• Non ci sono risultati.

Gli adempimenti amministrativi

Nel documento 2 0 2 0 (pagine 62-65)

4. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

4.1 Gli adempimenti amministrativi

L’allegato I del citato d.p.r. 151/2011, riporta l’elenco delle 80 attività soggette al controllo dei VV.F..

Nella tabella seguente sono riportate quelle che con più probabilità possono essere presenti nell’attività edilizia; nella prima colonna è indicato il numero identificativo rispetto alle 80 attività soggette a controllo, nell’ultima colonna sono riportati i riferimenti legislativi ed esplicativi utili alla progettazione e all’esercizio delle attività a rischio specifico di incendio.

N. ATTIVITÀ CATEGORIA NORME PREVENZIONE

INCENDI APPLICABILI

N. ATTIVITÀ CATEGORIA NORME PREVENZIONE paglia, di fieno, di canne, di fascine, di

carbone vegetale e minerale, di

fino a 700 kW oltre 700 kW Gruppi elettrogeni d.m. 13.7.2011 superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi

di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di

Ad ognuna di esse corrisponde un iter procedimentale proporzionato in base a detta complessità:

Categoria A: in essa rientrano le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi (basso rischio) e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità (consistenza attività, quantitativo materiali presenti, …) e da norme tecniche di riferimento.

Per le attività di categoria A il titolare dell’attività presenta, al competente Comando dei VV.F., la SCIA

Il competente Comando dei VV.F., constatata la completezza della istanza, rilascia immediatamente la ricevuta di avvenuta presentazione e l’attività si intende autorizzata.

Entro i successivi 60 giorni, lo stesso Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione.

Per le attività ricadenti nella categoria A non è richiesto l’esame preventivo del progetto da parte dei VV.F..

Categoria B: in essa rientrano le attività con maggiore livello di complessità, con rischio di livello medio e le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento.

Per poter esercire il titolare di un’attività di categoria B presenta preventivamente l’istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 e/o art. 7 del d.p.r. 151/2011, al competente Comando dei Vigile del Fuoco (che si esprime nel termine previsto di 60 giorni) ai fini del rilascio del parere di conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Ottenuto tale parere favorevole (con o senza condizioni), prima dell’inizio effettivo dell’esercizio, lo stesso titolare presenta la SCIA ai sensi dell’art. 4 del d.p.r.151/2011.

Anche in questo caso come per le attività di categoria A, sono previsti controlli a campione.

Categoria C: in essa rientrano le attività ad elevato rischio e ad alto livello di complessità tecnico-gestionale, indipendentemente dalla presenza di una normativa tecnica di riferimento; è richiesto il parere di conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi del competente Comando dei VV.F. con la presentazione dell’istanza di valutazione del progetto di cui all’art. 3 e/o art. 7 del d.p.r. 151/2011.

Il Comando dei VV.F. entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità (con o senza condizioni).

L’attività può iniziare dopo la presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 151/2011 che costituisce atto autorizzativo ai fini antincendio.

Nel caso di attività di categoria C, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività.

Nella tabella seguente è riassunto l’iter procedimentale previsto dal d.p.r. 151/2011 per le 3 categorie A, B e C.

Attività Categoria A

Basso rischio Categoria B

Medio rischio Categoria C

Alto rischio 1 Parere VV.F. NON previsto Valutazione con emissione parere di conformità dei

progetti entro 60 gg da parte dei VV.F.

2 SCIA Avvio attività tramite SCIA

3 Controllo VV.F. Controllo a campione tramite sopralluogo entro 60gg da parte dei VV.F. modalità di presentazione sono definiti essenzialmente dallo stesso d.p.r. 151/2011 e ulteriormente integrati dalle disposizioni del d.m. 7 agosto 2012 a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

La documentazione allegata alle istanze di cui sopra deve dimostrare la conformità dell’attività alla normativa antincendi vigente.

La suddetta conformità deve essere garantita nel tempo conducendo l’attività nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 6 del d.p.r. 151/2011. A fronte di modifiche che mutano le condizioni della sicurezza antincendi (variazioni di percorsi di esodo ad esempio per adeguamento degli spazi a gestione COVID-19, aumento dei materiali combustibili, ecc.) dovrà essere fatta una valutazione secondo i contenuti dell’allegato IV al d.m. 7 agosto 2012.

Se per entità e tipologia, dette modifiche non rientrano nella casistica prevista dal suddetto allegato, esse potranno essere considerate non sostanziali e quindi non sarà necessario presentare una nuova SCIA ma si potrà aggiornare la documentazione all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, di cui si parlerà in seguito.

Qualora le modifiche siano sostanziali ai fini antincendio, si verificano due situazioni:

1. non aggravio del rischio incendio: in tal caso andrà presentata una nuova SCIA secondo quanto indicato all’art. 4 c. 6 del d.p.r. 151/2011 e s.m.i. dichiarando perché è stato valutato il non aggravio di rischio ai fini antincendio;

2. aggravio del rischio incendio: in tal caso si dovrà procedere ad un riesame dell’attività, tramite valutazione del progetto per le sole attività in cat. B e C, ed andrà poi presentata una nuova SCIA secondo quanto indicato all’art. 4 c. 6 del d.p.r. 151/2011 e s.m.i..

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni 6, il titolare delle attività soggette ai controlli dei VV.F. è tenuto ad inviare al Comando territorialmente competente, consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 151/2011.

Con la SCIA, dunque, non si attesta una conformità valida a prescindere dalla durata temporale dell’attività ma un “accettabile/condiviso” livello di sicurezza antincendio, che dovrà essere mantenuto e confermato periodicamente, e al di sotto del quale non si potrà andare nel corso dell’esercizio dell’attività.

Nel documento 2 0 2 0 (pagine 62-65)