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CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

OGGETTO Concessione della gestione dello stabilimento

balneare Bagni Porticciolo – Stagione 2021

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Rapallo

CONCEDENTE Comune di Rapallo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Giorgia Catti

STAZIONE APPALTANTE Comune di Rapallo

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Dott.ssa Rossella Bardinu

DEFINIZIONI

Comune ... Il Comune di Rapallo nella sua qualità di contraente

Concorrente ... Il soggetto ammesso a partecipare alla gara

Soggetto aggiudicatario ... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario

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DEFINIZIONI

Concessionario ... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di Concessione

Responsabile del contratto ... Il soggetto indicato dall’appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del

Concedente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali

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SOMMARIO

pagina

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE _____________________________________________4

Articolo 1 Oggetto della concessione. ... 4

Articolo 2 Beni materiali ed immateriali compresi nella concessione ... 6

Articolo 3 Durata ... 7

Articolo 4 Tariffe e Regolamento d’uso ... 7

Articolo 5 Valore della concessione ... 7

Articolo 6 Canone della Concessione ... 7

Articolo 7 Riequilibrio del canone in presenza di eventuali restrizioni Covid – 19 ... 8

Articolo 8 Dotazioni e forniture e allestimenti ... 8

Articolo 9 Obblighi manutentivi del concessionario……….9

Articolo 10 Certificazioni ... 11

Articolo 11 Gestione tecnico amministrativa ... 11

Articolo 12 Altri oneri a carico del concessionarioi ... 11

Articolo 13 Consegna iniziale della struttura e delle relative dotazioni ... 12

Articolo 14 Verifica di conformità in corso di esecuzionei. ... 12

Articolo 15 Restitizione della struttura e delle dotazioni ... 13

Articolo 16 Allegati ... 14

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DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Articolo 1 Oggetto della concessione.

La concessione ha ad oggetto la gestione dello stabilimento balneare di proprietà del Comune di Rapallo, ivi situato e denominato “Bagni Porticciolo”, attraverso l’esercizio delle attività come di seguito meglio individuate con organizzazione e oneri a totale carico del concessionario.

La gestione si articola nel periodo estivo e in quello invernale, fino al 31 dicembre 2021, secondo le tempistiche e le attività seguenti:

- stagione balneare 2021 (indicativamente 1° Maggio - 30 Settembre 2021):

Il periodo estivo è definito secondo il calendario previsto dalla competente Capitaneria di Porto in relazione all’esercizio dell’attività elioterapica e balneare e prevede la gestione da parte del concessionario di:

(a) servizio di balneazione ed ormeggio imbarcazioni;

(b) attività di somministrazione di alimenti e bevande con licenza di Tipo "C" - con attrezzatura ed arredamenti forniti dal Concessionario.

- stagione invernale (indicativamente 01/4/2021 – 30/4/2021 e 1°/10/2021 – 31/12/2021):

Prima dell’avvio della stagione balneare ed elioterapica e al termine della stessa la concessione prevede:

(c) possibilità di esercitare attività elioterapica con noleggio di sdraio ed eventuale attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande con le caratteristiche di cui al punto precedente;

(d) servizio di segreteria per informazioni da svolgersi per l’intera stagione (di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

Durante il periodo invernale, Il concessionario è tenuto a lasciare libero accesso del pubblico alla spiaggia ed alle aree destinate alla balneazione.

1.1 Attività del concessionario

Allestimento ed esercizio dello stabilimento

Il concessionario provvede al completo allestimento dello stabilimento balneare al fine di renderla funzionale al suo completo esercizio, assumendo gli obblighi di seguito dettagliatamente descritti;

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garantisce ai clienti un livello di servizio adeguato, accogliendoli e sistemandoli nel rispetto dei criteri in uso ed applicando la normativa regolamentare vigente, allegata al presente Capitolato Speciale, sotto la lettera "A".

L'attività balneare deve essere garantita almeno nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre.

Somministrazione di bevande e alimenti

Ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è onere del concessionario procurarsi le licenze e/o autorizzazioni amministrative e ogni altro atto di assenso necessario per l'esercizio dell’attività. L’attività di somministrazione deve essere condotta nell’osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dai titoli autorizzativi, dalle licenze e dalle eventuali prescrizioni dettate dalle amministrazioni competenti, nonché in conformità allo stato dei luoghi e alle caratteristiche dei locali oggetto di concessione.

Il Concessionario, qualora abbia fatto espressa dichiarazione in sede di offerta, potrà somministrare pasti caldi avvalendosi di idonee ditte esterne, ovvero attrezzando, a propria cura e spese, i locali esistenti secondo i requisiti igienico sanitari stabiliti dall'Autorità competente e nel rispetto delle caratteristiche impiantistiche e strutturali esistenti.

Il concessionario dovrà provvedere all’acquisto dei generi alimentari necessari all’attività di somministrazione, alla gestione delle scorte e alla conservazione degli alimenti nei rispetto della normativa vigente, provvedendo alla pronta eliminazione dei generi che non si presentano in ottimo stato di conservazione o che comunque, abbiano superato il periodo di validità indicato sulle confezioni.

La manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature e la loro sostituzione, in caso di necessità, è a carico dell’Concessionario.

Per effetto dell’allestimento dei locali, il concessionario assume ogni conseguente responsabilità in ordine all’idoneità e sicurezza degli stessi in ragione del loro utilizzo, tanto nei confronti del personale eventualmente impiegato, quanto dei clienti dello stabilimento e dei terzi, nonché del concedente .

E’ onere del concessionario individuare e garantire ai clienti la fruizione di un'idonea area pic-nic.

Ormeggi a gavitello

Il concessionario provvede alla gestione dei n. 50 (cinquanta) ormeggi stagionali a gavitello compresi nella concessione di seguito specificata, il cui effettivo utilizzo è condizionato dalle dimensioni dello specchio acqueo ricompreso nello stabilimento e dalla compatibilità degli stessi

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con l’attività balneare; gli ormeggi sono utilizzati in via prevalente per i clienti, e solo in caso di richieste inferiori alla disponibilità massima, da altri utenti.

Articolo 2 Beni materiali ed immateriali compresi nella concessione

Il Comune di Rapallo dispone per l'esercizio della concessione dei seguenti beni materiali ed immateriali:

A) Licenze demaniali marittime relative all’area del Porticciolo:

- licenza n. 1C rilasciata dal Comune di Rapallo in data 28/10/2003, registrata presso gli uffici del registro di Rapallo il 29/10/2003 al n. 3138, avente validità dal 01/01/2003 al 31/12/2008, rinnovata fino al 31/12/2020 con provvedimento del Dirigente della Ripartizione VII° a Prot. N° 22498 del 15/5/2015, relativa all’area dei Bagni Porticciolo.

Suddetta licenza è stata oggetto di estensione sino al 30/9/2022.

- licenza n. 20C rilasciata dal Comune di Rapallo in data 28/10/2003, registrata presso gli uffici del Registro di Rapallo il 29/10/2003 con il n. 3151 ed avente validità dal 01/01/2003 al 31/12/2008, rinnovata fino al 31/12/2020 con provvedimento del Dirigente della Ripartizione VII° a Prot. N° 22499 del 15/5/2015, relativa a n. 50 ormeggi stagionali a gavitello per natanti da diporto contraddistinti con le sigle da “BP1” a “BP50” antistanti lo stabilimento balneare “Bagni Porticciolo” da utilizzare dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, il cui effettivo utilizzo sarà condizionato alle dimensioni dello specchio acqueo e compatibilmente allo svolgimento dell’attività balneare.

Suddetta licenza è stata oggetto di estensione temporale sino al 30/9/2022.

Sarà cura dell’Ente rilasciare al concessionario, dopo la stipula del contratto, le autorizzazioni subconcessioni necessarie ai fini demaniali marittimi, nonché provvedere all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche da parte della Sovrintendenza, in ordine al posizionamento delle cabine, sia nell'assetto estivo sia in quello invernale dello stabilimento e al rilascio dei conseguenti titoli abilitativi sotto il profilo edilizio.

I beni oggetto della concessione demaniale marittima, sono indicati in colore verde nell'allegata planimetria sotto la lettera "E".

B) I beni mobili di cui all'allegato "D" del presente capitolato.

Capienza indicativa: cabine n. 233; ombrelloni per ogni cabina n. 1.

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Articolo 3 Durata

Il contratto avrà durata dal 01/04/2021, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione in ragione della conclusione della procedura di aggiudicazione, fino al 31/12/2021.

Il canone concessorio, così come determinato in sede di offerta, resta invariato indipendentemente dalla data di effettiva decorrenza del contratto (anche se successiva al 01/04/2021), che sarà comunque contenuta entro i termini di avvio della stagione estiva.

Articolo 4 Tariffe e Regolamento d’uso

Le tariffe da applicare al pubblico sono quelle approvate dalla Giunta Comunale allegate al presente atto sotto la lettera"B". E’ compito del concessionario provvedere alle comunicazioni delle stesse agli Enti competenti.

Il Regolamento d'uso delle strutture è quello di cui all'allegato "A" approvato dalla Civica Amministrazione.

Il concessionario dovrà attenersi rigorosamente a quanto in essi determinato.

Articolo 5 Valore della concessione

Il valore della concessione è stimato in € 466.500,00 stagionali ed è determinato, in conformità dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50, sulla base dell’andamento presunto dagli introiti generati dal pagamento, da parte degli utenti del servizio, avuto riguardo all’intero periodo di affidamento e all’occupazione della struttura anche avuto riguardo all’andamento storico e alle caparre già corrisposte.

Articolo 6 Canone della Concessione

Il canone a carico del concessionario è determinato applicando all’importo posto a base di gara di

€ 254.000,00 su base annua, al netto degli oneri fiscali, l’offerta formulata in sede di gara ed è corrisposto in n° 2 (due) rate anticipate, di medesimo importo, alle seguenti scadenze:

- prima rata: alla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione dello stabilimento balneare;

- seconda rata: entro e non oltre il termine del mese di LUGLIO 2021;

Il mancato versamento delle suddette somme alla relativa scadenza, da diritto alla Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., e di vantare la

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decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 Cod. Civ., fatta salva la decorrenza di interessi legali e moratori al T.U.S. aumentato di 2 punti.

Articolo 7 Riequilibrio del canone in presenza di eventuali restrizioni Covid – 19

Qualora, a fronte della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del virus Sars Covid – 19, e della approvazione di appositi D.P.C.M. e/o linee guida, si renda necessario adottare misure di distanziamento, che comportino un diverso posizionamento con conseguente riduzione numerica di cabine e ombrelloni, sarà cura della concedente procedere al riequilibrio della concessione, rimodulando l’importo del canone in ragione della effettiva fruibilità e conseguente redditività dello stabilimento.

Analogamente, qualora, a fronte delle misure di contenimento del contagio dal virus Sars Covid – 19, fosse possibile l’apertura dello stabilimento all’utenza per un periodo temporale minore rispetto a quello previsto o con modalità tali da comportare una differente fruibilità, in diminuzione, dello stabilimento stesso, la civica amministrazione, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto, procederà parimenti ad una rimodulazione del canone dovuto dal concessionario;

Articolo 8 Dotazioni e forniture e allestimenti

E onere del concessionario provvedere alla:

(a) Fornitura ed installazione degli arredi ed attrezzature utili all’attività di somministrazione di bevande e alimenti, alla reception e nonché il materiale e l'attrezzatura elencata, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'allegata distinta sotto la lettera "C";

(b) fornitura di tutta l'attrezzatura balneare necessaria all'arredamento completo dello stabilimento ad integrazione e/o sostituzione di quella fornita dal Comune (all. D), nel rispetto delle caratteristiche estetiche attuali (colore, etc...), compresi i gavitelli.

Il concessionario è tenuto a provvedere all’integrazione della dotazione esistente qualora ciò sia necessario al mantenimento o al miglioramento dello standard di servizio.

Tutti i beni forniti dal concessionario devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il concessionario è tenuto a provvedere con proprio personale, organizzazione, spese e rischio, al montaggio di tutte le strutture, attrezzature e quant'altro necessario alla corretta conduzione dello stabilimento.

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Articolo 9 Obblighi manutentivi del concessionario

9.1 Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà provvedere con oneri a proprio carico, a tutte le opere di manutenzione ordinaria delle aree, delle strutture e dei beni e dotazioni oggetto di concessione, comprese quelle relative all’impianto di ascensore presente, necessarie al mantenimento della funzionalità e dell’efficienza dello stabilimento.

In particolare il concessionario provvedere a:

(a) curare l’ordinaria manutenzione dell'area oggetto di concessione, compresi gli ingressi e le aree verdi ad essi attigui, gli impianti e le attrezzature dello stabilimento nonché l’esecuzione di qualsiasi intervento utile all’ordinaria gestione dello stabilimento.

Competono al concessionario le opere di manutenzione ordinaria degli impalcati in legno e delle ringhiere (in particolare stesura manto di protezione di una ripresa di olio di lino etc...);

(b) assicurare, con uno standard di qualità elevato, l’igiene e pulizia dei locali, pubblici e di servizio: a tale fine deve fornire al personale tutte le attrezzature igienico-sanitarie necessarie alla pulizia dei locali, alla sanificazione delle superfici, alla disinfestazione, derattizzazione e trattamento dei rifiuti.

(c) garantire dall’avvio dell’esecuzione del contratto e sino al termine della concessione, la custodia delle aree oggetto di concessione, compresi gli spazi pertinenziali esterni

9.2 Manutenzione straordinaria

a) Il Comune si riserva in tutto o in parte di provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla funzionalità dello stabilimento, ovvero provvederà al rimborso delle stesse al gestore qualora ne autorizzi preventivamente l'esecuzione da parte dello stesso. Entro due giorni dall’avvenuta conoscenza, il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi straordinari.

b) L'individuazione delle opere da eseguire e la sua quantificazione è di norma demandata al concessionario il quale, per l'esecuzione delle stesse, dovrà ottenere preventiva autorizzazione a seguito di specifica richiesta, corredata da preventivo di spesa ed eventualmente da relazioni e/o disegni e/o documentazione fotografica, da presentare agli uffici del Settore 3° LL.PP. del Comune.

c) Non sarà dovuto al gestore rimborso alcuno né per le spese sostenute per la predisposizione e presentazione della domanda e dei suoi allegati né per quelle conseguenti alla successiva eventuale verifica e/o collaudo da parte di professionisti all'uopo incaricati, comunque esterni alla

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Civica Amministrazione. L'Ufficio procedente ha la facoltà di modificare completamente o in parte la richiesta avanzata, proponendo anche altri interventi ritenuti dallo stesso di insindacabile priorità.

d) Nel caso in cui il concessionario esegua lavori senza autorizzazione non sarà dovuto allo stesso alcun rimborso.

e) Il concessionario ha l'obbligo di eseguire le opere individuate nel termine che sarà di volta in volta indicato nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico. Sarà cura e spese del concessionario ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla-osta da parte di altri Enti preposti alla tutela ed al controllo dell'attività affidata in gestione (Demanio etc...).

f) All'atto dell'ultimazione dei lavori il concessionario dovrà presentare apposita comunicazione corredata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta all'ufficio procedente che provvederà ad eseguire idonea verifica sia tecnica che amministrativa a seguito della quale rilascerà Certificato di Regolare Esecuzione e provvederà alla liquidazione della spesa stessa.

g) Nel caso in cui venissero riscontrate minori esecuzioni tra i lavori autorizzati e quelli eseguiti nonché l'esecuzione di opere a non perfetta regola d'arte, l'Ufficio Procedente ha facoltà di emettere un certificato di regolare esecuzione parziale, per le opere eseguite correttamente, e contestualmente assegnerà al concessionario il termine e le modalità per il completamento delle opere non conformi senza che allo stesso debba essere riconosciuto alcun ulteriore rimborso. I termini di volta in volta assegnati sono perentori, potranno essere prorogati una sola volta per accertate ragioni conseguenti a cause impreviste e/o imprevedibili e il non rispetto degli stessi comporta il mancato rimborso della spesa relativa ai lavori eseguiti con ritardo. La totale o parziale mancata esecuzione dei lavori proposti dal concessionario e/o ad esso imposti dall'Amministrazione Comunale potrà essere causa di risoluzione contrattuale. Sono fatti salvi dalla sopra esposta disciplina eventi eccezionali relativi a calamità naturali, a modifiche intervenute per innovazioni normative etc....

L'eventuale realizzazione di interventi edilizi e di impiantistica, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari all'adeguamento della struttura esistente ai fini del rilascio di titoli e autorizzazioni funzionali all’esercizio della concessione, dovranno essere preventivamente assentiti dal Comune nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo. Tutte le attività conseguenti dovranno essere gestite in nome e per conto del concessionario con estraneità del Comune da qualsiasi rapporto inerente la gestione, sia esso con utenti o con terzi fornitori.

9.3 Interventi non autorizzati

In presenza di migliorie ed addizioni in assenza di preventiva autorizzazione, l’Amministrazione si riserva, in alternativa alla rimozione e riduzione in prestino a spese del concessionario, di disporne l’acquisizione in proprietà, previa verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente e

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della sussistenza dei necessari titoli autorizzatori, senza che il gestore abbia diritto ad alcun risarcimento

Articolo 10 Certificazioni

La conformità dei materiali impiegati nelle attrezzature e nelle dotazioni oggetto di implementazione da parte del concessionario ai fini del completo allestimento dello stabilimento, deve essere comprovata da idonea certificazione e/o da collaudi effettuati da laboratori accreditati e riconosciuti dallo Stato Italiano.

Articolo 11 Gestione tecnico amministrativa

Il concessionario dovrà volturare a proprio carico tutte le utenze relative a: gas, energia elettrica, acqua, telefonia, con conseguente manleva del Comune da ogni e qualsiasi onere che possa derivare dall'attivazione delle citate utenze.

Sono inoltre a suo carico la conduzione e manutenzione dell’impianto di ascensore, l’assolvimento della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli spazi occupati.

Entro dieci giorni dal verbale di consegna dei locali il concessionario è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento copia delle richieste di intestazione a proprio nome di tutte le utenze.

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri derivanti da imposte e tasse, nonché le spese per i materiali di consumo di qualsiasi genere, e/o pezzi di ricambio ricompresi, o riconducibili alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria di tutte le dotazioni, esistenti e di quelle successivamente implementate e/o sostituite nel corso del contratto, in quanto non più riparabili e/o funzionali all’utilizzo, nonché a tutti gli interventi come di seguito meglio specificati.

E’ onere del concessionario conseguire tutti gli assensi, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e quant'altro necessario per l'esercizio delle attività imprenditoriali oggetto della gestione.

Il concessionario resta responsabile verso l'Amministrazione Demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti ai titoli concessori inerenti e funzionali all’esercizio dello stabilimento balneare, manlevando il concedente da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza agli obblighi assunti.

Articolo 12 Altri oneri a carico del concessionario

Il Concessionario si impegna, inoltre, specificatamente:

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a) a mettere a disposizione gratuitamente, a semplice richiesta del Comune, gli spazi oggetto di concessione per consentire lo sparo dei fuochi d'artificio durante la Festa Patronale di Rapallo per il periodo compreso tra il 30 giugno e il 4 Luglio. In caso di maltempo il gestore dovrà rendersi disponibile per qualsiasi tipo di variazione al programma precedentemente stabilito, così come concordato con il Comitato dei Sestieri. Il Concessionario garantisce, inoltre, per lo stesso periodo, la sorveglianza dello stabilimento, restando comunque a suo carico l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare e prevenire incendi, infortuni e ogni atra ipotesi di danno a persone o cose;

b) a mettere a disposizione alla Soc. Immobiliare MAIA, gratuitamente e per l’intera stagione balneare, una cabina e un ombrellone, a fronte della rinuncia all’esercizio da parte della stessa Società della servitù di passo che essa vanta nel magazzino sottostante via Avenaggi, in forza di contratto di permuta rep. 23465 del 05/01/1982, a rogito del Notaio Alessandro Maggio, registrato a Rapallo il 18/01/1982 al n. 76;

c) ad assicurare giornalmente, dall’avvio dell’esecuzione del contratto di concessione e fino al termine dello stesso, fissato al 31 dicembre 2021, l'apertura e la chiusura del cancello di accesso allo stabilimento, indipendentemente dall’apertura dello stesso con obbligo di consentire, anche nel periodo invernale, il libero accesso del pubblico alla spiaggia ed alle aree destinate alla balneazione.

Articolo 13 Consegna iniziale della struttura e delle relative dotazioni

La consegna della struttura e delle dotazioni di proprietà del concedente, è formalizzata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, o all’avvio del servizio se anticipato, mediante apposito verbale di ricognizione e sottoscritto dalle parti in contraddittorio.

Il verbale formalizza la presa in carico da parte del concessionario delle aree, degli immobili, dei beni mobili e delle dotazioni esistenti nello stato di fatto in cui si trovano.

Articolo 14 Verifica di conformità in corso di esecuzione

Il concessionario è tenuto a garantire nel corso della gestione della struttura uno standard di servizi di elevato livello qualitativo, anche in ragione del particolare prestigio che riveste il complesso architettonico e ambientale nel quale lo stabilimento balneare è inserito.

Il Comune ha diritto di verificare attraverso proprio personale o terzi incaricati:

 il corretto utilizzo delle strutture e dei beni;

 il pieno rispetto degli obblighi previsti in capitolato;

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 la correttezza e la qualità della gestione e delle prestazioni offerte

Il concessionario si impegna a fornire al Concedente tutta la documentazione amministrativa, contabile, fiscale e di altra natura, ritenuta utile per il controllo e la valutazione della gestione.

Durante l’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento e i suoi incaricati possono accedere liberamente alla struttura per condurre la verifica di conformità delle prestazioni rese dal concessionario rispetto agli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, senza obbligo di preavviso alcuno.

Della verifica condotta verrà redatto apposito verbale, in triplice originale, sottoscritto dalle parti. Gli esiti della verifica saranno assunti ai fini dell’applicazione delle eventuali penali.

Articolo 15 Restituzione della struttura e delle dotazioni.

Entro 15 giorni dal termine della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare le aree, gli immobili ed i beni mobili e le dotazioni inizialmente esistenti nello stesso stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento accertato per l’uso e non evitabile con una diligente manutenzione ordinaria.

La restituzione della struttura è formalizzata al temine del periodo contrattuale mediante redazione di idoneo verbale di riconsegna, redatto in contradditorio e sottoscritto tra le parti, che da atto delle condizioni di restituzione della struttura, dell’effettivo mantenimento dei miglioramenti eventualmente previsti dai documenti di gara, delle migliorie e delle addizioni apportate e regolarmente autorizzate, delle dotazioni ricevute all’atto della consegna e di quanto eventualmente implementato nel corso della gestione. All’atto della riconsegna, il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le attrezzature e quanto altro di sua proprietà.

In caso di danni provocati da incuria o negligenza da parte del concessionario e/o dagli utenti, il Concedente potrà rivalersi sulle garanzie prestate.

Eventuali opere realizzate nel corso dell’esecuzione da parte del concessionario in assenza della relativa autorizzazione del Concedente, devono essere rimosse a cura e spese dello stesso concessionario entro il termine assegnato dal competente Responsabile e non superiore a 30 giorni, mediante l’integrale ripristino dello status quo ante.

In caso di inadempimento il Concedente provvede in via sostitutiva in danno al concessionario.

Dell’avvenuta rimozione e dell’integrale ripristino dello stato di fatto verrà dato atto mediante apposita verbalizzazione.

La mancata riconsegna delle aree e dei beni oggetto di concessione nei tempi previsti dalla lettera b) del presente articolo comporterà il pagamento di una penale di euro 600 per ogni giorno di

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ritardo, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del maggior danno (es. per ritardata od omessa esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione di competenza del Comune). Qualora, in particolare, la mancata riconsegna nei termini previsti pregiudichi e/o inibisca e/o ritardi la riapertura dello stabilimento nella stagione successiva a quella oggetto di affidamento, al Comune spetterà comunque la corresponsione dell’integrale canone concessorio.

Articolo 16 Elenco allegati

A) Regolamento di assegnazione cabine e di utilizzo dei servizi dello stabilimento approvato con D.G. n. 87 del 24/03/2003;

B) Tariffe approvate con delibera G.C. n° 165 del 2/5/2013;

C) elenco attrezzature da fornire necessariamente a cura del gestore D) materiale di proprietà comunale che verrà fornito al gestore.

E) Planimetria F) Matrice Rischi

G) Piano Economico Finanziario

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ALLEGATO A)

Regolamento di assegnazione cabine e di utilizzo dei servizi dello stabilimento Approvato con D.G. n. 87 del 24/03/2003

1) OCCUPAZIONE DELLE CABINE

Ogni cabina potrà avere un massimo di occupazione di n° 6 persone + un bambino fino ai 10 anni.

I nominativi della cabina sono fissi e quindi non alternabili nel corso della stagione.

2) ACCESSO ALLO STABILIMENTO

L'accesso allo stabilimento è regolato come segue:

l'intestatario della cabina dovrà, al momento di occupazione della stessa, comunicare alla Cassa dello stabilimento i nominativi delle 6 persone che hanno diritto ad entrare, questi nominativi non potranno essere cambiati.

3) OSPITI

E' considerato ospite e quindi soggetto al pagamento del biglietto di ingresso chiunque (anche se familiare) risulti in eccedenza sul numero consentito per l'occupazione della cabina.

L'arrivo di un ospite deve sempre essere comunicato in anticipo alla direzione dello stabilimento.

4) DIVIETO SUB AFFITTO CABINA E POSTO SOLE.

Non sarà permesso nella maniera più categorica, che i Signori clienti subaffittino, per qualunque periodo, la cabina data loro in locazione.

Ove si verifichi il caso di Clienti che non usufruiscano della cabina per periodi dall'1 al 15 o dal 16 al 30 di un mese, ovvero per periodi multipli degli stessi è facoltà del cliente stesso di lasciare libera la cabina e metterla a disposizione del gestore il quale, nel limite del possibile, cercherà di affittarla ad altro cliente, riconoscendo al primo assegnatario un rimborso della quota di abbonamento.

5) DOTAZIONE DELLE CABINE

Ogni cabina ha in dotazione due sdraio ed un ombrellone oppure una sdraio, un lettino e un ombrellone. Su richiesta si possono avere, a pagamento, sdraio ed ombrelloni supplementari compatibilmente alla disponibilità di spazio. Se per qualsiasi necessità dovesse rendersi indispensabile lo spostamento delle sedie situate in qualsiasi posizione, il personale è autorizzato a provvedere di conseguenza ed il cliente non può opporsi a tale spostamento.

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6) PRENOTAZIONI

Le prenotazioni per le assegnazioni di cabine in abbonamento vengono ricevute presso la Cassa dello Stabilimento. La prenotazione, per quanto concerne le conferme dell'anno precedente, è valida soltanto dopo il versamento della caparra entro il 31 dicembre.

Per i nuovi assegnatari la caparra deve essere versata entro i termini indicati nella lettera d'accettazione, pena la decadenza dell'assegnazione. Ove si tratti di riconferma di un servizio già richiesto per la stagione (15/6 - 15/9) dell'anno precedente, la gestione cercherà, nel limite del possibile, di conservare ai Signori clienti che lo richiedano la medesima assegnazione avuta per il passato o di riconoscere una certa qual precedenza nel caso di richiesta di migliore sistemazione.

Si ribadisce che, per le conferme e/o le richieste di nuove posizioni di cabina o posto sole, i clienti abituali dovranno far pervenire la caparra entro e non oltre il 31 dicembre .

In mancanza del versamento entro tale limite di tempo, resta inteso che il cliente verrà considerato a tutti gli effetti rinunciatario.

La gestione si obbliga a confermare l'assegnazione per l'anno successivo delle medesime cabine e del medesimo ombrellone occupati nell'anno precedente.

E' fatto salvo il caso in cui non venga rinnovata la concessione demaniale marittima di carattere stagionale (il rinnovo avviene di anno in anno) di modo che non può sussistere alcun impegno formale per una riconferma di carattere continuativo delle cabine e in particolare modo dei posti sole.

E' fatto altresì salvo il caso in cui l'installazione eventuale di nuove attrezzature possa modificare l'attuale disponibilità di cabine e posti sole. Anche in questa ipotesi è giustificata la riserva dell'Amministrazione.

Per quanto concerne le richieste per periodi inferiori alla stagione (bimestre, ecc. ) i clienti abituali, avranno diritto all'assegnazione del posto sole e della cabina occupati l'anno precedente solo subordinatamente alla disponibilità residua all'assegnazione ai clienti stagionali.

7) PAGAMENTI

Al momento della prenotazione: versamento di una caparra di Euro 200,00.

Al momento dell'occupazione della cabina dovrà essere effettuato il saldo dell'abbonamento.

In ogni caso il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno per gli abbonamenti stagionali, entro il 15 luglio per quelli bimestrali ed entro il 5 del mese di concessione per gli altri.

Dopo tale data, qualora il saldo non fosse stato ancora versato, la cabina si intende resa disponibile per altra assegnazione e la caparra incamerata a titolo di penale.

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8) CABINE IN COMPARTECIPAZIONE

E' titolare di una cabina in compartecipazione chi ne effettua la prenotazione.

Il titolare è garante e responsabile nei confronti della gestione del pagamento totale della cabina.

Tra i compartecipanti deve essere preso l'accordo circa l'uso delle attrezzature in dotazione alla cabina.

Coloro che dispongono di una cabina in compartecipazione non possono ricevere ospiti senza il consenso dei compartecipanti. Il numero totale degli occupanti non deve superate quello consentito.

9) (abrogato)

10) FURTI NELLE CABINE

La Direzione non assume alcuna responsabilità per furti che dovessero avvenire nelle cabine, sia durante l'orario di apertura dei bagni che nelle ore di chiusura.

Il controllo notturno non coinvolge né impegna per nessuna ragione la responsabilità della gestione per ciò che possa accadere nello Stabilimento.

11) SOSPENSIONE BAGNI

Nel caso in cui le Autorità competenti dovessero imporre, per qualsiasi ragione, la sospensione della balneazione, lo Stabilimento resterà aperto in funzione elioterapica. In tale evenienza nessun rimborso o sconto sull'abbonamento pagato potrà essere richiesto.

12) LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER:

Oggetti di valore o denaro non dati in consegna

infortuni a bambini che, lasciati incustoditi, vengano a trovarsi in posizione di pericolo o accedano a luoghi non consentiti.

13) L'Amministrazione Comunale e la gestione inoltre si riservano in qualsiasi momento il diritto di attuare sistemi di controllo all'ingresso dello Stabilimento, al fine di evitare, nell'interesse degli stessi Signori clienti, possibili abusi.

14) Per quanto concerne il posteggio delle imbarcazioni dei Signori clienti, gli stessi sono pregati di far conoscere all'atto della prenotazione della cabina anche il periodo per il quale desiderano l'ormeggio, precisando la misura, il tipo ecc. il nantante.

Per motivi di organizzazione interna del servizio in questione la gestione non potrà accettare richieste per il ricovero o lo stazionamento di canotti pneumatici.

(18)

15) FESTE DI LUGLIO

Per le festività del 1-2-3 di luglio gli orari, la disposizione delle attrezzature, l'accesso a determinate zone dello Stabilimento potranno essere oggetto di specifiche ordinanze da parte dell'Amministrazione Comunale.

(19)

ALLEGATO B) TARIFFE APPROVATE CON G.C. N° 165 DEL

2/5/2013

(20)

ALLEGATO C)

ELENCO ATTREZZATURE DA FORNIRE NECESSARIAMENTE A CURA DEL GESTORE

MATERIALE DI SICUREZZA

- n. 3 estintori a polvere - n. 2 estintori CO2

DOTAZIONI OBBLIGATORIE (ordinanza C.P.)

6 estintori a polvere

1 estintore co2

tutte le attrezzature di salvataggio compreso un pattino regolamentare e le dotazioni obbligatorie dei bagnini

Tutte le dotazioni di pronto soccorso obbligatorie

ATTREZZATURE BALNEARI

- n. 100 metri di telone anti-inquinamento - n. 5 scalette in acciaio per discesa a mare - n. 1 amplificatore e microfono

- n. 1 struttura per imbarcadero (mt 6 x2) con scaletta in acciaio inox - n. 41 tende in tessuto blu

- n. 3 ringhiere in acciaio inox di varie misure

ATTREZZATURE DIVERSE

- n. 8 pali in acciaio inox - n. 8 tralicci in acciaio inox - n. 160 metri cavo inox diametro 6

- tutta la ferramenta inox grilli e tornichetti

- fornitura sdraio e lettini in numero congruo rispetto alle esigenze dell’utenza

(21)

ALLEGATO D)

MATERIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE CHE VERRA’ FORNITO AL GESTORE.

• Descrizione • Quantità

trombe marca Geloso • 2

• Ombrelloni • 150

• Cabine doppie e singole in pvc • 59 di cui 11 per ricambi

cabine singole in alluminio • 168

cabina singola uso ripostiglio • 1

cabina spogliatoio disabili • 1

tavolini bianchi per ombrellone. • 189

(22)

ALLEGATO E)

(23)

ALLEGATO F)

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI PORTICCIOLO”

STAGIONE 2021

MATRICE DEI RISCHI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO SOGGETTO A CARICO DEL QUALE E' POSTO IL RISCHIO

Rischio operativo Concessionario

Rischio di domanda Concessionario

Rischio da agenti atmosferici Concessionario Rischio amministrativo, politico,

regolamentare

Parte pubblica Rischio da manutenzione straordinaria Parte pubblica Rischio da inadempimenti contrattuali da

parte di fruitori, fornitori o subappaltatori

Concessionario

Rischio ambientale Concessionario

(24)

ALLEGATO G) Piano Economico Finanziario

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