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Corte di giustizia dell’Unione europea - Sezione I - Sentenza 2 aprile 2020 - Causa C-329/19 - Commento

Presidente Bonichot;

Relatore Toader; Avvocato generale Saugmandsgaard Øe; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di Milano (Italia), con ordinanza del 1° aprile 2019 nel procedimento Condominio di Milano,

via Meda contro Eurothermo Spa

IL COMMENTO

Il condominio non è un consumatore ai sensi della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ma uno Stato membro può decidere di applicare le regole a tutela dei consumatori anche al condominio. È la Corte di giustizia a stabilirlo con la sentenza de-positata il 2 aprile nella causa C-329/19 (Condominio di Milano) con la qua-le la Corte torna sulla questione dell’ambito di applicazione della direttiva e sull’esclusione di soggetti diversi da una persona fisica dalla nozione di consumatore.

Il fatto

Al centro della vicenda nazionale una controversia tra un condominio si-tuato a Milano e una società. Le due parti avevano stipulato un contratto di fornitura di energia termica nel quale era stata inclusa una clausola in base alla quale, in caso di ritardo nel pagamento, il debitore era tenuto a versare interessi di mora al tasso del 9,25%, da quantificare dal momento della scadenza del termine di pagamento. In base al verbale di mediazione, la so-cietà aveva intimato, mediante precetto al condominio, il pagamento di un importo pari a 21.025,43 euro. Il condominio aveva presentato opposizio-ne sosteopposizio-nendo di dover essere considerato come un consumatore ai sensi della direttiva 93/13, modificata dalla 2011/83 del 25 ottobre 2011 sui dirit-ti dei consumatori. Inoltre, il condominio riteneva che la clausola volta a de-terminare gli interessi di mora avesse carattere abusivo.

Il Tribunale di Milano mostra di condividere quest’ultima posizione, ma ha dubbi sulla possibilità di considerare il condominio al pari di un consumato-re e, quindi, prima di pronunciarsi, ha ritenuto di formulaconsumato-re un rinvio pconsumato-regiu- pregiu-diziale d’interpretazione alla Corte Ue.

Marina Castellaneta LA MASSIMA

Per il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Condominio - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Nozione di consumatore - Persona fisica - Attività non professionale - Esclusione - Possibi-lità di ampliamento - Maggiore protezione - Scelta nazionale - Ammissibilità. (Direttiva 93/13, articoli 1 e 2)

Il condominio non può essere considerato un con-sumatore e, quindi, l’eventuale presenza di clausole

abusive incluse in un contratto da esso stipulato non rientra nell’ambito di applicazione della diretti-va 93/13. Uno Stato membro, tuttavia, per via legi-slativa o giurisprudenziale, può decidere di amplia-re l’applicazione della diamplia-rettiva anche a contratti conclusi tra un professionista e un soggetto come il condominio perché questo determina una maggio-re protezione dei soggetti/consumatori.

Il Tribunale di Milano ha dubbi sulla possibilità di considerare il condominio

al pari di un consumatore e quindi chiede alla Corte Ue

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO

Diverso è il caso in cui un contratto sia concluso non dal condominio ma dai singoli La nozione di consumatore secondo la direttiva 93/13

Le questioni collegate alla nozione di consumatore sono da diverso tem-po al centro dell’attenzione della Corte Ue che, con diverse sentenze, è in-tervenuta a chiarire tale nozione, essenziale per determinare l’applicazio-ne della direttiva 93/13, recepita in Italia con decreto legislativo 206/2005 contenente il codice del consumo, anche perché tale direttiva non definisce l’ambito di applicazione in base a un elenco delle tipologie contrattuali o dell’oggetto ed è, quindi, indispensabile accertare gli aspetti relativi ai contraenti.

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, definisce consumatore

«qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Per-tanto, è incluso in tale nozione il soggetto che presenta le due condizio-ni indicate nell’articolo 2 in modo cumulativo.

Questo vuol dire che una persona giuridica - come precisato sin dalla sentenza del 22 novembre 2001 (causa C-541/99) - non può essere qualificata, almeno in via generale, come consumatore ai sensi della direttiva.

Il condominio - osserva la Corte Ue - non è considerato, stante a quanto indicato nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, come una persona fisica o co-me una persona giuridica.

Per la Corte, quindi, poiché la nozione di proprietà non è armonizzata nel contesto Ue e l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, questi ultimi sono liberi «di disciplinare il regime giuridico del con-dominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, qualificandolo o meno come persona giuridica».

Questa libertà non incide, però, sull’interpretazione della direttiva e, di conseguenza, poiché manca il requisito (persona fisica) previsto dall’artico-lo 2 della direttiva 93/13 «il contratto stipulato tra il condominio e un professionista è escluso dall’ambito di applicazione della suddetta di-rettiva».

Diverso esito nei casi in cui un contratto sia concluso non dal condomi-nio in quanto tale, ma dai singoli condomini. Questo elemento che diffe-renza le due situazioni è per la Corte di primaria importanza. Così, nella sentenza del 5 dicembre 2019 nella causa C-708/17 e C-725/17, Lussem-burgo aveva stabilito che i contratti di fornitura dell’energia termica che ali-menta l’immobile ricadevano nell’ambito di applicazione della direttiva pro-prio perché i contratti erano stati stipulati da una persona fisica e da un professionista per attività di natura non professionale. Nel caso al centro della sentenza del 2 aprile 2020, invece, il contratto era stato concluso dall’amministratore in quanto rappresentante del condominio e non dai singoli condomini.

Ci sembra, tuttavia, che la Corte di giustizia, in quest’occasione abbia fat-to prevalere l’aspetfat-to formale piutfat-tosfat-to che quello sostanziale, non valu-tando la circostanza che il contratto di fornitura di energia serviva per le singole abitazioni dei condomini. In passato, seppure con riferimento ad al-tre situazioni, gli eurogiudici avevano dato un peso predominante proprio a tale aspetto.

A tal proposito, si può considerare la sentenza del 3 settembre 2015 nel-la causa C-110/14 con nel-la quale nel-la Corte Ue ha precisato che un libero pro-fessionista può essere considerato un consumatore ai fini dell’applicazio-ne della direttiva 93/13 se conclude un contratto con un istituto di credito, non legato alla sua attività professionale, anche nei casi in cui, congiunta-mente a quello principale, stipula un contratto accessorio di mutuo in cui fornisce come garanzia un immobile legato allo studio legale.

Tuttavia, va detto che, nel caso di contratti conclusi dall’amministratore del condominio non si verifica una situazione di inferiorità del contraente -valutazione che va fatta con riferimento al caso concreto - perché il potere di trattativa dell’amministratore durante la fase negoziale è maggiore rispetto a quella del singolo condomino.

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE / GIURISPRUDENZA / CONDOMINIO

Va ricordato, in ultimo, che la direttiva 2011/83 ha anche previsto che l’atto si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti sono forniti su base contrattuale. Come è ovvio, però, una parte deve comunque essere un consumatore.

L’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva Ue

Chiarita la corretta interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 93/13, la Corte di giustizia è passata a considerare gli effetti di una giurisprudenza interna che allarga il perimetro di applicazione della direttiva a tutela dei consumatori. In particolare, nell’effettuare il rinvio pregiudiziale d’interpre-tazione, il Tribunale di Milano ha fatto notare che la Corte di cassazione in-terpreta il Dlgs di recepimento dell’atto Ue estendendo la tutela dei consu-matori anche «a un contratto concluso con un professionista da un sog-getto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano». È così evi-dente che l’interpretazione risulta differente rispetto a quella indicata da Lussemburgo.

Per la Corte di giustizia, tuttavia, l’ampliamento nella tutela dei consuma-tori non è incompatibile con il diritto Ue, tanto più che l’articolo 169, par. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli Stati possono mantenere o anche introdurre «misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati». La stessa direttiva 93/13, inoltre, procede a un’armonizzazione minima, con la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere un livello di protezione più elevato a vantaggio dei consumatori.

A tal proposito, il considerando n. 12 stabilisce che «sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel ri-spetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente diretti-va» e l’articolo 8 codifica tale principio disponendo che «gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente di-rettiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

La fiducia accordata agli Stati trova conferma laddove, nella direttiva, si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non presentano, in via generale clausole abusive, prevedendo che non è necessario sottoporre alle disposizioni del-la direttiva le cdel-lausole che «riproducono disposizioni legisdel-lative o regodel-la- regola-mentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazio-nali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte».

Inoltre, nella direttiva non è in alcun modo esclusa la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione della direttiva anche ad altre per-sone fisiche o giuridiche che non sono consumatori per la direttiva. Va sottolineato che l’atto Ue non prevede che tale estensione sia effettuata solo a livello legislativo e, quindi, è ben possibile che ciò avvenga a livello giurisprudenziale.

Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha ormai consolidato un orien-tamento volto a «tutelare maggiormente il consumatore estendendo l’am-bito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13 a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fi-sica, conformemente al diritto nazionale». Un simile orientamento - scrive la Corte di giustizia - non è contrario al diritto Ue, proprio alla luce delle di-sposizioni della direttiva e dello stesso articolo 169 del Trattato.

Pertanto, è vero che la direttiva non si applica ai casi di contratti con-clusi dal condominio, con la conseguenza che la tutela dei consumatori in essa contenuta, anche con riguardo alle clausole abusive, non si applica.

Tuttavia, se si verifica un ampliamento disposto sul piano nazionale, il di-ritto Ue non impedisce l’estensione della disciplina in materia di clau-sole abusive anche al condominio.

Il diritto Ue non impedisce

l’estensione della disciplina in materia di clausole abusive anche al condominio

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