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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT: I CHIARIMENTI SUL FLUSSO UNIEMENS

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Previdenziale

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT:

I CHIARIMENTI SUL FLUSSO UNIEMENS

• INPS, Messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015

L’INPS, nel Messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di compilazione del flusso UniEmens con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Le precisazioni riguardano in particolare:

• l’aliquota aggiuntiva IVS dell’1% a carico del lavoratore;

• la valorizzazione di alcuni elementi della sezione <PosContributiva>.

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L’INPS, con il Messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del flusso UniEmens relative ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (Gestioni ex ENPALS). Come si ricorderà (cfr.

Aggiornamento AP n. 416/2014) dal 1° gennaio 2015, sono stati integrati nel flusso UniEmens - sezione <PosContributiva> - gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp).

A seguito di richieste di chiarimenti l’Istituto, nel Messaggio in oggetto, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità:

• di applicazione dell’aliquota aggiuntiva IVS dell’1% a carico del lavoratore;

• di valorizzazione di alcuni elementi della sezione <PosContributiva>.

ALIQUOTA AGGIUNTIVA IVS DELL’1%

Nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10% è prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter del DL n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992).

Per l’anno 2015 l’aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 46.123,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 100.324,00 (Circolare INPS n. 11/2015, cfr. Aggiornamento AP n. 36/2015).

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

L’Istituto conferma che per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico “nuovi iscritti” l’applicazione del contributo aggiuntivo avviene al superamento del predetto tetto minimo rapportato su base mensile, valore pari, per l’anno 2015 a euro 3.844,00 (46.123/12), senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, alla stregua di quanto avviene per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il criterio utilizzato è quello della mensilizzazione, in presenza di eccesso o difetto di versamento, a fine anno si effettua il relativo conguaglio.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico "vecchi iscritti" il calcolo della contribuzione previdenziale è parametrato su massimali di retribuzione giornalieri, pertanto l’applicazione del contributo aggiuntivo avviene al superamento di una base giornaliera, assumendo a riferimento una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi.

In particolare, per i lavoratori dello spettacolo l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, per l’anno 2015, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera specifiche di tale settore. L’applicazione del contributo IVS dell’1% avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua. Nell’ipotesi di versamento in eccesso (o in difetto) a fine anno si effettua il relativo conguaglio.

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Si riportano di seguito i valori per l’anno 2015 (cfr. Aggiornamento AP n. 36/2015).

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Euro

Giorni di contribuzione

accreditati

da euro ad euro

731,01 1.463,00 731,00 1

1.463,01 3.657,00 1.463,00 2

3.657,01 5.851,00 2.194,00 3

5.851,01 8.045,00 2.925,00 4

8.045,01 10.239,00 3.657,00 5

10.239,01 13.164,00 4.388,00 6

13.164,01 16.090,00 5.120,00 7

16.090,01 In poi 5.851,00 8

Si ipotizzi che un lavoratore dello spettacolo “vecchio iscritto” percepisca per un’esibizione una retribuzione di 4.000,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1%

è calcolata sull’importo eccedente euro 148,00 e fino al massimale di euro 2.194,00 (massimale di fascia).

Diversamente da quanto indicato nella Circolare n. 154/2014, l’INPS chiarisce che sussistendo, per il lavoratori dello spettacolo “vecchi iscritti” un massimale di retribuzione giornaliera relativo a determinate fasce di retribuzione, non si dovrà tenere conto nell’applicazione del contributo aggiuntivo IVS del massimale annuo della base contributiva, pari, per l’anno 2015 a euro 100.324,00.

Per i lavoratori dello sport professionistico l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, per l’anno 2015, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari, per l’anno 2015 a euro 322,00. L’applicazione del contributo IVS dell’1%

avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua.

Nell’ipotesi di versamento in eccesso (o in difetto) a fine anno si effettua il relativo conguaglio. Anche in tale caso non si dovrà tenere conto nell’applicazione del contributo aggiuntivo IVS del massimale annuo della base contributiva.

Conguagli

I conguagli del contributo aggiuntivo IVS devono essere effettuati dai datori di lavoro con la denuncia di competenza del mese di dicembre o con quella di competenza del mese di gennaio dell’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell’anno, le eventuali operazioni di conguaglio devono essere effettuate con la denuncia relativa al mese di cessazione.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nell’anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile, pertanto il lavoratore è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CU (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. Questi ultimi sono, di conseguenza, tenuti ad effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto) cumulando anche le retribuzioni erogate da precedenti datori di lavoro e quindi tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo IVS. Nel caso di rapporti simultanei, di norma, il conguaglio sarà effettuato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione più elevata.

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Compilazione del flusso UniEmens

La retribuzione da assoggettare all’aliquota aggiuntiva 1% e la relativa contribuzione, vanno esposti nella sezione <PosContributiva>, valorizzando, a livello individuale, l’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>,

<ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

La presenza di conguagli a credito per l’azienda, andrà valorizzata, a livello individuale, nel sottoelemento <RecuperoAggRegolarizz> di <Regolarizz1PerCento>, (di cui al percorso <Denuncia Individuale>/<DatiRetributivi>/<ContribuzioneAggiuntiva>).

Diversamente la dichiarazione di eventuali importi a debito da regolarizzare avviene nell’ambito dell’elemento <Regolarizz1PerCento>, valorizzando il sottoelemento

<ContribAggRegolarizz>.

Se il conguaglio della contribuzione aggiuntiva versata in eccesso avviene per cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell’anno, l’impresa, nella denuncia contributiva in cui dichiara le ultime competenze retributive, provvede a valorizzare

• sia l’elemento <Contrib1PerCento>, per la quota degli emolumenti da assoggettare al contributo aggiuntivo,

• sia l’elemento <Regolarizz1PerCento> per la parte di imponibile di retribuzione annua e di contribuzione aggiuntiva da conguagliare a credito o a debito.

Solo nel caso in cui i conguagli vengano dichiarati nel mese successivo a quello della denuncia relativa alle ultime competenze retributive erogate, deve anche essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento <TipoLavStat> di denuncia individuale.

FLUSSO UNIEMENS: MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI INFORMATIVI

Compensi per ferie non godute

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sporto professionistico privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”), l’importo del compenso per ferie non godute va inserito nell’elemento <Imponibile> di Dati Retributivi del mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. A tale modalità di esposizione, si aggiunge, per il lavoratori “vecchi iscritti” (TipoLavoratore

“SY”, “SX” e “SZ”) la valorizzazione dell’elemento RetribuzioneOrdinaria di FondiSpeciali (di cui al percorso DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMese).

Voci retributive erogate nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto In merito agli elementi variabili della retribuzione (compenso per lavoro straordinario, compenso per ferie non godute, ecc.) valgono le regole generali di cui alla delibera n. 5/1993 (DM 7 ottobre 1993). Pertanto le variazioni di imponibile, in aumento o in diminuzione, possono essere esposte in occasione della denuncia e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dal loro verificarsi, purché, nell'ambito di ciascun anno solare, sia verificata la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

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Nel caso specifico di erogazione di tali elementi variabili nel mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro nella relativa dichiarazione contributiva andrà valorizzerà l’elemento <Imponibile> di Dati Retributivi indicando l’importo di detti compensi. Inoltre, in presenza di lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), andrà valorizzato, nella sezione <SportSpet>

di <FondiSpeciali>, la <CausaleRetrSpec> “CL” in RetribuzioneSpeciale.

In generale, trattandosi di lavoratori cessati dovrà essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento di denuncia individuale.

Elemento <Giorno>

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport la maturazione dell’anzianità assicurativa ai fini pensionistici avviene su base giornaliera e non settimanale. Gli elementi informativi che caratterizzano le singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge (giorno lavorato o meno, presenza di eventi tutelati ecc.) devono essere inseriti nell’elemento <Giorno> (in luogo dell’elemento <Settimana> che caratterizza la contribuzione della generalità dei lavoratori).

In generale, nell’elemento <TipoCoperturaGiorn>, va inserita, la tipologia di copertura del giorno contraddistinta dai seguenti codici:

• X: totalmente retribuito (giornata in cui sia dovuta la retribuzione e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi);

• 2: parzialmente retribuito per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;

• 1: totalmente non retribuito per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;

• 0: nessuna copertura (da utilizzare in tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né copertura figurativa).

Nel Messaggio in oggetto l’INPS fornisce alcuni chiarimenti su quale debba essere la valorizzazione del giorno in presenza di un evento tutelato figurativamente, ricordando che:

“… il valore “0” deve essere utilizzato per tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né copertura figurativa. Pertanto, i giorni di riposo previsti dal contratto, solitamente aventi cadenza settimanale, dovranno sempre essere valorizzati con “0”, perché contrattualmente non remunerati, anche qualora nei medesimi intervenga un evento tutelato figurativamente.”

Diversamente, il giorno festivo non coincidente con il giorno di riposo

• è normalmente valorizzato con “X” in quanto contrattualmente retribuito;

• in presenza di un evento tutelato, va valorizzato con “1”/“2”, a seconda che l’evento sia totalmente non retribuito o parzialmente retribuito.

Pertanto, il giorno interessato da un evento che comporta copertura figurativa sarà sempre valorizzato con “1” oppure “2”, diversamente qualora si tratti di giorno (anche festivo) retribuito, sarà valorizzato con “0” qualora l’evento intervenga nel giorno di riposo previsto contrattualmente. Contestualmente nell’elemento <CodiceEvento>

deve essere valorizzata la causale dell’evento.

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Ad esempio la festività del 26 dicembre infrasettimanale sarà valorizza con:

• “X” se giorno festivo normalmente retribuito;

• “1” o “2”, a seconda dei casi, in presenza di un evento tutelato;

• “0” se coincidente con il giorno di riposo previsto per contratto anche qualora intervenga un evento tutelato.

In merito all’utilizzo dei codici “MAL” (malattia per eventi di durata non inferiore a sette giorni) e “INF” (infortunio per eventi di durata non inferiore a sette giorni), l’INPS afferma che, considerate le specificità dell’assicurazione obbligatoria IVS per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, in base alle quali la maturazione di anzianità assicurativa avviene su base giornaliera e non settimanale, i predetti codici devono essere valorizzati anche in relazione ad eventi inferiori a sette giorni, nel rispetto del periodo di carenza.

Elemento <GiorniRetribuiti>

In tale elemento deve essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese di riferimento. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese si fa riferimento ai soli giorni lavorati escludendo i giorni di riposo.

L’INPS ricorda che nel caso di intero mese lavorato (lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato) il valore da inserire è pari a 26 giorni. In presenza di eventi tutelati figurativamente parzialmente retribuiti:

• qualora non vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato =

“N”) il numero dei giorni da indicare è dato da 26 giorni meno i giorni con eventi tutelati, esclusi gli eventuali giorni di riposo compresi nel periodo tutelato;

• qualora vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate saranno computate nei <GiorniRetribuiti>.

In caso di rapporti di lavoro intermittenti o di tipo autonomo, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorno> = “X”

(indifferentemente se elemento <Lavorato> = “S” o “N”) e <TipoCoperturaGiorn> =

“2” (con elemento <Lavorato> = “S”).

Elemento <GiorniContribuiti>

Tale elemento indica il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese; il dato inserito è utilizzato dalle procedure di verifica del rispetto del minimale.

Generalmente tale dato coincide con quanto indicato in <GiorniRetribuiti>, tuttavia, i due valori possono non coincidere in caso di adeguamenti riferiti ad eventi verificatisi nel mese precedente (ad esempio, se nel mese attuale devono essere recuperati 4 giorni di malattia intervenuta nel mese precedente i <GiorniContribuiti> del mese attuale saranno 22 e i <GiorniRetribuiti> sempre del mese attuale saranno 26).

Elemento <Giorni Utili>

L’elemento <GiorniUtili> è stato appositamente introdotto nel flusso UniEmens per le denunce dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, in sostituzione dell’elemento <SettimaneUtili>, ed è finalizzato a identificare la durata delle prestazioni riconducibili a prestazioni di lavoro a tempo parziale o di tipo intermittente. Va indicato il numero delle giornate utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche. Nel part time verticale e nel lavoro intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese.

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Nel part time verticale e nel lavoro intermittente il calcolo dei Giorni Utili va effettuato dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno.

Ai fini del predetto calcolo si propone il seguente esempio.

Ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo parziale: 96;

Orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno: 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni;

Giorni Utili: 14,40 (96 diviso 40/6).

Il Messaggio contiene utili tabelle in cui vengono sintetizzate le modalità di valorizzazione degli elementi relativi al calendario giornaliero (Lavorato, Tipo Copertura, Evento, ecc.) nei diversi casi di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in via continuativa, di lavoro intermittente e di lavoro autonomo.

Alla luce delle indicazioni fornite in merito alla corretta compilazione del calendario giornaliero l’Istituto invita ad adempiere in tempi congrui agli adeguamenti che si rendessero necessari e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.

FLUSSO UNIEMENS: NUOVI CODICI

Nuova causale di Retribuzione Speciale

Ai fini della corretta implementazione del conto assicurativo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico con precedente anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”) è stato istituito l’elemento RetribuzioneSpeciale (di FondiSpeciali/SportSpet). Tale elemento consente la corretta gestione degli importi che, anche se sono assoggettati a contribuzione nel periodo di erogazione, sono da imputare a periodi di competenza precedenti (ad esempio 13° e 14° mensilità, premio di produzione ecc.).

La Circolare n. 154/2014 (cfr. Aggiornamento AP n. 416/2014) ha individuato specifiche causali identificative della tipologia di emolumenti speciali da inserire nel sottoelemento <CausaleRetrSpec>.

Tale elenco è stato implementato con la nuova causale “IN” avente il significato di “Integrazione (retribuzione erogata dal datore di lavoro a titolo di integrazione in occasione di eventi di tipo tutelato, es. malattia, maternità, etc.)”.

Tuttavia, se l’integrazione a carico del datore di lavoro viene indicata nel mese corrente con riferimento al mese precedente la causale “IN” deve essere abbinata nell’elemento <CausaleRetrSpec> con il codice “DI”: “elementi variabili della retribuzione che comportano un decremento della retribuzione imponibile che vengono a conoscenza nel mese successivo a quello di competenza (cfr. DM 7 ottobre 1993)”, al fine di ottenere la quadratura contabile.

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ESEMPIO

Dopo la predisposizione del Lul interviene una malattia di 5 giorni, nel mese successivo (con riferimento al mese precedente) devono essere recuperati 500 euro di retribuzione e corrisposti 200 euro per integrazione. Nella sezione speciale del mese dovranno essere presenti entrambe le voci “DI”

per 500 euro e “IN” per 200 euro con riferimento al mese precedente.

L’estratto conto del lavoratore con riferimento ai valori già registrati per il mese precedente verrà adeguato a – 300 (ottenuto da 500-200).

Nuovo codice Tipo Contribuzione

È previsto l’esonero contributivo per le esibizioni musicali dal vivo rese in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, entro il limite reddituale annuo di € 5.000,00, per alcune categorie di soggetti espressamente individuate dalla norma (art. 1, comma 188 della Legge n.

296/2006).

Al fine di gestire tale particolare profilo contributivo è stato istituto il nuovo codice “L0” da inserire nell’elemento <TipoContribuzione>, avente il significato di “Lavoratori dello spettacolo non soggetti a contribuzione IVS, ai sensi dell’art. 1, comma 188 della legge n. 296/2006”.

In relazione a profili contributivi tipici dello sport professionistico che usufruiscono di sgravi contributivi (Circolare ENPALS n. 16/2010), l’INPS nella circolare n. 154/2014 aveva comunicato la cessazione della validità del codice L1 e l’introduzione dei codici

<TipoContribuzione> L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8.

L’Istituto comunica l’inserimento di due nuove codifiche, valide a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2015:

• il codice “L1”, avente il significato di “Sportivo professionista, non calciatore o allenatore, soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982” che viene dunque ripristinato;

• il codice “L9”, avente il significato di “Preparatore atletico Lega Pro soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982, titolare degli sgravi contributivi ex lege n.

388/2000, art. 145, comma 13”.

L’operatività dei predetti codici (gennaio 2015) vale sia per il caso di regolarizzazioni di denunce già inviate sia per il caso di presentazione di denunce “ex novo” e possono essere utilizzati con la trasmissione dei flussi di competenza del mese di settembre 2015.

Anche in questo caso l’Istituto invita a provvedere in tempi congrui agli adeguamenti che si rendessero necessari e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.

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