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Il nuovo rito per i licenziamenti alle Sezioni unite
Roma, Corte di cassazione, 15 aprile 2014
Pietro Curzio, I licenziamenti in Cassazione. Introduzione.
1. Le scelte organizzative della Corte.
La legge n. 92 del 2012 introduce un “procedimento specifico” per “le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”
Vengono dettate regole speciali per tutti i gradi del giudizio di merito. Per il giudizio in Cassazione non vengono dettate regole particolari, la legge stabilisce però che “la Corte di Cassazione fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso”. Viene, in altri termini, prevista una “corsia preferenziale”
per questo tipo di cause.
La Corte di cassazione, dal mese di gennaio di quest’anno, ha adottato alcuni provvedimenti organizzativi per fare fronte a quanto previsto dalla legge.
Il primo problema è quello di individuare i ricorsi per cassazione che concernono i licenziamenti regolati dall’art. 18, all’interno delle migliaia di cause civili che ogni anno pervengono in Cassazione.
A tal fine è stato assegnato a questo tipo di cause un codice specifico: il codice n.
143, cui corrisponde la voce “licenziamenti legge 92 2012”.
Le cause contrassegnate con questo codice vengono ora collocate sulla corsia preferenziale prevista dalla legge. Ciò significa che la cancelleria centrale, in anticipo sui tempi ordinari, appena scade il termine per il deposito del controricorso, trasmette il fascicolo alla Sesta sezione (civile-lavoro); qui il fascicolo viene esaminato e si
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decide se trattarlo in camera di consiglio o in udienza pubblica. Quale che sia la scelta, la trattazione viene fissata il prima possibile. La decisione entro sei mesi è una meta che, con il meccanismo a regime, la Corte dovrebbe poter conseguire.
Affinché il meccanismo funzioni è fondamentale la collaborazione degli avvocati perché nella cancelleria civile, che riceve ogni anno circa 30.000 ricorsi, non è possibile esaminare il contenuto dei ricorsi e, quindi, l’individuazione delle cause soggette al rito speciale ‘dipende’ dalla corretta indicazione del codice e della voce di classificazione (ripetiamo cod. n. 143, voce “licenziamenti legge 92 2012”) nella
“nota di iscrizione a ruolo”.
2. Le questioni sottoposte alle Sezioni unite.
Con ordinanza interlocutoria n. 3838 del 2014 la Sesta sezione ha posto alcune questioni specifiche alle Sezioni unite. Altre questioni fanno da sfondo e sono in misura maggiore o minore ‘implicate’ nella decisione.
Senza alcuna pretesa di esaustività le questioni su cui riflettere, sembrano essere le seguenti.
È ammissibile un’azione giudiziaria proposta dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità di un licenziamento? Vi è interesse ad agire?
In caso positivo, tale azione è ammissibile anche con il ‘procedimento specifico’
previsto e regolato dall’art. 1 della legge n. 92 del 2012?
Nel caso in cui vengano proposte un’azione di accertamento della legittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro ed un’azione di accertamento della illegittimità del medesimo licenziamento, con richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno, da parte del lavoratore, che rapporto c’è tra le due azioni?
Se le cause vengono proposte dinanzi a giudici diversi, deve ritenersi che si tratti della stessa causa e deve essere dichiarata la litispendenza ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.c.? Vi è continenza di cause, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, c.p.c.?
come opera il criterio della prevenzione di cui al terzo comma dell’art. 39, c.p.c.?
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Più in generale, il giudice della fase sommaria prevista dall’art. 1, comma 47-50, l. 92 del 2012, può decidere le questioni preliminari concernenti la litispendenza, la continenza o la connessione?
Nella fase sommaria è possibile proporre una domanda riconvenzionale? Nel caso sia possibile, con quali regole?
Più a monte, dovranno essere probabilmente esaminati, o quanto meno considerati (al fine di evitare possibili incongruenze nella ricostruzione del sistema), altri problemi di fondo.
Il ‘procedimento specifico’ previsto dalla legge 92 del 2012 è obbligatorio o facoltativo?
È consentito alle parti saltare la fase sommaria?
L’ordinanza che conclude la fase sommaria se non viene opposta è idonea a passare in giudicato?
Quale è la natura della fase di opposizione? Quali sono le conseguenze delle possibili opzioni?