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POLITICHE DI BUDGET DEL PERSONALE

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POLITICHE DI BUDGET DEL PERSONALE

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IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Il C. F.L. (contratto di formazione-lavoro) è un contratto a tempo determinato, di durata massima di 24 mesi, non rinnovabile.

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CHI E’ AUTORIZZATO AD ASSUMERE

 enti pubblici economici, imprese e loro consorzi , che al momento della richiesta non abbiano in atto procedure C.I.G.S. o non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse;

 datori di lavoro iscritti agli Albi professionali, quando il progetto venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali ed autorizzato in conformità alla vigente normativa;

 gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni.

 enti pubblici di ricerca.

Restano esclusi i datori di lavoro che non abbiano provveduto nel biennio precedente, alla conversione dei C.F.L., in misura del 60%.

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CHI VIENE ASSUNTO

lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Con effetto fino al 31/12/97, le C.R.I.

(Commissioni Regionali per l'Impiego) dei territori del Mezzogiorno, possono deliberare l’elevazione dell’età massima per la stipula dei C.F. L.

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TIPI DI CONTRATTO

L’art. 3, comma 15, legge 863/84, prevede una durata superiore ai 24 mesi per i contratti derivanti da progetti di F/L relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica

L’art. 16, legge 451/94, individua le seguenti tipologie:

A) CFL mirati alla:

1.acquisizione di professionalità intermedie (80 ore di formazione) 2.acquisizione di professionalità elevate (130 ore di formazione).

La durata dei C.F.L. non potrà superare i 24 mesi per la tipologia A).

B) CFL mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo;(almeno 20 ore di formazione relative alla disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e anti- infortunistica).

La durata dei CFL non potrà superare i 12 mesi per la tipologia B).

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AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVE

La misura delle riduzioni sulle aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali è prevista, secondo la natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, dal 25% al 50%.

Nelle Regioni del Mezzogiorno le imprese che, alla scadenza del C.F.L. di 24 mesi, assumono il lavoratore a tempo indeterminato, beneficiano degli sgravi contributivi anche per un terzo anno.

Per i contratti di tipo B, le riduzioni vanno applicate solo dopo la trasformazione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del CFL trasformato.

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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

In caso di inosservanza degli obblighi del CFL , il contratto viene convertito a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del rapporto.

In caso di inadempimento agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l’ispettorato del Lavoro, previa diffida dispone la revoca dei benefici contributivi , fin dalla costituzione del rapporto.

Alla scadenza del CFL, il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati conseguiti dal lavoratore, attraverso un modello ministeriale, da trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente.

Per i CFL di tipologia B) il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.

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PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO L’assunzione con CFL è subordinata alla presentazione e approvazione, da parte dei soggetti legittimati di progetti F/L . Negli stessi sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di uscita, il CCNL di riferimento.

I progetti di ambito regionale sono approvati dalla Commissione Regionale per l’impiego, territorialmente competente.

E’ prevista la surroga del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro nel caso in cui la delibera della C.R.I. non intervenga entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione .

I progetti di ambito interregionali sono approvati dal Ministro del Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l’Impiego.

Non sono soggetti all’approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del CFL concordate tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.

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COMUNICAZIONE DOPO L’ASSUNZIONE

Il datore di lavoro, entro cinque giorni, è tenuto ad inviare alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego la comunicazione dell’assunzione con il contratto di formazione e lavoro.

A tal fine le imprese possono utilizzare il modello semplificato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/4/96 - Serie Generale n. 81 - allegato al D.M. 20/12/95

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SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è consentita, con le modalità previste dalla normativa vigente , durante il periodo di validità del singolo rapporto di formazione e lavoro da sostituire .

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BORSE DI LAVORO (L.196/97 Decr.Leg.280/97)

PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE - 1.000 MILIARDI A CARICO DEL MINISTERO DEL LAVORO PER IL PRIMO INSERIMENTO LAVORATIVO DI 100.000 GIOVANI

CHE COSA SONO

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA IMPRESE E' SCADUTO IL 31/10/97. I BORSISTI POSSONO ESSERE SELEZIONATI DALLE IMPRESE SULLA BASE DELLE RICHIESTE LORO PERVENUTE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DELLE AZIENDE AMMESSE

.

Il 30/10/98 sono state autorizzate altre imprese della Campania (escluse le province di Caserta, Napoli e Salerno), della Sicilia (escluse le province di Palermo e Siracusa), Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e province di Massa-Carrara, Frosinone, Latina e Viterbo.

COSA SONO

La borsa di lavoro è una esperienza da svolgere presso una azienda privata, della durata non superiore a 12 mesi.

AREA GEOGRAFICA DI ATTUAZIONE

Le borse di lavoro fanno parte del piano straordinario per l'occupazione giovanile, da attuare entro il 31 dicembre 1997, nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale.

SOGGETTI INTERESSATI

Giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di 30 mesi alle liste di collocamento, con priorità per gli iscritti in cerca di prima occupazione. Tali requisiti devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.

La partecipazione alle borse di lavoro non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, né la cancellazione dalle liste di collocamento.

CONTRIBUTO DELLO STATO

Il sussidio è erogato dall'INPS e ammonta in lire 800.000 mensili ENTI E STRUTTURE ABILITATI

Sono ammesse allo svolgimento delle Borse Lavoro le imprese operanti nei settori:

Manifatturiero, Alberghi e ristoranti, Trasporti, magazzinaggio e comunicazione, Intermediazione monetaria e finanziaria, Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali, di dimensioni tra 2 e i 100 dipendenti, per i settori di attività, Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, se di dimensioni tra 5 e 100 dipendenti.

Nel computo numerico dei limiti aziendali sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a termine.

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CONTENUTI PRINCIPALI

Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale, né le attività riferite a intensificazioni produttive o di servizio, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei 12 mesi precedenti.

Non possono, inoltre, essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo

svolgimento delle borse lavoro.

DURATA a.

presso le imprese fino a 15 dipendenti, la durata è di 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di 10 mesi per per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea;

b.

presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di 12 mesi e di 11 mesi;

c

presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico la durata è sempre di 12 mesi.

L'orario di impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.

AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE

Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro sono riconosciute le agevolazione previste dall'art.8, c.9 della L.407/90 (riduzione del 50% dei contributi per 36 mesi) oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.

COSA FARE PER PARTECIPARE

Per accedere alle borse lavoro, i giovani devono andare presso l'ufficio di collocamento (SCICA) e farsi rilasciare certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Successivamente occorre inviare il proprio Curriculum Vitae alle aziende titolari del finanziamento. Le aziende provvederanno alla scelta nominativa dei giovani interessati in possesso dei requisiti richiesti e della certificazione rilasciata dalla SCICA, dando comunicazione dei nominativi e della documentazione relativa, alle sedi INPS territorialmente competenti. L n.119/1997

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art. 4 cc. Da 17 a 20 l. 447/97 + circ INPS n. 37 del 17/02/98

TIPO DI ASSUNZIONI AZIENDE INTERESSATE

TIPO DI AGEVOLAZIONI a) soggetti da assumere

devono essere inoccupati;

b) i contratti stipulati

devono essere a tempo indeterminato o

comunque di durata sufficientemente lunga tale da garantire la stabilità dell'impiego creato (almeno 12 mesi dalla fine del periodo di spettanza del

beneficio);

c) l'impresa che ha assunto il lavoratore inoccupato non deve avere licenziato

personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione stessa;

d) l'assunzione deve comportare la

creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero delle unità dell'impresa

effettivamente occupate nei

precedenti 12 mesi.

Le imprese delle regioni Campania,

Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna hanno diritto

a beneficiare dello sgravio capitario per i lavoratori occupati alla

data del 1°dicembre 1997, nonché per i

lavoratori assunti successivamente a tale data a seguito di turn-over, escludendo i casi di licenziamento

nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

 La durata del nuovo sgravio totale compete per un anno dalla

data di assunzione del

singolo lavoratore.

 La misura dello sgravio è quella

totale dei contributi dovuti

all'INPS per la sola quota a carico del datore

di lavoro e si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per

il fondo pensioni

lavoratori

dipendenti.

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INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O CASSINTEGRATI DI LUNGO PERIODO

TIPO DI ASSUNZIONI

AZIENDE INTERESSATE

TIPO DI AGEVOLAZIONI

RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Assunzione a tempo indeterminato dalle

speciali liste regionali di lavoratori

disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi per lo stesso

periodo da lavoro e beneficiari di

trattamento straordinario di

integrazione salariale

Artigiane e tutte le imprese del mezzogiorno o ubicate in zone ad alto tasso di disoccupazione --- Tutte le altre.

Esonero totale dei contributi per un

periodo di 36 mesi.

--- Riduzione del 50% dei contributi

per un periodo di 36 mesi.

 Legge 407/90 art. 8 Comma 4, 9

 Legge 223/91

art. 25 Comma

5

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INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O CASSINTEGRATI DI LUNGO PERIODO

TIPO DI ASSUNZIONI

AZIEN DE INTER ESSAT

E

TIPO DI AGEVOLAZIONI

Durata delle agevolazioni

RIFERIMEN TO LEGISLATI

VO

 Contratto di reinserimento

 Assunzione a tempo indeterminato

di lavoratori iscritti nelle speciali liste regionali che

fruiscono da almeno 12 mesi

del trattamento speciale di disoccupazione

Tutte le aziende

Riduzione del 75%

sulle correnti aliquote dei contributi a carico del datore di lavoro

oppure Riduzione del

37,5% sulle correnti aliquote.

per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni.

per 24 mesi se il lavoratore è disoccupato da più

di due e meno di tre anni.

per 36 mesi se il lavoratore è disoccupato da più

di tre anni.

--- per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del

lavoratore assunto e comunque non

superiore a 72 mesi.

 Legge

223/91

art. 20

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APPRENDISTATO (Tratto dal Patto per il Lavoro)

La formazione esterna per gli apprendisti, consistente in almeno 120 ore annue, in via di sperimentazione a livello nazionale e regionale secondo le modalità stabilite dall’art. 16 della L. 196/97 e dal relativo decreto attuativo, nonché dagli accordi tra le parti sociali, sarà estesa a tutti gli apprendisti, sulla base dei contenuti formativi verificati nelle sperimentazioni e recepiti nei decreti ministeriali previsti.

In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e modelli formativi idonei alla realtà dell’imprenditoria diffusa. Il Governo si impegna, altresì, nel quadro della verifica, già prevista, delle sperimentazioni, ad adottare gli opportuni atti, tenuto conto degli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali interessate.

Verranno incentivate, a partire da quanto già definito nel decreto attuativo dell’art. 16 della L. 196/97, le attività di tutoraggio interno alle imprese, in funzione della crescita delle capacità di trasmissione delle competenze professionali da parte degli artigiani e del personale specializzato delle imprese.

Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro. Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali al fine del più ampio utilizzo dell’apprendistato.

Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini

formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento

indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità

stabilite dall’art. 18 della l. 196/97 e relativo decreto attuativo (progetti

formativi concordati tra strutture formative e aziende, tutoraggio,

coinvolgimento di istituzioni e parti sociali).

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DECRETO aprile 1998

Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’ occupazione;

VISTO l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attivita’ di formazione degli apprendisti;

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

VISTA la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;

SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni ; D E C R E T A :

Art. 1

I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’azienda di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n.196, e le competenze da conseguire mediante l’ esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.

I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative piu’ rappresentative.

Art. 2

Le attivita’ formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche ( di sistema, di settore ed aziendali ); in

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questo contesto una parte dell’attivita’ formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’ organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico- scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame.

Ai contenuti di cui al punto a) non potra’ essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovra’ essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’ articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalita’ di svolgimento possono essere definiti dala contrattazione collettiva.

La formazione esterna all’azienda, purche’ debitamente certificata ai sensi del successivo art.5, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell’obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Art. 3

In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell’ articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purche siano in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell’ apprendistato.

Art. 4

Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell’impresa.

I decreti di cui all’ art.1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di

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tutore e gli eventuali momenti formativi per l’acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.

Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all’attività formativa svolta.

Art. 5

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego. Copia dell’ attestato è consegnato al lavoratore.

La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’ attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196.

Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6

Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196.

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MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE CIRCOLARE n. 93/98

DISPOSIZIONI PER LA MESSA A REGIME DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 196 DEL 24 GIUGNO 1997 IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI

APPRENDISTI

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 196 del 24 giugno 1997 si rende necessario indicare per i vari soggetti interessati, le modalità attraverso le quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla formazione esterna degli apprendisti. Tale obiettivo può essere perseguito prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualità delle azioni da realizzare. Pertanto:

a. le iniziative di formazione esterne all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualità di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione;

b. sulla base di quanto stabilito dall'art.1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti delle attività formative e delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre dell'anno in corso;

c. in attesa dell'adozione dei decreti sopramenzionati, le attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attività, sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 2 della legge n.196 del 24 giugno 1997, in materia di agevolazioni contributive;

d. le Regioni individueranno con propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 - le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto citato. Le Regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale copia dei provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione, rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del Decreto citato, sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle attività formative previste;

e. per promuovere la realizzazione di sperimentazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nel settore artigiano, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa. Il progetto verrà attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie alle Regioni interessate;

f. la verifica sull'andamento delle azioni predisposte ai sensi di legge e sull'opportunità di adottare ulteriori eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verrà svolta entro il mese di maggio dell'anno 1999.

Roma, 16 LUG. 1998

Il Dirigente Generale Annalisa Vittore

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BENEFICIARI:

giovani tra i 16 e i 24 anni, anche con qualifica o diploma idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree obb. 1 e 2 (Mezzogiorno e aree in declino industriale) e di ulteriori due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio. Nel settore artigiano l’età massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto contenuto professionale.

DURATA:

durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni, ovvero 5 nel settore artigiano.

AZIENDE ABILITATE:

tutte le aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.

FORMAZIONE ESTERNA:

deve essere pari almeno a 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica idonei rispetto all’attività lavorativa. La formazione deve essere impartita durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda. Il decreto ministeriale dell’8 aprile 1998 ha fornito le prime indicazioni sulle attività di formazione complementare.

SALARI E CONTRIBUTI:

Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello. Le agevolazioni contributive concesse alle imprese sono subordinate all’effettiva partecipazione degli pprendisti alle iniziative formative complementari per i contratti di apprendistato conclusi a decorrere dal prossimo 9 luglio 1998.

LA FORMAZIONE ESTERNA NELL’APPRENDISTATO

Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’8 aprile 1998 ha fornito le prime indicazioni riguardo i contenuti delle attività formative esterne all’azienda.

Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.

I contenuti sono articolati in:

contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero di conoscenze linguistico- matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative, gestionali, economiche; contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.

Ai contenuti a carattere trasversale non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione esterna.

I curricula saranno definiti per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali sulla base di accordi tra i rappresentati delle organizzazioni sindacali e datoriali della categoria e adottati con decreto del Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministero del Lavoro promuove iniziative sperimentali di formazione per apprendisti attivando il cofinanziamento del FSE sulla base di accordi conclusi fra le Parti Sociali. Il primo progetto sperimentale approvato, "Formazione per l’Apprendistato", si riferisce all’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti.

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PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE Art. 15 l.451/94; Circ. Min. del Lav. 115/97.

Sono periodi di formazione-lavoro in azienda, con una modesta integrazione economica, per giovani appartenenti a figure professionali qualificate. L'esperienza agevola le scelte professionali e consente all'azienda di valutare eventuali collaboratori.

BENEFICIARI

Giovani dai 19 ai 32 anni; Giovani fino ai 35 anni se iscritti al collocamento da più di due anni.

NOTA BENE.

La partecipazione non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

DURATA

Fino a 12 mesi.

ENTI PROPONENTI

Associazioni di Imprese; Ordini e/o Collegi Professionali.

NOTA BENE.

Al termine dell'esperienza è possibile inserire il giovane anche con contratto di formazione lavoro.

ASSEGNAZIONE

Per poter partecipare ad un PIP gli interessati si devono rivolgere allo SCICA locale e compilare la scheda di adesione. L'assegnazione dei posti avviene a cura delle suddette Sezioni in seguito all'emissione di appositi bandi, e sulla base di criteri fissati regione per regione.

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Tirocini

Legge 236/93, Legge 196/97.

COSA SONO

Sono una interessante opportunità per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende, è certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro portare con sé obblighi di assunzione.

Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza svolta.

BENEFICIARI

Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi NON comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

DURATA

La legge in via di applicazione (art. 18 Legge 196/97) così fissato la durata massima del tirocinio:

 4 mesi - per studenti che frequentano la scuola secondaria

 6 mesi - per disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi

 12 mesi- per laureandi o laureati da meno di 18 mesi per persone svantaggiate (Legge 381/96)

 24 mesi- per soggetti portatori di handicap MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il tirocinio è un rapporto triangolare tra : Tirocinante,

Azienda ospitante: pubblica o privata,

Ente promotore: Uffici del Ministero del Lavoro, Università, Scuole, Enti di Formazione e Orientamento, Centri per l'Impiego delle Regioni e delle Province, comunità terapeutiche, servizi di inserimento lavorativo per disabili, cooperative sociali.

L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (mansioni da svolgere, durata, luogo di svolgimento, nomi dei responsabili), e ha, in seguito, funzioni di assistenza e garanzia.

COSTI

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.

La copertura INAIL e assicurativa (circa 50.000 Lit il mese, codice tariffa INAIL 0720) è a carico dell'Ente Promotore. Qualora l'Ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL. E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti, ...). Si evidenzia che alcune Regioni e Province concedono

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contributi ai tirocinanti. Si consiglia di approfondire l'argomento con gli Assessorati alle Politiche del Lavoro.

E' in via di definizione una normativa che consente forme di rimborso per giovani del Mezzogiorno che svolgano esperienze di Tirocinio nelle regioni del Centro e del Nord.

VALORE DEI TIROCINI

Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curruculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

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LEGGE FINANZIARIA 1999

TIPO DI ASSUNZIONI

AZIENDE INTERESSATE

TIPO DI AGEVOLAZIONI

e durata delle agevolazioni

RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Per nuovi posti di lavoro (incremento

rispetto alle unità assunte alla data del

31/12/98) dal 1°

gennaio 1999 al 31 Dicembre 2001.

LE ASSUNZIONI DEVONO ESSERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

TUTTE PURCHE’ RISPETTOSE DELL E CONDIZONI STABILITE DALL’ ART. 3 COMMA 6 DELLA

LEGGE FIANNZIARIA

a) L’ impresa di nuova costituzione deve esercitare un’attività che

non assorbe neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, a

esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o

di superficie;

b) Il livello di occupazione raggiunto, a seguito delle nuove

assunzioni, non deve subire riduzioni nel corso del periodo

agevolato;

c) L’ incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in

società controllate o facenti capo allo stesso soggetto;

d) I soggetti da assumere devono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità,

oppure di fruire di CIG;

Sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’ INPS da parte

di datori di lavoro (per la

quota a loro carico) privati ed

enti pubblici economici operanti nelle

regioni Campania, Basilicata, Puglia,

Sicilia, Calabria, Sardegna L’ esenzione contributiva a favore dei datori

di lavoro và calcolata sulle

retribuzioni assoggettate a

contribuzione per il fondo

pensioni lavoratori dipendenti DURATA DELLE AGEVOLAZIONI:

36 mesi

ART. 3 comma 5, 6 finanziaria 1999

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FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (Tratto dal Patto per il Lavoro)

Il Governo procederà in tempi rapidi alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della L. 196/97. Il Fondo sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua, previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti, oltre che ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati, quadri e dirigenti – e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e - con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane del commercio e dei servizi.

In questo quadro, il Governo si impegna a valorizzare il ruolo delle rappresentanze del movimento cooperativo negli organi del Fondo, nonché a favorire l’individuazione di idonee metodologie formative per l’imprenditoria diffusa.

Per realizzare gli obiettivi nei settori dell’apprendistato e della formazione continua, saranno destinati 600 miliardi nel 1999 e 500 miliardi annui nel 2000 e nel 2001, incrementabili in relazione agli eventuali risparmi derivanti dal riordino del sistema di incentivi. Il Governo si impegna altresì a trasferire al Fondo interprofessionale, nei due anni successivi, le restanti risorse derivanti dallo 0,30% sul monte salari. Lo 0,30% sarà, successivamente alla sua integrale attribuzione al Fondo interprofessionale , innalzato allo 0,50%, senza oneri aggiuntivi, ai fini del finanziamento delle attività formative di cui all’art. 17 della legge n. 196/97. Contestualmente a tale integrale attribuzione, le risorse del Fondo per l’Occupazione saranno opportunamente integrate per il finanziamento dei nuovi compiti del Fondo di rotazione.

Il Governo si impegna a presentare entro il mese di gennaio 1999, d’intesa le Regioni e le parti sociali, il piano di ripartizione delle risorse stanziate nella Finanziaria per la formazione tra gli interventi di formazione continua, l’apprendistato ed eventuali altri capitoli della formazione professionale.

Il Fondo per la formazione continua potrà essere integrato, sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l’apporto di risorse professionali, temporali, logistiche e organizzative aggiuntive, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti a livello confederale.

Il Governo provvederà quanto prima alla costituzione del Fondo per la formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della L. 196/97 e relativo decreto attuativo, definendone altresì i raccordi operativi con la Fondazione per la formazione continua.

Il Governo si impegna altresì a predisporre, nell’ambito della formazione permanente, un progetto specifico e risorse aggiuntive mirate alla formazione iniziale e ricorrente finalizzata alla creazione di lavoro autonomo e cooperativo.

Il Governo si impegna a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un sistema di educazione per gli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d’intesa con le forze sociali e con le

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rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Tale progetto, da collocare nell’ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità, interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati, e prevederà inoltre una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro.

Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, messi in evidenza dalle indagini realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra le parti sociali, Governo e Regioni assicureranno un’offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale, che potrà trovare un punto di riferimento nei Centri territoriali per l’educazione degli adulti, opportunamente integrati dall’apporto delle strutture della formazione professionale e dell’Università. Tale offerta formativa sarà organizzata in modo da sostenere l’inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro.

7. Formazione e riduzione di orario (vedi comma 8 articolo 3 collegato alla finanziaria del 1999)

Il Governo intende favorire la ricerca di un accordo tra le parti sociali volto a sperimentare meccanismi contrattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l’utilizzo delle 150 ore, l’utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL e ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua e di educazione degli adulti.

Il Governo impegnerà una parte delle risorse del Fondo per la riduzione degli orari per sostenere gli strumenti contrattuali individuati dalle parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione continua dei lavoratori.

8. Formazione e contrattazione territoriale

Il Governo, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali, si impegna a riservare quote definite di risorse pubbliche alla formazione dei lavoratori per ogni progetto di intervento pubblico, in particolare nei patti territoriali, nei contratti d’area, nei contratti di programma di distretto. Ciò servirà a sostenere patti formativi locali tra istituzioni e parti sociali, finalizzati alla crescita culturale e alla diffusione delle conoscenze, alla innovazione nella produzione e nei servizi, alla professionalizzazione e all’occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di impresa che dell’inserimento nelle strutture produttive esistenti.

Il Governo, in questo quadro, intende agevolare interventi formativi congiunti tra Regioni del Nord e del Mezzogiorno, in accordo con le parti sociali, per consentire gli opportuni trasferimenti di conoscenze ai fini dello sviluppo economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

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Artt. 3 e 4 della collegata alla finanziaria 1998

Al fine di garantire, attraverso incentivi, forme di compensazione degli svantaggi di minore produttività e di maggiore costo del capitale, la legge finanziaria per il 1999 prevede, infatti, la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzogiorno per il 2000 e 2001, a seguito di un nuovo accordo raggiunto con la Commissione. La stessa legge prevede, inoltre, sgravi contributivi triennali per i nuovi assunti – incrementali rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato preesistenti negli organici delle singole aziende (ivi inclusi i nuovi soci lavoratori) – nel Mezzogiorno e per i giovani che avviino un'attività di lavoro autonomo e l'introduzione di un credito d'imposta di 1 milione per ogni lavoratore nuovo assunto a tempo indeterminato nelle zone "cuscinetto".

Per quanto riguarda i patti territoriali, è stata data una prima attuazione ai 12 patti già approvati, è stato costruito un bando di gara (ancora assai parziale nel merito dei criteri) per la selezione trasparente e programmatica dei nuovi patti da finanziare, è stato approvato dalla Commissione europea il Programma multiregionale "patti per l’occupazione" con altri 9 patti territoriali. Per quanto riguarda i contratti d’area, ne sono stati sottoscritti 7. Per altri è in corso la procedura di valutazione. Per quanto riguarda i contratti di programma sono stati chiusi alcuni vecchi contratti e si è proceduto a recuperare il ritardo nelle erogazioni. Questi primi risultati positivi andranno rafforzati (i) da una sede permanente di concertazione con le parti economiche e sociali che, avvalendosi anche di un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, affronti le priorità programmatiche nell’attuazione di questi strumenti, (ii) da ulteriori semplificazioni e da un miglioramento qualitativo delle procedure, (iii) dall’adozione di criteri di valutazione ex-ante dei progetti che consenta un miglioramento della qualità dei bandi di gara.

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Governo procederà in tempi rapidi alla costituzione della Fondazione per la formazione continua, secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della L. 196/97. La Fondazione sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua, previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti, oltre che ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati, quadri e dirigenti – e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e - con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori, ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane, del commercio e dei servizi. Il Governo si impegna a presentare, entro il mese di gennaio 1999, d’intesa con le Regioni e le parti sociali, il piano di ripartizione delle risorse, stanziate nella legge finanziaria per il 1999 per la formazione, tra gli interventi di formazione continua, l’apprendistato, e gli eventuali altri capitoli della formazione professionale.

(24)

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

L'ACCORDO PER IL LAVORO, LA LEGGE 662/96 E LA DELIBERA DEL 21/3/97 Nell'Accordo triangolare , definito proprio "Accordo per il lavoro", siglato il 24 settembre 1996, si istituisce un nuovo strumento di programmazione negoziata: il Contratto d'Area, all'interno del quale è previsto l'Accordo di programma-quadro.

Dopo un lungo e travagliato confronto politico e sociale, seppur con notevoli differenze rispetto al testo concordato tra le parti, l'allegato alla Legge Finanziaria, la 662/96, nell'articolo 2 riprende queste questioni, rimandando al CIPE gli ulteriori necessari affinamenti.

Il CIPE eseguirà questo mandato con la propria Deliberazione del 21/3/97.

Con tale testo si regola il funzionamento dei differenti strumenti: l'Intesa Istituzionale di Programma, il Patto Territoriale, il Contratto d'Area e si integra la precedente disciplina per quanto riguarda il Contratto di Programma.

Si tratta, quindi, di un passaggio molto importante, in quanto va nel senso di confermare la validità del metodo della programmazione negoziata, e apre prospettive all'affermazione di un diffuso partenariato sociale .

Riferimenti legislativi:

Legge 104/95

DL. 123 del 24 aprile 1995 Legge 341/95

Accordo per il Lavoro del 24 settembre 1996 Legge 662/96

Delibera CIPE del 21 marzo 1997

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Concertazione dei diversi interventi aventi un'unica finalità di sviluppo

INTESA ISTITIZIONALE DI PROGRAMMA

Accordo fra STATO e REGIONI di collaborazione per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse

comune o più piani collegati con impiego delle risorse finanziarie disponibili e lo snellimento delle procedure amministrative;

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Accordo fra ENTI LOCALI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI e PRIVATI in

relazione all'intesa istituzionale di Programma definisce una serie condizioni

con cui attuare Patti territoriali e contratti d’area

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Con lo strumento della INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA,si indica una ordinaria modalità di funzionamento del rapporto fra Governo e Regioni (e Province autonome) per favorire lo sviluppo regionale: con tale Intesa vengono individuati gli obiettivi da conseguire ed i settori in cui è indispensabile l'azione congiunta di entrambi gli organismi.

Ogni intesa deve indicare i programmi di intervento, gli accordi di programma quadro da stipulare (con i relativi tempi e modi di sottoscrizione), gli organi di coordinamento e di verifica, e deve essere approvata dal CIPE.

Al punto 2 della Delibera viene regolamentato L'ISTITUTO DEL PATTO TERRITORIALE, indicato come espressione del partenariato sociale e frutto dell'accordo di più soggetti (PROMOTORI: Enti locali, altri soggetti pubblici locali, soggetti privati, rappresentazione locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori) per la realizzazione di interventi di promozione dello sviluppo locale. Gli interventi sono considerati ammissibili nei settori dell'industria, turismo e dei servizi e delle infrastrutture integrati fra di loro, ed in tutto il territorio nazionale "fermo restando che le specifiche risorse attivate destinate dal CIPE sono riservate a quelle attivabili nelle aree depresse".

Il Patto viene proposto dalle parti economiche, sociali ed istituzionali locali, che lo sottoscrivono impegnandosi al rispetto dei rispettivi impegni; gli stessi nominano un soggetto responsabile della realizzazione del Patto, il quale a sua volta informa Ministero del Bilancio e Regione interessata dello stato di avanzamento del programma.

Il protocollo di intesa tra i promotori, che può sottoscritto anche da altri soggetti interessati (Regione, banche e finanziarie regionali, consorzi fidi, ecc...) deve contenere, tra le altre cose, il raccordo con la programmazione regionale, impegni ed obblighi dei sottoscrittori, caratteristiche tempi e modi degli interventi da realizzare.

Per il coordinamento e l’ attuazione del patto viene nominato un RESPONSABILE (punto 2.5)

Prima importante novità rispetto al passato è che, nel caso fossero realizzabili ulteriori iniziative di investimento, possono essere sottoscritti protocolli aggiuntivi, evitando in questo modo di dover necessariamente considerare il Patto una esperienza "a tempo determinato".

Ulteriore punto rilevante di novità è l'obbligo, per il Patto, di contenere al proprio interno un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti. Per gli interventi di rispettiva competenza, compresi quelli infrastrutturali, l'accordo indica gli adempimenti, gli atti da compiere, i modi e i tempi e proprio perché "deve" essere sottoscritto da tutti i soggetti pubblici interessati costituisce al tempo stesso una grande opportunità di impegno e di velocizzazione ma anche un grosso vincolo da governare consensualmente per evitare che generi a sua volta ritardi.

Con il punto 2.9 si risolve una delle questioni più rilevanti della vecchia normativa sui Patti. Si prevede infatti che il Patto venga finanziato con 100 miliardi con risorse del CIPE e, in aggiunta, anche con ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali delle quali però deve essere accertata la disponibilità. Come in precedenza, le risorse per infrastrutture non devono superare il 30% di quelle assegnate dal CIPE.

(26)

PATTI TERRITORIALI

CONTRATTI D'AREA

Rappresentazione, controllo e

coodinamento

Società mista pubblico-privato o ente pubblico

solo fra soggetti pubblici

Deliberazione del Ministero del Bilancio

per decreto (punto 2.10.1 del CIPE 21/03/97)

on l'apposizione della firma del contratto

Agevolazioni plafond di 100 miliardi e con una quota massima del 30% per infrastrutture;

sostegno dei sottoscrittori del Patto pari al 30%

dell’ investimento Agevolazioni  fiscali

 anche finanziarie

Tempi  45 gg. approvazione con

decreto del Ministero del Bilancio

 2 mesi per la stipula

 1 mese per l'erogazione da parte della Cassa DD.PP.

(27)

La procedura è così articolata.

Attraverso uno specifico protocollo d'intesa, viene certificata l'avvenuta concertazione fra le parti sociali, concertazione che può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del CNEL. Successivamente, devono essere istruiti (così come avviene per la Legge 488/92) i progetti di investimento per iniziative imprenditoriali. Ad operare la selezione sono soggetti convenzionati scelti dal Ministero del Bilancio mediante gara. Una volta realizzata l'istruttoria dei progetti, il Ministero del Bilancio accerta l'esistenza dei requisiti e acquisisce il parere della Regione. Infine, è sempre lo stesso Ministero che approva, con decreto il Patto: precedentemente, il Patto veniva approvato con Delibera CIPE (mentre in una prima bozza di questo testo si era prospettata l'intenzione di ritenere approvato il Patto con il semplice atto di stipula). Entro 60 gg. dall'emanazione di tale decreto il Patto viene definitivamente stipulato (ma non si aggiunge altro).

In tutta la fase preparatoria i soggetti locali possono chiedere al Ministero del Bilancio una assistenza tecnica alla progettazione (che precedentemente era il CNEL ad affidare a società scelte con gara): assistenza che il Ministero affida a società di servizi convenzionate.

Per ultimo, il soggetto responsabile invia tutta la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti che, entro 30 giorni dalla ricezione, dispone il pagamento degli importi dovuti, accelerando in tal modo notevolmente i tempi di finanziamento. A regolare le modalità di queste anticipazioni sarà un Decreto del Ministero del Tesoro di prossima pubblicazione.

Al punto 3 viene viceversa regolato il nuovo istituto del CONTRATTO D'AREA, anch'esso espressione del principio del partenariato sociale e mirato alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione.

Le aree in questione devono essere interessate da gravi crisi occupazionali ed essere aree di crisi industriale (comprese quindi quelle della L.219/81) e nuclei di industrializzazione ricadenti negli Obiettivi 1 (Mezzogiorno), 2 e 5b nonché quelle identificate ai sensi dell'art.1 c.1 della L.236/93 (situate nel Centro Nord).

Sindacato e Organizzazioni dei datori di lavoro prendono congiuntamente l'iniziativa per la realizzazione del contratto e ne danno comunicazione alla Regione, curando in primo luogo il soddisfacimento di alcuni requisiti: progetti di investimento (che devono essere istruiti alla stessa maniera dei Patti territoriali, ovvero da istituti finanziari convenzionati o, nel caso dei Contratti d'Area, anche dai soggetti gestori di Sovvenzioni globali analogamente convenzionati); l'esistenza di aree attrezzate; presenza di un soggetto intermediario con i requisiti per attivare sovvenzioni globali.

Presidenza del Consiglio e Ministero del Bilancio si dividono a questo punto i compiti: la prima provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni interessate nonché all'assistenza tecnica dei soggetti locali, mentre il secondo accerta la presenza dei citati requisiti e delle risorse e stipula il Contratto d'area: con l'atto di sottoscrizione da parte del Ministero del Bilancio il contratto d'area si considera approvato e non occorre pertanto alcun atto formale (come il decreto occorrente per i Patti Territoriali).

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I contenuti che il Contratto d'area deve avere sono gli stessi del Patto territoriale, comprese una intesa tra le parti sociali "qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996" ed un accordo tra amministrazioni ed enti pubblici coinvolti, per il quale valgono le stesse osservazioni fatte a proposito dei Patti territoriali.

Nel caso in cui si intenda realizzare un

Accordo di programma quadro,

vale la pena di ricordare che il Contratto d'Area ha la possibilità (in applicazione della Legge 662/96) di usufruire di deroghe in materia urbanistica, di amministrazione e di contabilità.

Inoltre, fra i soggetti pubblici firmatari, viene individuato un responsabile unico che coordina gli altri soggetti e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione, eventualmente esercitando poteri sostitutivi.

Sarà inoltre sempre questo responsabile unico a trasmettere la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti, che provvede alla erogazione degli anticipi come per il Patto territoriale.

Ad integrare l'istituto del Contratto di Programma è destinato il punto 4 della Delibera, nel quale fra i soggetti che possono stipulare Contratti di Programma vengono inserite anche le rappresentanza di distretti industriali

Come già era stato disposto dal collegato alla finanziaria, è il CIPE ad assegnare le risorse a tutti gli strumenti della programmazione negoziata in sede di riparto degli stanziamenti per le aree depresse.

Con l'ultimo punto (6) si chiarisce una questione particolarmente delicata, concernente la fase transitoria dei Patti territoriali. Si afferma infatti che "alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1 lettera b), si applicano, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle Delibere CIPE ...ecc.". Pertanto, per tutti quei Patti per i quali è già stato sottoscritto il primo protocollo presso il CNEL ma l'istruttoria non è ancora completata con la firma del vero e proprio Patto territoriale e il successivo invio al CIPE, si viene a creare una situazione di incertezza, per la quale potrebbe anche verificarsi che l'accompagnamento svolto dalla Società scelta dal CNEL potrebbe essere solo una semplice assistenza tecnica, dovendo comunque il Patto seguire l'intera procedura (Convenzione, gara per gli istituti finanziari, istruttoria modello 488. anticipazioni della Cassa DD.PP.). Per tali Patti, dunque, potrebbero verificarsi ritardi nella attuazione, anche se il punto è controverso e abbiamo già sollevato il problema presso il Ministero del Bilancio.

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