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Informati sul sito www.inail.it o chiama il numero gratuito 803.164.

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Academic year: 2022

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(1)

A te che per fAre lA pAusA cAffè

devi fArlo tu, il cAffè .

AL LAVORO CON TE.

assicurazione inail contro gli infortuni domestici.

Se sei una casalinga, o un casalingo, a tempo pieno tra i 18 e i 65 anni, assicurare il tuo lavoro è un obbligo. L’assicurazione contro gli infortuni domestici gravemente invalidanti e mortali si paga alla posta e on line entro il 31 gennaio e costa solo 12 euro e 91 centesimi.

Informati sul sito www.inail.it o chiama il numero gratuito 803.164.

PREVENZIONE SICUREZZA AssicurAZioNe

proteZioNe RIABILITAZIONE REINSERIMENTO

50x70_Casalinghe2010.indd 1 21/12/09 10:49

(2)

Reg MMH/

P Prov Città Struttura Indirizzo Bacheche 

70x100 LI MMH GE Genova OSPEDALE DI GENOVA ‐ "Galliera" Mura delle Cappuccine, 14 5 LI P SV Pietra Ligure OSPEDALE DI PIETRA LIGURE ‐ "Santa Corona" via XXV Aprile, 38 10

15

L P BG Calcinate OSPEDALE DI CALCINATE p.zza Ospedale, 3  1

L P BG Ponte S. Pietro POLIAMBULATORIO DI PONTE S.PIETRO p.zza Libertà 5 1

L P BG Zogno POLIAMBULATORIO DI ZOGNO via Polli 5 2

L MMH BS Brescia OSPEDALE DI BRESCIA ‐ "Spedali Civili Brescia" p.le Spedali Civili 1 3

L MMH BS Brescia POLIAMBULATORIO DI BRESCIA ‐ "Corsica" via Corsica 145 4

L MMH BS Brescia POLIAMBULATORIO DI BRESCIA ‐ "Staufer" via Duccio (fronte ospedale) 2

L MMH BS Brescia POLIAMBULATORIO DI BRESCIA ‐ "Biseo" via Biseo 17 2

L MMH BS Brescia POLIAMBULATORIO DI BRESCIA ‐ "Marconi" via Marconi 126 2

L P BS Gargnano POLIAMBULATORIO DI GARGNANO via Repubblica 2 2

ALLEGATO A

Multimedia Hospital S.r.l. per INAIL Elenco strutture e quantitativi 

Totale Liguria

L P BS Gargnano POLIAMBULATORIO DI GARGNANO via Repubblica, 2 2

L P BS Salò OSPEDALE DI SALO' p.zza Bresciani 5 3

L MMH BS Montichiari OSPEDALE DI MONTICHIARI "Civili" via Ciotti 154 2

L P CO Cantù OSPEDALE DI CANTU' via Domea 4 3

L P CO Mariano C. OSPEDALE DI MARIANO COMENSE via Isonzo, 42/B 1

L P CO Olgiate Comasco POLIAMBULATORIO DI OLGIATE COMASCO via Roma 12/14 2

L MMH CR Crema OSPEDALE DI CREMA Largo Ugo Dossena 2 9

L MMH MI Bollate OSPEDALE DI BOLLATE via Piave 20,  2

L MMH MI Busto Garolfo POLIAMBULATORIO DI BUSTO GAROLFO   via XXIV Maggio, 17  2

L MMH MI Carate B. OSPEDALE DI CARATE BRIANZA via Rosè Bianchi, 9 3

L MMH MI Cernusco sul Naviglio OSPEDALE DI CERNUSCO S/N via Uboldo 21 2

L MMH MI Cuggiono OSPEDALE DI CUGGIONO via Badi, 4 3

L MMH MI Desio OSPEDALE DI DESIO via Mazzini 1 1

L MMH MI Garbagnate M. OSPEDALE DI GARBAGNATE ‐ "G. Salvini" v.le Forlanini 121 1

L MMH MI Legnano OSPEDALE DI LEGNANO "Civile" via Candiani 2 7

L MMH MI Magenta OSPEDALE DI MAGENTA via al Donatore di Sangue, 50  3

L MMH MI Melzo OSPEDALE DI MELZO via Maffia 6/10 1

L MMH MI Milano OSPEDALE DI MILANO ‐ "G. Pini" p.zza A. Ferrari, 1 7

L MMH MI Milano OSPEDALE DI MILANO ‐ "L. Sacco" via G.B.Grassi 74 2

L MMH MI Milano OSPEDALE DI MILANO ‐ "S. Carlo Borromeo" via Pio II 3 6

L MMH MI Milano OSPEDALE DI MILANO ‐ "S. Paolo" via A. di Rudini 8 2

1 di   3  

(3)

Reg MMH/

P Prov Città Struttura Indirizzo Bacheche 

70x100 ALLEGATO A

Multimedia Hospital S.r.l. per INAIL Elenco strutture e quantitativi 

L MMH MI Passirana di Rho OSPEDALE DI PASSIRANA via Settembrini 1 2

L MMH MI Rho OSPEDALE DI RHO c.so Europa 250 2

L MMH MI Seregno OSPEDALE DI SEREGNO via Verdi, 2  5

L P MI Sesto S.G. OSPEDALE DI SESTO S. GIOVANNI via Matteotti 83 3

L MMH MI Trezzo sull'Adda POLIAMBULATORIO DI TREZZO D'ADDA p.le Gorizia, 2 3

L MMH MI Vaprio D'Adda OSPEDALE DI VAPRIO D'ADDA via Don Moletta, 22 3

L MMH MI Vimercate OSPEDALE DI VIMERCATE ‐ "Civile" via C. Battisti 23 5

L MMH MI Vizzolo OSPEDALE DI MELEGNANO‐VIZZOLO via Pandina 1 4

108

V MMH TV Asolo OSPEDALE DI ASOLO via Forestuzzo 41 3

V MMH TV Castelfranco Vto OSPEDALE DI CASTELFRANCO ‐ "S. Giacomo Apostolo" via dei carpani, 16/Z 20

V MMH TV Crespano Dal Grappa POLIAMBULATORIO DI CRESPANO via IV Novembre 30 2

Totale Lombardia

V MMH TV Crespano Dal Grappa  POLIAMBULATORIO DI CRESPANO via IV Novembre 30 2

V MMH TV Giavera POLIAMBULATORIO DI GIAVERA via Bolé 21 1

V MMH TV Montebelluna DIPARTIMENTO PREVENZIONE ‐ Montebelluna via Alighieri 12 1

V MMH TV Montebelluna OSPEDALE DI MONTEBELLUNA via Togliatti, 1 2

V MMH TV Valdobbiadene POLIAMBULATORIO DI VALDOBBIADENE via Roma 38 6

35

F MMH GO Cormons POLIAMBULATORIO DI CORMONS v.le venezia Giulia, 74 1

F MMH GO Gorizia  DIPARTIMENTO PREVENZIONE ‐ Gorizia via Mazzini 7 1

F MMH GO Gorizia  OSPEDALE DI GORIZIA via Fatebenefratelli 4 10

F MMH GO Gradisca POLIAMBULATORIO DI GRADISCA via Fleming 3 1

F MMH PN Pordenone OSPEDALE DI PORDENONE ‐ "S. Maria degli Angeli" via Montereale 24  25

F MMH PN Sacile OSPEDALE DI SACILE via Ettoreo 4 2

40

E P FE Ferrara DISTRETTO DI FERRARA via cassoli 30 2

E P FE Ferrara OSPEDALE DI FERRARA ‐ "Sant'Anna" c.so giovecca 203 2

E P FE Lagosanto OSPEDALE LAGOSANTO ‐ "Del Delta" via Valle Oppio 2 4

8

T P FI Empoli OSPEDALE DI EMPOLI ‐ "USL 11‐S. Giuseppe" via Boccaccio 12 2

T P FI Lucca OSPEDALE DI LUCCA via Carducci 2

4 LA MMH RM Roma  OSPEDALE DI ROMA ‐ "S. Filippo Neri" p.zza di Santa Maria della Pietà 18 Totale Friuli

Totale Veneto

Totale Emilia Romagna

Totale Toscana

2 di   3  

(4)

Reg MMH/

P Prov Città Struttura Indirizzo Bacheche 

70x100 ALLEGATO A

Multimedia Hospital S.r.l. per INAIL Elenco strutture e quantitativi 

LA MMH RM Roma  POLICLINICO di Roma ‐ "Umberto I" v.le del Policlinico 155 22 40 250 Totale Lazio

Totale complessivo

NOTA: i quantitativi riportati si riferiscono alle attuali disponibilità e verranno verificati al momento della conferma. Per quanto riguarda gli impianti negli ospedali partner di Multimedia Hospital (indicati con la lettera P) l’esposizione della pubblicità sarà soggetta alla preventiva approvazione dell’Ente sanitario competente. In

caso di diniego, e quindi di mancata esposizione, Multimedia Hospital sarà tenuta ad avvisare tempestivamente il cliente ed a rendere disponibili altrettanti impianti presso le altre strutture.

3 di   3  

(5)

AL LAVORO CON TE.

PREVENZIONE SICUREZZA ASSICURAZIONE

PROTEZIONE RIABILITAZIONE REINSERIMENTO

ANChE qUEST’ANNO INAIl vI ASSICURA

CONTRO glI INfORTUNI dOmESTICI gRAvI CON SOlI 12 EURO E 91 CENTESImI.

Chi ha l’obbligo di assiCurarsi

È obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolge l’attività di casalinga/o a tempo pieno.

È invece escluso chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

a Cosa ha diritto l’assiCurato

ad una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità subita (da € 166,79 a

€ 1.158,32). si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subita è pari o superiore:

• al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;

• al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.

a decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche l’infortunio mortale: in questo caso la rendita viene corrisposta ai superstiti.

Quanto Costa e Come si paga

€ 12,91 l’anno, non frazionabili mensilmente e deducibili ai fini fiscali. per iscriversi è necessario pagare il premio utilizzando il bollettino di pagamento disponibile presso gli uffici postali, le sedi dell’inail, le associazioni delle Casalinghe.

per i titolari di carta di credito Visa o mastercard, carta prepagata postepay o conto bancoposta è possibile effettuare il pagamento anche online (www.inail.it).

Chi non deVe pagare il premio

il premio è a carico dello stato se l’assicurato ha un reddito annuo non superiore a € 4.648,11 e se appartiene

ad un nucleo familiare con reddito non superiore a

€ 9.296,22. in questo caso occorre presentare all’inail un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero. l’autocertificazione vale come iscrizione.

la tutela assiCuratiVa

decorre dal giorno successivo al pagamento del premio per coloro che si iscrivono per la prima volta e dal 1°

gennaio di ogni anno per coloro che rinnovano il pagamento entro il 31 gennaio.

le sanzioni

in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l’istituto richiederà una sanzione graduata in relazione al periodo di ritardo. la misura massima della sanzione è pari all’importo del premio (€12,91).

per ulteriori informazioni

Consultare il sito www.inail.it

telefonare al numero gratuito 803.164

recarsi presso le sedi inail, le associazioni delle Casalinghe, i patronati.

donneuropee federcasalinghe

movimento italiano Casalinghe moiCa 030 2006951 sindacato Casalinghe lavoratrici europee

sCale ugl 06 32482242

50x70_ospedali2010.indd 1 21/12/09 10:49

(6)

Direzione Centrale Comunicazione Piazzale Giulio Pastore, 6

00144 ROMA

e-mail: dccomunicazione@inail.it www.inail.it

Importante: non sottoscrivere nella zona sottostante

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La casuale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

AVVERTENZE

Stampa: Tipolitografi a INAIL - Milano - 12/09

ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI.

DOVE INFORMARSI

Numero gratuito 803.164 www.inail.it

Sedi INAIL

Associazioni delle Casalinghe Patronati

(7)

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

GENTILE SIGNORA/E,

Le ricordiamo che la legge n. 493 del 1999 ha reso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

CHI SI DEVE ASSICURARE

È obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolge l’attività di casalinga/o a tempo pieno. È escluso chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Questo bollettino DEVE ESSERE UTILIZZATO da coloro che

si iscrivono all’assicurazione per la prima volta ed anche da coloro che si sono iscritti negli anni precedenti ma non hanno ricevuto al proprio domicilio il bollettino postale personalizzato (c/c n. 30625008).

COME CI SI ASSICURA

È necessario pagare il premio di 12,91 utilizzando il sottostante bollettino compilato con i dati richiesti. Non deve pagare chi ha un reddito proprio inferiore a 4.648,11 annui e appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo è inferiore a 9.296,22. In questo caso si ha diritto all’assicurazione gratuita che si ottiene con una semplice autocertificazione. Il relativo modulo è disponibile presso le Sedi dell’INAIL, delle Associazioni delle Casalinghe e dei Patronati e anche sul sito www.inail.it.

LE SANZIONI

In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l’Istituto richiederà una sanzione graduata in relazione al periodo di ritardo.

La misura massima della sanzione è pari all’importo del premio ( 12,91).

A COSA HA DIRITTO L’ASSICURATO

Ad una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità subita (da 166,79 a 1.158,32). Si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subita è pari o superiore:

• al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;

• al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche l’infortunio mortale:

in questo caso la rendita viene corrisposta ai superstiti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Si può consultare www.inail.it, telefonare al numero verde 803.164 o recarsi presso le Sedi INAIL, delle Associazioni delle Casalinghe e dei Patronati.

DonnEuropee Federcasalinghe;

Movimento Italiano Casalinghe - MOICA 030 2006951 - dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee - SCALE UGL 06 32482242 - lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

- o ti d e r c c A i d a t u v e c i R - I L A T S O P I T N E R R O C I T N O C -

o t n e m a s r e V i d a t u v e c i R - I L A T S O P I T N E R R O C I T N O

C Banco Posta Banco Posta

sul C/C n.

sul C/C n.

INTESTATO A: INTESTATO A:

di Euro di Euro

30621049

I.N.A.I.L. ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

30621049

P.LE G. PASTORE, 6 - 00144 ROMA P.LE G. PASTORE, 6 - 00144 ROMAI.N.A.I.L. ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

ESEGUITO DA:

Via/Piazza

... .

...

...

N° Civico Località

C.A.P.

... ...

E L A T S O P . F F U

’L L E D O L L O B E

L A T S O P . F F U

’L L E D O L L O

B I M P O R TA N T E : N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E

CODICE FISCALE ANNO

CODICE FISCALE ANNO

COGNOME E NOME

VIA - PIAZZA - N° CIVICO

. V O R P

A T I L A C O L P

A C

codice bancoposta importo in euro numero conto td

AUT. DB/SISB/E 16679 DEL 16.11.2004

,

91 12

TD 451

,

91 12

9 4 0 1 2 6 0

3 < 451>

(8)

ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI.

AL LAVORO CON TE.

PREVENZIONE SICUREZZA ASSICURAZIONE

PROTEZIONE RIABILITAZIONE REINSERIMENTO

EDIZIONE 2010

(9)

Ai Lettori

La Legge 3 dicembre 1999, n. 493(*)ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico.

Scopo di questo opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sulla nuova assicurazione relativamente a:

La casa e la famiglia pag. 4

L’assicurazione 5

La tutela assicurativa 7

Il costo dell’assicurazione 8

L’iscrizione 9

Cosa fare in caso d’infortunio 10

Le Prestazioni 11

Richiesta prestazioni 12

Il ricorso 13

Come si riscuote la rendita 14

(*) Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con Decreto Ministeriale 15 settembre 2000. La stessa legge è stata poi integrata e modificata dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 comma 1257).

Le leggi, i decreti ministeriali e le circolari dell’Istituto sono consultabili su www.inail.ite presso tutte le Sedi Inail.

2

(10)

Premessa

Il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato.

Gli incidenti delle donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più numerosi di quelli degli uomini per i differenti ruoli svolti nella famiglia.

Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione,

nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell’uso non accorto di farmaci e di prodotti per l’igiene.

Le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili: bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione

e di conseguenza aumentare l’esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:

• la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un’adeguata campagna di informazione;

• l’istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico. Si tratta sostanzialmente di una polizza “grandi rischi” che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

3

(11)

La casa e la famiglia

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

Il lavoro domesticoè l’insieme di attività svolte da uno o più soggetti

nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il nucleo familiareè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

4

(12)

L’assicurazione

Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatorial’iscrizione presso l’INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

• un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

• svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;

• non sono legate da vincoli di subordinazione;

• prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

• i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni;

• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;

• coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);

• gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico;

• i Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG);

• i lavoratori in mobilità;

• i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all’obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.

5

(13)

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

• Lavori Socialmente Utili (LSU), Borse di Lavoro, Corsi di formazione, Tirocini.

Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;

• Lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Le sanzioni

Dal 2005 a tutti coloro che hanno i requisiti di assicurabilità previsti dalla Legge 493/99 e non pagano il premio, sarà richiesta dall’Istituto la sanzione prevista dalla legge, graduata in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore al premio stesso (euro 12,91).

6

(14)

La tutela assicurativa

Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuniavvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata alla pari dell’abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti...) sono coperti dall’assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

Si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono indennizzati gli infortuni:

• dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;

• che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27% per gli

infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;

• avvenuti fuori dal territorio nazionale;

• avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.

Solo il pagamento del premio, o l’autocertificazione di esonero (vedi pag. 9), in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita.

7

(15)

Il costo

dell’assicurazione

Il costo annuale dell’assicurazione (detto “premio”) è fissato in 12,91 euro, non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.

È a totale carico dello Stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

• possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;

e

• fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF, relativo all’anno precedente.

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, in sintesi:

la rendita diretta; la rendita ai superstiti; l’indennizzo in capitale; gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa che sono prestazioni erogate dall’INAIL; le pensioni di invalidità civile e di guerra; gli assegni familiari;

gli assegni di mantenimento dei figli; l’indennità di accompagno nonché particolari categorie di redditi (quali ad es. quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, ad imposta sostitutiva, ecc.).

8

(16)

L’iscrizione

Per iscriversi è necessario pagare il premio utilizzando lo specifico bollettino di pagamento (intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma) da ritirare presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (DonnEuropee Federcasalinghe, Moica, Scale UGL).

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle Sedi dell’INAIL un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali di esonero.

Il modello di autocertificazione può essere ritirato presso le Sedi INAIL, le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi; tale modello può essere anche “scaricato” dal sito Internet dell’INAIL.

Le persone già iscritte riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell’INAIL con il bollettino di pagamento precompilato con i loro dati e l’importo da versare.

Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria.

Da gennaio 2009 sarà possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo on line per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. Le informazioni sulle modalità del servizio sono disponibili sul sito www.inail.it.

Il versamento del premio dovrà essere effettuato ogni anno entro il 31 gennaioe solo se permangono i requisiti. Per coloro che sono esonerati dal versamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell’assicurazione, con l’obbligo di denunciare all’INAIL solo il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi 30 giorni.

Coloro che raggiungono i requisiti per l’assicurazione dopo la data del 31 gennaiosono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione, al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell’anno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, devono pagare il premio assicurativo di 12,91 euro e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno.

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(17)

Che cosa fare in caso di infortunio

Nel caso che si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

A guarigione clinica avvenuta:

• se il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;

• se l’interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l’autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);

• se l’interessato possedeva i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito

dell’attività) anche al momento dell’infortunio;

l’interessato stesso deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

Nel caso in cui dall’infortunio domestico derivi la morte dell’assicurato, se sussistono i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all’INAIL a cura dei superstiti.

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(18)

Le Prestazioni

Rendita diretta

Se dall’infortunio domestico derivi un’inabilità al lavoro pari o superiore al 27%

per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 166,79 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.158,32 euro, per inabilità del 100%.

La rendita - pagata mensilmente - spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

La rendita è esente da oneri fiscali: come tutte le rendite INAIL non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento): quindi, sotto questo aspetto, non può né aumentare né diminuire di importo.

La rendita delle casalinghe viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.

Rendita ai superstiti

A partire dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La somma totale delle rendite erogate ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industriale che è pari 1.030 euro.Valgono gli stessi benefici previsti per la rendita vitalizia corrisposta all’assicurato.

Assegno funerario

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 (D.M. 31 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. n.113 del 17 maggio 2006) è inoltre corrisposto l’assegno funerario.

Dal 1° luglio 2007 l’importo è di Euro 1.725,47.

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(19)

Richiesta prestazioni

Rendita

Nell’ipotesi in cui dall’infortunio domestico derivi una invalidità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, l’infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all’INAIL domanda per ottenere la liquidazione della rendita, su apposito modulo predisposto dall’Istituto, reperibile presso le Sedi INAIL e i Patronati.

Nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o successivamente, la morte dell’assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto.

Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell’infortunio.

Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina Sede INAIL, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:

• che l’infortunato è assicurato per l’anno nel quale è avvenuto l’infortunio;

• che al momento dello stesso sussistevano i requisiti per l’assicurazione;

• il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso.

Il medico indicherà:

• la data di guarigione clinica;

• le conseguenze della lesione;

• le eventuali preesistenze;

• le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.

Per gli infortuni mortali

• data e causa del decesso.

L’effettivo grado di inabilità permanente derivata dall’infortunio è accertato dall’INAIL che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all’infortunato l’importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa.

Entro lo stesso termine l’INAIL è tenuto a comunicare l’eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi, ed indicando la possibilità di presentare ricorso.

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(20)

Il ricorso

Contro la decisione dell’INAIL gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare, entro 90 giorni dalla data del provvedimento, ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.

Il ricorso va trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,

o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede INAIL che ha emanato il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla

presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

L’azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal

giorno dell’infortunio. 13

(21)

Come si riscuote la rendita

Gli interessati possono scegliere che la rendita sia pagata - come tutte le rendite INAIL - in uno dei seguenti modi:

• presso un Ufficio postale o in Banca;

• mediante accredito in c/c postale o bancario;

• mediante accredito su libretto di risparmio postale o bancario.

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(22)

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

• Chiamando il numero verde 803.164;

• su www.inail.it;

• presso tutte le Sedi INAIL;

• presso le Associazioni delle Casalinghe:

DonnEuropee Federcasalinghe;

Movimento Italiano Casalinghe - MOICA 030 2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee - SCALE UGL 06 32482242 lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30

ed i Patronati.

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(23)

Tipolitografia INAIL- Milano - 12/09

Direzione Centrale Comunicazione Piazzale Giulio Pastore, 6

00144 ROMA

e-mail: dccomunicazione@inail.it www.inail.it

(24)

CODICE UTENTE INAIL:

ASSICURAZIONE CASALINGHE

Gentile Signora/e,

Lei risulta iscritta/o all'assicurazione contro gli infortuni domestici mediante la sottoscrizione del modulo di dichiarazione sostitutiva in quanto esonerata/o dal pagamento del premio assicurativo.

La preghiamo in primo luogo di verificare se, anche per l'anno 2010, Lei possiede tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all’assicurazione:

- età compresa fra 18 e 65 anni compiuti;

- svolgimento, in ambito domestico, di attività finalizzata alla cura del proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico dove dimora. L’attività dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione, gratuitamente ed in modo non occasionale;

- non svolgere un'altra attività per la quale è previsto il versamento dei contributi previdenziali.

In secondo luogo, La preghiamo di verificare se Lei è ancora in possesso dei limiti reddituali previsti per l'esonero dal pagamento del premio assicurativo:

- possiede un reddito personale complessivo lordo non superiore a 4.648,11 euro e

- appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore a 9.296,22 euro.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF relativo all’anno precedente.

Una volta effettuate tali verifiche:

A. se il Suo reddito rientra nei suddetti limiti ed è in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, Lei è automaticamente iscritta/o all'assicurazione anche per l'anno 2010, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione;

B. se il Suo reddito non rientra più nei predetti limiti ed è in possesso di tutti i requisiti per avere diritto all'assicurazione, dovrà pagare il premio annuale di 12,91 euro utilizzando l’apposito bollettino reperibile presso gli Uffici Postali, le Sedi Inail, le Associazioni Casalinghe o tramite il pagamento online;

C. se è venuto meno anche uno solo dei requisiti assicurativi e pertanto Lei non è più

soggetta all'obbligo di iscrizione, dovrà comunicare la variazione intervenuta entro 30

giorni inviando alla sede Inail il modulo di seguito allegato.

(25)

Per qualsiasi ulteriore informazione potrà comunque : - chiamare il numero gratuito INAIL 803-164;

- collegarsi al portale www.inail.it;

- recarsi presso una Sede INAIL;

- recarsi o contattare le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcalinghe;

Movimento Italiano Casalinghe 030-2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee - SCALE UGL 06-32482242 - lun. merc.

ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

(26)

L’ASSICURAZIONE IN SINTESI

Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare ed ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Dal marzo 2001 è quindi diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di tutti coloro, uomini o donne, che:

 hanno un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

 svolgono il proprio lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;

 non sono legati da vincoli di subordinazione;

 prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Tra i soggetti obbligati ad iscriversi rientrano anche:

 i pensionati che non hanno superato i 65 anni;

 i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

 tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorino esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);

 gli studenti che, dimorando in una località diversa dalla città di residenza, si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;

 i lavoratori in cassa integrazione guadagni;

 i lavoratori in mobilità;

 i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato.

Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2010, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2010).

In caso di infortunio bisogna rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico. Solo a guarigione clinica avvenuta e se l’infortunato:

- ritiene, su parere medico, che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;

- è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l’autocertificazione;

- possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività);

deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, i superstiti aventi diritto dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita.

In caso di mancata concessione della rendita, l’assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso alla Sede Inail che ha emanato il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso va trasmesso entro 90 giorni dalla data del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o presentato a mano con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta.

Il premio dell’assicurazione – di euro 12,91 – è a carico dello Stato per coloro che presentano entrambi questi requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro all’anno;

- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro all’anno. e

A partire dall’anno 2005 la legge prevede l’applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore all’importo del premio stesso, per coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti e non osservino l’obbligo del versamento del premio.

Le ricordiamo, infine, che negli anni precedenti Le abbiamo inviato un piccolo manuale sull’assicurazione.

Nel caso l’avesse smarrito, potrà ritirarne una copia presso qualsiasi Sede INAIL.

(27)

Informazioni sul servizio INAILSMS

Se vorrà ricevere via SMS le informazioni INAIL utili agli assicurati, si potrà registrare, se non lo

ha già fatto, inviando un SMS al numero 3202049489, digitando esclusivamente il suo codice personale

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La registrazione può essere fatta anche attraverso il portale www.inail.it/casalinghe/casalinghe.htm

Per gli assicurati è attivo INAILSMS, il canale di comunicazione diretta con cui l’INAIL fornisce, mediante messaggi via cellulare, informazioni e aggiornamenti sull’assicurazione e sulla prevenzione degli infortuni domestici.

L’assicurato, se non lo ha già fatto, può registrarsi al servizio inviando un SMS digitando esclusivamente il codice personale indicato in alto a destra al numero 3202049489, oppure attraverso il portale internet www.inail.it/casalinghe.

La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le stesse modalità, digitando esclusivamente CASANO.

La registrazione al servizio è facoltativa. Con la richiesta di attivazione l’assicurato dichiara di essere titolare del numero telefonico e che sta fornendo i dati (numero telefonico e codice personale) esclusivamente per le finalità dichiarate per questo servizio.

Il servizio è gratuito. Sono a carico dell’assicurato i soli costi dell’SMS di attivazione e quello dell’eventuale cancellazione, secondo le tariffe del gestore prescelto.

Il servizio INAILSMS serve soltanto per ricevere informazioni dall’INAIL. Per formulare domande o per qualsiasi altra esigenza informativa sono sempre disponibili il numero verde 803.164 e il portale www.inail.it.

Servizio INAIL SMS – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali da Lei forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per tutte le attività connesse alla fruizione da parte sua del servizio di comunicazione via SMS di messaggi informativi di INAIL e non è prevista la comunicazione né la diffusione dei dati stessi da parte dell’Istituto. La comunicazione del dato richiesto è facoltativa.

Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n. 33 e seguenti del D.Lgs n.196/2003. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è INAIL, che si avvale, per l’invio dei messaggi informativi via SMS, in qualità di gestore tecnologico del servizio, di operatori autorizzati di telefonia mobile. L’operatore di fonia mobile non riceverà comunicazioni dalle quali sarà possibile risalire all’associazione tra i dati identificativi personali ed il numero di cellulare registrato. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 inoltrandone richiesta a INAIL D.C.S.I.T. via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma o inviando un richiesta all'indirizzo dcsit@inail.it

(28)

Alla sede Inail di

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a a_________________il______________

domiciliato/a a _______________________________in Via/Piazza______________________________

Codice Fiscale____________________ iscritto/a all’Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 3 dicembre 1999, n. 493) mediante autocertificazione in quanto esonerato/a dal pagamento del premio, dichiara di non essere più in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della L. 493/1999 e chiede pertanto la cancellazione dall’assicurazione.

Data_________________ Firma_________________________

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KUNDENNUMMER INAIL ROSSI MARINA HAUSHALTSUNFALLVERSICHERUNG VIA PO 1

00199 ROMA RM Sehr geehrte Dame/Herr,

Ihre Eintragung in die Haushaltsunfallversicherung ist aufgrund der von Ihnen unterzeichneten eigenverantwortlichen Erklärung erfolgt, da Sie von der Bezahlung der Versicherungsprämie befreit sind.

In erster Hinsicht bitten wir nachzuprüfen, ob Sie auch für das Jahr 2010 die Voraussetzungen für die Eintragung in die Versicherung erfüllen:

- sich in einem Alter zwischen 18 und 65 Jahren befinden;

- ihre Arbeit im Haus und für die Familie durchführen; nicht weisungsgebunden sind; die Arbeit im Haushalt gewohnheitsmäßig und ausschließlich ausüben.

- Keine andere Tätigkeit ausüben für welche Sozialfürsorgebeiträge vorgesehen sind.

Zweitens bitten wir nachzuprüfen ob Sie nicht die Einkommensgrenze für welche die Befreiung von der Bezahlung der Versicherungsprämie vorgesehen ist nicht überschritten haben, u. zwar daß :

- Sie ein persönliches Bruttogesamteinkommen von nicht mehr als 4.648,11 Euro besitzen

- das jährliche Bruttogesamteinkommen Ihrer Familie den Betrag von 9.296,11 Euro nicht und überschreitet.

Diese Beträge beziehen sich auf das Bruttogesamteinkommen IRPEF des vergangenen Jahres.

Aufgrund dieser Überprüfungen:

A. wenn Ihr Einkommen innerhalb der oben angeführten Werte liegt und alle Voraussetzungen für die Eintragung gegeben sind, sind Sie automatisch auch für das Jahr 2009 versichert, ohne dass weitere Mitteilungen notwendig sind;

B. wenn Ihr Einkommen die oben angeführten Werte überschreitet und alle Voraussetzungen für die Eintragung gegeben sind, müssen Sie die Jahresprämie von 12,91 Euro mittels den eigens dafür vorgesehenen Posterlagschein, der bei allen Postämtern, INAIL-Sitzen, Patronaten, bzw. Hausfrauenvereinigungen erhältlich ist, einzahlen.

C. Bei Verlust auch nur einer der für die Versicherung notwendigen Voraussetzungen sind Sie nicht mehr verpflichtet sich einzutragen. In diesel Fall müssen Sie die Änderung innerhalb 30 Tagen mitteilen.

Für jegliche weitere Information können Sie:

- die grüne INAIL-Nummer 803-164 anrufen;

- sich mit der Internet-Seite www.inail.it verbinden;

- sich zu einer INAIL-Amtsstelle begeben;

- die Hausfrauenvereinigungen (DonnEuropee Federcasalinghe; Movimento Italiano Casalinghe 030-200695 von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.00 und Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06-32482242 – Montag – Mittwoch – Freitag von 15.00 bis 16.30 Uhr) und die Patronate kontaktieren.

DER AMTSFÜHRENDE GENERALDIREKTOR DER PRÄSIDENT DES KOMITEES FÜR DIE VERWALTUNG

DES FONDS

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ZUSAMMENFASSUNG DER VERSICHERUNGSINHALTE

Mit dem Gesetz Nr. 493/1999 hat der Staat den sozialen Wert der im Haus und für die Familie geleisteten Arbeit anerkannt und die Pflichtversicherung gegen Haushaltsunfälle eingeführt.

Seit März 2001 besteht folglich die Pflicht der Einschreibung beim INAIL für all jene Frauen und Männer, welche:

 sich in einem Alter zwischen 18 und 65 Jahren befinden;

 ihre Arbeit im Haus und für die Familie durchführen;

 nicht weisungsgebunden sind;

 die Arbeit im Haushalt gewohnheitsmäßig und ausschließlich ausüben.

Zu den Personen, die der Pflichtversicherung unterliegen, gehören auch:

 Pensionierte, die das 65.Lebensjahr nicht überschritten haben;

 ausländische Staatsbürger, die regelmäßig in Italien leben und keine andere Arbeit ausüben;

 alle, die bereits 18 Jahre alt und ausschließlich mit der Pflege anderer Familienmitglieder im Haushalt beschäftigt sind (z.B. junge Leute in Erwartung ihrer ersten Beschäftigung);

 Studenten die, auch wenn sie in einer Stadt, in der sie keinen Wohnsitz haben, studieren und wohnen, im Haushalt beschäftigt sind;

 Arbeiter in der Lohnausgleichskasse;

 Arbeiter in Mobilität;

 Saison- und Zeitarbeiter, sowie jene mit zeitlich befristetem Vertrag.

Auch alle Diejenigen, welche im Laufe des Jahres 2010 das 65° Lebensjahr erreichen, müßendie Versicherungsprämie im gesamten Ausmass von 12,91 Euro bezahlen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Versicherung gegeben sind (siehe obigen Abschnitt). Die Versicherung bleibt dann bis zur nächsten Fälligkeit der Jahresprämie (31. Dezember 2010) bestehen.

Im Falle eines Unfalles wendet man sich an ein Krankenhaus oder an den Hausarzt für die üblichen medizinischen Leistungen, wobei anzugeben ist, daß es sich um einen Haushaltsunfall handelt. Erst nach der klinischen Genesung und falls der/die Unfallverletzte:

- aufgrund eines ärztlichen Gutachtens annimmt, daß der Unfall zu einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit von 27% oder mehr bei Unfällen, welche ab 1. Januar 2007 erlitten wurden, oder von 33% oder mehr bei Unfällen, welche bis 31. Dezember 2006 erlitten wurden, geführt hat

- er die Jahresversicherungsprämie ordnungsmäßig bezahlt oder die Eigenerklärung vorgelegt hat;

- die Versicherungsvoraussetzungen besitzt (Alter, Ausschließlichkeit der Hausarbeit, nicht weisungsgebundene, unbezahlte Arbeit);

muß der Betroffene beim INAIL den Antrag um Gewährung der Rente einreichen.

Ab 17. Mai 2006 ist auch der Unfall mit tödlichem Ausgang im Versicherungsschutz eingeschlossen.

In diesem Fall müßen die Hinterbliebenen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen besitzen, die Auszahlung der Rente beantragen.

Falls die Rente nicht gewährt wird, kann der Versicherte bei der Amtsstelle des INAIL, welche die Maßnahme erlassen hat, Rekurs einreichen. Die Amtsstelle wird dann diesen an den Verwaltungsausschuß des Autonomen Sonderfonds für die Haushaltsunfallversicherung. Der Rekurs muß innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der entsprechenden Maßnahme mittels Einschreibebrief mit Rückantwort eingereicht oder direkt abgegeben werden. In diesem Falle wird eine Empfangsbestätigung ausgestellt.

Die Versicherungsprämie in Höhe von 12,91 Euro geht zu Lasten des Staates, wenn beide folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- sie ein persönliches Bruttogesamteinkommen bis 4.648,11 Euro besitzen

- das jährliche Bruttogesamteinkommen der Familie des Versicherten den Betrag von 9.296,11 Euro nicht und überschreitet.

Ab dem Jahr 2005 sieht das Gesetz für jene, die im Besitz der Voraussetzungen sind und die Einzahlungspflicht der Prämie nicht beachten, die Anwendung der Strafen vor, welche im Verhältnis zur Unterlassungsdauer abgestuft sind und jedenfalls das Ausmass der Prämie nicht überschreiten.

Wir erinnern Sie schließlich daran, daß wir Ihnen in den vergangenen Jahren eine oleine Broschüre über die Versicherung zugesandt haben. Im Verlustfalle können Sie bei jedem INAIL-Sitz ein Exemplar abholen.

(31)

Informationen über die INAILSMS- Dienste

WICHTIGER HINWEIS

Wenn Sie die Informationen über die INAIL-Versicherung mit SMS erhalten möchten, können Sie sich registrieren

lassen indem Sie ein SMS an die Nummer 3202049489 senden und auschliessliche Ihre persönliche Kodenummer xxxxxxxxxxxxxxxxx angeben.

Die Registrierung kann auch über die Internetseite www.inail.it/casalinghe/casalinghe.htm erfolgen

Für die Versicherten ist der INAILSMS Dienst aktiv; ein direkter Komunikationskanal, also, über welchem INAIL mittels Handymitteilungen Informationen und Neuigkeiten in Bezug auf die Versicherung und Verhütung von Haushaltsunfällen vermittelt.

Sollte dies nicht bereits der Fall sein, kann der Versicherte sich für diesen Dienst registrieren, indem ein SMS ausschliesslich mit der Angabe der persönlichen Kodenummer (siehe Brief, oben rechts) an die Nummer 3202049489 gesendet wird, oder über die Internetseite www.inail.it/casalinghe.

Die Austragung vom Dienst kann mit denselben Modalitäten jederzeit gemacht werden, indem einfach CASANO digitiert wird.

Die Registrierung ist freiwillig. Zusammen mit dem Antrag um Dienstaufnahme erklärt der Versicherte Inhaber der Telephonnummer zu sein und daß er die Angaben (Telephonnummer und persönliche Kodenummer) ausschliesslich zum Zweck des Dienstes mitteilt.

Der Dienst ist kostenlos. Zu Lasten des Versicherten gehen ausschliesslich die Kosten des SMS für die Registrierung und jenes für die Austragung, laut den Gebühren des gewählten Netzbetreibers.

Der Dienst INAILSMS ist nur dazu da, um vom INAIL Informationen zu erhalten. Für Fragestellungen oder jegliche anderen Informationswünsche können jederzeit über die grüne Nummer 803.164 und der Internetseite www.inail.it erhalten werden.

Dienst INAIL SMS – Information über die Behandlung der persönlichen Daten.

Im Sinne des Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 "Kodex für den Schutz der persönlichen Daten”

geben wir Ihnen folgende Informationen:: die von Ihnen gelieferten persönlichen Daten werden ausschliesslich zum Zweck des Erhalts des Informationsdienstes mittels SMS von Mitteilungen seitens des INAIL gebraucht; die Weiterleitung oder Verbreitung der Daten ist seitens des Institutes nicht vorgesehen, Die Mitteilung der verlangten Angaben ist freiwillig.

Die Behandlung der Daten zu diesem Zweck erfolgt mittels elektronischen Mitteln u/o Verfahren, welche ein Minimum von Datenschutz gewährleisten und geeignet sind die deren Sicherheit und Geheimhaltung zu garantieren, so wie von den Artikeln Nr. 33 und nachfolgenden des Legislativdekretes Nr. 196/2003 vorgesehen ist. Inhaber und verantwortlich für die Behandlung der Daten ist INAIL, welches sich für die Versendung der SMS-Mitteilungen als technlogischer Verwalter des Dienstes authorisierter Mobiltelephonbetreiber bedient. Dieser wird keine Mitteilungen erhalten über welche es möglich ist die Verbindung zwischen den persönlichen Angaben und der Nummer des registrierten Mobiltelephons herzustellen. In Bezug auf die Behandlung der eingesammelten Daten kann die betroffene Person die vom Art. 7 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 vorgesehenen Rechte geltend machen, wobei der entsprechende Antrag an INAIL D.C.S.I.T. via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma, bzw. an die Adresse dcsit@inail.it zu richten ist.

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An den INAIL Sitz von

Der/die unterfertigte______________________________geboren in ______________am______________

wohnhaft in _______________________________ Adresse__________________________

Steuernummer____________________ eingetragen in der Versicherung gegen Haushaltsunfälle (Gesetz vom 3.

Dezember 1999 Nr. 493) aufgrund der eigenverantwortlichen Erklärung, da von der Bezahlung der Prämie befreit, erklärt nicht mehr im Besitz aller von den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes 493/1999 vorgesehenen Voraussetzungen zu sein und deshalb die Austragung von der Versicherung beantragt.

Datum_________________ Unterschrift__________________

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RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2010

ASSICURAZIONE CASALINGHE

CODICE UTENTE INAIL

Gentile Signora/e,

Le ricordiamo che il 31 gennaio 2010 scade il termine per rinnovare l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici, gestita da questo Istituto.

Il costo annuale dell’assicurazione è rimasto invariato ed è di euro 12,91.

Per renderLe più agevole il pagamento, Le alleghiamo un bollettino pre-compilato, che dovrà essere utilizzato anche nel caso di inesattezza dei dati ivi riportati. Per comunicare all’Istituto le eventuali correzioni o variazioni, telefoni al numero gratuito 803-164 o, se preferisce, utilizzi il modulo allegato.

Le ricordiamo che, pagando entro il 31 gennaio, la tutela assicurativa decorrerà comunque dal 1° gennaio 2010; se invece effettuerà il pagamento dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Riteniamo utile precisare che anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2010, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2010).

Si rammenta che nel caso in cui, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’assicurazione, Lei non osservi l’obbligo del versamento del premio, è prevista l’applicazione di sanzioni di legge da parte dell’Istituto.

Le ricordiamo che si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. In caso di infortunio è necessario far pervenire alla Sede INAIL più vicina alla Sua abitazione, il modulo per ottenere la valutazione dell’invalidità riportata, ai fini dell’eventuale erogazione della rendita prevista dalla legge.

La informiamo inoltre che, a decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, è prevista la corresponsione di una rendita ai superstiti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per qualsiasi ulteriore informazione potrà comunque:

- chiamare il numero gratuito INAIL 803-164;

- collegarsi al portale www.inail.it;

- recarsi presso una Sede INAIL;

- recarsi o contattare le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe;

Movimento Italiano Casalinghe 030-200695 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06-32482242 – lun. merc. ven.

dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. IL PRESIDENTE DEL COMITATO

AMMINISTRATORE DEL FONDO

AVVISO

E’possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo on line per i titolari di carta di credito Visa

o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. Le informazioni sulle modalità e i costi del

pagamento sono disponibili sul portale www.inail.it

(34)

ASSICURAZIONE IN SINTESI

Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare ed ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Dal marzo 2001 è quindi diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di tutti coloro, uomini o donne, che:

 hanno un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

 svolgono il proprio lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;

 non sono legati da vincoli di subordinazione;

 prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Tra i soggetti obbligati ad iscriversi rientrano anche:

 i pensionati che non hanno superato i 65 anni;

 i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

 tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorino esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);

 gli studenti che, dimorando in una località diversa dalla città di residenza, si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;

 i lavoratori in cassa integrazione guadagni;

 i lavoratori in mobilità;

 i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato.

Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2010, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2010).

In caso di infortunio bisogna rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico. Solo a guarigione clinica avvenuta e se l’infortunato:

- ritiene, su parere medico, che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;

- è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l’autocertificazione;

- possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività);

deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.

A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, i superstiti aventi diritto, dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita.

In caso di mancata concessione della rendita, l’assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso alla Sede Inail che ha emanato il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso va trasmesso entro 90 giorni dalla data del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o presentato a mano con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta.

Il premio dell’assicurazione – di euro 12,91 – è a carico dello Stato per coloro che presentano entrambi questi requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro all’anno;

- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro all’anno. e

A partire dall’anno 2005 la legge prevede l’applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore all’importo del premio stesso, per coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti e non osservino l’obbligo del versamento del premio.

Le ricordiamo, infine, che negli anni precedenti Le abbiamo inviato un piccolo manuale sull’assicurazione.

Nel caso l’avesse smarrito, potrà ritirarne una copia presso qualsiasi Sede INAIL.

(35)

Informazioni sul servizio INAILSMS

Se vorrà ricevere via SMS le informazioni INAIL utili agli assicurati, si potrà registrare, se non lo

ha già fatto, inviando un SMS al numero 3202049489, digitando esclusivamente il suo codice personale

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La registrazione può essere fatta anche attraverso il portale www.inail.it/casalinghe/casalinghe.htm

Per gli assicurati è attivo INAILSMS, il canale di comunicazione diretta con cui l’INAIL fornisce, mediante messaggi via cellulare, informazioni e aggiornamenti sull’assicurazione e sulla prevenzione degli infortuni domestici.

L’assicurato, se non lo ha già fatto, può registrarsi al servizio inviando un SMS digitando esclusivamente il codice personale indicato in alto a destra al numero 3202049489, oppure attraverso il portale internet www.inail.it/casalinghe.

La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le stesse modalità, digitando esclusivamente CASANO.

La registrazione al servizio è facoltativa. Con la richiesta di attivazione l’assicurato dichiara di essere titolare del numero telefonico e che sta fornendo i dati (numero telefonico e codice personale) esclusivamente per le finalità dichiarate per questo servizio.

Il servizio è gratuito. Sono a carico dell’assicurato i soli costi dell’SMS di attivazione e quello dell’eventuale cancellazione, secondo le tariffe del gestore prescelto.

Il servizio INAILSMS serve soltanto per ricevere informazioni dall’INAIL. Per formulare domande o per qualsiasi altra esigenza informativa sono sempre disponibili il numero verde 803.164 e il portale www.inail.it.

Servizio INAIL SMS – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali da Lei forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per tutte le attività connesse alla fruizione da parte sua del servizio di comunicazione via SMS di messaggi informativi di INAIL e non è prevista la comunicazione né la diffusione dei dati stessi da parte dell’Istituto. La comunicazione del dato richiesto è facoltativa.

Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n. 33 e seguenti del D.Lgs n.196/2003. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è INAIL, che si avvale, per l’invio dei messaggi informativi via SMS, in qualità di gestore tecnologico del servizio, di operatori autorizzati di telefonia mobile. L’operatore di fonia mobile non riceverà comunicazioni dalle quali sarà possibile risalire all’associazione tra i dati identificativi personali ed il numero di cellulare registrato. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 inoltrandone richiesta a INAIL D.C.S.I.T. via Santuario Regina degli Apostoli, 33 00145 Roma o inviando un richiesta all'indirizzo dcsit@inail.it

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