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Riduzione dei pericoli causati dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili

Nel documento 2 0 2 0 (pagine 44-47)

2. Individuazione delle principali misure di prevenzione e protezione

2.7 Riduzione dei pericoli causati dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili

Così come richiamato dallo stesso d.m. 10 marzo 1998, la riduzione del pericolo d’incendio può essere operata applicata una o più delle seguenti misure:

• eliminazione oppure riduzione dei quantitativi dei materiali facilmente combustibili/infiammabili;

• sostituzione dei materiali pericolosi con altri materiali meno pericolosi;

• deposito dei materiali infiammabili o facilmente combustibili in luoghi idonei;

• eliminazione dei rifiuti o scarti, attraverso un costante controllo e pulizia dei luoghi di lavoro per evitare accumuli di materiali combustibili;

• rimozione delle possibili fonti d’ignizione non necessarie;

• sostituzione delle sorgenti di calore quali quelle rappresentate da apparecchiature di lavoro con altre più sicure;

• schermaggio delle sorgenti d’ignizione rappresentate da particolari lavorazioni, tramite distanze di separazione o elementi resistenti al fuoco;

• controllo e manutenzione delle apparecchiature/attrezzature di lavoro elettriche o meccaniche;

• realizzazione di impianti elettrici di cantiere a regola d’arte;

• divieti d’uso di fiamme libere o di particolari lavorazioni in aree a rischio d’incendio specifico.

• messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche per evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

• Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;

• Controllo della fruibilità delle vie di esodo;

• Informazione e formazione dei lavoratori;

• Controlli sulle misure di sicurezza disposte;

• ecc.

Un ulteriore utile riferimento all’insieme delle misure preventive e protettive per la riduzione del rischio incendio, è quello rappresentato dal documento interpretativo sul requisito essenziale di sicurezza in caso d’incendio dell’attuale regolamento prodotti da costruzione.

In tale documento infatti, del quale si riporta una breve sintesi, in relazione alla verifica delle prestazioni delle opere di costruzione per quanto riguarda il requisito essenziale "Sicurezza in caso di incendio", sono indicate in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere, le conseguenti misure per il raggiungimento degli stessi. Ad esempio, rispetto alla:

“Limitazione dello sviluppo e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere di costruzione”, gli obiettivi da perseguire, sono:

• ritardare lo sviluppo dell'incendio e la propagazione del fuoco e del fumo nelle opere, in modo da lasciare agli occupanti prossimi e distanti dal luogo di ignizione il tempo sufficiente per mettersi in salvo;

• consentire alle squadre antincendio e di soccorso di domare l'incendio prima che questo assuma proporzioni maggiori.

e tali obiettivi possono essere conseguiti nel modo seguente:

• prevenendo l'ignizione iniziale;

• limitando lo sviluppo e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale di ignizione;

• limitando la propagazione del fuoco e del fumo nelle altre parti dell'edificio.

Come noto, non tutti i materiali combustibili presentano uno stesso grado di partecipazione al fuoco, al contrario materiali diversi possono essere caratterizzati da comportamenti al fuoco del tutto differenti tra loro ovvero, come suole dirsi, da una diversa classificazione di reazione al fuoco.

Esistono ad esempio materiali incombustibili (tipicamente quelli privi di componenti organiche) in classe 0 di reazione al fuoco secondo classificazione italiana (d.m. 26 giugno 1984), oppure in classi di reazione al fuoco A1 secondo il sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell’Unione Europea n. 2000/147/CE modificata con successiva Decisione n. 2003/632/CE e, materiali non classificati ovvero senza alcuna performance di reazione al fuoco e tra questi due estremi, tutta una gamma di prodotti con classificazioni intermedie.

Qualora le valutazioni del rischio d’incendio, di talune lavorazioni, portassero a ritenerlo non trascurabile, vanno successivamente individuate misure di mitigazione volte ad operare una riduzione dei livelli di rischio.

Tra le suddette misure, così come richiamato dal d.m. 10 marzo 1998, si potrebbe pensare alla sostituzione delle lavorazioni pericolose con altre più sicure qualora possibile.

A titolo d’esempio, relativamente alla posa in opera di un manto impermeabile bituminoso con lavorazioni a caldo attraverso l’uso di fiamme libere, si potrebbe pensare a sistemi di incollaggio a freddo delle membrane bituminose.

Operazione quest’ultima certamente più sicura ai fini antincendio, atteso che l’uso di fiamma libera sarebbe in questi casi limitato ad operazioni di giunzioni tra strati di guaina.

Ma potrebbero altresì essere attuate misure preventive quali, a parità di lavorazioni, l’impiego di materiali combustibili caratterizzati da un minor grado di partecipazione al fuoco per quanto già evidenziato in precedenza.

A titolo d’esempio, pensiamo a lavorazioni di applicazione a caldo di guaina impermeabile su materiali combustibili, quali lucernai in plastica, in caso di piccoli interventi di riparazioni da infiltrazioni d’acqua piovana provenienti da superfici di copertura.

Nell’immagine seguente si pone in evidenza un segno di degrado termico del lucernaio nella zona prossima a quella di applicazione di una porzione di guaina catramata applicata a caldo.

La diversa colorazione ovvero il diverso grado di opacità del materiale plastico, testimonia un effetto di danneggiamento termico subito dal materiale per effetto del calore sprigionato dalla fiamma di un cannello alimentato a gas.

Si tratta di un esempio di lavorazione caratterizzata da un significativo livello del rischio incendio che, portata ad estreme conseguenze, può anche determinare l’innesco e la successiva propagazione di una reazione di combustione sul lucernaio con eventuale effetto gocciolamento di materiali incandescenti nelle aree sottostanti.

ATTIVITÀ SPERIMENTALE VV.F.

In tal caso la riduzione del rischio incendio potrebbe essere semplicemente operata con applicazioni a freddo di materiali o prodotti sigillanti di diversa natura se non, ove possibile, con la più agevole sostituzione del lucernaio danneggiato.

Qualora le suddette misure non dovessero risultare attuabili o sufficienti ad operare una significativa riduzione del rischio incendio è chiaro che, l’alternativa o meglio l’implementazione delle stesse è rappresentata da misure di protezione, quali ad esempio la separazione del materiale combustibile dalla fonte di calore, l’utilizzo di elementi in grado di schermare il flusso termico generato dalla potenziale sorgente d’ignizione, misure di compartimentazione per contrastare l’eventuale propagazione di un incendio, l’utilizzo di presidi antincendio di base quali estintori con cui poter prontamente intervenire in casi di principio d’incendio prima che la combustione si propaghi a porzioni estese di materiale, impianti di controllo o spegnimento, rivelatori di fumo e calore, ecc..

Particolare attenzione va inoltre posta, ai quei materiali combustibili quali materiali lignei in grado di dar luogo a combustioni di tipo covante ovvero in assenza di fiamme.

Non sono rari infatti i casi di incendi avvenuti in concomitanza di interventi di ristrutturazione su vecchie strutture in materiale ligneo, in momenti di fermo dell’attività lavorativa.

Le normative di settore nel campo degli esplosivi sono molte e questo ne complica l’applicazione.

Ad esempio, l’uso delle mine è disciplinato dall'allegato B del Reg. T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) capitolo V che disciplina le modalità d’uso delle mine nei cantieri per costruzioni stradali, ferroviarie, edili e simili, ovvero in quelle attività che si svolgono al di fuori di cave e miniere dove invece vigono le disposizioni del regolamento di polizia mineraria.

In linea del tutto generale possiamo dire che nel complesso panorama normativo, è possibile individuare disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le attività, disposizioni applicabili alle sole attività minerarie (d.p.r. 128/1959) e disposizioni per attività residuali non minerarie come nel caso di lavori eseguiti in sotterraneo e finalizzati alla costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, per cui vige la disciplina di cui al d.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".

Vediamo alcune delle disposizioni del succitato allegato B, quale ad esempio il preventivo avviso dell’autorità locale di pubblica sicurezza per poter legalmente impiegare l'esplosivo, Autorità che potrà eventualmente indicare prescrizioni per l’uso in sicurezza dell’esplosivo come ad esempio l'indicazione del quantitativo massimo di esplosivo da impiegare.

Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratta di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.

Di seguito alcune delle disposizioni del capitolo V dell'allegato B “Uso delle mine”:

• il caricamento delle mine non deve essere fatto con materiali ferrosi che possono dar luogo alla formazione di scintille;

• le mine devono accendersi di regola in ore stabilite;

• prima dell'accensione delle mine chi dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro;

• il segnale di accensione deve essere dato previo avvertimento ad alta voce o mediante suoni prestabiliti comunicando anche il numero dei colpi di mina;

• sono inoltre fornite importanti indicazioni sulle procedure da adottare nel caso di mina mancata;

• il caricamento e lo scoppio delle mine dev'essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori;

• prima dell'accensione delle mine, chi ne dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse;

• in ciascun cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell'elettricità;

• gli operai incaricati, dovranno, appena dato fuoco alle mine, mettersi anch’essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito;

• quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 min almeno;

• dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimane alcun'altra da esplodere dovranno lasciarsi ancora trascorrere 5 min prima di rientrare nei cantieri corrispondenti, oppure 10 min se l'accensione ha avuto luogo elettricamente.

Normative di settore disciplinano anche sulle procedure per il ritorno in cantiere dopo il brillamento delle mine, indicando oltre ai tempi di attesa anche le condizioni quale l’abbattimento dei gas e delle polveri prodotte dall’esplosione.

Dall’analisi delle disposizioni sopra evidenziate, emerge chiaramente come l’attuale quadro normativo di riferimento, mira a conseguire una riduzione del rischio esplosione di tali lavorazioni, attraverso misure di carattere gestionale quali l’applicazione di dettagliate procedure di sicurezza.

Guardiamo più nel dettaglio, quali sono gli aspetti di carattere generale che, a prescindere dalla tipologia di attività lavorative svolte, debbono in ogni caso essere contemplati dalle suddette procedure.

In una prima fase, è necessario che gli addetti allo sparo delle mine, verifichino che tutti gli altri lavoratori abbiano raggiunto un luogo sicuro al riparo dagli effetti dell’esplosione quali: la proiezione e/o la caduta di materiale, la propagazione di onde di sovrappressione, la produzione di gas e fumi, prima di procedere al collegamento degli inneschi.

Ciò implica una preventiva definizione delle distanze di sicurezza e nel caso di lavori di demolizione, anche l’individuazione dei meccanismi di collasso della struttura oggetto di demolizione.

La procedura deve poi prevedere la presenza di un allarme, a mezzo di tromba o altro sistema idoneo, con la successione delle seguenti fasi:

• un primo segnale di avvertimento degli operai e in generale del personale di cantiere affinché raggiunga un luogo sicuro schermato dagli effetti dell’esplosione;

• un secondo segnale dopo l'accertamento dell’avvenuto riparo delle suddette persone, prima di procedere all'accensione delle mine;

• un terzo segnale per avvisare del cessato pericolo.

Nel corso di tali operazioni, gli accessi del cantiere dovranno essere presidiati al fine di impedire l’ingresso nell’area da parte di personale non autorizzato.

Al termine delle operazioni è poi richiesto che trascorra un certo lasso di tempo, prima di poter accedere all’area oggetto dell’intervento, aspettando che i prodotti dell’esplosione si siano diradati e che sia avvenuto un adeguato ricambio d’aria.

Altri aspetti fondamentale sono:

• l’utilizzo di esplosivi per uso civile conformi alla Direttiva 93/15/CEE recepita con il d.lgs. 2 gennaio 1997, n.7, ovvero di esplosivi muniti del marchio CE;

• il rispetto delle procedure seguite per il trasporto e la distribuzione degli esplosivi all’interno del cantiere, di cui agli artt. 22 e 25 del d.p.r. 302/1956 e, per l’uso minerario dagli artt. da 309 a 323 del d.p.r. 128/1959.

Queste ultime disposizioni sul trasporto e la distribuzione degli esplosivi in cantiere, pongono l’attenzione sulla necessità di tenere separati i detonatori dagli esplosivi evidenziando che, a prescindere dalle modalità del trasporto, è buona norma tenerli separati portandoli possibilmente sul luogo di impiego in momenti diversi e raccomandando anche di non lasciare mai incustoditi gli esplosivi ed i mezzi di accensione durante le fasi che precedono il brillamento delle mine.

Il d.p.r. 302/1956 avente ad oggetto “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, ha come ambito di applicazione le imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi.

All’art. 27 è prescritto che il personale che compie operazioni di confezionamento e innesco di cariche, brillamento delle mine, eliminazione di cariche inesplose. ecc. deve essere munito di speciale licenza da rilasciarsi, su parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità (ossia del cosiddetto "patentino di fochino").

Di seguito vengono indicate ulteriori misure di prevenzione indicate dalla normativa di riferimento sulle lavorazioni che impiegano esplosivi:

• individuazione di un’area di cantiere specifica per il deposito del materiale esplosivo prima dell’utilizzo, specificamente dedicata, visibile attraverso chiare delimitazioni, presidiata e non interferente con il traffico veicolare e pedonale;

• tale area dovrà inoltre essere protetta dalle intemperie, libera da erbacce e dotata di presidi antincendio idonei ad intervenire tempestivamente su principi d’incendio;

• divieto d’accesso all’area durante i lavori preparatori e fino a loro conclusione dal personale non addetto a tali operazioni;

• controllo della quantità di materiale esplosivo;

• individuazione di un responsabile delle operazioni;

• interruzione caricamento in caso di temporale;

• distruzione esplosivi avanzati.

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