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IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL TERZO TRASPORTATO

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL TERZO TRASPORTATO

Prof. Avv. Flavio Peccenini*

ABSTRACT

Il “terzo trasportato” nel sistema normativo del risarcimento diretto. Il tema dell’intervento dell’Avv. Flavio Peccenini, Professore Ass.to di Diritto Privato dell’Università di Bologna, risulta l’argomento più interessante essendo in effetti il più dibattuto. Il terzo trasportato ex Art. 141 Cod.Ass.ni Private è obbligato a rivolgere la propria richiesta risarcitoria e la conseguente azione giudiziaria alla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti [nel limite del massimale minimo di legge]. Osserva l’Autore, riprendendo alcune riflessioni dell’Avv.

Hazan che la procedura e l’azione diretta del terzo trasportato fuoriescono totalmente dallo schema ordinario “fondato sull’applicazione di criteri di responsabilità civilistica, per dar corso ad una liquidazione sostanzialmente «automatica» e totalmente disancorata da qualsiasi parametro di riconducibilità eziologia del danno alla responsabilità del conducente del veicolo vettore”. Inoltre in base alla pregressa normativa il terzo, in caso di sinistro stradale conseguente allo scontro tra due o più veicoli, poteva pretendere a qualsiasi titolo l’intero risarcimento sia dal proprio vettore, sia dai conducenti e/o proprietari degli altri veicoli [2054, comma 1, c.c., 2055 c.c]: i debitori solidali non mancavano!! E’ pur vero che in base all’Art. 141 il terzo trasportato può avanzare la sua richiesta nei confronti dell’assicuratore del responsabile se quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo di legge; ma “cosa accade se anche il massimale del responsabile civile corrisponde al minimo di legge? La risposta è semplice: con l’attuale normativa il trasportato non può avanzare alcuna richiesta al responsabile civile mentre con quella precedente poteva contare su due massimali, ancorché minimi”.

E’ opinione dell’Autore che non si possa e non si debba sopprimere il beneficio della solidarietà condebitoria tra i coautori del fatto illecito ex Art. 2055 c.c. [responsabile del sinistro e conducente dei veicolo vettore]

non solo perché porrebbe seri problemi di costituzionalità ma anche poiché sarebbe irrispettoso dei intenti espressi nella Legge Delega orientati alla tutela del consumatore e dei contraenti più deboli. Da qui l’interpretazione proposta secondo cui: “l’assicuratore del vettore non può opporre al trasportato, ove quest’ultimo gli domandi il risarcimento, altre eccezioni che il caso fortuito”. Resta salva, però, la possibilità del danneggiato di domandare il risarcimento anche (o solo) all’assicuratore del corresponsabile”.

L’Autore si sofferma quindi sull’interpretazione del “caso fortuito” muovendo dall’infelice formulazione letterale del primo comma dell’Art. 141 Cod. Ass.ni Private: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”: il caso fortuito non comprende, come sappiamo, solo cause naturali ma anche il “fatto del terzo”. Come conciliare a questo punto l’impianto normativo che risarcisce il terzo “a prescindere” dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti con l’eccezione “salvo il caso fortuito”

ovvero salvo il caso di “responsabilità totale” dell’altro conducente? Allora un’analisi di responsabilità deve pur essere svolta: “Dunque l’art. 141, comma 1, cod. ass. non può che essere interpretato nel senso che l’assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato quando vi sia una colpa almeno concorrente, ancorché presunta, del proprio assicurato. Ove, per contro, l’assicuratore dimostri che il sinistro è dovuto interamente a responsabilità di altro conducente, non sarà tenuto al risarcimento” [l’Autore riprende alcune osservazioni del Dr. Marco Rossetti n.d.r.].

L’Autore conclude quindi con brevi note in materia di danno subito dal terzo trasportato di veicolo circolante prohibente domino [Artt. 122, 283 Cod.Ass.ni Private “il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose”]. Sull’interpretazione di

“consapevolezza” “inconsapevolezza” del terzo si rimanda alle interessanti osservazioni svolte dall’Avv.

Peccenini.

* Associato di Diritto Privato, Università di Bologna

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L’art. 141 del C.A.P., in precaria (??) assenza di applicabilità del risarcimento diretto, è la norma più innovativa introdotta in tema di R.C.A. (anche sotto il profilo degli errori grammaticali, come ben rilevato, more solito, da Marco Rossetti).

Quale sia la previsione è, presto (!) detto, in 11 punti:

1) il terzo trasportato viene risarcito del danno subìto dall’assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava (comma 1°);

2) si prescinde dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (comma 1°);

3) è fatta salva l’ipotesi di caso fortuito;

4) si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 (comma 2°);

5) nonché, in quanto compatibili, le norme relative alle procedure liquidative (comma 3°);

6) il risarcimento è contenuto nei limiti del massimale di legge (comma 1°);

7) l’eventuale maggior danno potrà essere richiesto all’assicuratore del responsabile civile, nel caso in cui il massimale che copre il veicolo di questi superi quello minimo di legge;

8) in caso di pagamento del risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice del vettore, questa ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile secondo la previsione dell’art. 150 (comma 4°);

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9) l’eventuale azione giudiziale ex art. 145 sarà esercitabile nei confronti dell’assicuratore del vettore (comma 3°);

10) l’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, può intervenire in giudizio con la conseguente estromissione dell’assicuratore del vettore (comma 3°);

11) resta ferma l’applicazione dell’art. 140.

Semplice: non vi pare? Con buona pace della temuta e invocata negazione delle spese di assistenza legale tra le voci accessorie di risarcimento del danno!!

Entrando nell’esame della disciplina appena enunciata, si deve condividere l’opinione di chi (Hazan) rileva come, la norma ripercorrendo “nella sostanza i termini negoziali di precedenti accordi convenzionali di settore” si pone “a metà strada tra la procedura di risarcimento ordinaria (di cui all’art. 148) e quella di indennizzo diretto (di cui al successivo art. 149). Ciò in quanto, da un lato, il terzo trasportato è, tautologicamente, «terzo»

rispetto al contratto assicurativo della r.c. auto stipulato per il veicolo vettore. Dall’altro lato, perché la procedura e l’azione diretta riservategli fuoriescono totalmente dallo schema ordinario, fondato sull’applicazione di criteri di responsabilità civilistica, per dar corso ad una liquidazione sostanzialmente «automatica» e totalmente disancorata da qualsiasi parametro di riconducibilità eziologia del danno alla responsabilità del conducente del veicolo vettore”.

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I limiti temporali imposti al tema consentono unicamente di ricordare come la peculiarità della fattispecie consenta di richiamare (sempre Hazan), al fine dell’inquadramento sistematico, la figura del contratto a favore di terzi nel tipo assicurazione danni per conto di chi spetta e tutto il dibattito che ne consegue.

Nonostante l’affermazione di chi (Criscuolo) sottolinea gli evidenti vantaggi introdotti per il trasportato dalla norma in esame, penso di poter serenamente affermare, con il conforto di altri commentatori (Rossetti, Bona) che “l’art. 141 è “una delle norme meno felici dell’intero codice delle assicurazioni”; a parte la “tecnica con la quale è stato scritto”, ma principalmente per il contenuto ambiguo e inutilmente peggiorativo rispetto alla precedente tutela accordata dal diritto vivente, al trasportato su un veicolo a motore.

Nel caso di sinistro stradale senza scontro tra veicoli, il trasportato a qualsiasi titolo poteva pretendere il risarcimento del danno, ex art. 2054, comma 1, c.c., dal proprio vettore e dal suo assicuratore della r.c.a. salva la prova liberatoria del fortuito. Nel caso di sinistro stradale con scontro tra due o più veicoli, il trasportato a qualsiasi titolo poteva pretendere l’intero risarcimento sia dal proprio vettore, sia dai conducenti e/o proprietari degli altri veicoli, invocando nei confronti di ciascuno di essi la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., con il beneficio della solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.”

La platea dei debitori solidali del terzo trasportato risultava molto ben assortita: i conducenti, i proprietari ed i rispettivi assicuratori. Ora non più!

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Invero rispetto all’art. 141 si è osservato (Rossetti): “il buon senso potrebbe indurre a ritenere che lo scopo avuto di mira dal legislatore con tale norma sia stato quello di garantire in ogni caso il risarcimento al trasportato, salva la rivalsa dell’assicuratore del vettore nei confronti dell’effettivo responsabile. Non saprei dire se sia stata davvero questa la finalità della norma; ma è certo che, per come essa è stata scritta, tale finalità non può dirsi raggiunta”.

Basti pensare al richiamo all’art. 140 per l’ipotesi di pluralità di danneggiati: la posizione del trasportato è sicuramente deteriore rispetto a quella di altri danneggiati che possono invece aggredire il massimale, nell’ipotesi, superiore a quello di legge.

Sotto un altro profilo si può obiettare essere ben vero che in caso di responsabilità di soggetto diverso dal vettore il trasportato potrà rivolgersi all’assicuratore di tale responsabile, se il veicolo di questi è coperto per un massimale superiore a quello minimo, ma allora, ci si è domandato (Bona): cosa accade se anche il massimale del responsabile civile corrisponde al minimo di legge? La risposta è semplice: con l’attuale normativa il trasportato non può avanzare alcuna richiesta al responsabile civile mentre con quella precedente poteva contare su due massimali, ancorché minimi.

A queste preliminari notazioni si aggiungono ulteriori problemi che la norma suscita:

● l’art. 141 prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del vettore?

●● l’art. 141 deroga al principio secondo cui il creditore di più debitori in solido può convenirli tutti nel medesimo giudizio;

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●●● in caso di risposta affermativa al secondo quesito, l’azione del trasportato nei confronti dei corresponsabili diversi dal vettore è esclusa in toto, ovvero semplicemente improponibile, se è stata proposta l’azione diretta prevista dal terzo comma dell’art.

141?

Quanto al primo problema, la norma prevede che il terzo sia risarcito “a prescindere”

dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da “caso fortuito”.

Sembrerebbe esser stata introdotta una regola di no-fault, cioè uno schema che

“prescinde” interamente dalla colpa, con conseguente semplificazione rispetto alla precedente disciplina, trovandosi il trasportato a discutere solo dell’entità del risarcimento ma, a non voler considerare il fatto che (Bona) “queste novità, che incidono radicalmente sul diritto sostanziale (ad esempio, il trasportato non può più agire nei confronti del responsabile ed è obbligato a scegliere una determinata via), non sono state previste, in violazione dell’art. 76 Cost., né in sede di delega né, per quanto attiene l’impresa assicuratrice legittimata passiva dell’azione diretta, in seno allo Schema di decreto legislativo, che all’Art. 178 rinviava alla disciplina generale (dunque con legittimazione passiva dell’assicurazione del responsabile civile)”, se si tratta realmente di una ipotesi di responsabilità oggettiva si appalesa, alla luce della recente Cass. 1°

giugno 2004 n.10482, la possibilità che al trasportato venga negato il risarcimento del danno morale.

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Ma non basta; l’affermazione non sarebbe ulteriormente carica di conseguenze se il fortuito si limitasse a ricomprendere unicamente cause naturali, mentre è notorio che comprende anche il fatto del terzo.

Questa banale constatazione fa affermare a Rossetti: “Dunque l’art. 141, comma 1, cod.

ass. non può che essere interpretato nel senso che l’assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato quando vi sia una colpa almeno concorrente, ancorché presunta, del proprio assicurato. Ove, per contro, l’assicuratore dimostri che il sinistro è dovuto interamente a responsabilità di altro conducente, non sarà tenuto al risarcimento.

Vi è dunque una larvata contraddizione tra l’affermare che l’assicuratore risponde “salvo il caso fortuito”, e l’aggiungere che tale responsabilità “prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti”. Il caso fortuito, in materia di sinistri stradali, è infatti rappresentato proprio dalla responsabilità di altri conducenti, e dunque non è affatto vero che la condanna dell’assicuratore del vettore possa “prescindere” da tale accertamento. Il testo della norma pertanto va letto non nel senso che l’assicuratore del vettore sia tenuto al pagamento “a prescindere” dall’accertamento della responsabilità del conducente, ma piuttosto nel senso che quest’ultima responsabilità si presume fino a che l’assicuratore non dimostri il caso fortuito (ivi compresa la colpa del terzo). Ma se così è - e le regole dell’ermeneutica non consentono altre ipotesi - la norma è sotto questo profilo del tutto inutile, perché già oggi in base al combinato disposto dell’art.

2054, comma 1, c.c., e 18 l. 990/69 l’assicuratore del vettore è tenuto a rifondere il

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danno del trasportato, a meno che non provi la colpa di un terzo”.

Il secondo problema è dato dall’esistenza (!!!) dell’art. 2055 c.c. in forza della quale il trasportato poteva convenire in giudizio sia il vettore, sia il conducente e/o proprietario del veicolo antagonista e i rispettivi assicuratori RCA.

Con l’art. 141 tale possibilità sarebbe esclusa (con abrogazione implicita / inapplicabilità dell’art. 2055 c.c. al caso di specie): l’unico legittimato passivo è individuato nell’assicuratore del vettore e l’assicuratore del veicolo antagonista ha solo la facoltà di intervenire riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Sul punto va condivisa l’opinione di Rossetti (concorde Hazan) che così argomenta (dopo aver sostenuto che la conclusione autorizzata dal Codice delle Assicurazioni Private non è accettabile), “Ricordiamo che dalla verificazione di un sinistro stradale la vittima diviene creditore nell’ambito di due diversi rapporti giuridici: uno ex delicto col danneggiante, l’altro ex lege con l’assicuratore di quest’ultimo. Limitare l’azionabilità della pretesa al solo assicuratore del vettore significa sopprimere l’azionabilità di un diritto di credito ex delicto, e ciò porrebbe seri problemi di conformità al dettato dell’art.

24 cost. Inoltre, interpretando alla lettera l’art. 141 cod. ass., ne deriverebbe la soppressione della solidarietà tra i coautori del fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c.. E’

tuttavia noto che la solidarietà tra più condebitori costituisce un beneficio per il creditore, ed escluderla significherebbe creare un conflitto tra il codice e la legge delega (l.

29.7.2003 n. 229). Quest’ultima infatti, all’art. 4, comma 1, lettera (b), prevedeva quale

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criterio direttivo per la redazione del codice la “tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli (...), avendo riguardo anche alla correttezza (...) del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. Or bene, escludere il beneficio della solidarietà tra condebitori non mi sembra una misura intesa a tutelare “consumatori e contraenti più deboli”: riterrei pertanto non vietato dalla lettera, ed anzi consono alla ratio della legge, interpretare l’art. 141, comma 1, cod. ass. come si dicesse “l’assicuratore del vettore non può opporre al trasportato, ove quest’ultimo gli domandi il risarcimento, altre eccezioni che il caso fortuito”. Resta salva, però, la possibilità del danneggiato di domandare il risarcimento anche (o solo) all’assicuratore del corresponsabile. A questa conclusione non mi sembra osti il ricordato terzo comma dell’art. 141, ove si stabilisce che nella controversia pendente tra l’assicuratore del vettore ed il trasportato danneggiato può intervenire l’assicuratore del “responsabile civile”, che in questo caso “può estromettere [recte, “far estromettere”] l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”. Tale norma infatti non autorizza affatto a concludere che l’azione nei confronti dell’assicuratore del vettore sia necessariamente alternativa rispetto a quella nei confronti dell’assicuratore del terzo responsabile. Si consideri, a questo riguardo, che in pratica non possono darsi che tre possibilità: colpa esclusiva del vettore, colpa esclusiva del conducente il veicolo antagonista, colpa concorrente di entrambi. Nel primo caso ovviamente il meccanismo dell’intervento e dell’estromissione non può operare. Nel

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secondo caso (colpa esclusiva del conducente il veicolo antagonista) l’intervento e l’estromissione costituiscono applicazione del generale principio di cui all’art. 108 c.p.c.:

non v’è bisogno di coltivare il processo nei confronti della parte il cui debito sia assunto da altri. In questo caso, quindi, l’estromissione dell’assicuratore del vettore viene disposta non perché non possano pendere contemporaneamente l’azione nei confronti di questi e l’azione nei confronti di altri corresponsabili, ma semplicemente perché la confessione di responsabilità da parte dell’intervenuto rende superfluo l’accertamento della responsabilità dell’originario convenuto. Nel terzo caso (colpa concorrente) l’estromissione non potrà operare: infatti, anche se ciascuno dei corresponsabili risponde per l’intero nei confronti della vittima del danno (art. 2055 c.c.), l’art. 141 cit. subordina l’estromissione al “riconoscimento della responsabilità” da parte dell’interveniente.

Pertanto, se quest’ultimo ammette solo una propria corresponsabilità, viene meno uno dei presupposti applicativi della norma”.

Altro problema è posto dall’uso del termine rivalsa nell’ultimo comma dell’art. 141.

Se rivalsa è la pretesa dell’assicuratore, che ha risarcito il terzo, rivolta nei confronti del proprio assicurato a seguito dell’esistenza di una eccezione contrattuale non opponibile al terzo danneggiato (art. 144² C.A.P.), la fattispecie in esame va più correttamente inquadrata nella surrogazione legale ex art. 1203 comma 1° (n. 3 o 5).

Se questa premessa è corretta ne conseguono alcune perplessità, quando si cerca di coordinarla con le modalità applicative, cioè con i limiti e le condizioni dell’art. 150

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C.A.P. così come paiono profilarsi, in particolare in riferimento all’idea, oggi allo studio, di meccanismi di rimborso automatico, postumo e cumulativo in un’unica stanza di compensazione.

Per concludere occorre esaminare la previsione di cui agli artt. 122 (terzo comma) e 283 (1° comma, lettera d) del C.A.P.

Il terzo comma dell’art. 122 prevede “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”.

Il primo comma, lettera d), dell’art. 283 prevede che sia il Fondo di Garanzia a risarcire il danno nel caso in cui il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario; il secondo comma di tale norma, per quanto ci concerne, limita il risarcimento (dei danni alle cose ed alla persona) ai trasportati contro la loro volontà o inconsapevoli della circolazione illegale.

Sul punto l’attenta disamina di Rossetti pone il seguente quesito:

ai trasportati consapevoli della circolazione illegale non spetta alcun risarcimento?

Prosegue Rossetti:

“Se così fosse, il nuovo sistema - per fare qualche esempio banale - escluderà l’indennizzabilità sia da parte dell’assicuratore privato, sia da parte del Fondo di

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Garanzia, nei seguenti casi:

● danni patiti dalla figlia diciassettenne che sottrae le chiavi del veicolo al genitore, per consegnarle al proprio fidanzato diciottenne col quale fa una passeggiata in automobile;

●● danni patiti dal genitore che, al fine di far rilasciare il proprio neonato catturato da un rapinatore in fuga, si offra in sostituzione dell’ostaggio;

●●● danni patiti dal collega di lavoro di un fattorino il quale in orario di lavoro si rechi col veicolo di servizio a disbrigare impegni personali;

●●●● danni patiti dalla moglie del ministro la quale si faccia accompagnare con l’auto di servizio del marito dal parrucchiere.

In tutte queste ipotesi, infatti, il trasportato danneggiato è consapevole della circolazione

“illegale” del veicolo, ed a rigor di legge non avrebbe diritto al risarcimento. Per attenuare in via interpretativa di questi effetti perversi si potrebbe in verità osservare che la nozione di “circolazione illegale” di cui all’art. 283 cod. ass. non coincide con quella di circolazione contro la volontà del proprietario, e dunque restringere l’ambito applicativo di quest’ultima norma solo all’ipotesi di circolazione costituente o derivante da reato”, come lascia intendere anche l’art. 122 facendo riferimento alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.

Ma non ci si ferma qui, gli indennizzi dovuti dal Fondo di Garanzia incontrano il limite di cui all’art. 283, comma 4, (il massimale minimo di legge), mentre nel sistema previgente il terzo danneggiato da un veicolo circolante prohibente domino poteva beneficiare di

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un massimale superiore a quello di legge se l’assicurato così aveva pattuito.

Chiudo senza trarre conclusioni, perché mi sembra più opportuno che ciascuno tragga le proprie, magari pensando che la mia (ma non solo mia, sono in ottima compagnia) disamina sia stata eccessivamente severa; mi permetto tuttavia una semplice notazione:

meglio porsi i problemi, che ignorarli o, peggio, fingere che non esistano.

Bibliografia essenziale

- M. Bin - Commentario al Codice delle Assicurazioni, Padova 2006

- M. Bona - Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel «Codice delle Assicurazioni»: prima riflessioni critiche, Resp. Civ. Prev., 2005, 1171

- G. Cassano - Codice delle assicurazioni, Milano 2006

- M. Criscuolo - La R.C. Auto dopo la riforma delle assicurazioni, Napoli 2006

- V.V. Cuocci - La disciplina della responsabilità automobilistica nel Codice delle Assicurazioni Private, Danno e resp. 2006, 385

- M. Hazan - La nuova assicurazione dell’RCA nell’area del risarcimento diretto, Milano 2006 - M. Partisani - La responsabilità Civile autoveicoli nel nuovo Codice delle Assicurazioni Private,

La responsabilità Civile, 2006, 2

- F. Peccenini - Il settore R.C. Auto: implicazioni del passaggio dalla Legge 990/69 al Codice delle Assicurazioni Private, relazione al Convegno “Il Codice delle Assicurazioni Private”, Milano 27/28 ottobre 2005

- M. Rossetti-Codice delle Assicurazioni–Le nuove norme sulla r.c.a., Diritto e dottrina on line - M. Rossetti - Le novità del Codice delle Assicurazioni, Il corriere giuridico 2006, 135

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