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DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 26 giugno 2014

Anno 155° - Numero 146

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle fi nanze

DECRETO 17 giugno 2014.

Modalità di assolvimento degli obblighi fi - scali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo

n. 82/2005. (14A04778) . . . Pag. 1

DECRETO 23 giugno 2014.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184

giorni. (14A04788) . . . Pag. 3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di compe- tenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di

Stato sen. dott. Massimo Cassano. (14A04750) . Pag. 7

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di compe- tenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di

Stato on. dott. Luigi Bobba. (14A04751) . . . Pag. 8

(2)

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di compe- tenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di

Stato on. Franca Biondelli. (14A04752) . . . Pag. 9

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di compe- tenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di

Stato on. Teresa Bellanova. (14A04753) . . . Pag. 10

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e at- tribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassi-

caia». (14A04783) . . . Pag. 12

DECRETO 5 giugno 2014.

Modifi ca al decreto 3 giugno 2013 con il quale il laboratorio «Tecnal S.r.l.» è stato autorizzato al rilascio dei certifi cati di analisi nel settore vitivi-

nicolo. (14A04787) . . . Pag. 13

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2014.

Modifi ca del disciplinare di produzione della denominazione «Pagnotta del Dittaino» registra- ta in qualità di denominazione di origine protet- ta in forza al regolamento (CE) n. 516/2009 della

commissione del 17 giugno 2009. (14A04784) . . Pag. 14

DECRETO 18 giugno 2014.

Modifi ca degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine con- trollata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», in esecuzione della sentenza del Consiglio di Sta-

to n. 62/2014. (14A04785) . . . Pag. 19

DECRETO 5 giugno 2014.

Conferma dell’incarico al Consorzio di Tu- tela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Ver- cellese, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercelle-

se». (14A04786) . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2014.

Modifi ca parziale del provvedimento 14 mag- gio 2009 di esonero dall’informativa per l’Asso- ciazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).

(Provvedimento 260). (14A04779) . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifi ca relativo all’estratto della determinazione V&A IP n. 2032 del 18 novembre 2013, recante l’importazione parallela del medici-

nale per uso umano «Efferalgan». (14A04772) . . . Pag. 25

Comunicato di rettifi ca relativo all’estratto del- la determinazione V&A IP n. 1949 del 6 novembre 2013, recante l’importazione parallela del medici-

nale per uso umano «Efferalgan». (14A04773) . . . Pag. 25

Ministero della salute

Decadenza delle autorizzazioni all’immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterina-

rio. (14A04774) . . . Pag. 25

Modifi cazione dell’autorizzazione all’immis- sione in commercio del medicinale per veterina- rio «Closamectin» soluzione iniettabile per ovi-

ni. (14A04775) . . . Pag. 25

(3)

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox 500 mg/g polvere per uso in acqua di bevanda per tacchi-

ni». (14A04776) . . . Pag. 26

Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissio- ne in commercio della premiscela per alimenti me- dicamentosi «Tilosina 200 premix» 200,0 mg/g per

suini e broilers. (14A04777) . . . Pag. 26

Revoca di registrazione del presidio medico chi-

rurgico denominato «Pierrel Gamma» (14A04780) Pag. 26

Revoca di registrazione del presidio medico chi-

rurgico denominato «OP11» (14A04781) . . . Pag. 26

Revoca di registrazione del presidio medico chi- rurgico denominato «Deodorante disinfettante al

pino» (14A04782) . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riduzione della percentuale dell’importo dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-

li. (14A04856) . . . Pag. 27

(4)
(5)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2014 .

Modalità di assolvimento degli obblighi fi scali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legisla- tivo n. 82/2005.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in ma- teria di scritture contabili, nonché l’art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografi che;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ot- tobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessa- zione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot- tobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 12 otto- bre 1992, n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario, e successive modifi che ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fi ssa talune disposizioni d’applicazione del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, e successive modifi che ed integrazioni;

Visto decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifi cazioni dalla legge dell’8 agosto 1994, n. 489, recante «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente», e in particolare l’art. 7, comma 4 -ter , che fornisce disposizio- ni in materia di semplifi cazione di adempimenti e riduzio- ne di sanzioni per irregolarità formali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concer- nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto le- gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifi cazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recan- te «Norme per la semplifi cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’im- posta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni»;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle fi nanze 31 luglio 1998, e suc- cessive modifi cazioni, concernente «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti

di locazione e di affi tto da sottoporre a registrazione, non- ché di esecuzione telematica dei pagamenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di- cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia di documen- tazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi - nanze del 23 gennaio 2004 recante «Modalità di assolvi- mento degli obblighi fi scali relativi ai documenti informa- tici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc- cessive modifi che e integrazioni, recante «Codice dell’am- ministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fi scali relativi ai docu- menti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità defi nite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, sen- tito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’ammini- strazione digitale all’Agenzia delle entrate»;

Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 21 maggio 2013 e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;

Ritenuta la necessità di ridefi nire le modalità di attua- zione degli obblighi fi scali inerenti ai documenti infor- matici nonché alla loro riproduzione su supporti idonei;

Sentito il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione.

Decreta:

Art. 1.

Defi nizioni

1. Ai fi ni del presente decreto si applicano le defi nizio- ni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 71 del pre- detto decreto legislativo.

Art. 2.

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fi ni delle disposizioni tributarie 1. Ai fi ni tributari, la formazione, l’emissione, la tra- smissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubbli- ca 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.

(6)

2. I documenti informatici rilevanti ai fi ni tributari han- no le caratteristiche dell’immodifi cabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal respon- sabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integri- tà, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Art. 3.

Conservazione dei documenti informatici, ai fi ni della loro rilevanza fi scale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le di- sposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estra- zione delle informazioni dagli archivi informatici in rela- zione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fi scale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fi scali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informa- tici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi pre- cedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4 -ter , del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifi cazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Art. 4.

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fi ni tributari

1. Ai fi ni tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su suppor- to informatico di documenti e scritture analogici avvie- ne ai sensi dell’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l’apposizione della fi rma elettronica qualifi cata, della fi rma digitale ovvero della fi rma elettronica basata sui certifi cati rilasciati dal- la Agenzie fi scali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente decreto.

2. Ai fi ni fi scali, la conformità all’originale delle co- pie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è au- tenticata da un notaio o da altro pubblico uffi ciale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all’art. 22, com- ma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è ob- bligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fi ni tributari

1. Il contribuente comunica che effettua la conserva- zione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fi ni tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al pe- riodo di imposta di riferimento.

2. In caso di verifi che, controlli o ispezioni, il docu- mento informatico è reso leggibile e, a richiesta, dispo- nibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d) , del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con prov- vedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fi scali.

4. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nell’ap- posita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai diversi settori d’impo- sta, specifi che modalità per l’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fi ni tributari 1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fi - scalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati duran- te l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifi ca annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Art. 7.

Disposizioni fi nali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Uffi - ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze del 23 gennaio 2004.

(7)

3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto.

5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fi ni tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fi scali, avviene mediante apposizione della fi rma digitale ovvero della fi rma elettronica basata sui certifi ca- ti rilasciati dalle Agenzie fi scali.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

14A04778

DECRETO 23 giugno 2014 .

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- monio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modifi cazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermedia- zione fi nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato, in ogni anno fi nanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti fi nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- teristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc- cessive modifi che ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifi che ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il

quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell’effettuare le operazioni fi nanziarie di cui al medesimo articolo, preve- dendo che le operazioni stesse vengano disposte dal di- rettore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le ope- razioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha de- legato il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro a fi rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- zetta Uffi ciale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta- to affi dato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l’ap- provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emis- sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Visto l’art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l’emissione aggiun- tiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla sud- detta legge di approvazione del bilancio;

Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub- blica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- zione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e suc- cessive modifi che ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte- cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui- sto di titoli di Stato;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras- si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.003 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

(8)

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi- dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di con- tabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2014 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 184 giorni con scadenza 31 dicembre 2014, fi no al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- ture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope- ratori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo- dalità specifi cate ai successivi articoli 15 e 16 del presen- te decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- scono la seconda metà dell’importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale

= 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag- giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi- mento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca- nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fi ni fi scali, ai sen- si dell’art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre- sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti fi nanziari con valuta pari a quella di regolamen- to. L’operatore partecipante all’asta, al fi ne di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fi ni della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- lamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunita- rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com- ma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabili- mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur- ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

(9)

le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme- diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le im- prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legi- slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) , dello stesso decreto, iscritte nell’ap- posito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso- reria provinciale dello Stato, viene affi data l’esecuzione delle operazioni.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con- venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capita- lizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un mil- lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- re a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- porto che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fi no a con- correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini- mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- che stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fi ne di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono

scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografi a tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri- chieste di partecipazione all’asta debbono essere invia- te mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 giugno 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- mine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar- ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste- mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle fi nanze, che ha funzioni di uffi ciale rogante e redige apposito verbale nel quale de- vono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimen- ti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito uni- co documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fi ssato per l’emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (uni- tà di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle fi nanze dell’esercizio fi - nanziario 2014.

Art. 13.

L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che può presentare fi no a cinque richieste ciascu- na a un rendimento diverso.

Art. 14.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fi no a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- cifi cato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

(10)

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddi- sfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri- servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operato- ri «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supple- mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fi no alle ore 15.30 del giorno 27 giugno 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- no prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me- dio ponderato.

Ai fi ni dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi- li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica- zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie- ste di ammontare superiore sono accettate fi no al limi- te dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini- mo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammon- tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor- to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen- te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par- tecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno

specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta- re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen- te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu- nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.

L’importo di cui alla precedente lettera a) , di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or- dinaria, può essere modifi cato dal Tesoro con un comu- nicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria- mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri- chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel- le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope- ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel- le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) .

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegna- tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre- sente decreto.

Art. 17.

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fi ni fi sca- li, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fi scali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizio- ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifi che e integrazioni e al decreto legisla- tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifi che e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all’Uffi cio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A04788

(11)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 maggio 2014 .

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Ammi- nistrazione, al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disci- plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri, e successive modifi ca- zioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e suc- cessive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successi- ve modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche am- ministrazioni, e successive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri- le 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale il sen. dott. Massimo Cassano è stato nominato Sot- tosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, sono dele- gate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassa- no le funzioni di indirizzo politico-amministrativo con- cernenti le competenze istituzionali relative:

a) alle specifi che iniziative in materia occupaziona- le nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza e più in ge- nerale nel Mezzogiorno, anche con l’utilizzo dei fondi strutturali;

b) alla Direzione generale per le politiche previden- ziali e assicurative (art. 9 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla vigilanza sull’Istituto nazio- nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui al decreto legi- slativo 10 febbraio 1996, n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché sugli istituti di patronato.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la defi nizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifi ca della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla compe- tenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere co- munitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di re- voca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di princi- pio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all’Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annul- lamento, revoca e scioglimento di organi di amministra- zione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilan- za e tutela del Ministero, di componenti di organi col- legiali costituiti nell’ambito dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati con particolare a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendi- conto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della perfor- mance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

(12)

Art. 3.

1. Nell’ambito dell’area di competenza defi nita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. dott.

Massimo Cassano è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua com- petenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Mini- stro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel cor- so dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i mede- simi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improro- gabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria fi rma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interro- gazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di com- petenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazio- ne da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, foglio n. 2155 14A04750

DECRETO 8 maggio 2014 .

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali, per taluni atti di competenza dell’amministra- zione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disci- plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri, e successive modifi ca- zioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e suc- cessive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successi- ve modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche am- ministrazioni, e successive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri- le 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale l’on. dott. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, con il quale sono state conferite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione, Politiche della famiglia;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni de- legate al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, sono de- legate al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concer- nenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per le politiche attive e passive del lavoro (art. 6 del d.P.R. n. 144/2011) con esclusivo riferimento alla te- matica delle politiche formative e di orientamento e ai servizi per il lavoro pubblico e privato;

b) per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del d.P.R. n. 144/2011).

2. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concer- nenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, sono eser- citate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. dott.

Luigi Bobba.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la defi nizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifi ca della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla compe- tenza esclusiva del Ministro.

(13)

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere co- munitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di re- voca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di princi- pio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all’Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annulla- mento, revoca e scioglimento di organi di amministrazio- ne e di controllo, di comitati tecnici, di commissari stra- ordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell’ambito dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coor- dinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e Isfol;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendi- conto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della perfor- mance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell’ambito dell’area di competenza defi nita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba è delegato, in armonia con gli indirizzi del Mini- stro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad interve- nire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che po- tranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i mede- simi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improro- gabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria fi rma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interro- gazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di com- petenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazio- ne da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, foglio n. 2156 14A04751

DECRETO 8 maggio 2014 .

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali, per taluni atti di competenza dell’amministra- zione, al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disci- plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri, e successive modifi ca- zioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e suc- cessive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successi- ve modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche am- ministrazioni, e successive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri- le 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il qua- le l’on. Franca Biondelli è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, con il quale sono state conferite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione, Politiche della famiglia;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni de- legate al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli;

(14)

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, sono delega- te al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli le fun- zioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per l’inclusione e le politiche sociali (ex art. 10 del d.P.R. n. 144/2011);

b) dell’immigrazione e delle politiche di integrazio- ne (ex art. 12 del d.P.R. n. 144/2011).

2. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concer- nenti le politiche della famiglia e le politiche di integra- zione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, sono esercitate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la defi nizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifi ca della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla compe- tenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere co- munitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di re- voca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di princi- pio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all’Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annulla- mento, revoca e scioglimento di organi di amministrazio- ne e di controllo, di comitati tecnici, di commissari stra- ordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell’ambito dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coor- dinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendi- conto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della perfor- mance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell’ambito dell’area di competenza defi nita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli è delegata, in armonia con gli indirizzi del Mi- nistro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad interve- nire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che po- tranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i mede- simi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improro- gabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria fi rma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interro- gazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli+ atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazio- ne da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, foglio n. 2157 14A04752

DECRETO 8 maggio 2014 .

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali, per taluni atti di competenza dell’amministra- zione, al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disci- plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei ministri, e successive modifi ca- zioni ed integrazioni;

(15)

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e suc- cessive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successi- ve modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e trasparenza delle pubbliche am- ministrazioni, e successive modifi cazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri- le 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale l’on. Teresa Bellanova è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni de- legate al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, sono delega- te al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova le fun- zioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per le politiche attive e passive del lavoro (art. 6 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla te- matica della disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di di- soccupazione e mobilità;

b) delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (art. 7 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla conciliazione e mediazione delle controversie collet- tive di lavoro nel settore privato e alla tematica della salu- te e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) per le politiche dei servizi per il lavoro (art. 8 del d.P.R. n. 144/2011), ivi comprese le attività di promozio- ne delle pari opportunità come specifi cate nel medesimo articolo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la defi nizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifi ca della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli

indirizzi impartiti, nonché l’adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla compe- tenza esclusiva del Ministro.

2. Sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere co- munitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di re- voca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di princi- pio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all’Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annulla- mento, revoca e scioglimento di organi di amministrazio- ne e di controllo, di comitati tecnici, di commissari stra- ordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell’ambito dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coor- dinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendi- conto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della perfor- mance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l’adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell’ambito dell’area di competenza defi nita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova è delegato, in armonia con gli indirizzi del Mi- nistro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad interve- nire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che po- tranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell’art. 1, quando i mede- simi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improro- gabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

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