2.3 Interventi agevolativi
2.3.6 Acquisto di box e posti auto pertinenziali
La detrazione in esame riguarda l’acquisto di box e posti auto pertinenziali ad un altro immobile. Il parcheggio o box auto deve essere indispensabile all’uso dell’edificio (che non deve essere per forza l’abitazione principale). Infatti molti Comuni hanno stabilito una distanza massima entro la quale il posto auto può essere considerato di pertinenza. Alcuni ritengono poi che il box mantiene l’agevolazione allorquando venga comunque reso pertinenziale ad un’abitazione anche se diversa da quella originaria86
. L’apposizione del vincolo di pertinenzialità, può avvenire in diverse modalità:
− Espressa indicazione nell’atto di acquisto;
− Nel caso di lavori in economia nell’autorizzazione ad iniziare la costruzione; − Nel preliminare di compravendita (in questo caso vale solo per le spese
successive alla stipulazione dell’atto, le precedenti non sono detraibili)87
.
L’incentivo riguarda anche le persone fisiche che realizzano in economia beni immobili appartenenti alla categoria C/688. La detrazione in questo caso è da limitarsi solo alle spese di realizzazione documentate e pagate tramite bonifico bancario.
Comprende, inoltre, anche i soggetti che acquistano box o parcheggi pertinenziali da cooperative edilizie (Risoluzione Ministeriale n. 166/9989). La logica di questa tipologia particolare di detrazione viene dal problema della carenza di parcheggi, soprattutto nelle grandi città. Infatti l’agevolazione riguarda anche chi acquista box o autorimesse costruiti su aree pubbliche da soggetti concessionari dei diritti di superficie. In questa
86
BERGESIO A., Prorogata l’agevolazione Irpef del 36% per l’acquisto e la costruzione di box e posti
auto pertinenziali, in Il Fisco, 2008, fascicolo 5, pagg. 785-787.
87
SPINA S., Detrazione Irpef del 36% sull’acquisto di box pertinenziali, in Il Fisco, 2011, fascicolo 4, pagg. 620-622.
88
Categoria catastale relativa a box e auto pertinenziali.
89
Risoluzioni ministeriale, Detrazione del 41 per cento per l'acquisto di box pertinenziali - Modalità per
poter usufruire della detrazione - Artt. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, e 13, comma 3, L. 27 dicembre1997, n. 449, 20/12/1999, n. 166.
35
caso il calcolo della detrazione deve essere effettuato sul costo di realizzazione sostenuto dall’impresa costruttrice90
.
E’ l’unica detrazione che riguarda una nuova costruzione e non una ristrutturazione. Infatti molti contribuenti detraggono nella propria dichiarazione l’acquisto del garage che hanno comperato assieme ad un’abitazione. In casi come questo si possono detrarre solo le spese relative al garage e non quelle relative all’abitazione, a meno che non fosse stata oggetto di ristrutturazione.
La Legge n. 122 del 24 marzo 1989 permette la costruzione di parcheggi sia sul suolo/sottosuolo di privati, sia su aree pubbliche. L’agevolazione vale anche per il loro recupero o la loro ristrutturazione. Tre sono gli elementi fondamentali per poter detrarre l’acquisto di un box auto in dichiarazione dei redditi:
− Proprietà dell’area o patto di vendita di cosa futura;
− Pertinenzialità con l’immobile o, se in fase di costruzione, obbligo di costituire questa pertinenzialità (non c’è bisogno della dichiarazione espressa nell’atto, basta il comportamento delle parti per definire un immobile pertinenza di un altro91);
− Calcolo distinto dall’acquisto dell’intero immobile di quanto è costato il box o il posto auto.
Un'altra eccezione che aveva questa tipologia di agevolazione era l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo. Per legge (come si vedrà nei prossimi paragrafi), prima di essere eliminata nel 2011, doveva essere inviata prima dell’inizio dei lavori; l’acquisto di un box auto era l’unico caso in cui poteva essere inviata anche successivamente92. L’invio doveva essere effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta per il quale si intende fruire della detrazione93. La comunicazione poteva essere inviata successivamente perché molte volte accadeva che l’acquisto di un immobile con annesso posto auto veniva fatto dopo che l’impresa edile aveva iniziato i lavori.
90 PESSINA C., BOLLO C., Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione
energetica degli edifici, in Il Fisco, 2007, fascicolo 46, pag. 6642.
91
Circolare ministero delle Finanza, Risposte a quesiti vari – parte 1, 15/05/2000, n. 98/E.
92
PORCARO G., Ristrutturazioni edilizie: tutti gli adempimenti per fruire delle detrazioni, cit., 933 – 934.
93
Circolare Agenzia delle Entrate, Dichiarazione dei redditi 2004: questioni interpretative, 10/06/2004, n. 24/E.
36
Con la Risoluzione Ministeriale precedentemente citata, n. 166/99 è stato specificato che “il concessionario che ha ottenuto il diritto di superficie sull'area pubblica e procede
alla realizzazione dei suddetti parcheggi, ha
obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale. Tale documentazione ricomprende, evidentemente, anche quella da presentare o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, come l'attestazione riguardante le spese sostenute per la sola realizzazione del parcheggio, così come risultanti dalla distinta contabilizzazione dei costi da parte del costruttore, nonché quelle accessorie alla realizzazione dello stesso”94.
La stessa circolare specifica che le spese che danno diritto alla detrazione sono: − La progettazione;
− L’esecuzione dei lavori;
− L’eventuale relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; − Le prestazioni professionali;
− L’Iva;
− L’imposta di bollo;
− La tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap)95
;
− I diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncia di inizio lavori e per gli oneri di urbanizzazione96.
Non sono da ricomprendere nella detrazione le spese inerenti a mutui contratti per l’acquisto o la costruzione del posto auto pertinenziale97
e i costi per l’acquisto dell’area. Il contribuente ha l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 449/97. Inoltre deve conservare tutti i documenti che ha portato in dichiarazione dei redditi per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che devono essere effettuati da parte della stessa entro i termini previsti dalla normativa vigente. Tra gli adempimenti c’è l’obbligo, come in tutti i casi di detrazione in base alla Legge n. 449/97, del pagamento tramite bonifico bancario (nel caso di acquisto di box e
94
Risoluzioni ministeriale, 20/12/1999, n. 166, cit.
95
Risoluzione Agenzia delle Entrate, Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui
pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni, 04/01/2011, n. 3/E.
96
Tra gli oneri di urbanizzazione non rientrano i contributi versati ad un’azienda del gas per la rete di metanizzazione, come spiega la risoluzione 45/E del 10 aprile 2001.
97
Circolare Ministero delle Finanze, Disposizioni concernenti il recupero del patrimonio edilizio, 24/02/1998, n. 57/E.
37
posti auto pertinenziali non c’è la ritenuta bancaria del 10%). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonifico se non può essere effettuato in data precedente a quella di stipula dell’atto, basta che sia fatto in orario antecedente98
.
Se nella fattura, relativa all’acquisto di un box auto pertinenziale da parte di due o più proprietari, è annotato che solo uno o alcuni dei comproprietari hanno effettivamente sostenuto la spesa, questa può essere detratta solo da questi ultimi, non da tutti i contitolari di un diritto reale99.
La detrazione per acquisto di posti auto pertinenziali avvenuta nel 2010, è valida anche se non è stata inviata la raccomandata al Centro Operativo. L’importante è che nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2011, siano state inseriti i dati catastali dell’immobile acquistato100
.