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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Venerdì, 18 gennaio 2013

Anno 154° - Numero 15

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l’anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l’abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell’abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247.

Nuova disciplina dell’ordinamento della

professione forense. (13G00018) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche ed integrazioni ai decreti le- gislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della diretti- va 2011/94/UE recante modifiche della diret- tiva 2006/126/CE, concernente la patente di

guida. (13G00019) . . . Pag. 34

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 9 gennaio 2013.

Modifi che al decreto 3 marzo 2013 con- cernente la situazione di grave criticità nella gestione dei rifi uti urbani nella provincia di

Roma. (13A00382) . . . Pag. 55

Ministero dell’economia e delle fi nanze

DECRETO 12 novembre 2012.

Riattivazione della Commissione medica di

verifi ca de L’Aquila. (13A00374) . . . Pag. 55

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 dicembre 2012 , n. 247 .

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

Disciplina dell’ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costitu- zionali, della normativa comunitaria e dei trattati interna- zionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L’ordinamento forense, stante la specifi cità della funzione difensiva e in considerazione della primaria ri- levanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicu- ra la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli av- vocati, indispensabili condizioni dell’effettività della di- fesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l’affi damento della collettività e della clien- tela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei compor- tamenti e la cura della qualità ed effi cacia della prestazio- ne professionale;

d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazio- ni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All’attuazione della presente legge si provvede me- diante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dal- la richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione

tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono es- sere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

Disciplina della professione di avvocato 1. L’avvocato è un libero professionista che, in liber- tà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono es- sere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universi- tario di durata non inferiore a quattro anni, hanno supera- to l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente leg- ge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette fun- zioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi.

L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessa- zione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esa- me di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è sog- getto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

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6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressa- mente individuate relative a specifi ci settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’atti- vità giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, siste- matico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazio- ne di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusi- vo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società control- lante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusiva- mente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circonda- riale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

Doveri e deontologia

1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azio- ne professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’uffi cio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d) , e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specifi camente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con al- tri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, ri- spondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.

Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratte- rizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi ag- giornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, com- ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deon- tologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale .

Art. 4.

Associazioni tra avvocati e multidisciplinari 1. La professione forense può essere esercitata indi- vidualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre con- ferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’auto- nomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudi- zio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle as- sociazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro del- la giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti.

La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associa- zioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l) . La sede dell’as- sociazione è fi ssata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio pro- fessionale nella sede della associazione. L’attività profes- sionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 co- stituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono deter- minati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente arti- colo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’al- bo per un periodo non inferiore ad un anno con provve- dimento disciplinare defi nitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusiva- mente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

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Art. 5.

Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de- creto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legi- slativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi nanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta gior- ni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ulti- mo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dell’originario decreto.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Go- verno si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’esercizio della professione foren- se in forma societaria sia consentito esclusivamente a so- cietà di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a) ;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della perso- nalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifi ca prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del profes- sionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’or- dine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della socie- tà tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competen- za disciplinare dell’ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radia- zione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualifi care i redditi prodotti dalla società tra av- vocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fi ni pre- videnziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni;

m) stabilire che l’esercizio della professione foren- se in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è sog- getta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichi- no, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi - nanza pubblica.

Art. 6.

Segreto professionale

1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto pro- fessionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circo- stanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di con- sulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano an- che nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgo- no il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi af- fi nché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 co- stituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l’imme- diato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 7.

Prescrizioni per il domicilio

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inseri- re nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affi nità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive

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modifi cazioni. Ogni variazione deve essere tempestiva- mente comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende vali- damente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elet- tronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fi ne di consentire notifi che di atti e comuni- cazioni per via telematica da parte degli uffi ci giudiziari.

3. L’avvocato che stabilisca uffi ci al di fuori del circon- dario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscri- zione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’uffi cio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano uffi cio nel circondario ove ha sede l’ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengo- no l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contribu- to annuale per l’iscrizione all’albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 8.

Impegno solenne

1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato as- sume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la for- mula: «Consapevole della dignità della professione foren- se e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fi ni della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

Art. 9.

Specializzazioni

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottene- re e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giu- stizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito po- sitivo di percorsi formativi almeno biennali o per com- provata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali posso- no stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comun- que, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per compro- vata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvoca- ti, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base del- la valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai per- corsi formativi nonché dei titoli ai fi ni della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 sta- bilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusiva- mente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non com- porta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici uni- versitari possono indicare il relativo titolo con le oppor- tune specifi cazioni.

Art. 10.

Informazioni sull’esercizio della professione 1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifi ci e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubbli- camente con qualunque mezzo, anche informatico, deb- bono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente arti- colo costituisce illecito disciplinare.

Art. 11.

Formazione continua

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e co- stante aggiornamento della propria competenza profes- sionale al fi ne di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministra- zione della giustizia.

2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro manda- to; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’al- bo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;

i componenti di organi con funzioni legislative e i com- ponenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

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3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’as- solvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle asso- ciazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.

4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fi ni di lucro.

5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribu- ite dall’articolo 117 della Costituzione, possono discipli- nare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 12.

Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra profes- sionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini ter- ritoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, poliz- za assicurativa a copertura della responsabilità civile de- rivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e va- lori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra pro- fessionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, ap- posita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conse- guenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al con- siglio dell’ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 13.

Conferimento dell’incarico e compenso

1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a ti- tolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimen- to e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovar- sene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene og- getto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della com- plessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’in- carico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfeta- rie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sen- si dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia sta- to determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giu- diziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione pro- fessionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni offi ciose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimen- to giudiziale o arbitrale viene defi nita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro at- tività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al benefi cio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, cia- scuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affi n- ché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rila- sciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvoca- to in relazione all’opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determi- nazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudizia- le, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di deter- minazione e documentazione delle spese vive.

Art. 14.

Mandato professionale.

Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’uffi cio ed il pa- trocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professiona- le si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

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2. L’incarico per lo svolgimento di attività professio- nale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidal- mente con l’associazione o la società. Gli avvocati pos- sono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più so- stituti presso ogni uffi cio giudiziario, depositando la no- mina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI Art. 15.

Albi, elenchi e registri

1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l’albo ordinario degli esercenti la libera profes- sione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, univer- sitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio pro- fessionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’eser- cizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provve- dimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sosti- tutivo, allegato al registro di cui alla lettera g) ;

i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabi- liti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio pro- fessionale nel circondario;

l) l’elenco delle associazioni e delle società com- prendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circonda- rio ai sensi del comma 3 dell’articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimen- to, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei

provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Mini- stro della giustizia, sentito il CNF.

3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordi- ne. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai pre- sidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribu- nali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elen- co nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elen- chi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 16.

Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d’uffi cio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’uffi cio, in base ai se- guenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’uffi cio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere del- le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimo- no entro trenta giorni dall’assegnazione.

Art. 17.

Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;

b) avere superato l’esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompati- bilità di cui all’articolo 18;

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f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene deten- tive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura pe- nale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374 - bis , 377, 377 -bis , 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della citta- dinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appar- tenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di lau- rea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifi ci visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regola- mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in pos- sesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote defi nite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pre- via documentazione del riconoscimento del titolo abili- tativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certifi - cato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consi- glio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti di- sciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) , c) , d) , e) , f) , g) e h) del comma 1.

5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondaria- le salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente inten- de stabilire il proprio domicilio professionale e deve es- sere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della do- manda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei ter- mini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notifi cata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notifi cazione ricorso al CNF. Qualora il con- siglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presenta- re ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione.

Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comu- nicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pro- nunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’uffi cio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno so- lenne di cui all’articolo 8 senza giustifi cato motivo entro sessanta giorni dalla notifi cazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalen- te della professione ai sensi dell’articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’uf- fi cio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustifi cato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustifi cata per accertati motivi di salute e quando ricor- rono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certifi cato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o po- teva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo or- dinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare even- tuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in mate- ria di cancellazione sono notifi cate, entro quindici giorni, all’interessato.

14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notifi cazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presen- te articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qua- lora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determi- nato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso

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dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto pre- visto dall’articolo 58.

17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda op- pure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’ar- ticolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto so- spensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 18.

Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifi co, letterario, artistico e cultu- rale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per con- to altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabi- le o di amministratore di società di persone, aventi quale fi nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di am- ministratore unico o consigliere delegato di società di ca- pitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusiva- mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19.

Eccezioni alle norme sulla incompatibilità 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’eserci- zio della professione di avvocato è compatibile con l’in- segnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’univer- sità, nelle scuole secondarie pubbliche o private parifi cate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti con- sentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limi- tato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto de- gli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.

Art. 20.

Sospensione dall’esercizio professionale

1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Pre- sidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vicemi- nistro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presi- dente di giunta regionale e presidente delle province au- tonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magi- stratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.

Art. 21.

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordi- nata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’eserci- zio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adotta- to ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifi che necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine ese- gue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verifi care se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risul- tati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abi- tualità e prevalenza dell’esercizio professionale compor- ta, se non sussistono giustifi cati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12.

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5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifi ca periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affi nché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spe- se di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.

6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e pre- valenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legi- slative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e pre- valenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa.

L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o se- parati affi datari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grande- mente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniu- ge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosuffi cienza.

8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscri- zione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo- rense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mini- mi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condi- zioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei con- tributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 22.

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio da- vanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame discipli- nato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio de- creto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.

2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, aven- do maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e profi cua- mente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il rego- lamento può prevedere specifi ci criteri e modalità di sele-

zione per l’accesso e per la verifi ca fi nale di idoneità. La verifi ca fi nale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della pre- sente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ma- turato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che ma- turino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 23.

Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vi- gore della presente legge, gli avvocati degli uffi ci legali specifi camente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pub- blici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affa- ri legali dell’ente ed un trattamento economico adegua- to alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elen- co è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’auto- nomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile co- stituzione di un uffi cio legale con specifi ca attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’ap- partenenza a tale uffi cio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’uf- fi cio è affi data ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

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TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I L’ORDINE FORENSE

Art. 24.

L’ordine forense

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.

2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garan- tire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con fi nalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’eser- cizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e fi nanziaria, sono fi nanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria or- ganizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Capo II ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 25.

L’ordine circondariale forense

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’or- dine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’ar- ticolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il col- legio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il co- mitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le mo- dalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.

Art. 26.

Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto 1. Sono organi dell’ordine circondariale:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 27.

L’assemblea

1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’al- bo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello pre- ventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.

2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convo- cata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vi- cepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relati- ve delibere, sono stabilite da apposito regolamento adot- tato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una vol- ta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’as- semblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.

Art. 28.

Il consiglio dell’ordine

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fi no a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l’ordine conti fi no a due- cento iscritti;

c) da nove membri, qualora l’ordine conti fi no a cin- quecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l’ordine conti fi no a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fi no a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fi no a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti ol- tre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleg- gere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equi-

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librio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ot- tenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fi ne di garantire il rispetto del crite- rio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione spe- ciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, ar- rotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni pre- cedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il mag- gior numero di voti. In caso di parità di voti risulta elet- to il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consi- glieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimen- to permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglie- ri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e man- tenimento dell’equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione im- prorogabilmente nei trenta giorni successivi al verifi carsi dell’evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fi no all’insedia- mento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il te- soriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizio- ne, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto

che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è neces- saria la partecipazione della maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggio- ranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla pro- clamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.

Art. 29.

Compiti e prerogative del consiglio 1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed effi cace esercizio del tirocinio forense. A tal fi ne, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole fo- rensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere profi cuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei pra- ticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certifi cato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di forma- zione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’arti- colo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisi- zione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s) ;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmet- tere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relati- vi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’ar- ticolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;

h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la pro- fessionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per con- trollare la formazione continua degli avvocati;

Riferimenti

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