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Assegno di integrazione salariale

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Academic year: 2022

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 21/02/2022

Circolare n. 29

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l’INPS con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità e ambito di applicazione 3. Assegno di integrazione salariale

3.1 Condizioni di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale 3.2 Ambito di applicazione. Beneficiari

3.3 Cause di intervento

3.4 Misura della prestazione 3.5 Durata dell’intervento 3.6 Contribuzione correlata 3.7 Contributo addizionale

3.8 Termini e modalità di presentazione della domanda 3.9 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni

3.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa 3.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni

4. Politiche attive 5. Istruzioni operative

5.1 Istruttoria della domanda 5.2 Delibera di concessione

6. Equilibrio finanziario del Fondo 7. Monitoraggio della spesa

8. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento 9. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio

10. Istruzioni contabili

1. Premessa e quadro normativo

Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, è stato convenuto di istituire il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito, anche Fondo), ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il predetto accordo è stato recepito con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n.

104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (Allegato n. 1).

Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, prevede all’articolo 1, comma 208, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto; pertanto, nel rinviare alla circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 circa l’illustrazione nel dettaglio delle novità introdotte dalla riforma, nel prosieguo della presente circolare si farà riferimento a tale nuova

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denominazione.

Tanto premesso, si evidenzia che l’accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 77 del 26 maggio 2021, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del presente Fondo, i datori di lavoro del settore delle attività professionali non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di nuova istituzione. La materia è stata disciplinata dall’Istituto con la circolare n. 77/2021 e la successiva circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, alle quali si rinvia integralmente.

Per quanto riguarda l’accesso all’assegno di integrazione salariale, tuttavia, si rammenta, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, che solo con la nomina del Comitato amministratore il Fondo può dirsi pienamente operativo. Considerato che il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 118, il Fondo può considerarsi pienamente operativo da tale data.

In particolare, in considerazione del fatto che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stanti anche le indicazioni contenute nel citato indirizzo ministeriale, le prestazioni in oggetto sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si evidenzia che rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 di cui al successivo paragrafo 3.9. A decorrere dalla data di pubblicazione del citato messaggio è venuta pertanto meno la possibilità, prevista da ultimo nella circolare n. 72/2021, di presentare domanda al FIS.

Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento (Fondo Trentino) e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (Fondo Bolzano-Alto Adige), si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per le attività professionali è stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei decreti istitutivi dei medesimi Fondi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n.

98187/2016).

Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.

I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).

Con le citate circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 sono state fornite indicazioni per

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l’individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.

Per quanto riguarda la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo, si evidenzia che la stessa contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.

Con la citata circolare n. 77/2021 è stata illustrata altresì la disciplina del Fondo e sono state fornite le istruzioni relative alle modalità di finanziamento delle prestazioni.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.

2. Finalità e ambito di applicazione

Con riferimento ai settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 104125/2019, di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali - così come individuate da ultimo nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 16/2022 - che occupano mediamente più di tre dipendenti[1], computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale, secondo quanto disposto dall’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto.

Il superamento della soglia dimensionale, fissata dal decreto per la partecipazione al Fondo di solidarietà, è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr.

l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).

3. Assegno di integrazione salariale

A norma degli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto interministeriale n.

104125/2019, il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.

3.1 Condizioni di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale

Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo (cfr. l’art.

9, comma 1, del D.I. n. 104125/2019).

Nello specifico, stante il generale principio di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, sancito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, gli articoli 4, comma 1,

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lett. i), e 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019 dispongono che le prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a norma dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, ovvero di fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l’aliquota di contribuzione può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze. In assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al citato comma 1, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

A seguito di espresso parere ministeriale, si precisa che solo qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali.

Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro tre giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo (cfr.

l’articolo 8, comma 3, del D.I n. 104125/2019).

Per le causali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circolari n. 28 e n.

72 del 2021, alle quali si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali “COVID-19” sono finanziate con le risorse statali.

3.2 Ambito di applicazione. Beneficiari

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale in argomento all’assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari dell’assegno di integrazione salariale dal decreto interministeriale in argomento (cfr. l’articolo 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

L’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un’anzianità di

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lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni sussistente alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (cfr. l’art. 7, comma 4, del D.I. n. 104125/2019).

L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all’impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione (cfr. l’art. 7, comma 5, del D.I. n.

104125/2019). A tale ultimo riguardo, si precisa che, ai fini dell’assolvimento del predetto obbligo, sarà sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.

3.3 Cause d’intervento

Il decreto interministeriale n. 101425/2019, all’articolo 2, comma 1, indica specificatamente che l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ovvero:

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

situazioni temporanee di mercato;

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale;

contratti di solidarietà.

Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, così come descritte nella circolare n. 197/2015, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n.

95442 del 15 aprile 2016, e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.

94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari n. 139/2016 e n.

130/2017).

3.4 Misura della prestazione

A norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019, la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale.

L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dalla legge n. 234/2021 che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro (cfr. la circolare n.

26/2022). Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioni guadagni ordinaria.

Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo 5 della circolare n. 201/2015).

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3.5 Durata dell’intervento

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta, come stabilito dall’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019, per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e limitatamente alle causali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

Coerentemente con quanto previsto agli articoli 4, comma 1, e 30 del decreto legislativo n.

148/2015, l’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale n. 104125/2019 prevede che per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

3.6 Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo – ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale n. 104125/2019 – versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno di integrazione salariale si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (cfr. l’art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo.

In particolare, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.

La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione CTPS. Per i lavoratori iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.

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Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-terdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura, per l’anno 2021, è pari a 103.055,00 euro, mentre per l'anno 2022 è pari a 105.014,00 euro.

3.7 Contributo addizionale

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019 è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione (art. 6, comma 1, lett. c).

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

3.8 Termini e modalità di presentazione della domanda

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

In particolare, le istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale al Fondo in commento, da inoltrarsi esclusivamente in via telematicaattraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite con il messaggio n.

3240/2021, al quale si rinvia (cfr., sul punto, anche le circolari n. 122/2015 e 201/2015).

3.9 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni

Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.

In fase di prima applicazione, l’iter sarà gestito a livello centrale.

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto.

Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla

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base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.

148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.

In ottemperanza al suindicato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:

dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;

dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.

Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.

Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015) ed entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi UniEmens.

3.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa

In assenza di specifiche disposizioni in materia, si ritiene utile richiamare le disposizioni generali vigenti, di cui alla circolare n. 130/2010, nonché rinviare alla circolare n. 18/2022 emanata per illustrare le novità della legge n. 234/2021.

Si precisa inoltre che, con riferimento all’obbligo in capo al lavoratore della comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), di cui all’articolo 4- bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rinvia alla circolare n.

201/2015.

3.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale “COVID-19” (cfr. la circolare n. 88/2020).

Diversamente, l’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021 ha previsto che per i trattamenti di assegno di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; pertanto, ai lavoratori

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beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Si rammenta che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1 ha previsto che a decorrere dal 1° marzo 2022 i nuclei familiari con figli a carico potranno, in virtù della nuova disciplina, beneficiare dell’assegno unico universale, qualora ne ricorrano i requisiti, mentre all’articolo 10 il medesimo decreto legislativo ha previsto, sempre a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr., sul punto, anche la circolare n.

130/2017).

4. Politiche attive

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale n. 104125/2019, a seguito della comunicazione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto, le parti contattano, attraverso le strutture della bilateralità di settore, i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.

5. Istruzioni operative

L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La procedura gestisce tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.

5.1 Istruttoria della domanda

All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:

la completezza della domanda;

l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;

la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;

la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;

il rispetto dei termini di presentazione della domanda;

l’integrabilità della causale.

Le domande di intervento presentate dal singolo datore di lavoro appartenente al settore rientrante nel campo di applicazione del Fondo possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in

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carenza di disponibilità.

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile, così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.

Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’avvio della gestione da parte delle Strutture territoriali.

5.2 Delibera di concessione

A norma dell’articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 104125/2019, la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo.

A norma dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS. Entro tre mesi il Presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.

6. Equilibrio finanziario del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

In attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015, l’articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 104125/2019 espressamente dispone l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità da parte del Fondo.

Pertanto, come già anticipato nel precedente pararagrafo 3.1, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze.

Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero d’inadempienza del Comitato.

In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

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7. Monitoraggio della spesa

L’istituto provvede al monitoraggio della spesa. Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno stimati sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato amministratore.

In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, dovranno comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate.

Decorso tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.

In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il precedente paragrafo 3.9), una volta trascorsi i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.

8. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021 (cfr. il messaggio n. 3240/2021) è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo

<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:

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Codice Descrizione

AIO Assegno di integrazione salariale AIS Assegno di integrazione salariale

per contratto di solidarietà

Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.

Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra anticipato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

9. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio

Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG>

<CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:

- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;

- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di

<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.

A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:

Codice Descrizione

A104 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale - attività professionali

A105 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà - attività professionali

Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di

<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:

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Codice Descrizione

L009 Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali

L012 Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali

Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso

“L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento

<InfoAggcausaliContrib>.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021, decorrenti dal 1°

gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento

<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

- nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

10. Istruzioni contabili

Con la circolare n. 77/2021 è stata istituita la gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà delle attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019.

Con la presente circolare si provvede a ridenominare i conti riguardanti gli assegni ordinari, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto in esame, da ora in poi denominati assegni di integrazione salariale, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 208, della legge n. 234/2021, che sono stati istituiti con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, e che sono erogati sia con pagamento diretto da parte dell’Istituto che mediante conguaglio in UniEmens, con codice evento “L009”. La denominazione dei conti viene altresì modificata, in considerazione della previsione normativa introdotta con l’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021, che prevede la corresponsione degli ANF a carico del Fondo in esame dal 1°

gennaio 2022.

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Vengono inoltre istituiti i conti relativi agli assegni di integrazione salariale con causale

“contratto di solidarietà” e alla contribuzione addizionale.

Pertanto, ai fini dell’ imputazione dell’onere relativo alle prestazioni, nell’ambito della gestione CP – Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n.

104125 del 27 dicembre 2019 – contabilità separata CPR, si ridenominano i seguenti conti:

CPR30130 assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. n.

104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.

5/02/69 - anni precedenti; articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CPR30190 assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 1 del D.I. n.

104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.

5/02/69 – anno in corso- articolo 1, comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n. 234;

I citati conti verranno gestiti in via automatizzata da parte della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM.

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni ordinarie direttamente dall’Istituto, si provvede a modificare la denominazione dei conti già istituiti:

CPR30100 - Assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.I. n.

104125/2019 e ANF ove spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa- articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per l’imputazione del debito verso i lavoratori beneficiari degli assegni di integrazione salariale si farà riferimento al conto già in uso :

CPR10130 - Debiti per assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, D.I. n.

104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa- articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura informatica di liquidazione dell’assegno di integrazione salariale, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di assegni di integrazione salariale, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio già istituito:

“3257– Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni di integrazione salariale articolo 5, comma 1, del D.I. n. 104125/2019 – CPR”.

La rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, avverrà al conto in uso CPR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.

Anche per la registrazione di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale si utilizzerà il conto già istituito CPR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio anche esso in uso :

“1197 – Recupero di assegni di integrazione salariale a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1, D.I. n. 104125/2019 – CPR”.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto esistente CPR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto

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GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio “1197” dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Anche la rilevazione contabile della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà in esame, avverrà al conto in uso :

CPR32141 – Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale.

Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in questione a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero di altra gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, il conto CPR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti in uso ***22041 o ***22141 delle gestioni e Fondi pensionsitici.

Tenuto conto che ai fini dell’accesso alle prestazioni risulta necessari per la richiesta dell’assegno di integrazione salariale con causale “ contratto di solidarietà”, si provvede ad istituire i seguenti conti;

CPR30132 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà, di cui all’ articolo 5, comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti- articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234;

CPR30192 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ all’articolo 5, comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANFove spettanti, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso- articolo 1, comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n.

234;

I suddetti conti valorizzeranno le prestazioni poste a conguaglio in UniEmens con il codice evento “L012”.

Anche per gli assegni di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà “ è previsto il versamento della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori, la cui contabilizzazione avverrà al conto in uso CPR32141.

La rilevazione contabile degli assegni di integrazione salariale con causale “Contratto di solidarietà” eventualmente erogati direttamente dall’Istituto, avverrà al conto di nuova istituzione:

CPR30101 - assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANF ove spettanti, corrisposti direttamente- articolo 1, comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione CPR10101.

Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio esistente “3257”. Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, come pure gli importi relativi ad eventuali recuperi di assegni per contratto di solidarietà, nonché le partite creditorie in essere riferiti a questi ultimi, andranno contabilizzati ai conti istituiti con la circolare n. 183/2021.

Il codice bilancio in uso “1197” - Recupero di assegni di integrazione salariale, articolo 5 , comma 1 del D.I. n. 104125/2019– CPR” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare,

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nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.

La rilevazione contabile del contributo addizionale, a carico dei datori di lavoro nel caso di erogazione degli assegni di integrazione salariale e degli assegni di integrazione salariale con la causale “contratto di solidarietà” secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 104125/2019, dichiarato in UniEmens con i codici evento “A104” e “A105” secondo le modalità esposte nel paragrafo precedente, avverrà ai conti di nuova istituzione:

CPR21106 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - articolo 6, comma 1, lett. c)n. 104125/2019;

CPR21176 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - articolo 6, comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;

CPR21126 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - competenza anni precedenti - articolo 6, comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;

CPR21186 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - competenza anno in corso - articolo 6, comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;

CPR21108 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;

CPR21178 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso;

CPR21128 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’articolo. 5, comma 1, del D.I. 104125/2019,- competenza anni precedenti;

CPR21188 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’articolo. 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - di competenza dell’anno in corso.

Allo stesso modo per la registrazione contabile degli eventi riguardanti la contribuzione addizionale dovuta, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 148/2015, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari degli assegni di integrazione salariale e di solidarietà erogati direttamente ai lavoratori, per il tramite della procedura “RACE”, conferente con il sistema contabile, che comporterà la rilevazione automatica del credito vantato nei confronti del datore di lavoro, si istituiscono i seguenti conti:

- CPR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo “Attività professionale”;

- CPR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per

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l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale del Fondo “attività professionale”.

- CPR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di di integrazione salariale per contratto di solidarietà del Fondo “attività professionale”.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Nell’Allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

[1] Cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 18/2022 circa il combinato disposto degli articoli 26, comma 7-bis, e 44, comma 11-quater, del decreto legislativo n. 148/2015.

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Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1 Allegato N.2

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