• Non ci sono risultati.

Milano, 30 maggio 2018 Prot.N.lg/segr/0142

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Milano, 30 maggio 2018 Prot.N.lg/segr/0142"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni - 20144 Milano – Via Elba, 16 Tel. 02.89058102 – Fax 02.89058801– P.I. 12075130158 – C.F. 97170100156

E-mail: info@acbbroker.it - Sito Internet: www.acbbroker.it

Milano, 30 maggio 2018

Prot.N.lg/segr/0142

Spettabile

Comune di Urbino Servizio Contenzioso Contratti - Personale SEDE

c.a. Responsabile del Procedimento e del Settore Contenzioso Contratti Personale Dott. CANCELLIERI Micheli

PEC: comune.urbino@emarche.it

Email: cancellieri@comune.urbins.ps.it

OGGETTO: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50; cig: z432381666

Abbiamo riscontro, per il tramite dei nostri associati, di copia della documentazione afferente la selezione in oggetto, indetta, da parte di Codesta Amministrazione, con procedura di cottimo fiduciario e aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Orbene, seppur rallegrandoci per la scelta di avvalerVi dell’opera professionale del broker di assicurazione, ci preme sviluppare alcune osservazioni che, in un’ottica meramente propositiva, in funzione del ruolo di rappresentanza svolto dalla scrivente Associazione a favore delle esigenze e delle istanze della categoria professionale di “Broker assicurativo”, auspichiamo Vi conducano a rettificare la disciplina di gara. Rettifiche che, nel caso di specie, dovranno riguardare quello che sembrerebbe essere un impegno ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto dell’amministrazione, (CSA art. 6 lettera c).

Al riguardo, rammentiamo che una (eventuale) operazione di tale genere, non potendo essere eseguita - come dovrebbe - attraverso il c.d. “conto corrente separato” di cui all’art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005 e s.m.i.), ma venendo invece effettuata attraverso il conto corrente ordinario del broker incaricato, sarebbe, solo per ciò, pienamente illegittima. Invero, il citato conto - istituito per garantire nelle operazioni d’intermediazione assicurativa autonomia e indipendenza tra il patrimonio “proprio” del professionista-broker (persona fisica e/o giuridica) e quello da lui “intermediato” - è il solo utilizzabile dal broker per

(2)

2

le operazioni di intermediazione dei premi assicurativi. Per gli effetti, qualsivoglia operazione economica eseguita e/o fatta transitare su un conto corrente differente da quello istituzionalmente a ciò adibito, non potrà che essere illegittima, con tutte le conseguenze del caso.

Inoltre a ciò, ulteriori profili di illegittimità emergono in relazione agli obblighi di cui alla

“tracciabilità dei flussi finanziari”, giusta Legge 136/2010. Ebbene, pur senza entrare nel merito della disciplina che supponiamo a Voi puntualmente nota, è utile rammentare che la AVCP, interrogata in merito alle modalità applicative della novella legislativa in materia di brokeraggio assicurativo, ha ribadito, con Determinazione n. 8 del 18.11.2010, la unicità di tale sistema (id est: il pagamento ex art. 117 cit.), oltremodo chiarendo che: “Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto “dedicato”

ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.”.

Inoltre, proprio in merito alla inopportunità e illegittimità di tale previsione si è anche espresso il Consiglio di Stato con sentenza del 29/12/2014 n. 6399.

Segnaliamo infine che, per effetto del decreto legislativo 192/2012 - che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di versamenti – le PA sono obbligate a coprire le prestazioni ottenute entro il limite massimo di 30 giorni (al momento derogabile al massimo a 60 gg.), pena la sanzione degli interessi legali di mora dell’8% oltre il tasso Bce, a partire già dal primo giorno dopo la scadenza pattuita. Anche da tale normativa, pertanto, s’evince come il pagamento de quo non possa che essere eseguito unicamente dall’amministrazione committente l’appalto.

*********************

Tanto dedotto, auspicando che Codesta Amministrazione vorrà intervenire con le necessarie ed opportune rettifiche, eliminando il previsto “anticipo del premio”, restiamo in attesa di un cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente ACB Luigi Viganotti

Riferimenti

Documenti correlati

In data successiva al 30/09/2021, la Banca effettuerà una verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento ed invierà una comunicazione via

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

La voce è soggetta a spese di scritturazione contabile (cfr. sezione “Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”) come da sezione

Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi disposti allo sportello Euro 5,50 Commissioni Bonifico in Euro e Corone Svedesi disposti tramite canale telematico Euro 3,25 Spese

Conto di Base è il conto corrente ad operatività limitata, con canone annuo, dedicato ai clienti consumatori con esigenze di base. Il Conto di Base

Al raggiungimento delle specifiche soglie premiali, i Partecipanti potranno scegliere uno tra i Premi contenuti nei cataloghi periodici, denominati “Delight Box”. Ogni Delight

 l'eventuale adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare (es. normativa legata alle manifestazioni a premio, comunicazioni di dati alle

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali e anagrafici (es. numero telefonico) da Lei forniti volontariamente in occasione della Sua partecipazione all’operazione