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La politica fiscale nell Unione europea

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Academic year: 2022

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La politica fiscale nell’Unione europea

L'Europa in movimento

Commissione europea UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI

DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg

L’Unione europea,

con un mercato unico e una moneta unica, ha bisogno di una politica fiscale.

In cosa consiste?

IT

2CQ-26-99-102-IT-C



ISBN 92-828-8740-5

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(2)

Il presente opuscolo è pubblicato in tutte le lingue dell’Unione europea: danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco.

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int).

Commissione europea

Direzione generale Fiscalità e unione doganale Direzione generale Istruzione e cultura Rue de la Loi 200

B–1049 Bruxelles

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000 ISBN 92-828-8740-5

© Comunità europee, 2000 Riproduzione autorizzata.

La fotografia a pagina 23 è stata riprodotta grazie alla gentile autorizzazione del ministero delle Finanze, Austria.

La fotografia a pagina 29 è stata riprodotta grazie alla gentile autorizzazione dell’Airbus Industrie.

La fotografia a pagina 33 è stata riprodotta grazie alla gentile autorizzazione del Cardiff City Council.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

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Informazioni in tutte le lingue dell’Unione europea possono essere ottenute via Internet sul server Europa (http://europa.eu.int).

Per ottenere informazioni e pubblicazioni sull’Unione europea in lingua italiana, rivolgersi a:

RAPPRESENTANZE

DELLA COMMISSIONE EUROPEA R

Raapppprreesseennttaannzzaa iinn IIttaalliiaa Via Poli 29, I-00187 Roma Tel. (39) 06 69 99 91 R

Raapppprreesseennttaannzzaa aa MMiillaannoo Corso Magenta 59, I-20123 Milano Tel. (39) 024 67 51 41

Rappresentanze e uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo esistono anche negli altri Stati membri dell’Unione europea. Delegazioni della Commissione europea esistono in altri paesi del mondo.

UFFICI

DEL PARLAMENTO EUROPEO

U

Uffffiicciioo ppeerr ll’’IIttaalliiaa

Via IV Novembre 149, I-00187 Roma

Tel. (39) 06 69 95 01, fax (39) 06 69 95 02 00 E-mail: EPRoma@europarl.eu.int

U

Uffffiicciioo ddii MMiillaannoo

Corso Magenta 59, I-20123 Milano

Tel. (39) 024 81 86 45, fax (39) 024 81 46 19 E-mail: mcavenaghi@europarl.eu.int

(3)

La politica fiscale

nell’Unione europea

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Indice

La diversità dei sistemi fiscali 5

La situazione attuale nella Comunità 11

Il cambiamento di prospettiva 27

Cosa ci riserva il futuro? 33

Conclusione 37

(5)

FOTO EU

Il sistema fiscale è uno dei fondamenti della sovranità delle nazioni dato che, senza risorse finanziarie, i governi non potrebbero condurre le loro politiche.

Esso è anche uno strumento di rego- lazione economica capace di influen- zare i consumi, promuovere il risparmio o orientare le modalità di organizza- zione delle imprese. Di conseguenza, la politica fiscale riveste grande impor- tanza per tutti gli Stati membri e le misure adottate in un dato paese pos- sono produrre effetti anche nei paesi limitrofi. Nell’Unione europea carat- terizzata da un mercato unico, è importante che in materia di politiche fiscali gli Stati membri lavorino insieme e non perseguano fini contrapposti.

La preparazione del mercato interno ha richiesto l’introduzione di un sistema di tassazione dei consumi il più neu- trale possibile. Infatti, qualora al momento dell’esportazione di merci da uno Stato membro all’altro fossero stati

effettuati rimborsi delle tasse superiori agli importi effettivamente pagati, ne sarebbe risultata una sovvenzione all’esportazione. Per questo motivo la Comunità ha adottato l’imposta sul valore aggiunto (IVA), sebbene all’e- poca gli Stati membri potessero fissarne le aliquote in piena autonomia.

Al concretizzarsi del mercato interno, quando i consumatori hanno potuto infine acquistare merci nello Stato membro di loro piacimento e impor- tarle senza fermarsi alle frontiere, le dif- ferenze d’aliquota d’imposta sui prodotti hanno a volte generato distor- sioni nei traffici commerciali. Queste distorsioni della concorrenza concer- nenti la produzione e la distribuzione non sono peraltro esenti da conse- guenze sociali.

La necessità di lavorare di concerto è parsa meno ovvia a livello di imposte dirette. Eppure, taluni possono scegliere

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di vivere e lavorare in un paese per pagare meno imposte, le imprese possono cercare di diminuire la pres- sione fiscale e ciò può condurre ad una concorrenza tra Stati per accaparrarsi la riscossione delle imposte tramite la concessione di agevolazioni fiscali.

La presente pubblicazione illustra l’in- sieme di questi aspetti ed esamina il quadro giuridico e il contesto econo- mico del sistema impositivo dell’Unione europea: le imposte come politica del- l’Unione e non soltanto dei singoli Stati membri. Non si tratta in particolare di presentare le aliquote di imposta in vigore e gli importi del gettito fiscale ma piuttosto di esaminare i vari tipi di tasse e i sistemi d’imposizione.

Al progredire dell’integrazione europea, favorita dall’introduzione dell’euro, le

complesse interazioni tra i quindici sistemi fiscali dovranno essere analiz- zate e forse anche orientate.

Gli Stati membri dovranno inoltre pren- dere sempre più decisioni in comune per adattare i loro sistemi fiscali all’e- voluzione della società, ad esempio all’aumento dell’età media della popo- lazione negli anni a venire, che costi- tuisce un problema di portata internazionale.

In futuro, la politica fiscale dell’Unione europea potrà ancora fissarsi nuove priorità, ma la sua essenza resterà la stessa: si tratterà di assicurarsi che le politiche fiscali degli Stati membri non producano effetti indesiderabili sugli altri Stati membri e di garantire una effettiva sovranità dei cittadini e dei loro rappresentanti mediante un’azione comune.

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La diversità dei sistemi fiscali

Le diverse categorie di prelievi obbligatori

Le imposte dirette: sono in genere a carico del contribuente che le paga. Ne fanno parte, ad esempio, le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, l’imposta sul patrimonio e la maggior parte delle tasse locali.

Le imposte indirette: applicabili alle operazioni di produzione e di consumo, non restano a carico dei soggetti che le versano (commercianti, industriali). Questi agiscono per conto dello Stato come collettori dell’imposta, che riflettono sul prezzo praticato al

consumatore finale, che ne sostiene l’onere (ad esempio l’IVA e le accise).

I contributi sociali: sono prelievi obbligatori percepiti dagli organismi d’assicurazione sociale per garantire agli assicurati un reddito sostitutivo in caso di problemi (malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc.). I contributi sociali sono pagati dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro.

L a p o l i t i c a f i s c a l e n e l l ’ Un i o n e e u r o p e a

Il fondamento giuridico dell’azione comunitaria

Elemento caratterizzante della sovra- nità nazionale, la politica fiscale fa parte della politica economica di ogni paese, contribuendo al finanzia- mento delle spese pubbliche e alla redi- stribuzione dei redditi. Nell’Unione europea, le politiche fiscali dipendono in primo luogo dagli Stati membri, che possono delegarne una parte a livello regionale o locale, a seconda del tipo di organizzazione costituzionale o amministrativa dei pubblici poteri.

Nel settore dei prelievi fiscali e sociali, l’azione europea è dunque soltanto sus- sidiaria: essa non ha lo scopo di stan- dardizzare i sistemi nazionali di prelievo obbligatorio, ma piuttosto di renderli compatibili, non soltanto tra di loro, ma anche con gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).

Il trattato CE prevede (all’articolo 269) che il bilancio della Comunità è finanziato integralmente tramite risorse proprie, che sono legate alla capacità contributiva degli Stati membri. Le

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FOTO EU

risorse attualmente versate al bilancio sono i dazi agricoli, i dazi doganali, una percentuale del gettito IVA calcolato su una base armonizzata e una quarta risorsa fondata sul prodotto nazionale lordo (PNL). L’Unione europea non ha la facoltà di introdurre o riscuotere imposte.

Tuttavia, nel quadro del mercato interno, occorre considerare se le misure fiscali adottate dagli Stati mem- bri rischino di ostacolare la libera cir- colazione delle merci, dei servizi e dei capitali e di falsare il libero gioco della concorrenza. La relativa lentezza in materia di armonizzazione e coordi- namento delle tasse comunitarie è dovuta alla complessità della que- stione, ma anche al fatto che gli arti- coli del trattato CE che vi fanno riferimento richiedono l’unanimità.

Imposte indirette

L’articolo 90 del trattato CE proibisce ogni discriminazione fiscale che, diret- tamente o indirettamente, possa avvantaggiare i prodotti nazionali rispetto ai prodotti provenienti da altri Stati membri. D’altra parte, l’articolo 93 del trattato CE invita all’armoniz- zazione delle imposte sulla cifra d’af- fari, delle accise e delle altre imposte indirette. Prima imposta ad essere armonizzata nel 1977, l’IVA è stata adattata nel 1992 alle esigenze del grande mercato senza frontiere, con- temporaneamente alle accise che in questa occasione sono state armoniz- zate. Questo dispositivo è stato com- pletato con un ravvicinamento parziale delle aliquote per entrambi i tipi di imposte indirette e un rafforzamento della cooperazione amministrativa.

Tuttavia, il mercato unico non produce interamente i suoi effetti nei settori in cui l’armonizzazione comunitaria delle legislazioni nazionali non è stata completata.

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Imposte dirette

A differenza delle imposte indirette che, influendo sulla libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, richiedono una certa armoniz- zazione, questa necessità è meno evi- dente per le imposte dirette e il loro ravvicinamento non è espressamente citato nel trattato CE. Alcuni aspetti delle imposte dirette non necessitano armonizzazione né coordinamento e, conformemente al principio di sussi- diarietà, sono regolati autonoma- mente dagli Stati membri. La cosa è diversa nei casi in cui le misure fiscali dirette hanno un effetto sull’esercizio delle quattro libertà fondamentali previste dal trattato CE, cioè la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e sull’eserci- zio del diritto di stabilimento delle per- sone e delle imprese. Di conseguenza, le legislazioni fiscali degli Stati mem- bri devono rispettare le libertà fonda- mentali del trattato CE. Inoltre, l’applicazione di disposizioni di portata più generale, come gli articoli 94 e 308 del trattato CE, ha condotto all’ado- zione di normative comunitarie anche in materia fiscale.

Contributi sociali

Non è prevista un’armonizzazione legislativa in materia. I contributi sociali non fanno parte del sistema fiscale pro- priamente detto, sebbene si tratti di prelievi obbligatori previsti da leggi nazionali che talvolta costituiscono la formalizzazione di accordi intervenuti tra le parti sociali. In questo settore, l’azione comunitaria è incentrata sul coordinamento dei regimi nazionali [regolamento (CEE) n. 1408/71] per evitare, tra l’altro, il rischio di doppio pagamento dei contributi sociali da parte dei lavoratori (dipendenti e autonomi) che si muovono all’interno della Comunità. Molte sentenze della Corte di giustizia hanno interpretato in questo senso le disposizioni del sum- menzionato regolamento sulla legi- slazione applicabile.

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FOTO EU

Il ruolo della Corte di giustizia Parallelamente agli atti legislativi del Consiglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno precisato non soltanto le condizioni del divieto previsto dal- l’articolo 90 del trattato CE di qual- siasi discriminazione fiscale, ma anche alcune nozioni importanti che derivano dalle direttive fiscali.

In particolare, una giurisprudenza abbondante sul sistema comune di IVA ha permesso di precisare i concetti essenziali della normativa comunita- ria: campo d’applicazione dell’imposta, luogo di imposizione, base d’imposi- zione e diritto alle detrazioni.

Nel settore delle imposte dirette, la Corte di giustizia è stata chiamata a pro- nunciarsi sull’applicazione degli articoli del trattato relativi alla libera circola- zione dei lavoratori (articolo 39 del trat- tato CE), al diritto di stabilimento (articolo 43 del trattato CE) e alla libera prestazione di servizi (articolo 49 del trattato CE) che proibiscono qualsiasi discriminazione fondata sulla naziona- lità, comprese le discriminazioni fiscali.

L’impatto

delle questioni fiscali su altre politiche

Occupazione

A livello comunitario, gli Stati membri sono invitati a rendere i loro sistemi fiscali più favorevoli all’occupazione. In questo contesto, la possibilità di appli- care in via sperimentale un’aliquota IVA ridotta sui servizi a forte intensità di manodopera è stata approvata dal Consiglio dei ministri dell’Economia e delle finanze («Ecofin») del 22 ottobre 1999 (direttiva 1999/85/CE). In generale, la ristrutturazione dei sistemi impositivi risulta indispensabile per garantire il successo delle politiche attive per l’occupazione. Tale ristrut- turazione, che necessita di tempi lun- ghi, sta ottenendo fin d’ora in alcuni Stati membri alcuni risultati in mate- ria di riduzione della disoccupazione.

Unione economica e monetaria (UEM)

Il successo dell’UEM presuppone non solo che gli Stati membri rispettino le

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discipline di bilancio, ma anche che questi approfondiscano e rafforzino il coordinamento delle politiche econo- miche, anche nel settore fiscale. L’e- sercizio annuale dei «grandi orientamenti di politica economica»

adottati dal Consiglio comporta rac- comandazioni sul volume e la struttura dei sistemi nazionali di prelievo obbli- gatorio e sulla necessità crescente di coordinamento tra Stati membri. I sistemi di prelievo obbligatorio devono essere strutturati in modo da favorire la crescita economica, la competitività e l’occupazione, ma anche in modo da permettere il conseguimento di entrate sufficienti per garantire il finanzia- mento delle spese sociali e assistenziali.

Si tratta infatti, pur contribuendo alla disciplina di bilancio, essenziale per l’UEM, di garantire l’equilibrio tra effi- cacia economica e coesione sociale.

L’ambiente

La questione dell’utilizzo dello stru- mento fiscale per la tutela dell’am- biente (ecotassa, tassa sul CO2, tassa sui veicoli o sulle infrastrutture stradali, incentivi fiscali) è oggetto di dibattito dall’inizio degli anni 90.

La salute

L’IVA e le accise costituiscono una note- vole parte del prezzo al dettaglio dei tabacchi e degli alcoolici. Le politiche sanitarie e di tutela del consumatore, che mirano a scoraggiare l’abuso di questi prodotti, devono essere prese in considerazione nella definizione delle aliquote d’imposta.

La competitività internazionale Mentre alcuni prelievi, come l’IVA, sono detraibili all’esportazione, ve ne sono altri che si ripercuotono sui costi di pro- duzione e dunque sulla competitività.

La struttura dei sistemi di prelievo non è neutrale rispetto alla competitività delle economie europee. Nei periodi d’austerità di bilancio pubblico e pri- vato diversi Stati membri hanno man- tenuto l’investimento nel settore della ricerca mediante misure fiscali favo- revoli alle attività di ricerca e di svi- luppo tecnologico.

La concorrenza fiscale

Le decisioni concernenti la localizza- zione di investimenti, di attività, di posti di lavoro e di redditi sono influenzate dalle differenze tra i regimi fiscali e sociali esistenti. La mobilità crescente e differenziata degli elementi suscet- tibili di imposizione porta gli operatori economici a mettere in concorrenza tra loro gli Stati membri, nella misura in cui gli operatori economici possono dis- sociare i vari elementi in base ai quali vengono tassati (basi imponibili) e situare ciascuno di questi nel paese in cui tale elemento è meno tassato. Que- sta concorrenza, che esercita una pressione al ribasso sul livello dei pre- lievi obbligatori, rischia, se non ven- gono definiti dei limiti, di risultare dannosa mettendo in causa l’equità e l’efficacia globale dei sistemi di tas- sazione.

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Volume e struttura dei prelievi obbligatori in % del PIL (1997)

Fonte: Eurostat, Statistiche in breve, 30/1998 (numero di catalogo: CA-NJ-98-030-IT-C).

0 10 20 30 40 50

15•1

1•732•219•2 14•719•613•2 9•09•8

14•814•74•6 14•215•06•7 11•112•113•0 15•310•612•0 12•610•118•9 12•816•615•1 16•013•615•3 17•216•611•8 13•613•418•9 15•811•319•2 12•818•815•0

16•222•815•1 13•813•715•1

S DK FIN B F NL L A I D P E UK IRL EL UE

54•1 53•1 47•5 46•6 46•3 45•9 45•6 44•9 44•5 41•6 37•9 36•2 35•9 34•1 33•9 42•6

60

Totale

Imposte indirette

Imposte dirette

Contributi sociali

Le differenze tra sistemi fiscali

I prelievi fiscali e sociali sono una carat- teristica essenziale dell’organizzazione delle economie europee.

Una delle cause principali delle diffe- renze tra Stati membri quanto al volume totale dei loro prelievi è da ricondursi al carattere pubblico o pri- vato del finanziamento delle grandi voci di spesa quali istruzione, pensioni e sanità. Le spese per le pensioni o la sanità, ad esempio, possono essere finanziate in parte da meccanismi di mercato (assicurazioni collettive o individuali, fondi pensione ecc.) senza transitare per il bilancio pubblico.

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La situazione attuale nella Comunità

Imposte indirette in % del PIL (1997)

Fonte: Stima DG Fiscalità e unione doganale, su dati Eurostat citati.

0 5 10 15 20

5•8

5•65•75•9 7•44•04•8 3•12•2

6•62•93•1 6•93•02•9 5•74•03•1 7•13•53•0 6•83•93•5 8•35•01•4 7•45•12•3 8•44•52•2 8•33•83•2 7•93•04•9 8•62•94•5

10•56•02•7 6•93•53•4

DK L S A F P EL IRL FIN UK NL I B D E UE

19•2 17•2 16•2 16•0 15•8 15•3 15•1 14•8 14•7 14•2 13•6 12•8 12•8 12•6 11•1 13•8

Totale

L a p o l i t i c a f i s c a l e n e l l ’ Un i o n e e u r o p e a

IVA

Accise

Altre imposte indirette

Imposte indirette

Pari a quasi 1 000 miliardi di euro nel 1997, ossia il 13,8 % del prodotto interno lordo (PIL) europeo, le impo- ste indirette sono caratterizzate da una relativa stabilità nel tempo, ma si con- stata una certa dispersione delle situazioni nazionali rispetto alla media europea.

Una delle prime misure d’armonizza- zione fiscale a livello comunitario ha riguardato le imposte indirette sulla

raccolta di capitali (direttiva 69/335/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/303/CEE). L’obiet- tivo era di armonizzare le imposte indi- rette (generalmente chiamate «imposte sui conferimenti») riscosse dagli Stati membri nel corso di operazioni di rac- colte di capitali che interessano le società di capitali. Tra le operazioni interessate dalla normativa comuni- taria vi sono la costituzione di (o tra- sformazione in) società di capitali, gli aumenti di capitale sociale, le emissioni obbligazionarie e, in genere, qualsiasi

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operazione che comporta un aumento del patrimonio della società.

Dal 1986, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare un’imposta sui con- ferimenti alle operazioni disciplinate dalla direttiva. Se scelgono di farlo, l’im- posta sui conferimenti deve coprire uniformemente tutte queste operazioni ad un’aliquota non superiore all’1 %.

Talune operazioni, principalmente le fusioni di società e i conferimenti di rami d’attività, sono obbligatoria- mente esenti dall’imposta sui conferi- menti. Sono vietate tutte le imposizioni diverse dall’imposta sui conferimenti di capitali nelle società, quali le tasse di registrazione delle società che non costituiscano una retribuzione di un ser- vizio reso.

Dopo questa prima misura, i principali sforzi d’armonizzazione comunitaria si sono incentrati su due imposte impor- tanti: l’IVA e le accise.

L’imposta sul valore aggiunto L’IVA è stata introdotta fin dal 1970 nella Comunità economica europea mediante la prima e la seconda diret- tiva «IVA» in sostituzione delle diverse imposte alla produzione e al consumo applicate fino allora dagli Stati mem- bri. Tali imposte, con il loro effetto cumulativo «a cascata», costituivano un ostacolo agli scambi — particolarmente in caso d’importazione/esportazione tra Stati membri — e rendevano diffi- cile la determinazione esatta dell’im- porto dell’imposta compresa nel prezzo dei beni e dei servizi. L’IVA, al contra- rio, presenta il vantaggio di permettere il calcolo esatto del contenuto fiscale di un prodotto in tutte le fasi della catena di produzione o di distribuzione.

È stata scelta, come modalità d’im- posta indiretta, perché evita l’effetto cumulativo delle imposte a cascata e garantisce una neutralità fiscale tanto sul piano interno che negli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi.

La decisione presa nel 1970 di desti- nare al finanziamento del bilancio comunitario, come risorsa propria, una percentuale del gettito IVA cal- colato a partire da una base armo- nizzata ha dato un impulso all’armonizzazione dell’IVA. La sesta direttiva «IVA» (77/388/CEE) ha avuto l’effetto di garantire che tale imposta si applichi alle stesse transa- zioni in tutti gli Stati membri, affinché questi ultimi contribuiscano in modo armonioso al finanziamento comuni- tario. La summenzionata direttiva ha determinato una base imponibile comune e costituisce un vero corpo legislativo che comprende delle defi- nizioni comunitarie. D’altra parte, essa ha permesso l’adozione di un pro- gramma di lavoro orientato verso un obiettivo già preso in considerazione dalla prima direttiva «IVA»: la sop- pressione delle «frontiere fiscali».

Per raggiungere quest’obiettivo, la Commissione ha proposto nel 1987 l’attuazione immediata del principio della tassazione all’origine, unita- mente ad un sistema di compensazione destinato ad evitare spostamenti di entrate importanti tra Stati membri. Ma le condizioni per il passaggio rapido ad un sistema di tassazione all’origine non hanno potuto essere soddisfatte, in particolare per quanto riguarda il sistema di compensazione e un ravvi- cinamento sufficiente delle aliquote.

Di conseguenza, è stato adottato un regime transitorio che ha permesso l’a-

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L’IVA: caratteristiche principali

L’IVA è un’imposta generale sul consumo direttamente proporzionale ai prezzi dei beni e dei servizi, percepita in modo frazionato in ciascuna fase del circuito economico, ed è neu- tra riguardo al tipo d’organizzazione di tale circuito.

• È un’imposta generale, poiché deve normalmente applicarsi a tutte le attività econo- miche di produzione e di distribuzione di beni come pure alle prestazioni di servizi.

• È un’imposta sul consumo perché l’onere deve ripercuotersi, in ultima analisi, sulle spese di consumo effettuate dai consumatori finali. Non costituisce un onere per le imprese.

• È proporzionale al prezzo, cosa che permette in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione di conoscere l’esatto ammontare del pertinente onere fiscale.

• È percepita in modo frazionato mediante il sistema delle detrazioni che permette al sog- getto imponibile di dedurre dalla sua imposta sul fatturato l’importo dell’imposta che ha pagato ad altri soggetti relativamente ad acquisti effettuati nell’ambito della sua attività imponibile. Questo meccanismo garantisce la neutralità dell’imposta, indipen- dentemente dalla lunghezza dei circuiti economici.

Aliquote dell’IVA in vigore negli Stati membri

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SSttaattii mmeemmbbrrii AAlliiqquuoottaa mmiinniimmaa AAlliiqquuoottaa rriiddoottttaa AAlliiqquuoottaa nnoorrmmaallee AAlliiqquuoottaa ssppeecciiaallee (2)

Belgio 1 6 21 12

Danimarca 25

Germania 7 16

Grecia 4 8 18

Spagna 4 7 16

Francia 2,1 5,5 20,6

Irlanda 4 12,5 21 12,5

Italia 4 10 20

Lussemburgo 3 6 15 12

Paesi Bassi 6 17,5

Austria 10/12 20

Portogallo 5/12 17

Finlandia 8/17 22

Svezia 6/12 25

Regno Unito 5 17,5

(1) Situazione al 1omaggio 1999 (fonte: DG Fiscalità e unione doganale).

(2) Negli Stati membri che applicavano inizialmente un’aliquota ridotta a beni che non ne avevano diritto.

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FOTO EU

bolizione dei controlli alle frontiere fiscali combinando norme d’imposi- zione all’origine e a destinazione. Per garantire la libera circolazione all’in- terno della Comunità, gli scambi tra Stati membri non dovevano più essere trattati come importazioni e esporta- zioni. Questo risultato è stato ottenuto con il regime transitorio che, non con- siderando più il passaggio di una fron- tiera come un fatto generatore d’imposta, si applica unicamente alle operazioni tassabili, come in regime interno.

Dal 1993, i privati che si muovono in un altro Stato membro possono acqui- stare beni e servizi per uso personale alle stesse condizioni fiscali dei citta- dini di tale paese. Essi possono inol- tre introdurre tali merci nel proprio paese senza ulteriori imposizioni fiscali.

Fanno eccezione a tale regola:

— l’acquisto di veicoli nuovi (di meno di sei mesi o con chilometraggio infe- riore a 6 000 chilometri) in un altro Stato membro; quest’operazione è tassata nello Stato membro di destinazione alle aliquote e alle con- dizioni di quest’ultimo paese. Infatti, il veicolo deve essere immatricolato e tassato nel paese in cui l’acqui- rente risiede abitualmente;

— le vendite a distanza da parte di un’impresa situata in un altro Stato membro. Quando il trasporto delle merci ordinate è a carico del ven- ditore, si applica, a seconda dei casi (in funzione dell’importo delle ven- dite annuali realizzate dal rappre- sentante nel paese di destinazione), l’aliquota IVA del paese dove risiede l’acquirente, oppure l’aliquota del paese dove è stabilito il venditore.

Sebbene la tassazione all’origine rimanga un principio essenziale del regime comune dell’IVA per i privati, il regime transitorio ha mantenuto, parallelamente, diversi regimi di tas- sazione a destinazione per le imprese, per garantire che l’imposta sia riscossa in ogni Stato membro in funzione del consumo effettuato sul suo territorio.

Poco dopo, essendo emersi alcuni pro- blemi sono state adottate due diret- tive di semplificazione (nel 1992 e nel 1995) per rimediare alle distorsioni più palesi. Le semplificazioni introdotte

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sono state necessariamente limitate a causa della perdurante diversità delle norme in materia di imposizione (all’o- rigine e a destinazione), di un’appli- cazione non uniforme della normativa comunitaria e di una convergenza insufficiente delle aliquote. Il regime IVA che ne risulta appare eccessiva- mente complesso per gli operatori e mantiene una certa compartimenta- zione del mercato interno nell’Unione europea.

Parallelamente, azioni legislative sono state condotte al fine di organizzare in modo permanente due regimi par- ticolari: uno concernente i beni d’oc- casione, gli oggetti d’arte, da collezione o d’antichità e l’altro per l’oro da inve- stimento.

• Il programma di lavoro presentato dalla Commissione nel 1996 per un nuovo sistema comune di IVA

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio del regime transitorio IVA, la Commissione ha presentato nel luglio 1996 un programma d’azione accom- pagnato da un calendario di proposte concernenti allo stesso tempo la solu- zione dei problemi immediati e l’in- troduzione progressiva di un sistema comune di IVA fondato sul principio di tassazione all’origine.

Per evitare le critiche fatte al regime transitorio e rispondere agli obiettivi del mercato interno, il nuovo regime IVA deve:

— porre fine alla segmentazione del mercato in un numero di spazi fiscali pari al numero degli Stati membri;

— essere semplice e moderno;

— garantire una parità di trattamento per tutte le operazioni effettuate nella Comunità;

— garantire la sicurezza e il controllo della tassazione al fine di assicurare il mantenimento del livello delle entrate provenienti dall’IVA.

A tale scopo, il programma prevede un’azione comunitaria in tre direzioni:

— garantire un’applicazione uniforme dell’imposta;

— modernizzare l’imposta;

— cambiare il sistema d’imposizione (tassazione nel luogo d’origine).

(18)

Come si applicherà il nuovo sistema comune di IVA nel caso di un commerciante?

Immaginiamo una settimana tipo di un’impresa manifatturiera A in Spagna. Oltre alle ven- dite in Spagna, A vende anche merci al dettagliante B in Portogallo ed acquista materie prime da C in Italia. Allo stesso tempo, l’impresa, avendo deciso di esplorare il mercato greco, invia in Grecia il sig. «X». In tale paese, il sig. «X» sostiene alcune spese d’alloggio e di viaggio, come pure di riparazione e di tipografia che deve pagare, IVA compresa, come qualsiasi consumatore.

Con il sistema attuale di IVA

• A deve assicurarsi che B sia soggetto all’IVA. A vende in seguito a B senza IVA inviando in seguito una dichiarazione ricapitolativa alle autorità spagnole. A deve dimostrare che le merci hanno effettivamente lasciato la Spagna.

• A acquista le materie prime da C senza IVA, ma deve allo stesso tempo dichiarare e dedurre l’IVA all’aliquota applicabile in Spagna (e B farà la stessa cosa per i suoi acqui- sti da A).

• Le spese sostenute dal sig. «X» in Grecia non possono essere dedotte nell’ambito della sua abituale dichiarazione IVA in Spagna. Esse dovranno essere oggetto di una domanda di rimborso distinta in Grecia nel quadro dell’ottava direttiva «IVA».

Nell’ambito del sistema proposto

• Ogni commerciante applicherà l’IVA all’aliquota in vigore localmente, senza altra formalità.

• Ogni commerciante dedurrà l’IVA pagata ovunque nell’Unione europea sulla sua normale dichiarazione IVA.

C

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A

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SSppaaggnnaa PPoorrttooggaalllloo

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B

IIll ssiig g.. ««X X»»,,

iinn vviiaaggggiioo,, ppaaggaa ll’’IIVVAA ssuullllee ssuuee ssppeessee

(19)

Il conseguimento di questi obiettivi implica la revisione di tutte le opzioni e le deroghe (transitorie o definitive) che gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare. Si tratta di applicare la tassa in modo uniforme e coerente e di garantirne una migliore riscossione e un recupero più efficace tramite una migliore cooperazione amministra- tiva.

In questo contesto, la Commissione ha proposto miglioramenti della procedura e, sulla base delle conclusioni dell’e- sercizio SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market), si è pronunciata a favore delle seguenti misure di sem- plificazione:

— un rafforzamento della reciproca assistenza al recupero dell’IVA tra Stati membri;

— la sostituzione della procedura attuale di rimborso della tassa con la nuova possibilità, per gli opera- tori, di dedurre direttamente nel loro Stato membro tutta l’IVA versata nella Comunità;

— lasoppressione del carattere siste- matico dell’obbligo di designare un rappresentannte fiscale per gli ope- ratori comunitari che effettuano ope- razioni imponibili in uno Stato membro nel quale non sono stabi- liti;

— la creazione di «punti di contatto unici» in ciascuno Stato membro per facilitare la registrazione delle imprese contribuenti e lo studio delle modalità di tassazione per la fattu- razione elettronica.

È indispensabile l’ammodernamento della legislazione in materia di IVA in seguito ad un certo numero di evolu- zioni strutturali:

— la tendenza alla privatizzazione;

— l’evoluzione della giurisprudenza;

— le nuove tecnologie dell’informa- zione.

Queste evoluzioni sono illustrate dai seguenti esempi.

•Telecomunicazioni

Per porre fine alle distorsioni della con- correnza in questo settore, il Consiglio ha adottato nel 1999 delle norme che garantiscono, da un lato, la tassazione nella Comunità dei servizi di teleco- municazione forniti a clienti europei e, dall’altro, la defiscalizzazione di que- sti stessi servizi quando sono forniti a clienti di paesi terzi.

•Commercio elettronico

La sua tassazione si basa sui principi seguenti:

— neutralità dell’imposizione del com- mercio elettronico rispetto al com- mercio tradizionale;

— applicazione del regime IVA del luogo di consumo, con l’ausilio di alcuni adattamenti;

— tassazione delle trasmissioni elet- troniche come servizi.

(20)

Inoltre, le amministrazioni si sono impe- gnate a promuovere l’utilizzo, tanto a titolo interno che da parte dei contri- buenti, di mezzi tecnologici che pos- sono agevolare il rispetto e l’applicazione degli obblighi fiscali (fat- turazione e dichiarazione elettroniche).

•Gli sviluppi del programma del 1996

L’approccio progressivo proposto nel 1996 si è rivelato di difficile attuazione.

In seno al Consiglio, gli Stati membri si sono dimostrati poco propensi ad approvare proposte miranti ad istituire il sistema definitivo. Come avvenuto per il passaggio al regime transitorio, gli Stati membri non erano ancora disposti ad accettare un’ulteriore armonizzazione delle aliquote IVA e delle relative strutture, sebbene si trat- tasse di una fase indispensabile per l’in- troduzione del sistema definitivo.

In queste condizioni la Commissione, senza rimettere in discussione l’obiet- tivo a lungo termine di un regime di tassazione nel paese d’origine, prevede di orientarsi verso una strategia fon- data sul regime IVA attuale e facente riferimento a quattro obiettivi princi- pali: semplificazione, modernizzazione e applicazione più uniforme delle regole esistenti, come pure un rinnovo delle modalità della cooperazione amministrativa.

Le accise

Un regime comune di accise è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 con la creazione del mercato interno. Esso si applica a tre grandi categorie di pro- dotti: i tabacchi lavorati, le bevande alcoliche e gli oli minerali. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere altre tasse non armonizzate su questi pro- dotti (ecotassa) o su altri prodotti (ad esempio tasse sull’immatricolazione o la circolazione dei veicoli, canoni ecc.), a condizione che non abbiano il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari e non costituiscano un osta- colo agli scambi.

(21)

Caratteristiche essenziali

Le accise sono tasse speciali che colpiscono prodotti di grande consumo destinati ad alcuni impieghi specifici: tabacchi lavorati, bevande alcoliche, oli minerali ecc. Le loro aliquote sono in genere espresse con un importo determinato per unità di prodotto, a volte in percentuale del valore del prodotto.

La scelta dei prodotti soggetti ad accisa è legata anche a considerazioni di sanità pubblica, di tutela dell’ambiente e di risparmio d’energia. Le accise, le cui aliquote variano da uno Stato membro all’altro, rappresentano una fonte importante di entrate, pari a 248 miliardi di euro nel 1997 per l’insieme dell’Unione europea.

Le accise nel 1997 nell’EU-15

(Ripartizione del volume degli introiti)

Petrolio Tabacco Alcool Altri

Fonte: Stima DG Fiscalità e unione doganale su dati Eurostat citati.

Il sistema comunitario comporta norme relative a:

— strutture di tassazione armonizzate (definizione dei prodotti, unità di misura, esenzioni);

— livelli d’imposizione: l’adozione da parte del Consiglio nel 1992 di tassi minimi comuni per tutti gli Stati membri, con alcune deroghe, lascia

loro un margine di manovra per fis- sare liberamente il livello delle accise, tenendo conto anche del con- testo internazionale.

— circolazione tra gli Stati membri dei prodotti soggetti ad accisa.

(22)

Un r e g i m e c o m u n e d i a c c i s e s i a p p l i c a a i t a b a c c h i l a v o r a t i , a l l e b e v a n d e a l c o l i c h e e a g l i o l i m i n e r a l i .

Il fatto generatore dell’imposta è normalmente la produzione dei beni o la loro importazione nella Comunità. Tuttavia, il pagamento è general- mente sospeso fino al momento in cui i prodotti sono dichiarati per «l’im- missione in consumo», che corrisponde generalmente ad una fase avanzata del circuito commerciale. Questa norma garantisce che l’accisa è sempre riscossa nello Stato membro di consumo, che ne è anche il beneficiario.

La produzione, il magazzinaggio e la circolazione dei prodotti, per quanto riguarda la fabbricazione e il commercio all’ingrosso, sono realizzati gene- ralmente prima del pagamento delle accise. Quanto alle merci importate da paesi terzi, finché non sono formalmente immesse in consumo, pos- sono circolare liberamente nella Comunità sotto copertura di un regime sospensivo.

FOTO EU

(23)

FOTO: ARIE WAPENAAR, VLAARDINGEN PAESI BASSI

I l s i s t e m a f i s c a l e p u ò e s e r c i t a r e u n a n o t e v o l e i n f l u e n z a

s u l n o s t r o c o n s u m o d ’ e n e r g i a .

Talune procedure armonizzate, che si ispirano alle disposizioni nazionali esi- stenti, mirano a garantire che i prodotti consegnati al consumatore finale siano effettivamente stati assoggettati alla tassa. Tali procedure si basano sui seguenti elementi:

— un sistema di depositi collegati tra loro, per il magazzinaggio e la movimentazione delle merci in sospensione di imposta;

— magazzinieri autorizzati dalle auto- rità nazionali, responsabili del paga- mento e obbligati a fornire una garanzia finanziaria;

— la tenuta di una contabilità di magazzino per ogni deposito;

— un documento amministrativo rila- sciato dal mittente, che accompagna le merci.

Obbligazioni meno rigide si applicano agli acquirenti sporadici. Infine, i pri- vati che si muovono in un altro Stato membro possono acquistare quantità illimitate, per uso personale, dei pro- dotti che sono stati assoggettati alle accise di tale paese. Essi dovranno invece pagare le imposte del paese di destinazione se il loro acquisto riveste un carattere commerciale o si effettua nel quadro di una vendita per corri- spondenza.

I prodotti energetici

La conferenza delle Nazioni Unite sul- l’ambiente e lo sviluppo (sigla in inglese: UNCED) tenutasi a Rio nel giu- gno 1992 si era pronunciata per la messa in atto di una strategia globale di riduzione dei gas a effetto serra, che può fare ricorso tra l’altro a strumenti economici. In quel periodo, la Com- missione aveva proposto l’introdu- zione di una nuova tassa armonizzata sul CO2 e l’energia per stabilizzare a medio termine le emissioni di biossido di carbonio nella Comunità. Poiché questo progetto, anche modificato, ha suscitato persistenti opposizioni, il Con- siglio «Ecofin», dinanzi all’impossibilità di raggiungere un accordo unanime, ha chiesto alla Commissione di fare un’altra proposta ispirata al sistema esi- stente di accise sugli oli minerali.

Tale proposta [COM(97) 30], pur par- tecipando all’obiettivo di tutelare l’ambiente, è concepita ai fini del fun-

(24)

zionamento regolare del mercato interno. L’idea principale è di estendere la portata del vigente sistema comu- nitario di accise al di là degli oli mine- rali (le cui aliquote minime sarebbero aumentate in tale occasione) in modo da coprire il gas naturale, il carbone e l’elettricità, prodotti per i quali si pre- vede l’introduzione di livelli minimi di imposizione. La proposta raccomanda, in cambio, di ridurre le imposte sul lavoro, per evitare qualsiasi aumento della pressione fiscale globale.

Essa si rifà inoltre alla volontà di un’a- zione coordinata a livello comunitario, per far fronte agli obiettivi fissati nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutasi nel 1997 a Kyoto, dove la Comunità si è impegnata a ridurre dell’8 % il livello delle sue emissioni di gas a effetto serra del 1990 nel periodo 2008-2012.

Lotta contro la frode fiscale La frode è fonte di crescente preoc- cupazione nella Comunità perché comporta un deterioramento della situazione fiscale degli Stati membri e aumenta in proporzione il carico fiscale gravante sul lavoro dipen- dente. Per tale motivo il coordinamento delle azioni di lotta contro la frode fa parte della politica fiscale comunita- ria. Molte iniziative sono state già lan- ciate in materia di IVA e di accise.

Esse mirano a rafforzare la coopera- zione amministrativa tra Stati membri e a fornire una formazione ai funzio- nari nazionali interessati, per miglio- rare la loro conoscenza dei vari tipi di

frodi e sviluppare i metodi di preven- zione, d’identificazione e d’indagine, ricorrendo all’analisi di rischio.

La decisione n. 888/98/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio ha isti- tuito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis) desti- nato a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta del mer- cato interno. Questo programma si pre- figge di sostenere gli sforzi fatti dagli Stati membri per dare ai funzionari un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, di garantire una cooperazione efficace, effettiva e ampia tra gli Stati membri e tra que- sti e la Commissione e di migliorare le procedure amministrative.

La frode internazionale in materia di IVA, particolarmente nel settore delle consegne e degli acquisti intracomu- nitari, causa gravi perdite di introiti fiscali. Essa ha inoltre effetti perversi sul commercio legale e il lavoro dichiarato e mette in pericolo la fidu- cia nel mercato unico. Per migliorare questa situazione appare indispensa- bile un aumento significativo della coo- perazione amministrativa e dello scambio di informazioni, per identifi- care e combattere più efficacemente la frode, unitamente ad un coordina- mento adeguato a livello comunitario.

La frode raggiunge proporzioni impor- tanti nei settori dei tabacchi e del- l’alcool e nel 1996 ha comportato mancati introiti (in accise, IVA e dazi doganali) per gli Stati membri e la Comunità per 4,8 miliardi di euro. Un gruppo di alti funzionari ha esaminato il problema della frode in questi set- tori in base ad un approccio com- prendente i dazi doganali, le accise e

(25)

I l c o n t r a b b a n d o d i s i g a r e t t e è u n g r a v e p r o b l e m a p e r l ’ Un i o n e e u r o p e a .

FOTO: MINISTERO DELLE FINANZE AUSTRIACO

l’IVA. Sulla base dei risultati del loro lavoro, il Consiglio «Ecofin» del 19 mag- gio 1998 ha deciso l’applicazione coor- dinata di diverse misure:

— studio di un sistema informatizzato di movimento e di controllo dei pro- dotti soggetti ad accisa;

— introduzione di un sistema di noti- fica preliminare, per migliorare la conoscenza dei movimenti di beni;

— elaborazione di un codice delle migliori prassi in materia di appro-

vazione o ritiro delle autorizzazioni dei magazzinieri e di controllo dei beni depositati;

— negoziato da parte degli Stati mem- bri di protocolli d’accordo con i pro- duttori e il settore commerciale in modo da aumentare la cooperazione ed ottenere informazioni che per- mettano di individuare più facil- mente i flussi anomali e i movimenti irregolari.

(26)

Imposte dirette in % del PIL (1997)

(1) Dati non disponibili per la Grecia.

Fonte: Stima DG Fiscalità e unione doganale su dati Eurostat citati.

0 5 10 15 20 25 30 35

6•5

0•12•819•9 15•43•70•5 2•5

7•81•90•4 7•02•80•8 8•22•20•9 8•52•21•4 7•54•61•3 9•51•82•3 10•73•70•3 8•94•21•9 10•04•32•3 9•56•01•1 14•43•50•9

23•03•85•4 9•43•01•3

DK S FIN B L I UK IRL A NL E F P D EL UE

32•2 22•8 19•6 18•8 16•6 16•6 15•0 14•7 13•6 13•4 12•1 11•3 10•6 10•1 9•0 13•7

Totale

Persone fisiche

Società

Altre imposte dirette

(1)

Imposte dirette

D’importo vicino, anch’esso, ai 1 000 miliardi di euro nel 1997, pari al 13,7 % del PIL europeo, le imposte dirette hanno seguito l’aumento gene- rale dei prelievi, anche se quest’au- mento ha riguardato piuttosto l’imposta sul reddito delle persone fisi- che che l’imposta sulle società.

Nella Comunità non vi sono stati armo- nizzazione né coordinamento delle imposte dirette. I risultati raggiunti nel settore delle imposte dirette sono sol- tanto risposte parziali a casi partico- lari di doppia imposizione o concernenti l’attività economica tran- sfrontaliera. In materia d’imposta sul reddito, gli Stati membri seguono una

raccomandazione (non vincolante) della Commissione del 1993 sull’im- posizione dei redditi dei non residenti, che propone un insieme di principi in materia di trattamento a fini fiscali dei non residenti in rapporto ai residenti.

I primi studi sulla relazione tra sistema fiscale e competitività delle imprese risalgono al 1962 con la creazione di gruppi di lavoro incaricati di esaminare le basi d’imposizione e i trattamenti fiscali più favorevoli. I tentativi di armo- nizzazione dei sistemi d’imposta sulle società (1975), delle norme di riporto fiscale delle perdite (1984 e 1985) e della base d’imposizione delle imprese (1988) sono falliti. Tuttavia, gli Stati membri hanno capito che l’integrazione economica della Comunità richiedeva

(27)

una maggiore cooperazione nella riscossione delle imposte. Una direttiva del Consiglio (77/799/CEE) ha pre- visto una mutua assistenza delle autorità competenti degli Stati mem- bri nel settore delle imposte dirette.

Il regime tributario dei gruppi Gli ostacoli specifici alla cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite nella Comunità sono stati ritenuti il principale problema fiscale per le imprese che desiderano approfittare dei vantaggi del mercato unico. Il Consi- glio ha adottato nel 1990 due diret- tive per eliminare tali ostacoli:

— la direttiva «fusioni» (90/434/CEE) mira a ridurre le misure fiscali sfa- vorevoli al raggruppamento e alla ristrutturazione di società di Stati membri diversi;

— la direttiva «società madri/filiali»

(90/435/CEE) mira ad eliminare la doppia imposizione degli utili distri- buiti tra società di uno Stato e le loro filiali di un altro Stato membro.

Allo stesso tempo, gli Stati membri hanno concluso, in applicazione del- l’articolo 293 del trattato CE, una con- venzione (90/436/CEE) che introduce una procedura d’arbitrato per evitare la doppia imposizione in caso di ret- tifica degli utili di imprese associate di Stati membri diversi.

Sviluppi in materia d’imposta sulle società

Le differenze a livello di imposizione tra Stati membri possono influire sulle decisioni di localizzazione degli investimenti delle imprese e causare distorsioni della concorrenza. Nel

1990, la Commissione ha incaricato un comitato di esperti indipendenti pre- sieduto dal sig. Onno Ruding (ex mini- stro olandese delle Finanze) di esaminare se le differenze nell’impo- sizione delle società conducano a distorsioni che influiscono sul mercato comune, in particolare per quanto riguarda le decisioni d’investimento e la concorrenza, e di fare proposte per rimediarvi. Nonostante una certa con- vergenza dei sistemi fiscali, un’azione isolata degli Stati membri non avrebbe avuto alcuna possibilità di eliminare o ridurre le principali distorsioni di natura fiscale. Il comitato fece racco- mandazioni specifiche al fine dell’eli- minazione della doppia imposizione dei flussi di redditi transfrontalieri e del- l’armonizzazione delle tre componenti dell’imposta sulle società: aliquota, base imponibile e sistema ammini- strativo di riscossione. Essenzialmente, venne suggerito un ravvicinamento degli elementi chiave dei sistemi d’im- posta sulle società degli Stati membri.

Le proposte del comitato relative all’eliminazione della doppia imposi- zione riguardarono l’abolizione delle ritenute sulle royalties, la regolamen- tazione in materia di prezzi di trasfe- rimento intra-gruppo, il trattamento delle perdite subite all’estero e il com- pletamento della rete di accordi fiscali bilaterali. Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di evitare la doppia impo- sizione e allo stesso tempo di garan- tire una tassazione reale e prevenire l’evasione fiscale.

(28)

Contributi sociali in % del PIL (1997)

0 5 10 15 20

0•4

3•711•63•6 8•17•23•6 1•3

2•91•50•2 3•62•90•2 4•55•3 5•44•81•6 7•83•70•5 9•12•21•7 9•42•71•1 9•04•51•5 10•43•01•7 12•12•60•4

7•46•51•4

12•05•61•6 8•25•01•9

DK

F NL D A S I B FIN E P L EL UK IRL UE

0•0

19•2 18•9 18•9 15•3 15•1 15•1 15•0 13•2 13•0 12•0 11•8 9•8 6•7 4•6 1•7 15•1

Totale

Datori di lavoro

Lavoratori dipendenti

Lavoro non dipendente

(1) Dati non disponibili per la Grecia.

Fonte: Stima DG Fiscalità e unione doganale su dati Eurostat citati.

(1)

Contributi sociali

Primi per importanza tra tutti i prelievi obbligatori (con più di 1 000 miliardi di euro nel 1997), i contributi sociali rappresentano circa il 15 % del PIL europeo.

(29)

Ripartizione dei prelievi per categoria economica di base imponibile in % del PIL (1997)

0 10 20 30 40 50 60

11•9

3•632•417•1 14•628•04•9 16•45•6

13•014•46•7 11•914•49•6 10•019•66•6 13•419•05•5 10•426•74•5 10•723•710•1 12•427•74•8 12•120•712•8 11•525•58•9 11•825•68•9 10•727•88•1

11•936•45•8 11•423•87•4

S DK FIN B F NL L A I D P E UK IRL EL UE

54•1 53•1 47•5 46•6 46•3 45•9 45•6 44•9 44•5 41•6 37•9 36•2 35•9 34•1 33•9 42•6

(1) Comprese le imposte sui trasferimenti.

Fonti: Eurostat, Statistiche in breve (1998) e Strutture dei sistemi d’imposizione (nuova edizione di prossima pubblicazione).

II cambiamento di prospettiva

Totale(1)

L a p o l i t i c a f i s c a l e n e l l ’ Un i o n e e u r o p e a

Consumo

Lavoro

Capitale

La situazione

Volume e ripartizione dei prelievi obbligatori

Il volume dei prelievi obbligatori (imposte e contributi sociali) si è sta- bilizzato, dopo una crescita quasi continua per diversi anni, a circa 3 000 miliardi di euro nel 1997, pari al 42,6 % del PIL europeo, distribuito abbastanza uniformemente tra impo- ste dirette, imposte indirette e contri- buti sociali. Accanto a questa

classificazione tradizionale, è interes- sante esaminare la ripartizione dei pre- lievi obbligatori tra il consumo e i principali fattori di produzione.

I prelievi obbligatori che gravano sul lavoro dipendente rappresentano in Europa (più che negli Stati Uniti e in Giappone) la maggior parte dei pre- lievi. Le tassazione degli altri fattori di produzione è costituita soprattutto da imposte sulle varie forme di capitale:

imposte sulle transazioni, sui redditi

(30)

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Aliquote implicite di tassazione 1980–1996

Fonte: Eurostat, Strutture dei sistemi d’imposizione nell’UE, 1970-1996, Lussemburgo, 1999.

Altri fattori Lavoro dipendente Consumo

mobiliari o imposte sul patrimonio. La loro importanza rispetto al totale dei prelievi è minore in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone.

Evoluzione della tassazione effettiva delle diverse basi economiche (aliquote implicite) Poiché la composizione del PIL per cate- goria economica (consumo, lavoro, capitale) varia nel tempo, i rapporti tasse/PIL non permettono di valutare il livello di tassazione effettiva di que- sti fattori economici. Il calcolo delleali- quote implicite di tassazione, definite come la relazione tra l’onere fiscale e il contributo al PIL di ogni funzione eco- nomica, presenta un insieme di indi- catori coerenti e comparabili a livello internazionale dei rispettivi livelli di tas- sazione effettiva.

Negli ultimi quindici anni, lo sviluppo dei sistemi fiscali (contributi sociali inclusi) riflette un orientamento sfa- vorevole alla creazione di posti di lavoro nella maggior parte degli Stati mem- bri. Tra il 1980 e il 1996 in Europa si è assistito ad un forte aumento del tasso implicito d’imposizione medio sul lavoro dipendente (dal 35 a quasi il 43 %), mentre tale tasso è diminuito (dal 42 a meno del 36 %) per gli altri fattori di produzione (soprattutto il capitale) ed è rimasto stabile (attorno al 14 %) per il consumo.

(31)

I l m e r c a t o u n i c o o f f r e n u o v e p o s s i b i l i t à d i c o o p e r a z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o .

FOTO: AIRBUS INDUSTRIE

Le sfide della politica fiscale nell’Unione europea

Un nuovo approccio

Tenuto conto dell’evoluzione osservata nella struttura dei sistemi di tassazione e della necessità di progredire sulla strada della realizzazione del mercato interno, la Commissione ha proposto un nuovo approccio [comunicazione SEC(96) 487: «Il sistema fiscale nel- l’Unione europea»]. Questo documento sottolinea la necessità di promuovere la crescita e l’occupazione, stabilizzare i sistemi fiscali e completare la costru- zione del mercato unico. I ministri del- l’Economia e delle Finanze riuniti a Verona il 13 aprile 1996 hanno accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione e hanno deciso di pro- seguire la riflessione sulla base di que- sto nuovo approccio, imperniato sui principi descritti qui di seguito.

•Il funzionamento regolare del mercato unico

Le regolamentazioni fiscali divergenti costituiscono un ostacolo residuo importante nei confronti della piena realizzazione del mercato unico. Le eventuali incompatibilità tra i diversi sistemi nazionali di tassazione in vigore nell’Unione europea si tradu- cono in ostacoli agli scambi e nella frammentazione del mercato unico. Ne risulta un’allocazione imperfetta delle risorse e un indebolimento della com- petitività internazionale degli operatori europei. L’introduzione dell’euro, la più grande trasparenza dei mercati e lo svi- luppo della concorrenza rendono ancora più evidenti gli effetti di distorsione dovuti agli ostacoli di natura fiscale.

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