DECRETO SOSTEGNO
Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41
FOCUS IN ATTESA DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE INPS
LE MISURE
PER I LAVORATORI
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❖ PROROGA CASSA INTEGRAZIONE
(articoli 8 e 9)
- I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (cassa ordinaria)
1, possono richiedere ulteriori 13 settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
- Tutti gli altri datori di lavoro - che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGD (cassa ordinaria) e dell’assegno ordinario (F.I.S. e Fondi Bilaterali) - possono richiedere ulteriori 28 settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
- E’ garantita, per l’intero anno 2021, la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ex Ilva
❖ DIVIETO DI LICENZIAMENTO
(articolo 8, commi 9 e 10)
- Sino al 30 giugno 2021, a tutti i datori di lavoro è vietato licenziare, per motivi economici, i propri dipendenti (sia individualmente che per il tramite di procedure collettive).
- Dal 1° luglio al 30 ottobre 2021, il divieto è limitato ai datori di lavoro che possono richiedere la cassa integrazione in deroga o l’assegno ordinario (FIS, Fondi Bilaterali).
- Sono confermate le eccezioni al divieto di licenziamento già previste dalla Legge di Bilancio
21In base all’art. 10 del d.lgs. 148/2015, rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei fi lm e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografi ca; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affi ni; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
2 In base all’art. 8, comma 11 del Decreto: Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
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❖ INDENNITA’ INPS UNA TANTUM
(articolo 10)
E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari a € 2.400 alle seguenti categorie di lavoratori:
CATEGORIA REQUISITI
Lavoratori che hanno già beneficiato dell’ultima indennità di 1.000€ prevista dal Decreto Ristori
3Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori stagionali di altri settori; Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;
Lavoratori dello spettacolo; Lavoratori intermittenti;
Lavoratori autonomi occasionali (privi di Partita IVA);
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Lavoratori Stagionali (ed in somministrazione) del turismo e degli stabilimenti termali
✓ Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°
gennaio 2019 al 22 marzo 2021
✓ Aver svolto questo lavoro per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021
✓ Non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 22 marzo 2021
Possono richiedere l’indennità anche i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
Lavoratori dipendenti stagionali (ed in somministrazione) di altri settori
✓ Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°
gennaio 2019 al 22 marzo 2021
✓ Aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021
✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta
Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali
✓ Essere titolari di un contratto a tempo determinato (con durata minima di almeno 30 giorni) nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021
✓ Essere titolari di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale (con durata minima complessiva di almeno 30 giorni) nell’anno 2018
✓ Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 22 marzo 2021
Lavoratori dello spettacolo
✓ Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021, con un reddito derivante non superiore a 35.000€OPPURE
Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021, con un reddito derivante non superiore a 75.000€
✓ Non essere titolari di pensione, né di contratto a tempo indeterminato
3 Articoli 15 e 15-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
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Lavoratori intermittenti
✓ Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 22 marzo 2021
✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta
Lavoratori autonomi occasionali (privi di Partita IVA)
✓ Essere titolari di un contratto autonomo occasionale (riconducibile all’art. 2222 c.c.) nel periodo dal 1°
gennaio 2019 al 22marzo 2021
✓ Essere iscritti alla gestione separata INPS (ed a nessun’altra forma di previdenza obbligatoria) alla data del 22 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile
✓ Non avere un contratto di tale tipologia alla data del 23 marzo 2021
✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
✓ Avereu
n reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000€.✓ Essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 22 marzo 2021 (e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta
❖ INDENNITA’ LAVORATORI SPORTIVI (Articolo 10, commi 10 e 11)
L’indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A., in base ai seguenti parametri:
• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno
percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in misura superiore ai 10.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 3.600€
• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in misura compresa tra 10.000€ e 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 2.400€
• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in
misura inferiore ai 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 1.200€
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❖ REDDITO DI EMERGENZA
(articolo 12)
Il reddito di emergenza viene erogato per 3 mensilità a due categorie di beneficiari: nuclei familiari in condizioni di necessità economica e Lavoratori disoccupati che hanno terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL)
NUCLEI FAMILIARI DISOCCUPATI
REQUISITI
• un valore del reddito familiare (nel mese di Febbraio 2021) inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio a cui si avrebbe diritto; per chi risiede in affitto, tale soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione (così come dichiarato ai fini ISEE)• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000 (accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000)
• valore ISEE inferiore ad euro 15.000
Il REM non può essere erogato a nuclei familiari composti da soggetti:
• che hanno percepito una delle indennità una tantum previste dal Decreto Sostegno
• titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
• titolari di rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda è superiore all’importo del REM cui il nucleo avrebbe diritto
• percettori del Reddito di cittadinanza
• Aver terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS- COLL) nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021
• ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 30.000 €
• Non aver fruito di una delle indennità una tantum previste dal Decreto Sostegno
• Non percepire il Reddito di Cittadinanza
• Non essere titolare alla data del 19 marzo 2021: di rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
IMPORTO
Il beneficio va dai 400 agli 840 € mensili.Composizione nucleo
familiare Scala di
equivalenza Beneficio mensile
1 adulto 1 400,00 €
2 adulti 1,4 560,00 €
2 adulti e 1 minore 1,6 640,00 €
2 adulti e 2 minore 1,8 720,00 €
3 adulti e 2 minore 2 800,00 €
3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave
2,1 840,00 €
Il beneficio ammonta per tutti a 400,00 € per 3 mensilità (a prescindere, dunque, dall’importo percepito in disoccupazione)
PROCEDURA Appena l’INPS comunicherà il rilascio della piattaforma, le domande per il Reddito di Emergenza dovranno essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2021
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