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"Rivelazioni inattese nel capitolo 23: Un viaggio nell'oscurità alla scoperta della verità nascosta."

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Ciccio Pasticcio

Academic year: 2024

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23. Adempimento, e altre cause di estinzione delle obbligazioni 1. L’adempimento

L’adempimento è l’attività che consiste nell’eseguire la prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione. Con l’adempimento l’obbligazione si estingue, perché l’interesse del creditore è realizzato con conseguenza di rendere libero il debitore.

Proprio per questo effetto liberatorio, il debitore può chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza cioè una dichiarazione scritta attraverso la quale il creditore riconosce di avere ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita a un determinato credito (art. 1199).

2. Adempimento e incapacità di agire

L’autore dell’adempimento è colui che fa la prestazione (debitore).

Nel caso in cui il debitore sia incapace di agire l’adempimento rimane ugualmente regolare ed efficace dato che il debitore non può chiedere la restituzione di quanto pagato, la ragione è che l’adempimento non è un atto di autonomia ma un comportamento obbligato.

Il problema dell’incapacità può porsi anche a riguardo del creditore poiché nel caso in cui esso non sia incapace di agire l’adempimento risulta inefficace e non libera il debitore questo perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione ricevuta o addirittura disperderla.

3. Adempimento del terzo

L’adempimento può essere fatto anche da un terzo soggetto estraneo dal rapporto obbligatorio e dando vita a situazioni molto diverse:

 La prestazione non viene eseguita direttamente dal debitore ma bensì da un suo collaboratore che agisce per suo conto. La legge prevede questa eventualità nell’art 1228 cc che è esclusa solo quando la prestazione è infungibile, cioè è richiesta la presenza stessa del debitore.

 La prestazione viene eseguita da un terzo che però non è un collaboratore del debitore. Le ragioni possono essere diverse (il desiderio del terzo di aiutare il debitore, evitare che fallisca).

L’adempimento del terzo è efficace ed estingue l’obbligazione anche se il creditore vi si oppone.

Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi:

1) che la prestazione sia eseguita direttamente dal debitore;

2) se il debitore si oppone all’adempimento del terzo.

4. Il pagamento con surrogazione

L’adempimento del terzo può dare luogo al fenomeno del pagamento con surrogazione, cioè quando il terzo paga per conto del debitore e subentra (il terzo) in luogo del creditore soddisfatto nel suo diritto verso il debitore. La surrogazione può essere di due tipi:

Surrogazione volontaria si produce per iniziativa delle parti del rapporto obbligatorio (creditore o debitore);

Surrogazione legale si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi previsti dall’art 1203.

5. Il destinatario dell’adempimento: adempimento al terzo

Il destinatario dell’adempimento è il soggetto che riceve la prestazione di solito coincide con il creditore ma può capitare che lo stesso creditore riconosca un terzo per riscuotere il pagamento invitando il debitore a pagare nelle mani del terzo.

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Esistono casi in cui l’adempimento fatto da un terzo si presenta come anomalo: sono i casi in cui il terzo non è legittimato a ricevere l’adempimento a tal motivo per conciliare gli interessi di entrambe le parti entrano in gioco delle regole:

Regola generale attraverso la quale il pagamento ad un terzo estraneo non libera il debitore però esistono delle eccezioni:

a) Se il creditore ratifica il pagamento fatto al terzo;

b) Se si tratta di un pagamento fatto ad un creditore apparente (una persona che risulta legittima a ricevere l’adempimento ma non è il creditore in persona).

6. Le modalità dell’adempimento

La prestazione deve essere eseguita tenendo conto di diverse modalità.

 Modalità quantitativa: la prestazione deve essere eseguita integralmente (es il creditore può decidere se accettare o rifiutare un pagamento parziale)

 Modalità qualitativa: il debitore è tenuto a eseguire la prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione.

Infine, la prestazione va eseguita nel tempo e nel luogo stabiliti.

Nel caso non vengano rispettate modalità si darà vita ad un adempimento inesatto, una forma di inadempimento.

7. La dazione in pagamento

Con la dazione in pagamento il debitore eccezionalmente si libera dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa rispetto all’oggetto della prestazione.

L’effetto liberatorio dipende da due fattori:

1) il creditore accetti di ricevere una prestazione diversa al posto di quella dovuta;

2) la diversa prestazione sì realmente eseguita.

8. Il termine dell’adempimento

Il tempo dell’adempimento dipende dal titolo dell’obbligazione.

 Se il titolo fissa il termine, la prestazione va eseguita in tale termine;

 Se il titolo non indica alcun termine, la regola dell’adempimento può essere richiesto immediatamente.

Il termine può avere un valore diverso a seconda dell’interesse. Ed esso si distingue:

 A favore del debitore, il debitore non può adempiere oltre al termine prestabilito;

 A favore del creditore, il creditore può esigere il pagamento prima della scadenza mentre il debitore non può offrire un adempimento anticipato;

 A favore di entrambi sia il debitore e il creditore hanno il diritto che la prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine.

Il termine di pagamento ha conseguenze economico-sociali se si parla di debiti commerciali (debiti di un’impresa verso un’altra impresa), per tale motivo sono stati fissati dei termini di pagamento brevi (30gg) e in caso di ritardo nel pagamento, interessi di mora.

9. Il luogo dell’adempimento

Quanto al luogo dell'adempimento valgono le indicazioni del titolo da cui nasce l’obbligazione.

Il criterio generale è che l’obbligazione si adempie al domicilio del debitore.

Esistono però delle deroghe per:

 Consegnare una cosa certa e determinata nel luogo in cui si trovava;

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 L’obbligazione di pagare una somma di denaro che si adempie presso il domicilio del creditore.

10. L’imputazione del pagamento

Se il debitore ha verso il creditore più debiti dello stesso genere, l’imputazione del pagamento è appunto, l’individuazione del debito a cui si riferisce un determinato pagamento.

I criteri sono i seguenti:

1) scelta del debitore che ha la facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare;

2) in mancanza di scelta del debitore verranno utilizzati criteri legali (se esistono debiti scaduti, imputare il pagamento a quelli scaduti).

11. La mora del creditore

Molto spesso l’adempimento risulta impossibile per il debitore, se manca una cooperazione del creditore.

Il creditore ha tutt’al più un onere di cooperare all’adempimento del debitore: non è obbligato a farlo, ma se non lo fa perde il vantaggio della prestazione con annesse conseguenze.

Tra queste troviamo la mora del creditore: è una situazione attraverso la quale il creditore trascura ingiustificatamente di compiere quanto necessario per far sì che il debitore possa adempiere al proprio debito (art 1206). La mora viene applicata solo se il creditore rifiuta la prestazione in modo ingiustificato.

12. L’offerta della prestazione

Gli effetti della mora non si producono in modo automatico per il rifiuto o mancata cooperazione del creditore, ma solo se il debitore assume una certa iniziativa compiendo un atto specifico: offerta della prestazione al creditore ed essa può essere:

 un’offerta solenne (o formale): deve presentare tutti i requisiti previsti dall’art 1208 e in particolare deve essere fatta da un pubblico ufficiale, le diverse modalità con cui l’offerta solenne deve compiersi posso variare a seconda della prestazione e danno vita a diversi tipi di offerta:

a) offerta reale: riguarda la prestazione di consegna del denaro, titoli di credito o cose mobili del creditore;

b) offerta per intimazione: riguarda la consegna di cose mobili in luogo diverso dal domicilio dal creditore oppure consegna di immobili.

 Un’offerta secondo gli usi , fatta senza le formalità previste dalla legge per l’offerta solenne. Il valore e l’efficacia di essa sono diversi, a seconda del tipo di prestazione:

a) Per le prestazioni di fare (consiste nell’intimare il creditore a ricevere la prestazione) è sufficiente a produrre la mora del creditore;

b) in tutti gli altri i casi l’offerta secondo gli usi non basta a mettere in mora il creditore e produrre gli effetti conseguenti.

13. Gli effetti della mora del creditore

La mora del creditore produce i seguenti effetti a favore del debitore:

il debitore non risponde dei danni causati per il mancato adempimento;

se il debitore subisce danni o sopporta spese del mancato adempimento, sarà compito del creditore risarcirlo;

 il debitore non deve gli interessi della cosa da consegnare, che il creditore abbia mancato di percepire;

 Si produce a carico del creditore il rischio dell’impossibilità della prestazione sopravvenuta.

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14. Le obbligazioni pecuniarie: principio nominalistico, debiti di valuta e debiti di valore

Le obbligazioni pecuniarie riguardano il pagamento di una certa somma di denaro, tali obbligazioni prestano però alcuni problemi:

Un primo problema riguarda il fenomeno dell’inflazione e la perdita di valore della moneta, per garantire una miglior certezza nel pagamento a tutela del debitore, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria avviene tramite il principio nominalistico (art 1277). Tale principio vale per i debiti di valuta che hanno per oggetto una somma di denaro ben preciso.

I debiti di valore sono invece sempre debiti pecuniari ma diversamente dai debiti di valuta, la somma non è determinata nel suo preciso ammontare perché l’obbligazione ha come oggetto un valore che sarà tradotto in moneta nel momento del pagamento. Un debito di valore non ancora pagato si dice non liquido.

15. Gli interessi

Gli interessi sono un ulteriore denaro prodotto, nel tempo, da una somma di denaro, e quantificato in una percentuale della somma base (o somma capitale). A seconda della funziona che svolgono possono essere corrispettivi e moratori:

 Gli interessi corrispettivi sono quelli prodotti di pieno diritto dai crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro. Questi interessi formano l’oggetto di un’obbligazione accessoria a carico del debitore in maniera automatica senza che sia prevista.

 Gli interessi moratori sono quelli dovuti dal debitore in ritardo con il pagamento della somma dovuta e dunque aggravati da mora. Lo scopo della mora è appunto risarcire il creditore per il danno causatogli dal ritardo del debitore.

A seconda della fonte da cui deriva la corrispondente obbligazione, gli interessi si distinguono in interessi legali e convenzionali:

 Gli interessi legali sono quelli che maturano automaticamente, quando le parti non hanno previsto nulla a riguardo;

 Gli interessi convenzionali sono quelli eventualmente stabiliti dalle parti del rapporto, le quali possono concordare che la loro obbligazione pecuniaria possa produrre interessi (tasso convenzionale).

16. L’anatocismo

Gli interessi prodotti dalla somma capitale sono, a loro volta, una somma che deve essere pagata dal debitore allora si parlerà di anatocismo, cioè gli interessi vadano a produrre altri interessi. A tale scopo il legislatore ha specificato in quali casi l’anatocismo si verifica:

 Quando gli interessi sono scaduti;

 Quando gli interessi sono maturati per almeno sei mesi;

 Quando c’è un atto espresso ad ottenerli (domanda giudiziale del creditore o convenzione debitore e creditore).

17. Obbligazioni pecuniarie, moneta bancaria e moneta elettronica

Un altro problema posto dalle obbligazioni pecuniarie riguarda le modalità del loro esatto adempimento. Il denaro tradizionalmente si considerava una cosa mobile e l’obbligazione pecuniaria che nasceva era un’obbligazione di dare, cioè di consegnare quella cosa. Al giorno d’oggi non è più così poiché attraverso il progresso tecnologico ed economico i movimenti di denaro avvengono attraverso banche con gli strumenti dell’attività bancaria e non avvengono più in modo.

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Tali strumenti sono la moneta bancaria e moneta elettronica cercando di limitare sempre di più le attività di riciclaggio del denaro.

18. Le altre cause di estinzioni delle obbligazioni

L’adempimento estingue l’obbligazione perché, dando al creditore l’esatta prestazione sia andrà a soddisfare il suo interesse.

Ci sono casi però in cui l’obbligazione non ha senso che rimanga anche quando il creditore non ottenga nulla. Si usa distinguere cause satisfattive e cause non satisfattive di estinzione:

Le cause satisfattive: danno al creditore un’utilità anche se diversa dalla prestazione attesa;

Le cause non satisfattive: estinguono l’obbligazione senza dare nessuna utilità al creditore.

Le cause diverse dell’adempimento sono: la compensazione, la confusione, la novazione, la remissione, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la prescrizione.

19. La compensazione

Si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno reciprocamente, l’uno verso l’altro. Esistono tre tipi di compensazione:

 Compensazione legale è quella che opera automaticamente: i due debitori si considerano estinti dal giorno stesso che sono venuti a coesistere. Perché la compensazione legale operi devono presentare due caratteristiche:

a) Avere prestazioni fungibili e omogenee fra loro;

b) Essere entrambi liquidi ed esigibili.

 Compensazione giudiziale è quella che opera quando uno dei due debiti non è liquido, ma è di facile liquidazione;

 Compensazione volontaria quando creditore e debitore si mettono d’accordo per estinguere i propri debiti.

20. La Confusione

L’obbligazione si estingue per confusione quando la persona del creditore e debitore coincide ad esempio: quando il debitore diventa erede del suo creditore o quando una società incorpora un’altra società sua debitrice o creditrice.

21. La Novazione

La novazione è l’accordo fra creditore e debitore per sostituire un’obbligazione diversa da quella originaria, che si estingue. La nuova obbligazione deve differenziarsi per l’oggetto e per il titolo.

La nuova obbligazione è pur sempre collegata con quella precedente. La legge, a tutela del debitore: se l’obbligazione originaria risulta inesistente allora la novazione è senza effetto, se l’obbligazione originaria risulta annullabile allora la novazione sarà con effetto.

22. La remissione

La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito, è possibile che il debitore rifiuti la remissione, comunicando al creditore in un tempo previsto. La restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore è sufficiente a provare il debito sia rimesso.

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23. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione

L’obbligazione si estingue quando essa diventa impossibile, esistono due tipi di impossibilità:

1) Impossibilità temporanea: il debitore continua a essere obbligato, adempierà alla prestazione appena possibile;

2) Impossibilità parziale: il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile.

Riferimenti

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