deve contenere le complete generalità del richiedente con relaPvi recapiP e numeri di telefono, deve idenPficare, al fine di consenPrne la facile individuazione, i daP, le informazioni o i documenP oggeNo di disamina e non richiede moPvazione.

3. Non è ammessa richiesta di accesso di natura meramente esploraPva ovvero per un numero di daP, di informazioni o di documenP manifestamente irragionevole, tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’aOvità dell’Ente.

Art. 27 (Presentazione dell’istanza)

1. Il richiedente può presentare la richiesta per via telemaPca, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 tramite posta eleNronica cerPficata all'indirizzo del Comune: comune.treviglio@legalmail.it, ovvero tramite fax, posta ordinaria inviata alla sede del Comune o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente ovvero all’ufficio che dePene i daP e i documenP oggeNo della richiesta e comunque nelle forme indicate sul sito isPtuzionale del Comune, nella parte dedicata all’accesso civico generalizzato al seguente collegamento: Il Comune Informa/Accesso Civico e Foia.

(21)

Art. 28 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile dell’ufficio competente a formare l’aNo o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di quesP, un dipendente delegato all’aOvità istruNoria ed ad ogni altro adempimento inerente il procedimento di accesso.

2. Se il documento, l'informazione o il dato richiesP risultano essere già pubblicaP sul sito isPtuzionale dell’Ente il Responsabile del procedimento di accesso indica tempesPvamente al richiedente il relaPvo collegamento ipertestuale.

Art. 29 (Notifica ai contro interessati)

1. Il Responsabile del procedimento, o il dipendente delegato, qualora, in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto dei documenP ad esso collegaP, individui, ai sensi dell'arPcolo 5-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, soggeO controinteressaP e cioè Ptolari di interessi connessi alla protezione dei daP personali in conformità al D.lgs. 196/2003 o alla libertà e segretezza della corrispondenza, intesa in senso lato ex art. 15 CosPtuzione oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intelleNuale, il diriNo d’autore e di segreP commerciali), invia, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta eleNronica cerPficata (PEC) o altro mezzo idoneo a comprovarne l’invio, ai medesimi comunicazione della richiesta di accesso. L’invio della comunicazione ai controinteressaP sospende la decorrenza dei termini.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressaP possono presentare, nelle stesse modalità, una moPvata opposizione alla richiesta di accesso. Il termine previsto per la conclusione del procedimento, conPnua a decorrere dal momento in cui il controinteressato presenta opposizione, ovvero decorso infruNuosamente il termine di 10 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione da parte di tuO i controinteressaP.

3. Possono essere controinteressaP anche le persone fisiche interne al Comune (componenP degli organi di indirizzo, dirigenP, Ptolari di posizione organizzaPva, dipendenP, componenP di altri organismi).

Art. 30 (Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e moPvato entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. Del provvedimento è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressaP.

(22)

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici competenP informazioni sull’esito delle istanze.

Art. 31 (Accoglimento dell’istanza)

1. In caso di accoglimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmeNere tempesPvamente al richiedente i daP o i documenP richiesP.

2. Il rilascio di daP o documenP in formato eleNronico è gratuito salvo il rimborso effeOvamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporP materiali, mentre il rilascio di copia cartacea è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione secondo il tariffario approvato dalla G.C. n. 252 del 17/11/2004. Si rimanda a quanto stabilito dal precedente art. 17 del presente Regolamento.

3. Nel caso di opposizione dei controinteressaP, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile del procedimento comunica loro l’accoglimento dell’istanza, al fine di consenPre ai medesimi di richiedere il riesame. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione ai controinteressaP dell’accoglimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmeNere al richiedente i daP, le informazioni o i documenP richiesP.

4. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ricorso al difensore civico ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto legislaPvo n. 33/2013, come modificato con Decreto legislaPvo n. 97/2016.

Art. 32 (Rifiuto e limitazione dell'accesso civico generalizzato) 1. Ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013, come modificato con Decreto legislaPvo n.

97/2016, l’accesso civico generalizzato è negato nei casi previsP dalla legge; in parPcolare per evitare un pregiudizio concreto ad un interesse pubblico, inerente:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le quesPoni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la poliPca e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reaP e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di aOvità ispeOve.

(23)

2. L’accesso civico è, altresì, negato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenP interessi privaP:

a) la protezione dei daP personali, in conformità con la disciplina legislaPva in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intelleNuale, il diriNo d’autore e i segreP commerciali.

3. Qualora sussistano i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente arPcolo, il Responsabile del procedimento di accesso generalizzato provvede in merito con aNo espresso e moPvato.

4. Se i limiP all'accesso riguardano solo alcuni daP o alcune parP del documento, l'accesso è consenPto agli altri daP e alle altre parP.

Art. 33 (Esclusione dal diritto di accesso civico generalizzato)

1. Il diriNo di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieP di accesso o divulgazione previsP dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispeNo di specifiche condizioni, modalità o limiP, inclusi quelli di cui all’arPcolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e come individuaP all’art. 12 del presente Regolamento.

2. I limiP all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privaP individuaP nei commi 1 e 2 dell’art. 32 si applicano unicamente per il periodo necessario in relazione alla natura del dato.

3. Per la definizione delle esclusioni e dei limiP all’accesso civico di cui al presente arPcolo, si rinvia alle linee guida dell’Autorità Nazionale AnPcorruzione, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs.

33/2013.

Art. 34 (Differimento dell’accesso civico generalizzato)

1. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privaP individuaP nei commi 1 e 2 dell'art. 32 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

2. L’esercizio dell’accesso civico generalizzato è differito quando siano accertate interferenze negaPve tra un eventuale accesso civico e il buon andamento dell’aOvità amministraPva, al fine di salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenP, in relazione ai documenP la cui conoscenza possa compromeNere il regolare svolgimento dell’azione amministraPva.

(24)

3. Il provvedimento di differimento deve essere moPvato ed indicare la durata e il termine di tale differimento.

4. Il provvedimento di differimento sospende il termine di conclusione del procedimento di accesso.

Art. 35 (Richiesta di riesame)

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale, di differimento dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressaP, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame, uPlizzando il modulo Allegato 5 e messo a disposizione sul sito isPtuzionale del Comune, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente che decide con provvedimento moPvato, entro il termine di venP giorni.

2. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei daP personali in conformità con la disciplina legislaPva in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza consulta il Garante per la protezione dei daP personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione inviata al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predeO dieci giorni.

4. In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può altresì aOvare l'intervento sosPtuPvo ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9- ter della legge 241/1990.

Art. 36 (Ricorsi)

1. Il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico Regionale, in caso di diniego totale o parziale, differimento o mancata risposta entro i termini.

2. Il ricorso può essere proposto dai controinteressaP nei casi di accoglimento della richiesta di accesso.

3. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento di accesso o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale AmministraPvo Regionale ai sensi dell’arPcolo 116 del Codice del processo amministraPvo di cui al D. Lgs. N. 104/2010.

(25)

CAPO V - NORME FINALI

Art. 37 (Registro generale degli accessi)

1. Sul sito web del Comune, nell’apposita sezione “Il Comune Informa/Accesso Civico e Foia, viene pubblicato e aggiornato, a cura dell’ufficio Segreteria Generale, il registro generale annuale delle richieste di accesso, uPlizzando il modello allegato denominato “Registro Generale istanze di accesso” (Allegato 6)

2. Il registro generale, che viene aggiornato con cadenza almeno semestrale, conPene tuNe le informazioni sulle richieste di accesso che i responsabili di servizio/Ptolari di posizione organizzaPva dell’Ente inviano all’ufficio protocollo.

Art. 38 (Registro di settore delle istanze di accesso)

1. Presso ogni seNore dell’Ente viene tenuto e costantemente aggiornato il registro annuale di seNore delle istanze di accesso, uPlizzando l’allegato modello denominato “Registro di SeNore istanze di accesso” (Allegato 7), che è parte integrante e sostanziale di questo regolamento.

2. Semestralmente, comunque non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno solare, i Responsabili di servizio/Ptolari di posizione organizzaPva dell’Ente provvedono ad inviare all’ufficio protocollo, a mezzo di posta eleNronica isPtuzionale, il registro di seNore aggiornato e completo in tuNe le sue parP.

3. Il Responsabile di servizio/Ptolare di posizione organizzaPva risponde della regolare tenuta del registro.

Art. 39 (Obbligo di riservatezza)

1. Il personale operante presso le unità organizzaPve dell’Ente è tenuto al segreto d’ufficio e professionale; non può trasmeNere a chi non ne abbia diriNo informazioni riguardanP provvedimenP od operazioni amministraPve, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente regolamento e dalla normaPva vigente.

(26)

Art. 40 (Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all’esecuPvità della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. L’entrata in vigore del presente regolamento determinerà l’abrogazione del “Regolamento che disciplina i diriNo di accesso ai documenP amministraPvi del Comune – L. 241/1990, adoNato dal Consilio comunale con deliberazione n. 24 del 21/10/1993, nonché ogni altra disposizione contenuta in altri regolamenP comunali contrastante o comunque incompaPbile con il medesimo.

3. L’Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet isPtuzionale, nella home page e, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nelle sezioni “Il Comune Informa/RegolamenP e il Comune Informa/Accesso Civico”. 


4. Copia del Regolamento sarà, inoltre, inviata, in modalità telemaPca:

• alla Commissione per l’accesso agli aO isPtuita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effeO di cui all’art. 11, comma 3 del DPR 184/2006 e in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli arPcoli 22 e 27 della legge n.

241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni;

• al Segretario comunale – Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

• ai Consiglieri comunali e agli Assessori;

• ai Responsabili dei seNori e servizi comunali e per il loro tramite a tuO i 
 dipendenP dell’ente;

• all’Organo di revisione contabile dell’Ente;

• al Nucleo di valutazione interno. 


Art. 41 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normaPve in materia, anche sopravvenute, se e in quanto applicabili.

2. Per l’esercizio del diriNo di accesso: a) in materia ambientale si rinvia alla speciale disciplina di seNore, D.lgs. n. 195 del 19/08/2005; b) agli aO delle imprese di assicurazione si rinvia all’apposita norma del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni). 


(27)

3. TuO i rinvii normaPvi contenuP nel presente regolamento si intendono di natura dinamica.

La modifica di norme legislaPve vigenP o l’emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automaPco del presente regolamento.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, può comportare l’applicazione delle sanzioni in materia di responsabilità civile, penale, amministraPva, contabile, disciplinare, previste dalla vigente normaPva alla quale si rinvia. 


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