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La responsabilità sanitaria ovvero

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Academic year: 2022

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(1)

Rota Volvitur

Roma, 22/23 maggio 2015 - Radisson Blu Hotel

Prof. Avv. Giovanni Comandé

LIDER-Lab, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa www.lider-lab.org

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Fortunae rota volvitur;

descendo minoratus;

alter in altum tollitur;

nimis exaltatus rex sedet in vertice rex sedet in vertice

caveat ruinam!

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La responsabilità sanitaria ovvero

Il diritto delle “analoghe misure”

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Il convenuto (ospedale/ azienda pubblica o privata, personale sanitario) è responsabile per danni verso il paziente applicando il regime della responsabilità contrattuale

AND è dimostrata una obbligazione/dovere ; AND è dimostrata una obbligazione/dovere ;

AND l’inadempimento specifico dell’obbligazione ha causato danno

AND causalmente riferibile all’inadempimento

AND l’inadempimento ha materialmente causato la lesione AND la lesione ha causato Danni

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In principio era la (poca) responsabilità del

medico nel contratto di prestazione d’opera e

poi venne la responsabilità extracontrattuale

che mangiò il contratto di prestazione con il

che mangiò il contratto di prestazione con il

medico

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E poi venne la L. 833/1978 e la responsabilità

“contrattuale” Che si mangiò la ridotta responsabilità ex art. 1176 c.c., 2236 c.c.

MA CI FURONO LE (PRIME) RIFORME DEL SSN MA CI FURONO LE (PRIME) RIFORME DEL SSN E poi vennero le obbligazioni di “risultato”

Ma così arrivò nel 1999 il “contatto sociale”

E poi venne Cass. 577/2008

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E poi venne il decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e l’assicurazione

obbligatoria dei professionisti

obbligatoria dei professionisti

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Ma arrivò il d.l. 13 settembre 2012, n. 158

“Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e

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PERò POI VENNE la legge 8 novembre 2012, n. 189 che si mangiò il d.l. 13 settembre 2012, n. 1

“L'esercente la professione sanitaria che nello

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ”

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Ed ecco che Cass civ., 19 febbraio 2013, n. 4030

“Abbiamo scherzato”? O

“ha scherzato” (il legislatore)

“ha scherzato” (il legislatore)

E il merito forse no

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Ed ecco che Cass civ., 19 febbraio 2013, n. 4030

“Abbiamo scherzato”? O

“ha scherzato” (il legislatore)

Trib. Milano Gattari 1 no, nessuno ha scherzato

E il merito forse no

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Ed ecco pure l’art. 27 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge con l. 11 agosto 2014, n. 114),

« A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di

copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ».

Che non è “balduzzizato” e resta la

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Ma arrivò l'aggiunta di un comma 4 all'art. 3 della legge Balduzzi per effetto dell'art. 27 del d.l. 24

giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, : « al fine di evitare costosi

contenziosi futuri », gli obblighi di assicurazione professionale (introdotti dall'art. 3, comma 5,

contenziosi futuri », gli obblighi di assicurazione professionale (introdotti dall'art. 3, comma 5,

lettera e, del d.l. n. 138/2011) « non trovano applicazione nei confronti del professionista

sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario

nazionale ».

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Ed ora arriva l’attuazione della “organizzazione dei servizi

territoriali di assistenza primaria secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di

strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e

strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano, in

coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre

professionalita' convenzionate con il Servizio sanitario nazionale,

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ED ecco CHE Cass., Sez. III, 6243 del 27.3.2015 Rende responsabili le ASL per i medici

convenzionati convenzionati

Ma “subito” Trib. Milano (Gattari 2) aggiusta la surroga e la solidarietà tra coobbligati…

aprendo ad un gioco incrociato di surroghe e

regressi

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ED ora?

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ED ora?

La responsabilità civile connessa alla

erogazione di una prestazione sanitaria erogazione di una prestazione sanitaria

assomiglia sempre più ad un cesto in cui ogni

Biancaneve mette e prende la mela che vuole

secondo i suoi desideri

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Ed ora?

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Il pericolo è che le mele offerte ai diversi portatori di

interesse siano come quella di Biancaneve, che lascino i desideri irrealizzati ed un senso di straniamento a meno che…

Non si riconduca a sistema e si chiami con il suo nome ogni cosa:

ogni cosa:

Autoritenzione la autoritenzione dei rischi

Autoassicurazione l’uso della tecnica assicurativa da se…

E soprattutto si producano e si usino reali strumenti di analisi e riduzione del rischio

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I n da gin e su lla va lu t a z ion e de i r isch i in sa n it à

Scopo e contenuto dell’indagine

La presente indagine ha come scopo di sviluppare una pesatura della percezione della rischiosità su alcuni fattori previamente identificati e fornire una validazione degli

stessi. La ricerca si svolge nell’ambito del progetto del LIDER-Lab della Scuola Superiore Sant'Anna (www.lider-lab.org) in collaborazione con ASL3 NUORO e

AILUN NUORO sul tema “La Misurazione e la Gestione del Rischio Sanitario attraverso Indicatori Idonei e la Formazione attraverso la Simulazione”.

I struzioni

Sono state individuate due domande omogenee per ciascun rischio evidenziato nell’indagine cui rispondere con una valutazione quantitativa su una scala da 1 a 10.

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Prof. Dr. Giovanni Comandé LIDER-LAB Scuola Superiore Sant’Anna (PISA)

Sant’Anna (PISA)

www.lider-lab.org www.sssup.it

g.comande@sssup.it

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