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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ACRED808 del 23/12/2021

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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ‘ACRED808’ del 23/12/2021

ATTENZIONE: Prima di elaborare il mese di dicembre 2021, occorre effettuare le operazioni descritte al punto 2.1, per ottenere l’aggiornamento delle aliquote relative all’addizionale comunale.

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DICEMBRE 2021

1.1) Ccnl TURISMO (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009)

Dal mese di dicembre 2021 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

• 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)

• 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori

• 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra

1.2) Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, è stato predisposto il nuovo livello retributivo ‘Q2’, sulla base di quanto previsto nell’ipotesi di accordo del 07/09/2021.

Relativamente al nuovo livello ‘Q2’, tuttavia, nel mese di novembre 2021 non è stata determinata l’indennità di funzione. Con il presente aggiornamento, oltre a predisporre il calcolo automatico dell’indennità di funzione, abbiamo previsto anche il calcolo degli arretrati relativi alla stessa indennità. Sul cedolino del mese di dicembre viene elaborata automaticamente la voce 04A, tramite la quale vengono calcolati gli arretrati spettanti, tenendo conto delle variazioni mensili di novembre.

La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Nell’accordo del 07/09/2021 si fa riferimento anche al livello ‘Q1’, corrispondente al livello ‘1 Super’, ed al livello ‘Q3’, corrispondente al livello ‘1’. A seguito delle richieste pervenuteci, con il presente aggiornamento abbiamo rinominato il livello ‘1 Super’ come ‘Q1’ ed abbiamo predisposto un nuovo livello specifico ‘Q3’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto 021, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/12/2021.

1.3) Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di dicembre 2021 / marzo 2022 / luglio 2022.

I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di novembre 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di novembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

1.4) Ccnl ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1039 alle decorrenze di dicembre 2021 / marzo 2022 / luglio 2022.

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Pagina 2 di 29 I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di novembre 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di novembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Inoltre, con effetto dal mese di dicembre 2021, sulla base della suddetta ipotesi di accordo, viene modificata la carenza di infortunio (voce 450), passando dal 60% al 100%.

1.5) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 20/01/2008, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese.

La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

NOTA: Sulla base dell’accordo di armonizzazione del 13/11/2013, per le aziende aderenti a Confindustria e provenienti da Confapi, se l’Epifania cada di sabato o di domenica, la somma da erogare deve corrispondere a 12 ore e 10 minuti. Nel caso in cui si debba adottare tale calcolo, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 04B.

1.6) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)

Ricordiamo che, nel mese di dicembre 2021, spetta un elemento di raccordo contrattuale ai dipendenti per i quali, nel dicembre 2020, è stata erogata una tredicesima pari a 200 ore oppure a 30/26. Tale elemento è stato documentato con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred795.

1.7) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)

Dal mese di dicembre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 21/06/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1054 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021Acred798.

1.8) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)

Con la busta paga relativa al mese di dicembre 2021, è possibile erogare l’elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 13/07/2016.

La modalità di gestione del suddetto elemento è descritta nell’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629.

1.9) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 25/01/2008, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

1.10) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068) / IMPIEGATI (069)

Dal mese di dicembre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 18/12/2020. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1068 (operai) e 1069 (impiegati) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.

1.11) Ccnl ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE (079)

L’ipotesi di accordo del 02/11/2021 ha previsto un aumento retributivo con effetto dal mese di dicembre 2021, tuttavia non risultano ancora pubblicate ufficialmente le nuove tabelle retributive.

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Pagina 3 di 29 Di conseguenza, abbiamo predisposto la nuova tabella 1379, riportando gli aumenti retributivi previsti alle decorrenze di dicembre 2021 e dicembre 2022 (gli aumenti riportati su tale tabella sono stati determinati da parte nostra, sulla base di quanto indicato nella suddetta ipotesi di accordo). Gli Utenti che ritengono opportuno applicare gli aumenti in questione, devono agganciare la tabella 1379 (in luogo della preesistente tabella 1079) sulle aziende interessate.

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di dicembre 2021 è stato predisposto il nuovo livello retributivo ‘D2’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto 079, siano state definite delle Tabelle Personalizzate, occorre storicizzarle in data 01/12/2021 (anche nel caso in cui non si intenda applicare il livello ‘D2’ o gli aumenti retributivi sopra descritti).

Con effetto dal mese di dicembre 2021, è stato previsto il contributo al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa a carico del dipendente. Il contributo in questione è pari ad E. 1,00 mensile e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro. Per attivare il calcolo del contributo a carico del dipendente, occorre impostare la voce 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto.

In tal modo, il contributo viene calcolato automaticamente per tutti i soggetti sui quali risulta già presente la quota a carico ditta, attivata tramite la voce 578 (aggiornamento di gennaio 2017 Acred632).

1.12) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)

Dal mese di dicembre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 12/11/2020. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1091 e 9091 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acerd792.

1.13) Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093)

Dal mese di dicembre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/2020. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1093 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.

1.14) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di dicembre, viene erogato l’elemento di mensilizzazione annuo previsto nel rinnovo contrattuale del 1/10/2013, in relazione all’anno corrente (gennaio – dicembre).

L’erogazione riguarda gli operai e gli apprendisti operai in forza al 31/12/2008. La somma da erogare (quota oraria per 11 ore e 10 minuti) viene proporzionata al numero di quote mensili maturate; a tal fine, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time di ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

1.15) Ccnl SERVIZI POSTALI IN APPALTO (137)

Dal mese di dicembre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 14/07/2020. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1137 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2020 Acred774.

Con la busta paga relativa al mese di dicembre 2021, viene automaticamente erogata l’ultima tranche dell’Una-Tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 14/07/2020, a copertura del periodo da gennaio 2017 a luglio 2020.

Ricordiamo che l’Una-tantum è riportata sulla tabella 9137, agganciata automaticamente a tutte le aziende del contratto in questione (aggiornamento di settembre 2020 Acred774). Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’eventuale percentuale derivante dal part-time o dall’apprendistato relativa a ciascun mese.

La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.16) Ccnl ALIMENTARI – IMPRESE NON ARTIGIANE (151)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 alle decorrenze di dicembre 2021 / gennaio 2022.

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Pagina 4 di 29 I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di novembre 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di novembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

1.17) SETTORE EDILIZIA (036 / 050 / 131) – ESENZIONE CONTRIBUTI

Secondo quanto indicato nella circolare CNCE n. 67 del 24/11/2021, il contributo al Fondo SANEDIL non deve essere assoggettato ad Irpef dall’anno 2021, a seguito dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi certificata in data 23/10/2021. Nella circolare viene precisato che la suddetta iscrizione comporta “la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021”: l’esenzione risulta quindi spettare per l’intero anno 2021.

A seguito del presente aggiornamento, l’esenzione viene applicata automaticamente ai contributi del mese corrente, a partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2021. Precisiamo che non occorre intervenire, da parte dell’Utente, nel caso in cui la stessa esenzione fosse già stata attivata nei mesi precedenti, tramite l’apposita voce (58G) prevista a tale scopo.

Inoltre, con il solo conguaglio fiscale effettuato nel mese di dicembre 2021, viene recuperata automaticamente la somma che eventualmente assoggettata ad Irpef nel corso dell’anno. A tale scopo, sulle buste paga di dicembre 2021, la voce 58G effettua il recupero automatico dei contributi SANEDIL che fossero stati assoggettati ad Irpef da gennaio 2021 (in pratica, la voce 58G viene elaborata automaticamente secondo le stesse modalità che previste tramite l’opzione ‘-1’ nel campo Quantità). La somma recuperata viene automaticamente decurtata dall’imponibile Irpef annuale.

Nel caso in cui si dovesse continuare ad assoggettare ad Irpef i contributi assistenza sanitaria (ad esempio, se venissero versati ad un fondo diverso da SANEDIL, non iscritto all’Anagrafe dei Fondi), nei contratti del settore edilizia occorrerebbe indicare la voce 58G sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Ricordiamo che, secondo la comunicazione CNCE n. 775 del 18/05/2021 e tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle Casse Edili territoriali, dal mese di giugno 2021 non dovevano più essere assoggettati ad Irpef i contributi, versati alle stesse Casse Edili, destinati a “prestazioni assistenziali”

(aggiornamento di giugno 2021 Acred797).

A tale scopo, dal mese di giugno occorreva modificare la percentuale dei contributi Cassa Edile da assoggettare ad Irpef, indicata nel campo Quantità della voce 596 oppure sulle tabelle

“personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (in quest’ultimo caso, nel rigo ‘Contributi soggetti Irpef’, come indicato nell’aggiornamento Acred797).

Ricordiamo che, nel mese di dicembre, è possibile effettuare un “conguaglio” dei contributi Cassa Edile assoggettati o non assoggettati ad Irpef nel corso dell’anno: a tale scopo, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 596. In tal modo, l’aliquota applicata nel mese di dicembre viene “estesa” all’intero anno, calcolando la differenza da assoggettare o rendere esente sul conguaglio fiscale. Naturalmente, l’aliquota in questione deve essere indicata come sopra descritto (campo Quantità della voce 596 oppure rigo ‘Contributi soggetti Irpef’ sulle tabelle

“personalizzate”).

Nel caso in cui l’aliquota applicata nel mese di dicembre dovesse essere conguagliata a partire da un mese successivo a gennaio, la data di inizio del periodo da conguagliare dovrebbe essere indicata nel campo Competenza della voce 596. In particolare, se dal mese di giugno 2021 non fosse stato applicato quanto previsto dalla comunicazione CNCE 775/2021, sulla voce 596 occorrerebbe indicare ‘01/06/2021’ nel campo Competenza e ‘1’ nel campo Importo Unitario (oltre ad aggiornare l’aliquota dei contributi soggetti ad Irpef, secondo una delle modalità sopra descritte).

Se la voce 596 viene indicata sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario, occorre poi storicizzarla sul mese successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario.

2) ALTRE VARIAZIONI

2.1) ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2021, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2021.

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Pagina 5 di 29 Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale ->

Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione

‘Aliquote relative all’anno 2021 pubblicate entro il 20/12/21’ (viene riportato il codice ‘4’ nel campo Selezione Aggiornamento).

La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2021’.

E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali.

Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’. A riguardo facciamo presente che, nel corso del 2022, sarà rilasciato un aggiornamento per inserire automaticamente i comuni e/o codici catastali non presenti.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2021’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2021’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

- aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;

- limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;

- aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);

- modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2021. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal menù di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.

Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2022 (ed eventualmente su altri modelli fiscali).

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Pagina 6 di 29 2.2) RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2022, corrispondente allo 1,25%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2022.

Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono essere così compilati:

- quarto rigo: Aliquota ‘0,01’ – Data Iniziale ’01.01.2021’ – Data Finale ’31.12.2021’

- quinto rigo: Aliquota ‘1,25’ – Data Iniziale ’01.01.2022’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

2.3) EDILIZIA – SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Sulla base della circolare Inps n. 181 del 07/12/2021, le aziende possono inoltrare l’istanza per accedere allo sgravio contributivo del settore edile, in relazione all’anno di competenza 2021.

Per quanto riguarda la gestione Paghe, nel mese di dicembre 2021 è possibile attivare sia il calcolo dello sgravio corrente che il recupero dello sgravio arretrato relativo all’anno 2021. Precisiamo che lo sgravio spetta alle condizioni indicate nella circolare Inps, a seguito dell’autorizzazione da parte dello stesso Istituto.

Per attivare il calcolo dello sgravio, è necessario inserire le voci 897 (sgravio mese corrente) e 829 (recupero sgravio mesi precedenti) sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, impostando l’opzione ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il recupero dello sgravio relativo ai mesi pregressi, occorre eliminare la voce 829 dal servizio Voci Fisse: a tale scopo, è sufficiente effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello in cui è stato effettuato il recupero, cancellando la voce 829.

Lo sgravio viene determinato sui soli dipendenti che risultano inquadrati come operai full-time, per i quali l’azienda non beneficia di altre agevolazioni. Fanno eccezione le misure compensative previste in caso di versamento del Tfr ad un fondo previdenza complementare o al Fondo Tesoreria: nei casi in questione, lo sgravio viene determinato sui contributi al netto delle suddette misure compensative.

Fa eccezione anche la Decontribuzione Sud: nei casi interessati, la decontribuzione relativa al mese corrente viene calcolata sui contributi al netto dello sgravio previsto per il settore edile.

Per quanto riguarda il recupero dello sgravio relativo ai mesi pregressi, è possibile ottenere il calcolo automatico soltanto se l’intero periodo di competenza è stato elaborato tramite la procedura Paghe.

Segnaliamo che è possibile recuperare lo sgravio arretrato anche sulle denunce Uniemens relative ai mesi di gennaio o febbraio 2022: in tal caso, occorre attivare la sola voce 829 sull’elaborazione del mese interessato (il periodo arretrato corrisponderà all’intero anno 2021).

Precisiamo che, in presenza della Decontribuzione Sud, lo sgravio relativo ai mesi pregressi viene calcolato sui contributi al netto della decontribuzione già applicata (riducendoli quindi del 30%). A tale proposito, occorre considerare che l’Inps non ha indicato alcun criterio per effettuare il calcolo dello sgravio (corrente o arretrato) in presenza della decontribuzione.

Relativamente ai rapporti cessati nei mesi precedenti, per determinare lo sgravio arretrato occorre elaborare un cedolino “fittizio” nel mese in cui si intende effettuare il recupero: a tale scopo, il dipendente deve essere abilitato all’elaborazione dei mesi successivi alla cessazione, impostando la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ (servizio Dipendente – Anagrafico) e storicizzando sul mese da elaborare. Occorre poi effettuare una nuova storicizzazione nel mese successivo a quello del recupero, riportando la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. Per questi soggetti, inoltre, deve essere indicata la voce 829 sulle Variazioni Mensili del mese in cui viene effettuato il recupero. Operando nel modo sopra descritto, si ottiene anche la generazione automatica della denuncia individuale Uniemens, con le impostazioni previste per i dipendenti cessati nei mesi precedenti.

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Pagina 7 di 29 Gli importi dello sgravio vengono riportati sulla denuncia UniEmens, con il codice ‘L206’ (sgravio corrente) nella sezione ‘Dati particolari – A Credito’, e con il codice ‘L207’ (sgravio pregresso) nella sezione ‘Aziendale’.

Per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, operando secondo la modalità sopra descritta, viene generata la denuncia individuale del mese del recupero, nella quale viene valorizzato l’elemento

‘Tipo lavoratore statistico’ con il codice ‘NFOR’, come espressamente indicato nella circolare Inps.

Ricordiamo che l’aliquota dei contributi soggetti allo sgravio viene riportata nel campo Quantità delle voci 897 / 829 e, in caso di necessità, può anche essere “forzata”. Lo sgravio spettante corrisponde al 11,50% della suddetta aliquota.

Precisiamo che lo sgravio interessa anche il contributo addizionale Naspi, dovuto per i contratti a tempo determinato: in presenza di tale contributo, l’aliquota soggetta allo sgravio risulta aumentata della corrispondente percentuale (1,40%). Anche l’eventuale contributo aggiuntivo (0,50% per ciascun rinnovo) viene incluso nei contributi soggetti allo sgravio (limitatamente alla contribuzione corrente, per la contribuzione arretrata non è disponibile il periodo di competenza). Per quanto riguarda l’inclusione del contributo aggiuntivo, pur non essendoci indicazioni ufficiali da parte dell’Inps, appare logico includerlo per analogia rispetto a quanto previsto per il contributo addizionale.

2.4) CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%

E’ stata predisposta la gestione degli ulteriori congedi parentali previsti dall’art. 9 del D.L. 146/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 189 del 17/12/2021. Come precisato nella circolare Inps, i nuovi congedi possono essere conguagliati sulle denunce Uniemens a partire (almeno in teoria) dal mese di ottobre 2021.

Per il periodo di assenza spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo “utile”).

Non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.

Per gestire i nuovi congedi su base giornaliera, possono essere utilizzate le voci rilasciate con l’aggiornamento di gennaio 2021 Acred786. Con effetto dal mese di ottobre 2021, le voci in questione (di seguito elencate) vengono esposte con le nuove codifiche previste dall’Inps, sia sul cedolino che sulla denuncia Uniemens:

• voci 1AL – 38N : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento

‘MZ5’, causale ‘S125’) – primo figlio;

• voci 1AM – 38P : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento

‘MZ5’, causale ‘S125’) – secondo figlio;

• voci 1AN – 38Q : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento

‘MZ5’, causale ‘S125’) – figli con disabilità.

Per gestire i nuovi congedi su base oraria, possono essere utilizzate le voci rilasciate con l’aggiornamento di settembre 2020 Acred771. Con effetto dal mese di ottobre 2021, le voci in questione (di seguito elencate) vengono esposte con le nuove codifiche previste dall’Inps, sia sul cedolino che sulla denuncia Uniemens:

• voci 1AD – 38H : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – primo figlio;

• voci 1AE – 38J : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – secondo figlio;

• voci 1AF – 38K : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – figli con disabilità.

Relativamente ai congedi su base oraria, ricordiamo che le voci di assenza possono essere utilizzate anche sulla finestra ‘Orario singola voce’, secondo le stesse modalità previste per i “normali” congedi parentali ad ore.

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Pagina 8 di 29 I congedi vengono indicati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri stabiliti dalla circolare Inps sopra citata:

• i periodi di assenza sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario secondo le stesse modalità previste per i “normali” congedi, utilizzando i nuovi codici evento ‘MZ5’ (voci 1AL / 1AM / 1AN) e ‘MZ6’ (voci 1AD / 1AE / 1AF); ricordiamo che, nella sezione Calendario, viene riportato anche il codice fiscale del figlio;

• le indennità vengono conguagliate nella sezione Info Causali, utilizzando i nuovi codici causale ‘S125’ (voci 38N / 38P / 38Q) e ‘S126’ (voci 38H / 38J / 38K); nel campo Identificativo viene riportato il codice fiscale del figlio.

Ricordiamo che i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali dovuti all’emergenza Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750 e successivi).

Come già detto (e come precisato nella circolare Inps sopra citata), le nuove causali di conguaglio possono essere indicate sulle denunce Uniemens a partire dal mese di competenza ottobre 2021.

Dal momento che le causali di conguaglio hanno valenza contributiva, nel caso in cui si rendesse necessario rettificare le denunce Uniemens dei mesi precedenti, consigliamo di chiedere informazioni alla sede Inps di competenza, in merito alle modalità di reinvio delle denunce interessate.

2.5) UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

L’Inps, con la circolare n. 183 del 10/12/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dal D.L. 146/2021 in relazione all’emergenza Covid.

Le nuove causali, rilasciate con il presente aggiornamento, riguardano le indennità CIGO / CIGD e l’assegno ordinario FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS), anticipate dal datore di lavoro e conguagliate sulle denunce Uniemens (sezione Prestazioni Aziendali) a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti, nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce.

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo

‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.

Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’, sono le seguenti:

• ‘DL 146/2021 CIGO (L086)’ per attribuire la nuova causale ‘L086’, relativa alla CIG Ordinaria;

• ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ per attribuire la nuova causale ‘L010’, relativa al FIS ed ai Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS;

• ‘DL 146/2021 CIGD (G814)’ per attribuire la nuova causale ‘G814’, relativa alla CIG in Deroga;

• ‘DL 146/2021 CIGD (G816)’ per attribuire la nuova causale ‘G816’, relativa alla CIG in Deroga per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario (pre-emergenza Covid), ossia ‘L038’ per la CIGO e

’L001’ per il FIS. Nei casi in questione, occorre selezionare l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG.

Precisiamo, inoltre, che altre causali previste per particolari situazioni (‘L087’ per la CIGO relativa alle aziende che già usufruivano di CIGS, ‘G815’ per la CIGD relativa alle aziende plurilocalizzate), possono essere attribuite direttamente sul servizio Uniemens – Prestazioni Aziendali, modificando la causale riportata in automatico.

Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.

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Pagina 9 di 29 Precisiamo che restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:

- CIGO: voce 86A in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AC in caso di pagamento diretto;

- CIGD: voce 86E in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AD in caso di pagamento diretto;

- FIS (o Fondi analoghi): voce 8B0 in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8BA in caso di pagamento diretto.

Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS con conguaglio su Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario con gli stessi codici evento previsti in precedenza: ‘COR’ per la CIGO, ‘CDR’ per la CIGD, ‘FDR’ per la CIGD delle province di Trento e Bolzano, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario.

Ricordiamo che, per compilare le suddette sezioni, occorre inserire il ticket sulla tabella

‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.

I periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens “ordinaria”: tali eventi vanno invece comunicati con il modello SR41, oppure con la nuova denuncia Uniemens-CIG (a quest’ultimo riguardo, vedere quanto indicato al successivo punto 2.6).

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione a indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’.

La denuncia con le nuove causali può essere eventualmente reinviata entro il termine previsto (fine del mese successivo a quello di competenza). Se, invece, la variazione viene effettuata successivamente al termine previsto, occorre adottare il procedimento Uniemens-VIG (in quanto le causali di conguaglio hanno valenza contributiva).

ANF RELATIVO AI PERIODI DI ASSENZA PER FIS

Ricordiamo che l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) dovuti all’emergenza Covid, viene indicato su apposite causali, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens (aggiornamenti di luglio 2020 Acred769, ottobre 2020 Acred776, febbraio 2021 Acred789).

L’eventuale maggiorazione per figli, invece, viene indicata sulle causali “ordinarie” anche per quanto riguarda la parte relativa ai periodi di assenza per FIS (aggiornamento di luglio 2021 Acred798).

Le causali utilizzate per indicare l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, sono le seguenti: ‘L021’ per i periodi previsti dalla L. 178/2020, ‘L019’ per i periodi previsti dalle disposizioni precedenti.

La circolare Inps 183/2021 ha istituito la nuova causale ‘L022’, da utilizzare per l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) previsti dal D.L. 146/2021.

Con il presente aggiornamento, sulla nuova causale ‘L022’ viene riportato automaticamente il valore dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi analoghi) per i quali è stata selezionata l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Tale criterio viene applicato sia per il mese corrente, sia per gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (calcolati tramite l’importazione dei files XML relativi agli ANF).

Ricordiamo che, sulle causali sopra descritte (compresa la nuova causale ‘L022’), nel campo

‘Identificativo’ viene riportato il ticket relativo al FIS, rilevandolo dalla tabella delle autorizzazioni CIG.

Nell’eventualità che il ticket non risulti presente su tale tabella (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i mesi di competenza fino a dicembre 2020, ‘L021’ per i mesi da gennaio 2021 a settembre 2021, ‘L022’ per i mesi da ottobre 2021 in poi.

FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI / FONDO SERVIZI AMBIENTALI

Nella circolare Inps 183/2021, sono citati anche il Fondo Attività Professionali ed il Fondo Servizi Ambientali. Da quanto indicato nella circolare, si capisce che per tali fondi, in caso di conguaglio dell’assegno ordinario a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere utilizzata la causale ‘L010’ (la stessa prevista per il FIS).

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Pagina 10 di 29 Come già detto, per indicare tale causale sulla denuncia Uniemens, occorre selezionare l’opzione

‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG: tale criterio vale anche per le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo Attività Professionali o del Fondo Servizi Ambientali.

Per l’assegno ordinario a carico dei suddetti fondi (NON a carico dello Stato), la circolare Inps 183/2021 precisa che devono essere utilizzate le nuove causali ‘L008’ (Fondo Servizi Ambientali) e

‘L009’ (Fondo Attività Professionali).

In attesa di una specifica circolare da parte dell’Inps, è stata predisposta una prima versione della gestione delle suddette causali (l’attuale gestione è quindi da intendersi come “provvisoria”, in attesa delle istruzioni Inps).

Per individuare le integrazioni salariali relative ai fondi in questione, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’

e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps) sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘TIPO CIG’:

- ‘FAP ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Attività Professionali (da ora in poi abbreviato in

“FAP”);

- ‘FSA ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Servizi Ambientali (da ora in poi abbreviato in

“FSA”).

Le integrazioni salariali relative a FAP e FSA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per il FIS, per quanto riguarda l’inserimento del ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni Settimane, Calendario e Eventi sulla denuncia Uniemens.

Almeno per il momento, le voci da utilizzare sulle Variazioni Mensili, per gestire l’assegno ordinario di competenza del FAP o FSA, sono le stesse previste per la gestione dell’assegno ordinario di competenza del FIS:

- 8B0 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondi Integrazione’);

- 5B0 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

Utilizzando la voce 8B0 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per il FIS assegno ordinario, relativamente alle sezioni Settimane, Calendario e Eventi.

Il codice evento relativo all’assegno ordinario FAP o FSA è lo stesso previsto per l’assegno ordinario FIS: ‘AOR’.

Il conguaglio delle indennità relative a FAP o FSA, effettuato tramite la finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, segue gli stessi criteri previsti per il FIS con conguaglio in Uniemens. In particolare, precisiamo che vengono utilizzate le stesse voci e gli stessi criteri di calcolo adottati per l’assegno ordinario del FIS.

L’assegno ordinario del FAP o FSA viene riportato nella sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, anche in questo caso secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’assegno ordinario del FIS.

Come già detto, quando l’assegno ordinario è a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere riportato sulla causale ‘L010’: occorre quindi selezionare la corrispondente opzione nel campo ‘COVID’.

In caso contrario, quando l’assegno ordinario è a carico dei rispettivi fondi, occorre riportarlo sulle causali ‘L009’ (FAP) o ‘L008’ (FSA): tali causali vengono attribuite se risultano selezionati i corrispondenti fondi nel campo ‘TIPO CIG’ ed il campo ‘COVID’ non risulta compilato oppure risulta compilato con l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’.

Facciamo presente che, anche per le causali ‘L008’ e ‘L009’, nella colonna ‘Sezione’ del servizio

‘Prestazioni aziendali’ viene riportato ‘Fondo integrazione assegno ordinario’, come per l’assegno ordinario del FIS.

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Pagina 11 di 29 Precisiamo, infine, che gli eventuali contributi addizionali sulle indennità FAP o FSA (se non dovute all’emergenza Covid) vengono gestiti con le stesse voci e riportati sulle stesse causali previste per i contributi addizionali sulle indennità FIS.

2.6) DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Ricordiamo che l’utilizzo della nuova denuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41, diventerà obbligatorio dal mese di gennaio 2022. Le autorizzazioni per le quali è stato già inviato il modello SR41, dovranno essere portate a termine con lo stesso modello, eventualmente anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (come indicato nel messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021 e comunicato con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805).

Segnaliamo che la nuova denuncia presenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovuti principalmente alle limitazioni previste dalla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. In particolare, sulla denuncia Uniemens-CIG possono essere indicati gli ANF relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, soltanto se nell’intero periodo non è presente alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro (ossia se tutte le settimane sono di tipo ‘1’). Questo significa che, nella quasi totalità dei casi, gli ANF devono essere anticipati dal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a differenza di quanto previsto sul modello SR41 (e sulla denuncia Uniemens “ordinaria”).

I problemi emersi nella gestione degli ANF utilizzando la nuova denuncia Uniemens-CIG, sono stati affrontati anche in un recente incontro tra Inps e Consulenti del Lavoro, con la richiesta, da parte di questi ultimi, di un messaggio ufficiale dell’Inps che chiarisca esattamente quali sono le modalità di gestione degli ANF sulla denuncia Uniemens-CIG.

Premesso quanto sopra, da parte nostra intendiamo comunque rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIG in tempo utile per poterla inviare (da parte degli Utenti interessati) anche in relazione alle integrazioni salariali usufruite nel mese di dicembre. Naturalmente, rimarrà possibile continuare ad utilizzare il modello SR41, sia per il mese di dicembre, sia per i mesi successivi a dicembre in relazione alle autorizzazioni già parzialmente inviate tramite lo stesso modello.

2.7) INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento Acred807 del 26/11/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n.

32 del 22/02/2021 e nei messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809 del 5/11/2021. Successivamente, con la comunicazione del 6/12/2021, abbiamo fatto presente che non risultava chiaro quale fosse il criterio da adottare, in alcune situazioni, per il recupero dell’incentivo arretrato.

A tale proposito, ricordiamo che il recupero dell’incentivo arretrato può avvenire tramite le denunce Uniemens relative ai mesi di novembre o dicembre 2021, oppure anche di gennaio 2022.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni sul recupero dell’incentivo arretrato, in particolare nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato. L’agevolazione del precedente rapporto è quella prevista dalla L.

92/2012 (cod. 55 nel campo Situazione Contributiva, 50% dei contributi).

Nel caso in questione, la trasformazione a tempo indeterminato dovrebbe essere avvenuta nell’anno 2021, per avere diritto al nuovo incentivo, mentre la precedente assunzione a tempo determinato potrebbe essere avvenuta nello stesso anno 2021, oppure nell’anno 2020 (supponendo che, anche in questo caso, spetti l’incentivo a causa della trasformazione).

Nel primo caso, ossia quando l’assunzione a tempo determinato agevolato è avvenuta nell’anno 2021, va sicuramente attribuito il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, in modo da far decorrere il conteggio dei 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato. Anche gli arretrati del nuovo incentivo, unitamente alla restituzione della precedente agevolazione già applicata (50%), vanno calcolati a partire dalla data di assunzione a tempo determinato.

Nel secondo caso, ossia quando l’assunzione a tempo determinato agevolato è avvenuta nell’anno 2020, le istruzioni Inps non sono molto chiare. Supponendo che il nuovo incentivo spetti anche in tale situazione, risulterebbe corretto indicare il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, per far decorrere il conteggio dei 18 mesi dalla data di assunzione. Se, invece, venisse attribuito il codice

‘113’, il conteggio dei 18 mesi partirebbe dalla data di trasformazione ed il periodo agevolato complessivo (precedente agevolazione + nuovo incentivo) supererebbe in tal modo i 18 mesi (naturalmente, rimane facoltà dell’Utente decidere quale codice attribuire nel caso in questione). Gli arretrati del nuovo incentivo, comunque, non possono spettare dalla data di assunzione, in quanto

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Pagina 12 di 29 l’evento che avrebbe dato diritto al nuovo incentivo (ossia la trasformazione a tempo indeterminato) è avvenuto nell’anno 2021, mentre l’assunzione è avvenuta nell’anno 2020. Nel caso in questione, quindi, gli arretrati dovrebbero spettare dalla data di trasformazione (anche attribuendo il codice

‘112’).

Sulla base di quanto sopra indicato, è stata predisposta la seguente modifica in relazione al solo codice ‘112’:

- se la data di assunzione a tempo determinato agevolato ricade nell’anno 2021, gli arretrati del nuovo incentivo vengono calcolati a partire dalla data di assunzione;

- se la data di assunzione a tempo determinato agevolato ricade nell’anno 2020, gli arretrati del nuovo incentivo vengono calcolati a partire dalla data di trasformazione.

In entrambi i casi, viene contestualmente restituita la precedentemente agevolazione già applicata (50%), ovviamente in relazione allo stesso periodo considerato per gli arretrati del nuovo incentivo.

Come già detto, attribuendo il codice ‘112’, il conteggio dei 18 mesi decorre, in ogni caso, dalla data di assunzione a tempo determinato agevolato.

Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di “forzare” la data di inizio del periodo relativo agli arretrati:

nel caso in cui si ritenga corretto far decorrere gli arretrati da una data diversa rispetto a quella determinata in automatico (secondo i criteri sopra descritti), è possibile indicare la data di inizio del periodo di arretrati nel campo Competenza della voce 9AA (sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alla voce 9AC con ‘1’ in Quantità per attivare il calcolo degli arretrati). Anche in caso di “forzatura”, comunque non vengono calcolati gli arretrati per eventuali periodi precedenti a gennaio 2021.

Precisiamo, inoltre, che la data in questione non influisce in alcun modo sul conteggio dei 18 mesi di spettanza dell’incentivo.

Sempre in relazione al codice ‘112’, è stata modificata la compilazione del campo Identificativo, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, il quale viene adesso compilato secondo i seguenti criteri:

- per i periodi successivi alla data di trasformazione, viene riportata la data di trasformazione;

- per i periodi precedenti alla data di trasformazione (nel caso in cui spettino gli arretrati) viene riportata la data di assunzione a tempo determinato agevolato.

Precisiamo che, in merito alla compilazione del campo Identificativo, le istruzioni Inps non sono affatto chiare, tuttavia il criterio sopra indicato sembra essere quello più conforme alle indicazioni fornite dall’Inps.

2.8) NOTA CONTABILE – RESIDUI FLESSIBILITA’ / BANCA ORE

E’ stata effettuata una correzione sui movimenti ‘Residuo Flessibilità’ e ‘Residuo Banca Ore’, riportati sulla nota contabile nel caso in cui quest’ultima venga prodotta nella modalità ‘Mensile con Residui’ o

‘Annuale con Residui’ (naturalmente, soltanto a condizione che sia stata attivata anche la gestione della flessibilità o della banca ore).

Ricordiamo che i suddetti movimenti contabili sono stati predisposti con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred799.

La correzione è stata effettuata con decorrenza dal mese di gennaio 2021 (quindi ha effetto sull’intero anno 2021).

3) CONGUAGLIO INPS E INAIL

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps ed Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

3.1) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2021, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 47.379,00 annuali, corrispondenti a E. 3.948,00 mensili (si tratta degli stessi importi applicati nell’anno 2020, come confermato dalla circolare Inps n. 10 del 29/01/2021).

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Pagina 13 di 29 Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.

Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.

A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.

La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’.

L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

3.2) MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2021, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E.

103.055,00 (stesso importo applicato nell’anno 2020, circolare Inps n. 10 del 29/01/2021).

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1

‘Contributi e varie Inps’).

In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale.

Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.

Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.

Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).

Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).

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Pagina 14 di 29 Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.

Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

3.3) COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’intero anno 2021, corrispondono ad E.

1.454,08 (minimale mensile) ed E. 2.700,43 (massimale mensile), come indicato nell’aggiornamento di novembre 2021 Acred807. Il minimale e il massimale Inail sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale.

Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

L’imponibile Inail determinato come sopra descritto, viene considerato anche ai fini dell’Autoliquidazione. Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione cessati prima del mese di novembre 2021, in fase di Autoliquidazione sarà effettuato un ricalcolo automatico con l’eventuale adeguamento al minimale o massimale sopra indicato (in questi casi, ovviamente, non è possibile trattenere o restituire l’eventuale differenza a carico del collaboratore).

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

4) CONGUAGLIO FISCALE

Le principali variazioni fiscali che hanno interessato l’anno di competenza 2021 sono le seguenti:

• Il nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e la nuova ulteriore detrazione previsti dalla legge 21/2020 vengono applicati per l’intero anno (nell’anno 2020 erano stati applicati solo per il secondo semestre).

• La “clausola di salvaguardia” per il riconoscimento del bonus fiscale e del trattamento integrativo, prevista per l’anno 2020, non è stata prorogata e, quindi, non viene applicata per l’anno 2021.

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• In caso di recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 per un importo superiore ad E. 60,00, la trattenuta avviene in 10 rate (anziché in 8, come previsto per l’anno 2020). Tale modifica è stata introdotta dalla L. 21/2021, che ha convertito con modificazioni il D.L. 183/2020, riportando la suddetta indicazione nell’art. 22-sexies.

4.1) CONGUAGLIO BONUS FISCALE E ULTERIORE DETRAZIONE

La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / 769, novembre 2020 Acred780, gennaio 2021 Acred785 / 786 / 787. Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, vengono effettuati automaticamente il conguaglio del bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione.

Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione L. 21/2020 spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000.

Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”) spetta soltanto nel caso in cui l’Irpef lorda annuale (voce 659) risulti maggiore delle detrazioni per lavoro dipendente annuali (voce 635): tale controllo viene effe effettuato automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Se necessario (per particolari motivi), il controllo sulla capienza dell’Irpef lorda rispetto alle detrazioni può essere “forzato”, indicando ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (elenco voci, 4.7 ‘Bonus fiscali’). Tale forzatura, tuttavia, non ha effetto sul controllo rispetto al limite massimo di reddito (E.

28.000) e non permette di erogare il bonus nel caso in cui lo stesso risulti bloccato sul servizio Detrazioni e ANF (opzione descritta di seguito).

Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 può essere disabilitato, oppure abilitato solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’

(aggiornamento di luglio 2020 Acred768).

Ricordiamo inoltre che, per il calcolo del bonus fiscale e dell’ulteriore detrazione, viene considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni: tale reddito può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se deve essere utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione del reddito risultante al sostituto.

Per quanto riguarda sia il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) che l’ulteriore detrazione L.

21/2020, è inoltre prevista la rateizzazione automatica dell’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.

La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate per il bonus fiscale, oppure in 10 rate per l’ulteriore detrazione. In entrambi i casi, la prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.

In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Inoltre, la circolare 29/E del 14/12/2020 ha precisato come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se si deve recuperare il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare la suddetta differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata”

dall’ulteriore detrazione.

Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia se l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati sull’intero importo della detrazione

Riferimenti

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