29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme do-vute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola:
« forniture » sono inserite le seguenti: « , prestazioni professionali »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni del primo pe-riodo si applicano anche alle somme con-tenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settem-bre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 di-cembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensa-zione »;
c) al secondo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo, ».
2. Il comma 7-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
CAPO III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
CAPO III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 21.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
Articolo 21.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0) 1. Per gli investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
Identico.
Art. 20-ter.
Art. 21.
dicembre 2022 il relativo ordine risulti ac-cettato dal venditore e sia avvenuto il pa-gamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dal-l’articolo 1, comma 1058, della legge 30 di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
Articolo 22.
(Credito d’imposta formazione 4.0)
Articolo 22.
(Credito d’imposta per la formazione 4.0) 1. Al fine di rendere più efficace il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle nologie rilevanti per la trasformazione tec-nologica e digitale delle imprese, sono ri-spettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti indivi-duati con decreto del Ministro dello svi-luppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati se-condo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle nologie rilevanti per la trasformazione tec-nologica e digitale delle imprese, sono ri-spettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti indivi-duati con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati se-condo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
2. Con riferimento ai progetti di forma-zione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
2. Identico.
Art. 22.
Articolo 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)
Articolo 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo) 1. Al fine di favorire la ripresa delle
attività e lo sviluppo delle sale cinemato-grafiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinema-tografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinemato-grafiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinema-tografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, se-condo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle pic-cole e medie imprese, in misura non su-periore al 60 per cento delle spese com-plessivamente sostenute per la realizza-zione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adegua-mento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ri-strutturazione, il rinnovo di impianti, ap-parecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promo-zionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare en-tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto. All’onere derivante dall’at-Art. 23.
tuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-quinquies. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « fino al-l’importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d’imposta » sono sostituite dalle se-guenti: « fino all’importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d’imposta ».
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle ri-sorse appositamente stanziate e previa au-torizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea.
Articolo 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)
Articolo 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI) 1. Per il sostegno alle imprese che
par-tecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024.
Identico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente ridu-zione del fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 58.
Articolo 24-bis.
(Completamento del progetto di risana-mento e di riconversione delle aree
indu-Art. 24.
Art. 24-bis.
striali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell’accelerazione della produzione di ener-gia elettrica da fonti rinnovabili, del ri-lancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e
sviluppo imprenditoriale)
1. Al fine di accelerare la produzione di