• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Pubblicato il 06/12/2021 N. 00787/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01960/2021 REG.RIC.       

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2021, proposto dalla F.I.M.M.G. Sicilia - Settore Continuità Assistenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè da Veronica Billeci, Silvia Campanella, Manuela Cassata, Filippo Chiarello, Andrea Curti Gialdino, Giuseppe Ingrassia Strano, Nicoletta Luigia Lipani, Roberta Maria Alessandra Minisola, Laura Napolitano, Francesco Sapienza, Piera Rossella Terrano, Roberta Virone, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pensabene Lionti, Tommaso Pensabene Lionti, Giuseppina Pensabene Lionti, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Salvatore Pensabene Lionti in Palermo, via G. Giusti, n. 45;

contro

Regione Sicilia - Assessorato della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 


nei confronti

Piero Schirò, non costituito in giudizio; 


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(2)

- della direttiva prot.0034184 del 23.07.2021 dell'Assessore della salute della Regione siciliana;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, che possa risultare lesivo per i ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della salute della Regione Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, quantomeno in relazione al primo motivo di ricorso nella parte in cui la direttiva impugnata non consente ai medici già incaricati di C.A. l’aumento delle ore settimanali di incarico presso le USCA (unità speciali per l’assistenza domiciliare), così di fatto vanificando la previsione normativa che espressamente individua la categoria ricorrente quale destinataria prioritaria per la copertura degli incarichi presso tali strutture (art. 4-bis D.L. n.18/2020);

Considerato, comunque, che il limite fissato nella direttiva impugnata di 38 ore non appare irragionevole atteso il prolungarsi della pandemia e la conseguenziale necessità di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle USCA da parte dell’Assessorato resistente;

Considerato, pertanto, che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare mediante una misura cautelare atipica di remand volta al riesame del proprio operato da parte

dell’Amministrazione, anche coinvolgendo il sindacato istante ove ritenuto necessario, e che comunque tenga nel debito conto le osservazioni formulate dai ricorrenti nei propri scritti;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi sopra descritti fissando un termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento;

Ritenuto che le spese della presente fase possono, allo stato essere compensate;.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 12 maggio 2022, ore di rito.

(3)

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

Salvatore Veneziano, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Luca Girardi Salvatore Veneziano

Riferimenti

Documenti correlati

presupposti (deliberazione della ASL Frosinone 16/10/2020 n. 662, pubblicata sull’albo pretorio aziendale di indizione del concorso; DCA n. 574 relativa alla Linee di

Le pre- dette schede (una per ogni procedimento esaurito con o senza sentenza) sono compilate da- gli uffici giudiziari intt~ressati (Preturc, Tribunali c Corti

869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente al- l’onere per la copertura a regime dell’ele- mento perequativo di cui all’articolo 1, comma

stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva uti- lizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi

decorrere dall’anno 2021. A decorrere dal- l’anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

contributi di importi superiori sono concordati con la regione. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze,

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici Credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro.. e terreni pubblici, sulla base di

normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le com- petenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione