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Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al punto 2.1.

A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

- se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

- se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;

Pagina 25 di 29 - se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito

imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è disponibile il campo

‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2022 (vedere anche punto 2.1).

Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2022 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2021.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione può essere utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON viene elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio Paghe o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

4.6) CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Le modalità di gestione della detassazione, per l’anno 2021, sono le stesse dell’anno precedente.

In particolare, ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2020 Acred743;

inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa ad eventuali somme decontribuite.

Pagina 26 di 29 Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione

‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674.

L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. In relazione all’anno 2021, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2020. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.

La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

- valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;

- eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);

- imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;

- imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;

- reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2020 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);

- condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);

- aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2021; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

Pagina 27 di 29 La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (ossia in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2021, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.

La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.

Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.

Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’imposta restituita ai dipendenti viene recuperata con il codice tributo 1627. Le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’.

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