• Non ci sono risultati.

LE MISURE PER I LAVORATORI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LE MISURE PER I LAVORATORI"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

DECRETO SOSTEGNO

Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41

FOCUS IN ATTESA DELLE CIRCOLARI ATTUATIVE INPS

LE MISURE

PER I LAVORATORI

Segui la nostra pagina per restare aggiornato sulle principali notizie del mondo del lavoro

SNALV CONFSAL

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori www.snalv.it – info@snalv.it

Segreteria nazionale - Roma, via di Porta Maggiore 9

(2)

SNALV Confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI www.snalv.it – info@snalv.it

❖ PROROGA CASSA INTEGRAZIONE

(articoli 8 e 9)

- I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (cassa ordinaria)

1

, possono richiedere ulteriori 13 settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

- Tutti gli altri datori di lavoro - che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGD (cassa ordinaria) e dell’assegno ordinario (F.I.S. e Fondi Bilaterali) - possono richiedere ulteriori 28 settimane nel periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

- E’ garantita, per l’intero anno 2021, la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ex Ilva

❖ DIVIETO DI LICENZIAMENTO

(articolo 8, commi 9 e 10)

- Sino al 30 giugno 2021, a tutti i datori di lavoro è vietato licenziare, per motivi economici, i propri dipendenti (sia individualmente che per il tramite di procedure collettive).

- Dal 1° luglio al 30 ottobre 2021, il divieto è limitato ai datori di lavoro che possono richiedere la cassa integrazione in deroga o l’assegno ordinario (FIS, Fondi Bilaterali).

- Sono confermate le eccezioni al divieto di licenziamento già previste dalla Legge di Bilancio

2

1In base all’art. 10 del d.lgs. 148/2015, rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei fi lm e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografi ca; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affi ni; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

2 In base all’art. 8, comma 11 del Decreto: Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

(3)

SNALV Confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI www.snalv.it – info@snalv.it

❖ INDENNITA’ INPS UNA TANTUM

(articolo 10)

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari a € 2.400 alle seguenti categorie di lavoratori:

CATEGORIA REQUISITI

Lavoratori che hanno già beneficiato dell’ultima indennità di 1.000€ prevista dal Decreto Ristori

3

Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori stagionali di altri settori; Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;

Lavoratori dello spettacolo; Lavoratori intermittenti;

Lavoratori autonomi occasionali (privi di Partita IVA);

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Lavoratori Stagionali (ed in somministrazione) del turismo e degli stabilimenti termali

✓ Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°

gennaio 2019 al 22 marzo 2021

✓ Aver svolto questo lavoro per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021

✓ Non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 22 marzo 2021

Possono richiedere l’indennità anche i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

Lavoratori dipendenti stagionali (ed in somministrazione) di altri settori

✓ Aver cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1°

gennaio 2019 al 22 marzo 2021

✓ Aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021

✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta

Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

✓ Essere titolari di un contratto a tempo determinato (con durata minima di almeno 30 giorni) nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021

✓ Essere titolari di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale (con durata minima complessiva di almeno 30 giorni) nell’anno 2018

✓ Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 22 marzo 2021

Lavoratori dello spettacolo

Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021, con un reddito derivante non superiore a 35.000€

OPPURE

Essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 marzo 2021, con un reddito derivante non superiore a 75.000€

✓ Non essere titolari di pensione, né di contratto a tempo indeterminato

3 Articoli 15 e 15-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176

(4)

SNALV Confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI www.snalv.it – info@snalv.it

Lavoratori intermittenti

Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e il 22 marzo 2021

✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta

Lavoratori autonomi occasionali (privi di Partita IVA)

✓ Essere titolari di un contratto autonomo occasionale (riconducibile all’art. 2222 c.c.) nel periodo dal 1°

gennaio 2019 al 22marzo 2021

✓ Essere iscritti alla gestione separata INPS (ed a nessun’altra forma di previdenza obbligatoria) alla data del 22 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile

✓ Non avere un contratto di tale tipologia alla data del 23 marzo 2021

✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Avere

u

n reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000€.

✓ Essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 22 marzo 2021 (e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).

✓ Non essere titolari (alla data di presentazione della domanda) di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta

❖ INDENNITA’ LAVORATORI SPORTIVI (Articolo 10, commi 10 e 11)

L’indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A., in base ai seguenti parametri:

• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno

percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in misura superiore ai 10.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 3.600€

• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in misura compresa tra 10.000€ e 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 2.400€

• per i soggetti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi (relativi ad attività sportiva) in

misura inferiore ai 4.000€ annui: spetta un’indennità una tantum di 1.200€

(5)

SNALV Confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI www.snalv.it – info@snalv.it

❖ REDDITO DI EMERGENZA

(articolo 12)

Il reddito di emergenza viene erogato per 3 mensilità a due categorie di beneficiari: nuclei familiari in condizioni di necessità economica e Lavoratori disoccupati che hanno terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL)

NUCLEI FAMILIARI DISOCCUPATI

REQUISITI

• un valore del reddito familiare (nel mese di Febbraio 2021) inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio a cui si avrebbe diritto; per chi risiede in affitto, tale soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione (così come dichiarato ai fini ISEE)

• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000 (accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000)

• valore ISEE inferiore ad euro 15.000

Il REM non può essere erogato a nuclei familiari composti da soggetti:

• che hanno percepito una delle indennità una tantum previste dal Decreto Sostegno

• titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)

• titolari di rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda è superiore all’importo del REM cui il nucleo avrebbe diritto

• percettori del Reddito di cittadinanza

• Aver terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS- COLL) nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021

• ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 30.000 €

• Non aver fruito di una delle indennità una tantum previste dal Decreto Sostegno

• Non percepire il Reddito di Cittadinanza

• Non essere titolare alla data del 19 marzo 2021: di rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)

IMPORTO

Il beneficio va dai 400 agli 840 € mensili.

Composizione nucleo

familiare Scala di

equivalenza Beneficio mensile

1 adulto 1 400,00 €

2 adulti 1,4 560,00 €

2 adulti e 1 minore 1,6 640,00 €

2 adulti e 2 minore 1,8 720,00 €

3 adulti e 2 minore 2 800,00 €

3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave

2,1 840,00 €

Il beneficio ammonta per tutti a 400,00 € per 3 mensilità (a prescindere, dunque, dall’importo percepito in disoccupazione)

PROCEDURA Appena l’INPS comunicherà il rilascio della piattaforma, le domande per il Reddito di Emergenza dovranno essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2021

(6)

SNALV Confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI www.snalv.it – info@snalv.it

❖ LAVORATORI FRAGILI

(articolo 15)

La tutela prevista fino al 28 febbraio 2021, che consente ai lavoratori in condizione di “fragilità” di assentarsi dal proprio posto di lavoro (equiparando queste assenze al ricovero ospedaliero) è prorogata al 30 giugno 2021 (la norma è retroattiva: viene sanato anche il periodo

“scoperto” dal 1° marzo al 22 marzo).

Fino al 30 giugno, inoltre, i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere la propria prestazione in smartworking.

Finalmente, dopo le ripetute richieste inoltrate al Ministro Orlando dallo SNALV Confsal, la norma precisa che le assenze dei lavoratori fragili non rientrano nel periodo di comporto: ciò vale per tutti i lavoratori (sia del settore pubblico che del settore privato), a prescindere dal contratto collettivo applicato dal proprio datore di lavoro.

❖ NUOVE NASPI

(articolo 16)

I lavoratori che richiedono l’indennità di disoccupazione NASPI – a partire dal 19 marzo 2021 e per l’intero anno 2021 – non devono rispettare il requisito secondo cui è necessario “aver maturato almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” (previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22/2015).

Restano in vigore tutti gli altri requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASPI.

❖ CONTRATTI A TERMINE

(articolo 17)

La deroga alle causali dei contratti a termine – prevista già dall’art. 93 del Decreto Rilancio – è prorogata al 31 dicembre 2021.

❖ REDDITO DI CITTADINANZA

(articolo 11)

Nell’anno 2021 – in caso di stipula di contratti a termine che comportano un aumento del valore del

reddito familiare sino a massimo 10.000€ annui – il beneficio economico del Reddito è sospeso per

la durata dell’attività lavorativa, sino ad un massimo di sei mesi.

Riferimenti

Documenti correlati

La disposizione di cui all’articolo 66, comma 8, lett. d), del decreto Sostegni bis prevede che per accedere all’indennità ALAS è necessario fare valere almeno quindici giornate

Si tratta di una svolta sul versante della salute e sicurezza dei lavoratori dello spettacolo poiché l'articolo 66, al suo comma 4, estende l'obbligo di assicurazione contro

A tal proposito si precisa che, in caso di inizio del congedo di maternità/paternità dopo la cessazione o sospensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

708/1947, con le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni bis, l’obbligo contributivo verso la gestione spettacolo sorge in relazione ai soggetti già iscritti al Fondo

124/2017 - nella quale sono stati illustrati i principi legislativi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali,

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico "vecchi iscritti" il calcolo della contribuzione previdenziale è parametrato su massimali di

Si tratta delle indennità stabilite dal decreto rilancio Italia (art. 84, comma 10) per i lavoratori autonomi dello spettacolo che avevano già ricevuto l’analoga

104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo - con sette contributi giornalieri