3. I Voucher per l’internazionalizzazione
3.2. Gli attori
La misura coinvolge diversi soggetti.
Da una parte ci sono, infatti, le PMI che rispettano tutti i requisiti normativamente previsti e le società di TEM.
3.2.1. I soggetti beneficiari
L’intervento è dedicato alle PMI (micro, piccole e medie imprese), costituite in qualsiasi forma societaria, a loro Reti di imprese elle start-up innovative che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 17 luglio 2017:
- Essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese;
126 V. par. 3.2.1.
127 Aggiornato dal Decreto Direttoriale del 8 febbraio 2018.
128 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».
- Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese;
- Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- Risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- Avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso129;
- Non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul Decreto, determini il superamento del massimale;
- Non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi nel Regolamento de minimis 130;
- Non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul Decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108131 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento de minimis;
Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231132.
3.2.2. Le società di Temporary Export Management
Le società di TEM133, costituite nella forma di società di capitali o di consorzi tra imprese, possono presentare domanda – esclusivamente tramite la procedura telematica – per essere inserite nell’elenco dei soggetti accreditati a fornire i servizi ai processi di internazionalizzazione.
Per poter presentare domanda ed essere inserite nell’elenco delle società di TEM, devono soddisfare i seguenti requisiti:
Essere attive e risultare iscritte al Registro delle imprese;
129 Il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up innovative.
130 Regolamento de minimis art. 1. I settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura sono esclusi dall’applicazione del Regolamento stesso.
131 Art. 108, comma 3 TFUE: Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
132 Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
133 V. par. 2.3.
− Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese;
− Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
− Risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
− Aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco delle società di Temporary Export Management, almeno 8 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d’impresa; il possesso di tale requisito non è richiesto per le società di servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative.
Ai fini dell’iscrizione e della permanenza nella lista di TEM, i richiedenti devono, inoltre, essere sottoposti alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione riportati nel D.lgs. 50/2016, art. 80134.
Il Ministero, a seguito delle verifiche effettuate dal Soggetto attuatore135 in merito ai suddetti requisiti, ha pubblicato il 20 dicembre 2017136 – dopo i 50 giorni dal termine finale di presentazione di domanda previsti dal decreto –sul proprio sito internet l’elenco delle società di TEM.
134 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del D.P.R. 9 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs.152/1956, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
135 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
136 Aggiornato ed implementato dal Decreto Direttoriale del 8 febbraio 2018.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Distribuzione delle TEM per regione
Figura 21 – Distribuzione dei Temporary Export Manager per regione, Numero, 2017 Fonte: Allegato 1, Decreto Direttoriale 8 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
L’elenco delle società di Temporary Export Management riporta l’assegnazione delle medesime a classi di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di servizio sottoscritti.
3.2.3. PMI e TEM: il contratto di servizio
Con il contratto di servizio un soggetto, il committente – l’impresa beneficiaria del voucher –, incarica un altro, il fornitore – la società Temporary Export Manager –, della fornitura di un servizio.
Il servizio può essere di qualsiasi genere, sia manuale che intellettuale, purché si tratti di una prestazione che si protrae nel tempo in modo continuativo e/o periodico.
Il contratto di servizio deve essere trasmesso in copia, attraverso la procedura informatica e deve espressamente riportare, pena la cancellazione del beneficiario dall’elenco, i seguenti elementi:
a) L’oggetto: la descrizione delle attività di competenza della società di TEM, che devono necessariamente ricadere in uno o più dei seguenti ambiti:
− Analisi e ricerche di mercato: attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell’impresa cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico/economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;
− Affiancamento consulenziale nell’individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti: attività finalizzata all’individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato estero e/o di potenziali partner
stranieri, industriali e commerciali, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l’ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l’internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi dell’impresa cliente;
− Assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla valutazione e configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell’impresa cliente funzionale alla proporzione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori economici esteri, nonché alla valutazione dell’impatto fiscale correlato alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento;
− Sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente dell’impresa cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa.
b) La tipologia di agevolazione: voucher early stage o voucher advanced stage;
c) Il responsabile dell’erogazione del servizio: indicazione nominativa del/dei TEM incaricato/i dell’esecuzione della prestazione formativo-consulenziale, con indicazione del numero di giornate uomo di relativo impegno;
d) La durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi da parte della società di TEM, che non può essere inferiore a sei mesi, per il voucher early stage, e a dodici mesi per il voucher advanced stage;
e) La conclusione del contratto di servizio: il termine ultimo della prestazione dei servizi erogati dalla società di TEM non può essere successivo, per entrambe le tipologie di voucher, al 31 marzo 2019;
f) Il corrispettivo e la modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito non può essere inferiore, al netto dell’IVA, all’importo minimo previsto dal decreto137 per la specifica tipologia di voucher assegnato al beneficiario sottoscrivente il contratto di servizio; inoltre le modalità di pagamento devono essere conformi con quanto stabilito dal decreto138.
Unitamente al contratto di servizio, i beneficiari sono tenuti a trasmettere un prospetto inerente la dimensione d’impresa e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario.
137 Euro 13.000 per il Voucher early stage ed euro 25.000,00 per il Voucher advanced stage.
138 Art. 11, comma 2 Decreto Direttoriale 18 settembre 12017: tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Internazionalizzazione Decreto MISE 17/07/2017-II°
Bando”.
Inoltre, i beneficiari non tenuti al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese devono trasmettere altresì una dichiarazione dei redditi attestante il conseguimento di un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000.