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Le accise nel 1997 nell’EU-15

Nel documento La politica fiscale nell Unione europea (pagine 21-26)

(Ripartizione del volume degli introiti)

Petrolio Tabacco Alcool Altri

Fonte: Stima DG Fiscalità e unione doganale su dati Eurostat citati.

Il sistema comunitario comporta norme relative a:

— strutture di tassazione armonizzate (definizione dei prodotti, unità di misura, esenzioni);

— livelli d’imposizione: l’adozione da parte del Consiglio nel 1992 di tassi minimi comuni per tutti gli Stati membri, con alcune deroghe, lascia

loro un margine di manovra per fis-sare liberamente il livello delle accise, tenendo conto anche del con-testo internazionale.

— circolazione tra gli Stati membri dei prodotti soggetti ad accisa.

Un r e g i m e c o m u n e d i a c c i s e s i a p p l i c a a i t a b a c c h i l a v o r a t i , a l l e b e v a n d e a l c o l i c h e e a g l i o l i m i n e r a l i .

Il fatto generatore dell’imposta è normalmente la produzione dei beni o la loro importazione nella Comunità. Tuttavia, il pagamento è general-mente sospeso fino al momento in cui i prodotti sono dichiarati per «l’im-missione in consumo», che corrisponde generalmente ad una fase avanzata del circuito commerciale. Questa norma garantisce che l’accisa è sempre riscossa nello Stato membro di consumo, che ne è anche il beneficiario.

La produzione, il magazzinaggio e la circolazione dei prodotti, per quanto riguarda la fabbricazione e il commercio all’ingrosso, sono realizzati gene-ralmente prima del pagamento delle accise. Quanto alle merci importate da paesi terzi, finché non sono formalmente immesse in consumo, pos-sono circolare liberamente nella Comunità sotto copertura di un regime sospensivo.

FOTO EU

FOTO: ARIE WAPENAAR, VLAARDINGEN PAESI BASSI

Talune procedure armonizzate, che si ispirano alle disposizioni nazionali esi-stenti, mirano a garantire che i prodotti consegnati al consumatore finale siano effettivamente stati assoggettati alla tassa. Tali procedure si basano sui seguenti elementi:

— un sistema di depositi collegati tra loro, per il magazzinaggio e la movimentazione delle merci in sospensione di imposta;

— magazzinieri autorizzati dalle auto-rità nazionali, responsabili del paga-mento e obbligati a fornire una garanzia finanziaria;

— la tenuta di una contabilità di magazzino per ogni deposito;

— un documento amministrativo rila-sciato dal mittente, che accompagna le merci.

Obbligazioni meno rigide si applicano agli acquirenti sporadici. Infine, i pri-vati che si muovono in un altro Stato membro possono acquistare quantità illimitate, per uso personale, dei pro-dotti che sono stati assoggettati alle accise di tale paese. Essi dovranno invece pagare le imposte del paese di destinazione se il loro acquisto riveste un carattere commerciale o si effettua nel quadro di una vendita per corri-spondenza.

I prodotti energetici

La conferenza delle Nazioni Unite sul-l’ambiente e lo sviluppo (sigla in inglese: UNCED) tenutasi a Rio nel giu-gno 1992 si era pronunciata per la messa in atto di una strategia globale di riduzione dei gas a effetto serra, che può fare ricorso tra l’altro a strumenti economici. In quel periodo, la Com-missione aveva proposto l’introdu-zione di una nuova tassa armonizzata sul CO2 e l’energia per stabilizzare a medio termine le emissioni di biossido di carbonio nella Comunità. Poiché questo progetto, anche modificato, ha suscitato persistenti opposizioni, il Con-siglio «Ecofin», dinanzi all’impossibilità di raggiungere un accordo unanime, ha chiesto alla Commissione di fare un’altra proposta ispirata al sistema esi-stente di accise sugli oli minerali.

Tale proposta [COM(97) 30], pur par-tecipando all’obiettivo di tutelare l’ambiente, è concepita ai fini del

fun-zionamento regolare del mercato interno. L’idea principale è di estendere la portata del vigente sistema comu-nitario di accise al di là degli oli mine-rali (le cui aliquote minime sarebbero aumentate in tale occasione) in modo da coprire il gas naturale, il carbone e l’elettricità, prodotti per i quali si pre-vede l’introduzione di livelli minimi di imposizione. La proposta raccomanda, in cambio, di ridurre le imposte sul lavoro, per evitare qualsiasi aumento della pressione fiscale globale.

Essa si rifà inoltre alla volontà di un’a-zione coordinata a livello comunitario, per far fronte agli obiettivi fissati nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutasi nel 1997 a Kyoto, dove la Comunità si è impegnata a ridurre dell’8 % il livello delle sue emissioni di gas a effetto serra del 1990 nel periodo 2008-2012.

Lotta contro la frode fiscale La frode è fonte di crescente preoc-cupazione nella Comunità perché comporta un deterioramento della situazione fiscale degli Stati membri e aumenta in proporzione il carico fiscale gravante sul lavoro dipen-dente. Per tale motivo il coordinamento delle azioni di lotta contro la frode fa parte della politica fiscale comunita-ria. Molte iniziative sono state già lan-ciate in materia di IVA e di accise.

Esse mirano a rafforzare la coopera-zione amministrativa tra Stati membri e a fornire una formazione ai funzio-nari nazionali interessati, per miglio-rare la loro conoscenza dei vari tipi di

frodi e sviluppare i metodi di preven-zione, d’identificazione e d’indagine, ricorrendo all’analisi di rischio.

La decisione n. 888/98/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio ha isti-tuito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis) desti-nato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta del mer-cato interno. Questo programma si pre-figge di sostenere gli sforzi fatti dagli Stati membri per dare ai funzionari un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, di garantire una cooperazione efficace, effettiva e ampia tra gli Stati membri e tra que-sti e la Commissione e di migliorare le procedure amministrative.

La frode internazionale in materia di IVA, particolarmente nel settore delle consegne e degli acquisti intracomu-nitari, causa gravi perdite di introiti fiscali. Essa ha inoltre effetti perversi sul commercio legale e il lavoro dichiarato e mette in pericolo la fidu-cia nel mercato unico. Per migliorare questa situazione appare indispensa-bile un aumento significativo della coo-perazione amministrativa e dello scambio di informazioni, per identifi-care e combattere più efficacemente la frode, unitamente ad un coordina-mento adeguato a livello comunitario.

La frode raggiunge proporzioni impor-tanti nei settori dei tabacchi e del-l’alcool e nel 1996 ha comportato mancati introiti (in accise, IVA e dazi doganali) per gli Stati membri e la Comunità per 4,8 miliardi di euro. Un gruppo di alti funzionari ha esaminato il problema della frode in questi set-tori in base ad un approccio com-prendente i dazi doganali, le accise e

I l c o n t r a b b a n d o d i s i g a r e t t e è u n g r a v e p r o b l e m a p e r l ’ Un i o n e e u r o p e a .

FOTO: MINISTERO DELLE FINANZE AUSTRIACO

l’IVA. Sulla base dei risultati del loro lavoro, il Consiglio «Ecofin» del 19 mag-gio 1998 ha deciso l’applicazione coor-dinata di diverse misure:

— studio di un sistema informatizzato di movimento e di controllo dei pro-dotti soggetti ad accisa;

— introduzione di un sistema di noti-fica preliminare, per migliorare la conoscenza dei movimenti di beni;

— elaborazione di un codice delle migliori prassi in materia di

appro-vazione o ritiro delle autorizzazioni dei magazzinieri e di controllo dei beni depositati;

— negoziato da parte degli Stati mem-bri di protocolli d’accordo con i pro-duttori e il settore commerciale in modo da aumentare la cooperazione ed ottenere informazioni che per-mettano di individuare più facil-mente i flussi anomali e i movimenti irregolari.

Nel documento La politica fiscale nell Unione europea (pagine 21-26)

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