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Gli accordi di distribuzione esclusiva.

I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

5. Gli accordi di distribuzione esclusiva.

In base agli accordi di distribuzione esclusiva l'impresa produttrice si impegna a fornire i beni o servizi prodotti soltanto ad un altra determinata impresa affinché quest'ultima li rivenda nel territorio contrattuale o a gruppi di clienti attribuiti in esclusiva45.

44 v. Comunicato Stampa di accompagnamento alla pubblicazione del Regolamento n. 330/2010, IP/10/445 del 20 aprile 2010.

Il dato essenziale della struttura giuridica dei sistemi di distribuzione esclusiva è costituito dalla clausola di esclusiva.

Nei primi del novecento, presero piede nuovi fenomeni distributivi derivanti dall'inserimento della esclusiva nei rapporti di fornitura (vendita o somministrazione), assecondando peraltro le istanze protezionistiche all'epoca presenti in diversi ordinamenti europei. È da tali esperienze che nasce la figura della concessione di vendita in esclusiva, il quale costituisce l'antesignano degli attuali contratti di distribuzione integrata.

La consapevolezza che l'esclusiva rappresentava una strada obbligata per quei produttori intenzionati a penetrare nuovi mercati ma non in grado di creare una propria rete attraverso società controllate, ha favorito l'introduzione della esenzione per categoria (Regolamento n.1983/1983, cui è subentrato il Regolamento n. 2790/1999 ed ora il Regolamento n. 330/2010).

Il rischio che, attraverso la designazione di concessionari esclusivi nei vari Stati membri, i produttori potessero compartimentare i singoli mercati nazionali ostacolando l'obiettivo della integrazione voluto dal Trattato ha da subito indirizzato le istituzioni comunitarie a distinguere nettamente fra forme di esclusiva “aperta”, considerate in linea di principio ammissibili, ed esclusive “chiuse”, comunque vietate ai sensi dell'art. 101, par 1, oltre che difficilmente esentabili ai sensi del successivo par. 346. La esclusiva aperta postula il diritto del

concessionario di acquistare i prodotti o servizi direttamente dal concedente ai fini della rivendita nel proprio territorio. La posizione privilegiata della quale il concessionario gode rispetto ai suoi potenziali concorrenti non ha tuttavia carattere monopolistico, potendo i c.d. “importatori paralleli” acquistare i prodotti contrattuali da terzi (grossisti o concessionari di altre zone) per rivenderli nel

territorio riservato al concessionario. Possibilità, questa, che invece viene eliminata nel sistema della esclusiva chiusa, stante la imposizione a tutti i distributori appartenenti alla rete del divieto di vendere fuori dalla propria zona e, con riferimento agli acquirenti del concedente non legati da un contratto di distribuzione, del divieto di effettuare rivendite fuori da un certo territorio47.

Per meglio capire le caratteristiche principali dell'esclusiva chiusa è utile prendere in considerazione la nota vicenda Grundig-Consten48,

relativa ad un contratto fra una società produttrice ed il suo concessionario esclusivo per un determinato Stato, con il quale la prima si impegnava a non rifornire, direttamente o indirettamente, clienti diversi all'interno di quello Stato e imponeva inoltre ai concessionari di altri Paesi l'obbligo di rispettare la zona esclusiva del concessionario. La Corte di Giustizia, nel confermare la decisione della Commissione contro la quale le parti del contratto di distribuzione avevano presentato ricorso, considerava l'accordo con protezione territoriale “atto a falsare la concorrenza nel mercato comune”, ravvisando in esso “un'infrazione dell'art. 101”. La corte ha inoltre chiarito che questa tipologia di limitazioni, in quanto dirette a conferire al concessionario una posizione di monopolio assoluto nella distribuzione dei prodotti contrattuali nella zona assegnata, erano vietate per se, rendendo, di fatto, superflua qualsiasi indagine riguardo ad eventuali riflessi positivi sul piano della concorrenza

47 IMBRENDA, op. cit. p.698.

48 La decisione della Commissione del 23 settembre 1964, n. 64/566/CEE, GUCE 20 ottobre 1964, n.161, 2545 ss., seguita dalla sentenza della Corte di Giustizia, 13 luglio 1966, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH c.

Commissione, [cause riunite 56 e 58-64]. Questa riguardava il contratto fra la

società tedesca Grunding e la società francese Consten, concessionario esclusivo per la Francia, avente ad oggetto la distribuzione di prodotti dell'elettronica di consumo. Tale contratto garantiva a Consten una esclusiva territoriale assoluta, in forza dell'obbligo assunto da Grunding di non rifornire, direttamente o indirettamente, clienti francesi, accompagnato dall'obbligo, assunto dai concessionari di altri Paesi e dai grossisti tedeschi, di rispettare la zona esclusiva del concessionario.

interbrand.

Per quanto riguarda i contratti di esclusiva aperta, Commissione e Corte di Giustizia hanno avuto in passato opinioni discordanti: la prima, in una serie di decisioni individuali degli anni 1965-1966, accettò tale figura, ammettendone l'esentabilità ai sensi dell'art. 101 par. 3; la seconda sosteneva invece che, nella generalità dei casi, questi accordi non rientrassero nel divieto dell'art. 101.

Il Regolamento n. 2790/1999 (ed oggi, il Regolamento n. 330/2010), disciplina i contratti contenenti una clausola di esclusiva in base alla tradizionale differenziazione fra esclusive chiuse ed esclusive aperte. Per quanto riguarda le prime, la previsione di queste all'interno della c.d. black list, di cui all'art. 4, esclude la configurabilità di una esenzione individuale pur in assenza di qualunque potere di mercato. Viceversa, in quanto non espressamente vietata, la clausola di esclusiva aperta si presume lecita in base a detto regolamento. È necessario, invece, effettuare ad una valutazione caso per caso per quegli accordi di esclusiva aperta conclusi da soggetti economici che detengano una quota di mercato superiore al 30%.

Il regolamento generale, sempre nell'art 4, impone al distributore un limite alle c.d. vendite attive49 dei prodotti oggetto del contratto. Ne

consegue che il distributore esclusivo non è autorizzato a promuovere le vendite in territori che il produttore ha riservato a se stesso, o che ha dato ad altri distributori su base esclusiva.

49 Un distributore effettua vendite attive all'interno di un territorio quando contatta i clienti mediante visite, posta diretta, chiamate telefoniche o inserzioni pubblicitarie sui media, oppure apre un deposito o punto vendita.

Al contrario ci si riferisce alle vendite passive quando queste avvengono in risposta alle richieste, non sollecitate, dai singoli clienti ivi inclusa la consegna delle merci o la fornitura dei servizi a tali clienti.