• Non ci sono risultati.

Relazione tecnico finanziaria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Relazione tecnico finanziaria"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

Relazione tecnico finanziaria

dulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 30 del 29 giugno 2021

“Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”.

__________

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2011)

L’articolo modifica l'articolo 1 (Oggetto e finalità) della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 introducendo la definizione di rigenerazione urbana.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2011)

L’articolo modifica l'articolo 11 della legge regionale 22/2011, specificando che il recupero delle aree urbane degradate, mediante adozione di nuovi PRG o varianti ai medesimi, entrambi finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, può essere realizzato anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana, cosi come definita dall'articolo 1.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 22/2009)

L'articolo integra l'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (c.d. Piano casa) specificando che gli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dal suddetto articolo sono classificabili come “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, e quindi in quanto tali agevolabili con il c.d. Superbonus.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(2)

2 Art. 4

(Invarianza finanziaria) L’articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Riferimenti

Documenti correlati

Si dà atto che, per l'esercizio 2009, è stato rispettato il “patto di stabilità interno” (in base all'art. 76, comma 4 della legge 133/08) così come per tutti gli anni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno

La disposizione modifica gli articoli 1 e 11 della legge regionale 22/2011 introducendo precisazioni concernenti il rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 137) e

Vista la proposta di legge n. 58/2021, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Disposi- zioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali