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SCHEMA DI CONTRATTO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

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1 Municipio Roma XII – Direzione Servizi Territoriali, alla Persona ed alla Collettività

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ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

“Progetto Cristina - Ascolto e consulenza psicologica familiare, individuale e di gruppo negli asili e nelle scuole d'infanzia del Municipio Roma XII con attenzione alle

problematiche riguardanti l'integrazione delle famiglie multietniche”

CIG

6374592FB7

Il giorno ______________, presso la sede del Municipio Roma XII di Roma Capitale, sito in via Paola Falconieri 38, 00152 Roma.

tra

Roma Capitale, Codice Fiscale 02438750586, rappresentato da ………..

……… in qualità di Direttore della Direzione Servizi Territoriali alla persona e alla collettività del Municipio Roma XII, ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione C.C……., domiciliato per la carica ove sopra

e

………. ………... con sede legale in

……….. CF ……… P.I. ……….. nel

prosieguo denominata “Organismo”, rappresentata da……….., nella sua veste di legale rappresentante, (eventuale in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con ... Come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del ... .. .... del Notaio... di ... )

Premesso che:

con D. D. n. del ., sub impegni nn. ……… - CIG ………. - si è proceduto all’affidamento a ………... del suddetto servizio;

l'aggiudicatario ha consegnato al Municipio:

- la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva (Polizza n... ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture, per un importo di Euro...

Rilasciata da... con sede in ... in data....);

- la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti

- la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto;

- il cronoprogramma delle attività previste dal progetto.

Il responsabile dell’esecuzione del contratto D.E.C. per conto dell’Amministrazione è

………

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si conviene quanto segue:

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Art. 1 – Oggetto del servizio

L’appalto ha per oggetto l’attuazione del “Progetto Cristina – Ascolto e consulenza psicologica familiare, individuale e di gruppo negli asili e nelle scuole d'infanzia del Municipio Roma XII con attenzione alle problematiche riguardanti l'integrazione delle famiglie multietniche”.

Il progetto è rivolto ai genitori ed agli insegnanti degli asili nido e delle scuole d’infanzia comunali presenti sul territorio e consiste nell’offrire uno spazio e un tempo per l’ascolto delle loro richieste, siano esse di tipo informativo o più legate a difficoltà grandi o piccole di gestione del ruolo di genitore e di insegnante, preoccupazioni che spesso si presentano lungo il percorso della crescita dei bambini. In seguito ai colloqui, gli operatori del progetto potrebbero valutare la necessità di intervenire, prendendo in carico le situazioni segnalate o indirizzando a strutture idonee.

Inoltre si intende proporre un aiuto per l’integrazione delle famiglie di culture diverse che richiedono una specifica attenzione.

I beneficiari del servizio sono tutte le famiglie del Municipio Roma XII con figli frequentanti gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali ed in particolare le famiglie in difficoltà nella gestione delle relazioni, le famiglie extracomunitarie, le famiglie di culture miste, o laddove si evidenzino disagi nella gestione del rapporto tra scuola e famiglia o dove si manifestino difficoltà dei bambini nella costruzione del rapporto con gli altri bambini e con gli insegnanti.

Sono beneficiari altresì gli insegnanti, gli educatori e gli operatori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del Municipio Roma XII.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari finali ed al sistema territoriale dei servizi.

Obiettivi generali:

 Prevenzione primaria: favorire e potenziare attraverso il sostegno le normali funzioni di coping della famiglia.

 Offrire consulenza di tipo psicologico alle famiglie in situazione di difficoltà che si rivolgono spontaneamente al progetto o in base alle segnalazioni degli asili nido e delle scuole d’infanzia comunali del Municipio Roma XII.

 Offrire consulenza e sostegno agli insegnanti ed agli educatori delle scuole comunali dell’infanzia e degli asili nido del Municipio Roma XII per risolvere le difficoltà emergenti nel sistema classe, per facilitare la comunicazione tra operatore ed operatore e tra gli operatori e le famiglie degli alunni.

 Agevolare la comunicazione tra famiglie immigrate e gli operatori dei servizi (sociali, sanitari, educativi, giurisdizionali, scolastici).

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 Sperimentare nuove forme di sostegno all'evoluzione del sistema familiare e alla tipologia delle nuove genitorialità.

 Prevenire le problematiche minorili relative alle situazioni di separazione, divorzio o conflittualità familiare.

 Favorire le occasioni e le condizioni di incontro, conoscenza, crescita personale e sociale tra gli operatori scolastici e le famiglie.

 Promuovere incontri rivolti ai genitori su tematiche nevralgiche.

 Offrire informazioni aggiornate ed orientamento rispetto alle risorse e alle iniziative nazionali, regionali e locali a favore di bambini e famiglie.

 Sviluppare un empowerment professionale significativo ed un lavoro multidisciplinare costante del corpo docente, con particolare attenzione alle dinamiche dei gruppi professionali operanti all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali.

Obiettivi specifici:

 Individuare i bisogni e le richieste dell’utenza attraverso la promozione dell’ascolto.

 Prevenire il disagio psicologico fornendo un aiuto che contrasti la involuzione della situazione.

 Accompagnare l’inserimento dei bambini e delle famiglie straniere nella realtà della scuola italiana, favorendo il mantenimento delle loro specifiche identità culturali e linguistiche.

 Creare una rete di sostegno presente negli asili nidi e nelle scuole d’infanzia comunali del Municipio Roma XII, favorendo il rapporto delle famiglie con la scuola, con i servizi e le risorse del territorio.

 Accompagnare l’utenza nella gestione delle proprie difficoltà.

 Individuare precocemente i segni di disagio evolutivo e relazionale dei bambini.

 Attivare interventi diretti alle famiglie per la ridefinizione e strutturazione delle dinamiche familiari.

Ridefinire le dinamiche relazionali genitori-figli, laddove si riscontrassero criticità.

 Offrire consulenza e sostegno al personale operante negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali su tematiche legate alla prevenzione del disagio nella prima infanzia e alla relazione con le famiglie.

***********************

Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

- il D. Lgs. n. 163/2006, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi:

Codice)

- il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi Regolamento)

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- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;

- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.

- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato agli atti di gara.

Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, avrà la durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione dell’incarico. Le attività previste si svolgeranno in maniera coerente con il calendario scolastico, nei tempi indicati nel cronoprogramma, presentato dal soggetto affidatario e concordato con il D.E.C, parte integrante del presente contratto.

Alla scadenza dei 12 mesi il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesi me condizioni, per un periodo di 12 mesi per l’importo IVA esclusa pari ad € 42.195,40 La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

L’importo complessivo massimo, riferito all’importo di € 42.195,40 posto a base di gara, più l’eventuale rinnovo di € 42.195,40 è pari ad € 84.390,80 al netto dell’IVA.

L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto alle condizioni di cui al presente contratto, ed a quanto indicato nel capitolato e nell’offerta progettuale CQ ………..presentata dallo stesso in sede di gara.

Nella fase di avvio del progetto gli operatori dovranno tenere conto delle situazioni emerse nel corso del precedente anno scolastico in continuità con il progetto concluso e concordare un piano di lavoro con i referenti municipali del progetto, i dirigenti scolastici e il personale educativo coinvolto.

Il progetto dovrà essere realizzato in sinergia con i servizi e le iniziative esistenti nel territorio.

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In accordo tra le parti, ferme restando le risorse indicate nel presente contratto per la realizzazione degli interventi, è prevista la possibilità di rimodulare il cronoprogramma e le modalità di attuazione del progetto nel caso emergessero criticità non rispondenti ai bisogni dell’utenza.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è pari ad € ……… (come da offerta economica) di cui ………. al netto dell’IVA ed €

………..(IVA al …% se e in quanto dovuta).

Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

Attività rivolta all’utenza:

 presenza presso gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali per svolgere le attività di consulenza e supporto agli insegnanti e alle famiglie.

 presenza presso gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali per attività di osservazione del bambino nel gruppo classe.

 attività di sportello presso i locali messi a disposizione dal Municipio, per ricevere le segnalazioni provenienti dalle scuole, fissare gli appuntamenti con gli utenti, progettare e programmare gli interventi, svolgere attività di consulenza alle famiglie.

 attività di mediazione linguistico-culturale rivolta al supporto di famiglie immigrate.

 attività di coordinamento con il servizio sociale attraverso riunioni periodiche con cadenza mensile presso la sede dei Servizi Sociali del Municipio RM XII.

Attività di supporto al servizio:

 attività di supervisione agli operatori coinvolti nel progetto.

Strumentazione:

 la strumentazione necessaria per lo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto indicata nell’offerta.

Qualunque opera, elaborato realizzati dall'aggiudicatario nell'espletamento del presente incarico rimarrà di proprietà piena ed esclusiva di Roma Capitale.

È fatto divieto all’Organismo di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell'attività oggetto

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del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio.

L'esecutore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che tutto il materiale proposto sia nella libera disponibilità dell'aggiudicatario in esclusiva senza limiti temporali e territoriali, sia in quanto di proprietà dello stesso aggiudicatario, sia in quanto l'aggiudicatario per esso abbia acquisito specifiche licenze.

Personale

L’organismo attuatore, dovrà garantire la presenza di un gruppo di lavoro così composto:

- n. 1 psicologo con funzioni di coordinamento con esperienza di Mediazione Culturale con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione per un numero complessivo di ore pari a

……… (come indicato nell’offerta)

- n. … psicologo/i con formazione ed esperienza pluriennale di tipo sistemico- relazionale, per interventi relativi al singolo e al nucleo familiare che siano di sostegno alle realtà scolastiche e di classe, per un numero complessivo di ore pari a ………

(come indicato nell’offerta)

- n. 1 mediatore culturale con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione per un numero complessivo di ore pari a ………... (come indicato nell’offerta)

- n. 1 educatore per lo sportello municipale con esperienza di dinamiche scolastiche per un numero complessivo di ore pari a ………... (come indicato nell’offerta)

- n. 1 supervisore per un numero complessivo di ore pari a ………... (come indicato nell’offerta)

Il coordinatore del servizio è ………..

Qualora l’Organismo sia costretto a sostituire nel corso dell’affidamento alcune unità del personale impiegato nei servizi, dovrà darne preventiva comunicazione al Municipio, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curriculari dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire.

Il Municipio, ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione.

In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.

L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Organismo Affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame quanto previsto dalla Del. C.C. n. 135/00 e dal regolamento attuativo Del. C.C. n. 259/05.

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L’esecutore si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche di cui all’ art. 325 del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento l’esecutore, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firm atarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’avvio delle attività:

 l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;

 per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del progetto, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;

 per eventuali figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la dichiarazione sottoscritta con indicato il numero di partita IVA e la cassa dove vengono versati i contributi previdenziali;

L’esecutore oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:

1)

concordare con il Municipio l’intestazione da utilizzare su tutta la modulistica rivolta a soggetti terzi: utenti, scuole, istituzioni e soggetti del terzo settore.

2)

mettere eventualmente a disposizione del Municipio Roma XII copia dei materiali e dei prodotti realizzati nel corso di attuazione del servizio.

Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (se previsto) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione della stazione appaltante allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento

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La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 6 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione

Il contraente, dovrà presentare il cronoprogramma con il dettaglio dei tempi di attuazione delle prestazioni entro la data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante dovrà comunicare al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.

Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica individuata nel cronoprogramma.

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:

a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);

b) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C.

ove previsto;

d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;

e) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali”.

f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l’inadempimento non è imputabile all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C.

L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il responsabile unico del procedimento, laddove verifichi che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal

“regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Roma Capitale provvederà a liquidare ogni due mesi e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo dovrà presentare fatture bimestrali, posticipate, e n. 1 fattura a saldo per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate: Direzione Servizi Territoriali - Municipio Roma XII. Su ciascuna fattura dovrà essere indicato:

- il CIG,

- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento, il numero di impegno - il codice IBAN

Tutte le fatture dovranno essere corredate da una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate con specificate quantità ed importo e di una relazioni sull’attività svolta firmate dal responsabile del progetto per conto dell’Organismo.

Il pagamento della prima fattura è subordinato alla consegna della documentazione indicata:

 l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;

 per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del progetto, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;

 per eventuali figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la dichiarazione sottoscritta con indicato il numero di partita IVA e la cassa dove vengono versati i contributi previdenziali;

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta (se e in quanto dovuta) non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

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Trattandosi di appalto di servizio con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto con periodicità rispondente alle liquidazioni, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

È previsto l’obbligo della stazione appaltante di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell’art.

117 del Codice.

Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi dell’art. 117 del Codice le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Art. 8 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni

In corrispondenza del raggiungimento di mesi sei di attività il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:

2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione D.E.C. ovvero del R.U.P.;

4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei sei mesi;

4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;

6. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

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Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del Codice.

Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine del contratto, si farà riferimento in particolare agli elementi di seguito indicati:

1 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel capitolato speciale e nel progetto presentato dall’organismo

2 Turn-over degli operatori

Art. 9 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.

Competono al D.E.C. le seguenti attività:

svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;

redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Attestazione di regolare esecuzione

Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 120 del Codice e 325 del Regolamento mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C. e confermata dal responsabile unico del procedimento (laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.).

Verifica di conformità in corso di esecuzione

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La verifica di conformità ai sensi dell’art. 313 e 317 del Regolamento è svolta in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: ogni due mesi

Controlli in corso di esecuzione

Nel caso si ravvisino elementi di non conformità, sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P.) e deve essere redatto apposito verbale.

Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.

L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:

gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione (ove nominato), il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione, le eventuali verifiche in corso di esecuzione.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.

L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 10 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile

Art. 11 - Cauzione definitiva

L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto

……….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”

come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

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Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento.

Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.

Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 12– Assicurazioni a carico dell’impresa

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

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La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 13 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall’ambito di applicazione oggettiva del presente Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale che presuppone la costruzione di legami fiduciari tra il personale del soggetto affidatario e l’utenza affidata.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali , il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ______________________________________________________

ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:

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Art. 15 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.

Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma capitale MUNICIPIO Roma XII Direzione Servizi Territoriali l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:

- trasporto e smaltimento rifiuti;

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 16 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.

Come accettato dall’operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg.

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n.

287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

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1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. non è previsto subappalto.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

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3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del medesimo Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 136 del Codice.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.

Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell’art. 223 del Regolamento.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 138 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale, del servizio dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa il presente appalto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari , il

“Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

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