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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Nel documento POLITICHE DI BUDGET DEL PERSONALE (pagine 24-28)

Accordo fra ENTI LOCALI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI e PRIVATI in

relazione all'intesa istituzionale di Programma definisce una serie condizioni

con cui attuare Patti territoriali e contratti d’area

Con lo strumento della INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA,si indica una ordinaria modalità di funzionamento del rapporto fra Governo e Regioni (e Province autonome) per favorire lo sviluppo regionale: con tale Intesa vengono individuati gli obiettivi da conseguire ed i settori in cui è indispensabile l'azione congiunta di entrambi gli organismi.

Ogni intesa deve indicare i programmi di intervento, gli accordi di programma quadro da stipulare (con i relativi tempi e modi di sottoscrizione), gli organi di coordinamento e di verifica, e deve essere approvata dal CIPE.

Al punto 2 della Delibera viene regolamentato L'ISTITUTO DEL PATTO TERRITORIALE, indicato come espressione del partenariato sociale e frutto dell'accordo di più soggetti (PROMOTORI: Enti locali, altri soggetti pubblici locali, soggetti privati, rappresentazione locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori) per la realizzazione di interventi di promozione dello sviluppo locale. Gli interventi sono considerati ammissibili nei settori dell'industria, turismo e dei servizi e delle infrastrutture integrati fra di loro, ed in tutto il territorio nazionale "fermo restando che le specifiche risorse attivate destinate dal CIPE sono riservate a quelle attivabili nelle aree depresse".

Il Patto viene proposto dalle parti economiche, sociali ed istituzionali locali, che lo sottoscrivono impegnandosi al rispetto dei rispettivi impegni; gli stessi nominano un soggetto responsabile della realizzazione del Patto, il quale a sua volta informa Ministero del Bilancio e Regione interessata dello stato di avanzamento del programma.

Il protocollo di intesa tra i promotori, che può sottoscritto anche da altri soggetti interessati (Regione, banche e finanziarie regionali, consorzi fidi, ecc...) deve contenere, tra le altre cose, il raccordo con la programmazione regionale, impegni ed obblighi dei sottoscrittori, caratteristiche tempi e modi degli interventi da realizzare.

Per il coordinamento e l’ attuazione del patto viene nominato un RESPONSABILE (punto 2.5)

Prima importante novità rispetto al passato è che, nel caso fossero realizzabili ulteriori iniziative di investimento, possono essere sottoscritti protocolli aggiuntivi, evitando in questo modo di dover necessariamente considerare il Patto una esperienza "a tempo determinato".

Ulteriore punto rilevante di novità è l'obbligo, per il Patto, di contenere al proprio interno un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti. Per gli interventi di rispettiva competenza, compresi quelli infrastrutturali, l'accordo indica gli adempimenti, gli atti da compiere, i modi e i tempi e proprio perché "deve" essere sottoscritto da tutti i soggetti pubblici interessati costituisce al tempo stesso una grande opportunità di impegno e di velocizzazione ma anche un grosso vincolo da governare consensualmente per evitare che generi a sua volta ritardi.

Con il punto 2.9 si risolve una delle questioni più rilevanti della vecchia normativa sui Patti. Si prevede infatti che il Patto venga finanziato con 100 miliardi con risorse del CIPE e, in aggiunta, anche con ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali delle quali però deve essere accertata la disponibilità. Come in precedenza, le risorse per infrastrutture non devono superare il 30% di quelle assegnate dal CIPE.

PATTI TERRITORIALI

CONTRATTI D'AREA

Rappresentazione, controllo e

coodinamento

Società mista pubblico-privato o ente pubblico

solo fra soggetti pubblici

Deliberazione del Ministero del Bilancio

per decreto (punto 2.10.1 del CIPE 21/03/97)

on l'apposizione della firma del contratto

Agevolazioni plafond di 100 miliardi e con una quota massima del 30% per infrastrutture;

sostegno dei sottoscrittori del Patto pari al 30%

dell’ investimento Agevolazioni  fiscali

 anche finanziarie

Tempi  45 gg. approvazione con

decreto del Ministero del Bilancio

 2 mesi per la stipula

 1 mese per l'erogazione da parte della Cassa DD.PP.

La procedura è così articolata.

Attraverso uno specifico protocollo d'intesa, viene certificata l'avvenuta concertazione fra le parti sociali, concertazione che può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del CNEL. Successivamente, devono essere istruiti (così come avviene per la Legge 488/92) i progetti di investimento per iniziative imprenditoriali. Ad operare la selezione sono soggetti convenzionati scelti dal Ministero del Bilancio mediante gara. Una volta realizzata l'istruttoria dei progetti, il Ministero del Bilancio accerta l'esistenza dei requisiti e acquisisce il parere della Regione. Infine, è sempre lo stesso Ministero che approva, con decreto il Patto: precedentemente, il Patto veniva approvato con Delibera CIPE (mentre in una prima bozza di questo testo si era prospettata l'intenzione di ritenere approvato il Patto con il semplice atto di stipula). Entro 60 gg. dall'emanazione di tale decreto il Patto viene definitivamente stipulato (ma non si aggiunge altro).

In tutta la fase preparatoria i soggetti locali possono chiedere al Ministero del Bilancio una assistenza tecnica alla progettazione (che precedentemente era il CNEL ad affidare a società scelte con gara): assistenza che il Ministero affida a società di servizi convenzionate.

Per ultimo, il soggetto responsabile invia tutta la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti che, entro 30 giorni dalla ricezione, dispone il pagamento degli importi dovuti, accelerando in tal modo notevolmente i tempi di finanziamento. A regolare le modalità di queste anticipazioni sarà un Decreto del Ministero del Tesoro di prossima pubblicazione.

Al punto 3 viene viceversa regolato il nuovo istituto del CONTRATTO D'AREA, anch'esso espressione del principio del partenariato sociale e mirato alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione.

Le aree in questione devono essere interessate da gravi crisi occupazionali ed essere aree di crisi industriale (comprese quindi quelle della L.219/81) e nuclei di industrializzazione ricadenti negli Obiettivi 1 (Mezzogiorno), 2 e 5b nonché quelle identificate ai sensi dell'art.1 c.1 della L.236/93 (situate nel Centro Nord).

Sindacato e Organizzazioni dei datori di lavoro prendono congiuntamente l'iniziativa per la realizzazione del contratto e ne danno comunicazione alla Regione, curando in primo luogo il soddisfacimento di alcuni requisiti: progetti di investimento (che devono essere istruiti alla stessa maniera dei Patti territoriali, ovvero da istituti finanziari convenzionati o, nel caso dei Contratti d'Area, anche dai soggetti gestori di Sovvenzioni globali analogamente convenzionati); l'esistenza di aree attrezzate; presenza di un soggetto intermediario con i requisiti per attivare sovvenzioni globali.

Presidenza del Consiglio e Ministero del Bilancio si dividono a questo punto i compiti: la prima provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni interessate nonché all'assistenza tecnica dei soggetti locali, mentre il secondo accerta la presenza dei citati requisiti e delle risorse e stipula il Contratto d'area: con l'atto di sottoscrizione da parte del Ministero del Bilancio il contratto d'area si considera approvato e non occorre pertanto alcun atto formale (come il decreto occorrente per i Patti Territoriali).

I contenuti che il Contratto d'area deve avere sono gli stessi del Patto territoriale, comprese una intesa tra le parti sociali "qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996" ed un accordo tra amministrazioni ed enti pubblici coinvolti, per il quale valgono le stesse osservazioni fatte a proposito dei Patti territoriali.

Nel caso in cui si intenda realizzare un

Accordo di programma quadro,

vale la pena di ricordare che il Contratto d'Area ha la possibilità (in applicazione della Legge 662/96) di usufruire di deroghe in materia urbanistica, di amministrazione e di contabilità.

Inoltre, fra i soggetti pubblici firmatari, viene individuato un responsabile unico che coordina gli altri soggetti e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione, eventualmente esercitando poteri sostitutivi.

Sarà inoltre sempre questo responsabile unico a trasmettere la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti, che provvede alla erogazione degli anticipi come per il Patto territoriale.

Ad integrare l'istituto del Contratto di Programma è destinato il punto 4 della Delibera, nel quale fra i soggetti che possono stipulare Contratti di Programma vengono inserite anche le rappresentanza di distretti industriali

Come già era stato disposto dal collegato alla finanziaria, è il CIPE ad assegnare le risorse a tutti gli strumenti della programmazione negoziata in sede di riparto degli stanziamenti per le aree depresse.

Con l'ultimo punto (6) si chiarisce una questione particolarmente delicata, concernente la fase transitoria dei Patti territoriali. Si afferma infatti che "alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1 lettera b), si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle Delibere CIPE ...ecc.". Pertanto, per tutti quei Patti per i quali è già stato sottoscritto il primo protocollo presso il CNEL ma l'istruttoria non è ancora completata con la firma del vero e proprio Patto territoriale e il successivo invio al CIPE, si viene a creare una situazione di incertezza, per la quale potrebbe anche verificarsi che l'accompagnamento svolto dalla Società scelta dal CNEL potrebbe essere solo una semplice assistenza tecnica, dovendo comunque il Patto seguire l'intera procedura (Convenzione, gara per gli istituti finanziari, istruttoria modello 488. anticipazioni della Cassa DD.PP.). Per tali Patti, dunque, potrebbero verificarsi ritardi nella attuazione, anche se il punto è controverso e abbiamo già sollevato il problema presso il Ministero del Bilancio.

Nel documento POLITICHE DI BUDGET DEL PERSONALE (pagine 24-28)

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