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Gli accordi di foresta disciplinati dall’articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a

4-quinquies.4, del decreto-legge 10 feb-braio 2009, n. 5, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonché alle aziende di prima lavo-razione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedi-lizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.

Articolo 18-ter.

(Proroga di disposizioni in tema di ap-provvigionamento di materie prime

criti-che)

1. All’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

Articolo 19.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della

pesca e dell’acquacoltura)

Articolo 19.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della

pesca e dell’acquacoltura) 1. Per l’anno 2022, la dotazione del

« Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acqua-coltura » di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

Identico.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si prov-vede ai sensi dell’articolo 58.

Art. 18-bis.

Art. 18-ter.

Art. 19.

Articolo 20.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi

ener-getici)

Articolo 20.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi ener-getici. Disposizioni in materia di utilizza-zione agricola dei terreni demaniali e

pa-trimoniali indisponibili) 1. Previa autorizzazione della

Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea, sono ammissibili alla garanzia di-retta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con coper-tura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali fi-nanziamenti prevedano l’inizio del rim-borso del capitale non prima di ventiquat-tro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’am-montare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comun-que, non superiore a 35.000 euro.

1. Previa autorizzazione della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea, sono ammissibili alla garanzia di-retta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con coper-tura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del-l’articolo 47 del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finan-ziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non supe-riore al 100 per cento dell’ammontare com-plessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ul-tima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta an-che mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non supe-riore a 35.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell’articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13,

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell’articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, Art. 20.

comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono tra-sferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla ge-stione delle garanzie di cui al presente articolo.

comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono tra-sferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamnonente istituito, inte-stato all’ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al pre-sente articolo.

2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile, at-traverso la salvaguardia del diritto di pre-lazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal se-guente:

« 4-bis. Fatto salvo il diritto di prela-zione di cui all’articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani im-prenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ».

Art. 20-bis.

(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle

im-prese agricole)

1. All’articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: « Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o » sono in-serite le seguenti: « , con esclusivo riferi-mento alla prelazione dei confinanti, ».

Art. 20-bis.

Art. 20-ter.

(Disposizioni in materia di compensa-zione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica

amministra-zione)

1. Al comma 1 dell’articolo 28-quater