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Risarcibilità del “terzo trasportato” su ciclomotore

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Academic year: 2022

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Risarcibilità del “terzo trasportato” su ciclomotore

Avv. Salvatore Candido – Paolo Magnano

La sentenza che brevissimamente annotiamo non vede, per quel che consta, precedenti giurisprudenziali specifici.

Trattasi di sinistro stradale che ha coinvolto la trasportata su ciclomotore, la quale ha evocato in giudizio, con azione diretta ex art.18 Legge 990/69, l'assicuratore del detto veicolo.

L'attrice ha dedotto, cioè, l'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art.1 comma 2 Legge 990/69 (come modificato dall'art.27 Legge 19.2.92 n.142), che prevede letteralmente che

"L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto", includendovi anche - secondo l'assunto attoreo - il trasporto contra legem.

La domanda, oltre che su di una "prassi" dei liquidatori, ha preso spunto da una sentenza resa dalla corte di legittimità (n.11099 del 21.10.91, in CD JurisData), che ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro della terza trasportata su un ciclomotore a vedersi risarcire dalla società assicuratrice del ciclomotore i danni subiti per l'assenza della lavoratrice. Per la verità, però, nell'occasione l'ottica della Suprema Corte, secondo il devolutum, era di interpretare l'accezione di "danneggiato", verificando se il datore di lavoro, per la tutela del suo diritto di credito, potesse utilizzare l'azione diretta ex art.18 Legge 990/69: la risposta è stata positiva, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n.174/71), ma la decisione n.11099/91 in questione non ha nemmeno sfiorato il problema qui dibattuto.

Ciò chiarito, va ricordato che il contratto di assicurazione abbia come oggetto un rischio da assicurare: quindi, il rischio è elemento essenziale del contratto di assicurazione.

La prima considerazione da fare è allora che in tanto vi è azione diretta ex art.18 Legge speciale summenzionata, in quanto si sia in presenza di un valido rapporto assicurativo avente ad oggetto un

"rischio" che, ai sensi della legge stessa, possa (rectius, debba) essere assicurato.

Nella fattispecie commentata, invece, non può sostenersi da una parte che la legge espressamente vieta e sanziona, ritenendolo illecito, il trasporto di passeggero su ciclomotore costruito ed omologato per il trasporto di una sola persona (art.170 Cod. Strada), e dall'altra impone come obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile derivante dal trasporto di un passeggero su ciclomotore!

In siffatta ipotesi l'ineluttabile conseguenza sarebbe la nullità del contratto di assicurazione per illiceità dell'oggetto (artt.1418-1346 cod. civ.).

In altri termini, si tratta di un rischio "non assicurabile" nel nostro ordinamento giuridico.

Nè potrebbe sostenersi trattarsi di eccezione non opponibile al danneggiato ex art.18 comma 2 Legge 990/69, essendo questa eventuale deduzione palesemente esclusa proprio dalla lettera della legge che, riferendosi alle eccezioni "derivanti" dal contratto, presuppongono un valido contratto di assicurazione, mentre da contratto nullo nessuna conseguenza è derivabile.

E del resto, la norma ha in vista ben altre fattispecie in cui il rapporto assicurativo sia regolarmente sussistente, ma l'assicurato incorra in ipotesi di inadempimento contrattuale, che lo espongono alla rivalsa dell'assicuratore. Così, nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto da persona non abilitata alla guida ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche: qui non potrebbe affatto ipotizzarsi rischio non assicurabile, atteso che trattasi in ogni caso di veicolo per la cui circolazione la legge impone obbligo di copertura assicurativa, nè può dubitarsi della validità del contratto di assicurazione.

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Molto più semplicemente, l'assicurato incorre in inadempimento contrattuale, avendo consentito che alla guida si ponesse persona non idonea.

Qui, invece, il ciclomotore non è veicolo idoneo al trasporto di passeggeri per espresso divieto di legge e, quindi, non può configurarsi un relativo rischio assicurabile.

Il tutto, senza sottacere che - nel caso di copertura assicurativa del terzo trasportato - anche il premio dovrebbe essere adeguato a tale aumento di rischio.

La sentenza annotata, per la verità, in motivazione accoglie alcuni dei principi qui evidenziati, ma nel dispositivo, poco coerentemente, non ne trae le conseguenti conclusioni: assolvere la società assicuratrice "per carenza assoluta di responsabilità" sembra proprio, ai fini di una corretta impostazione giuridica del problema, un'occasione perduta.

Tagete n. 2-2000 Ed. Acomep

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