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Nel nuovo ambito regolativo, pertanto, è l’ente che definisce il valore della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, sulla base dei criteri generali preventivamente contrattati con le OO.SS

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CFL109

La percentuale del 15% di cui all’articolo 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018 deve essere considerata anche un vincolo per la quantificazione minima individuale della retribuzione di risultato dei dipendenti titolari di posizione organizzativa?

Con riferimento alla questione in esame, per quanto di competenza, si deve anzitutto tenere presente che l’art.15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, innovando il precedente sistema incentrato su una quantificazione individuale espressa in percentuale della retribuzione di posizione in godimento del lavoratore incaricato della titolarità di posizione organizzativa (art.10, comma 3, del CCNL del 31.4.1999), prevede, per il finanziamento della retribuzione di risultato, una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente.

La percentuale del 15%, dunque, non costituisce più un valore standard ordinario o minimo della retribuzione di risultato, ma rappresenta solo il quantum minimo delle risorse

complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio dei titolari di posizioni organizzative da destinare obbligatoriamente al finanziamento dell’istituto della retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente.

Sono gli enti, infatti, che definiscono, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili.

Nel nuovo ambito regolativo, pertanto, è l’ente che definisce il valore della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, sulla base dei criteri generali preventivamente contrattati con le OO.SS.

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